Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano FAVA ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2877/2024 del
R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza cartolare di discussione del 19 dicembre 2024 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ( ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe ALFONSI per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- ( ) CP_1 P.IVA_2
rappresenta e difende dall'avv. Andrea SERGIO e dall'avv. Rossana PARODI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità. Mutamento del rito.
Per l'udienza di discussione del 19 dicembre 2024 parte attrice intimante depositava note di udienza in data 18 dicembre 2024 e parte convenuta intimata in data 13 dicembre 2024 atti da intendersi in questa sede trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve anzitutto richiamarsi e confermarsi l'ordinanza del 9 luglio 2024 di rilascio dell'azienda che di seguito si riporta: “rilevato che parte intimata si è costituita e si è opposta C
m
[...] at o bensì l'applicabilità della procedura per convalida di sfratto all'affitto d'azienda e ha rilevato che ha D
a:
F intrapreso la procedura di composizione negoziale della crisi, ritenuto che la cd. riforma Cartabia ha A
V espressamente previsto, all'art. 657 c.p.c. richiamato dall'art. 658 c.p.c., l'applicabilità della A
S
T procedura per convalida di sfratto anche all'affitto di azienda secondo quanto espressamente E
F previsto dalla legge delega 206/2021 che al comma 5 lett. r) estende la applicabilità del procedimento A
N
O di convalida di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto di R
O
C azienda, rilevato che l'apertura della procedura della composizione della crisi non priva il creditore C
O della possibilità di munirsi di un titolo da far valere nell'ambito della procedura, rilevato che E
m es pertanto deve essere accolta l'istanza di rilascio dell'immobile formulata da parte intimante in caso so
D di opposizione poiché questa non si basa su prova scritta e non sussistono gravi motivi a:
A
R contrari……” U
B
Parte convenuta intimata con la memoria integrativa del 6 dicembre 2024 e con le note di A
P
E udienza del 13 dicembre 2024 non ha documentato il pagamento del canone né ha C
S. contestato la morosità dedotta da parte intimante le cui domande debbono pertanto P.
A.
N ritenersi fondate sulla base dei documenti prodotti (contratto di locazione) e delle G
C
A allegazioni effettuate (inadempimento del conduttore) poiché la procedura di 3
S composizione negoziale della crisi non priva il creditore della facoltà di munirsi di un eri al
#: titolo che deve poi essere fatto valere nell'ambito della procedura concorsuale. 75
f4
55 La soccombenza del convenuto nel merito della domanda regola le spese del presente cc fd giudizio, che vengono liquidate nella misura media come in dispositivo sulla base del dd
86
8c D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria. f9 C
[.
[.
13 C 8e
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2877/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accertato il grave inadempimento di parte convenuta intimata CP_1
dichiara risolto il contratto di affitto di ramo d'azienda in essere tra le parti del 27 gennaio
2022 confermando l'ordinanza di rilascio del 9 luglio 2024;
- condanna parte intimata a pagare la somma di euro 83.868,30 nonché l'indennità di occupazione, dovuta in misura equivalente al canone, fino alla data del rilascio dell'azienda oltre gli interessi moratori ai sensi del D.lvo 231/2002;
- condanna parte convenuta intimata al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore di parte attrice che liquida in € 406,50 per esborsi e in € 8.433,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 2 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava