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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/07/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Pier Paolo Lanni Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da il 30.4.2025, con cui si chiede che Controparte_2 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Controparte_1 in Verona, Via della Siderurgia n. 10; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a seguito del decorso di tre giorni dall'inserimento nell'area web di cui all'art. 40 co. 7 CCII e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti della società resistente un credito di € 66.010,53, come da precetto notificatole in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 493/2024; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (costruzione di edifici Controparte_1 residenziali e non residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito di € 66.010,53 fondato su decreto pagina 1 di 3 ingiuntivo del Tribunale di Brescia;
(ii) dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dall'istante; (iii) dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari ad € 75.786,38; (iv) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivamente all'anno 2020; (v) dalla sottoposizione di beni al fermo amministrativo;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, tenuto conto che dalle dichiarazioni IVA acquisite risulta che nell'anno 2022 è stato dichiarato un volume d'affari (e dunque ricavi) pari ad € 369.735; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto del debito verso l'istante e dei debiti erariali sopra evidenziati;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Controparte_1 in Verona, Via della Siderurgia n. 10;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore il Dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5.11.2025 ad ore 11.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 2 di 3 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Cristiana Bottazzi Dott. Pier Paolo Lanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Pier Paolo Lanni Presidente dott. Luigi Pagliuca Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
P.I.- C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da il 30.4.2025, con cui si chiede che Controparte_2 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Controparte_1 in Verona, Via della Siderurgia n. 10; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a seguito del decorso di tre giorni dall'inserimento nell'area web di cui all'art. 40 co. 7 CCII e che la debitrice non si è costituita;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto vanta nei confronti della società resistente un credito di € 66.010,53, come da precetto notificatole in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 493/2024; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è impresa che esercita un'attività commerciale (costruzione di edifici Controparte_1 residenziali e non residenziali, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito di € 66.010,53 fondato su decreto pagina 1 di 3 ingiuntivo del Tribunale di Brescia;
(ii) dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dall'istante; (iii) dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, pari ad € 75.786,38; (iv) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivamente all'anno 2020; (v) dalla sottoposizione di beni al fermo amministrativo;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, tenuto conto che dalle dichiarazioni IVA acquisite risulta che nell'anno 2022 è stato dichiarato un volume d'affari (e dunque ricavi) pari ad € 369.735; rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto del debito verso l'istante e dei debiti erariali sopra evidenziati;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede legale Controparte_1 in Verona, Via della Siderurgia n. 10;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore il Dott. , in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e Persona_1
358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5.11.2025 ad ore 11.40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 2 di 3 b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 20.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Cristiana Bottazzi Dott. Pier Paolo Lanni
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