Ordinanza presidenziale 2 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2024
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2011, proposto da
Comune di Osimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Andrea Galvani, in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
LI IR, in proprio e quale rappresentante della omonima società a.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Tina Maria Fusari, domiciliata presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
per l’accertamento
della responsabilità della parte resistente per i danni causati nella Via Giovanni Falcone di Osimo a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nell’ambito della convenzione di lottizzazione relativa ad aree edificabili di mq 20.558 site in Comune di Osimo Catasto Terreni Foglio 78 Particelle 34, 37, 186 e 187,
e per la conseguente condanna
della parte intimata al pagamento in favore del Comune della somma complessiva pari ad € 102.782,40 oltre IVA ed accessori, rivalutazione monetaria anche ex art. 1224 c.c. ed interessi legali ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LI IR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Osimo agisce in questa sede per conseguire la condanna della sig.ra LI, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, al risarcimento dei danni subiti dal civico ente in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi discendenti da una convenzione di lottizzazione stipulata inter partes nel 1990. In particolare il Comune lamenta il fatto che il tratto di Via Giovanni Falcone che la lottizzante si era impegnata a costruire non è stato realizzato a regola d’arte, tanto che già dal 2004 il manto stradale risultava usurato in misura significativa e richiedeva un importante intervento di manutenzione.
Dopo aver segnalato tale circostanza alla sig.ra LI, il Comune di Osimo ha formulato al Presidente del Tribunale di Ancona istanza di accertamento tecnico preventivo; l’incombente istruttorio è stato svolto dal c.t.u. appositamente designato (ing. Andrea NI) ed è stato ultimato in data 5 febbraio 2007 con il deposito della relazione peritale.
Sulla base delle risultanze dell’a.t.p., il Comune aveva dunque promosso un giudizio civile davanti al Tribunale di Ancona per accertare la responsabilità della convenuta per inadempimento degli obblighi convenzionali; accogliendo l’eccezione formulata dalla sig.ra LI, il Tribunale dichiarava la domanda inammissibile per difetto di giurisdizione dell’A.G.O., trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (sentenza n. 99/2011, pubblicata il 3 giugno 2011).
Il Comune ha dunque riassunto il giudizio davanti a questo T.A.R., evidenziando in punto di fatto che:
- con atto a rogito del notaio dott. Antonino Grassi n. rep. 45.614 del 19 aprile 1990, veniva sottoscritta fra esso Comune e la ditta individuale LI IR una convenzione di lottizzazione relativa ad aree edificabili della superficie complessiva di metri quadrati 20.558, distinte al C.T. al foglio 78 particelle 34, 37, 186 e 187. Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 11, comma 1, della L. n. 10/1977, la ditta lottizzante si è impegnata ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dal piano di lottizzazione (art. 3 della convenzione), assumendo altresì l'obbligo di cedere le opere realizzate e le relative aree di sedime al Comune di Osimo dietro semplice richiesta dell’amministrazione (artt. 3, 7 e 9 della convenzione);
- con lettera del 12 luglio 1999 la ditta lottizzante comunicava l’avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dalla convenzione, contestualmente richiedendo la nomina da parte del Comune del tecnico collaudatore. Il Comune designava all’uopo l’ing. Vittorio Piermattei, il quale procedeva al collaudo e rimetteva al Comune il verbale di collaudo e una relazione integrativa, che venivano approvati dal dirigente pro tempore del Dipartimento del Territorio con determinazione n. T.784 del 29 giugno 2001, integrata dalla successiva determinazione n. T.1367 del 19 novembre 2001. Con atto a rogito del suddetto notaio dott. Grassi n. rep. 74089 del 10 novembre 2001, la ditta lottizzante procedeva a cedere al Comune le aree in questione, aventi una superficie complessiva di mq 4.088, parte inclusa in “zona stradale e parcheggi”, parte in “zona verde”;
- successivamente, però, l’amministrazione riscontrava numerosi vizi sulla strada oggetto della predetta cessione, ed in particolare la completa deformazione, in più punti, del manto stradale. L’esistenza di tali vizi veniva contestata alla ditta lottizzante dapprima con raccomandata n. 8968 del 16 marzo 2004 e poi con ordinanza sindacale n. 24372 del 3 luglio 2006, ma la ditta LI non si attivava per eliminare i suddetti gravi vizi costruttivi;
- nelle more dello svolgimento dell’a.t.p., si era resa necessaria l’esecuzione di lavori di somma urgenza finalizzati a ripristinare i tratti più ammalorati di Via Giovanni Falcone. Tali lavori sono stati affidati ad una ditta che si era aggiudicata un analogo appalto, sono stati eseguiti nel corso del 2006 e hanno richiesto una spesa di € 16.580,30, oltre a IVA al 20%. Questo importo va aggiunto alla somma che il c.t.u. ing. NI aveva quantificato nella relazione finale dell’a.t.p.
2. In punto di diritto la presente domanda si fonda sui seguenti argomenti:
- accogliendo la richiesta di a.t.p., il Presidente del Tribunale di Ancona aveva incaricato l’ing. NI di: i) accertare e consolidare in una relazione peritale lo stato della Via Giovanni Falcone, con particolare riferimento ai vizi ed ai gravi difetti costruttivi della medesima contestati dal Comune di Osimo; ii) individuare le cause dei suddetti vizi e difetti costruttivi; iii) determinare i lavori necessari per eliminare i suddetti vizi, quantificandone i relativi costi;
- il c.t.u. ha riscontrato “ …la presenza lungo la piattaforma stradale oggetto di perizia di fessurazioni del manto bituminoso e avvallamenti dovuti a sprofondamento della massicciata stradale… ”, nonché “ …la presenza di un quadro di danneggiamento, anche se di minor entità, nelle due aree destinate a parcheggio… ” (pag. 6 della relazione).
All'esito dei sondaggi effettuati per verificare lo spessore degli strati costituenti la massicciata stradale di Via Giovanni Falcone, il consulente ha poi riscontrato una marcata differenza tra lo spessore indicato nelle tavole del progetto a suo tempo presentato dalla ditta lottizzante e lo spessore effettivamente riscontrato in loco . In particolare, a fronte di uno spessore indicato nelle tavole di progetto di complessivi cm 54, i sondaggi, condotti su più punti di Via Giovanni Falcone, hanno rivelato uno spessore variabile da un minimo di cm 16 ad un massimo di cm 36, con una differenza rispetto allo spessore dichiarato compresa tra 18 e 38 cm (si veda la tabella riportata a pag. 3 della relazione finale).
L’ing. NI ha concluso nel senso che il mancato rispetto dello spessore indicato nelle tavole di progetto ha costituito la causa determinante dei vizi riscontrati sul manto stradale di Via Giovanni Falcone, poiché ciò ha “ …fatto venire meno la prerogativa della sovrastruttura stradale: essere idonea a garantire la transitabilità del traffico veicolare secondo le previsioni progettuali, distribuendo sul sottofondo, in maniera efficace, i carichi da questo trasmessi… ” (pag. 13 della relazione).
Inoltre le analisi di laboratorio condotte sui materiali prelevati, commissionate dal consulente tecnico d'ufficio e dirette a dimostrare la consistenza del materiale utilizzato quale strato di base della massicciata stradale, hanno rilevato l’utilizzo da parte della ditta lottizzante di materiali di qualità mediocre, il che “ …non ha contribuito a migliorare le qualità portanti della soprastruttura stradale di Via G. Falcone, già compromessa dalla posa in opera di spessori degli strati superficiali e di base non rispettosi delle indicazioni progettuali… ” (pag. 15 della relazione peritale).
Alla luce di tali premesse, il c.t.u., dopo aver accertato che i vizi riscontrati sulla Via Giovanni Falcone sono causalmente riconducibili al mancato rispetto degli spessori di progetto (pag. 16 della perizia), ha quantificato in € 80.188,00, oltre a IVA, il costo dei lavori necessari per ripristinare la strada e in € 6.014,10 oltre al contributo Inarcassa e all’IVA, gli oneri relativi alla progettazione e alla direzione lavori. A tali importi va aggiunta, come detto, la somma erogata dal Comune alla ditta LU.MAR. per l’esecuzione di lavori di somma urgenza resisi necessari nelle more dell’effettuazione dell’a.t.p. e dell’incardinazione del giudizio davanti all’A.G.O. e poi davanti al T.A.R. Marche (al ricorso è allegata la documentazione relativa ai predetti lavori). Di tali lavori, peraltro, dà conto anche l’ing. NI nella relazione peritale;
- le somme de quibus , ragguagliate ai costi dei materiali e della manodopera risalenti al 2006/2007, vanno ovviamente rivalutate e maggiorate di interessi legali, anche alla luce del fatto che nel corso degli anni lo stato di degrado della strada è aumentato e che l’esecuzione dei lavori di ripristino sarà dunque più complessa dal punto di vista tecnico ed economicamente più onerosa;
- dal punto di vista giuridico, l’a.t.p. ha comprovato che la violazione da parte del lottizzante degli obblighi nascenti dalla convenzione è assolutamente indiscutibile, dovendo le opere di urbanizzazione essere realizzate a regola d’arte e in conformità al progetto approvato a suo tempo dal Comune. Al riguardo va aggiunto che l’attività istruttoria già espletata in sede civile rileva anche nella presente sede giudiziaria e che, ad ogni buon conto, il T.A.R. ne dovrà tenere conto ai sensi dell’art. 59, comma 5, della L. n. 69/2009 (secondo cui “ …in ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti cli prova ”);
- laddove il T.A.R. dovesse ritenere non valutabili gli elementi probatori acquisiti in sede civile, dovrà essere disposta una verificazione o una nuova c.t.u. finalizzati ad accertare lo stato dei luoghi e la riconducibilità dei vizi riscontrati sul manto stradale di Via Giovanni Falcone all’inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione del 1990, nonché a quantificare i costi necessari per il pieno ripristino della funzionalità dell’arteria viaria in questione.
Il Comune di Osimo conclude dunque chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in favore di esso Comune delle seguenti somme:
a) € 80.188,00, oltre a IVA, per i lavori di ripristino della strada,
b) € 6.014,10 oltre al contributo Inarcassa e all’IVA, per onorari, spese di progettazione e direzione lavori;
c) € 16.580,30, oltre a IVA, per i lavori di somma urgenza già eseguiti da esso Comune,
per un totale di € 102.782,40, oltre a IVA e accessori, e rivalutazione monetaria e interessi legali (o delle maggiori o minori somme che risulteranno di giustizia).
3. Per resistere al ricorso si è costituita la sig.ra LI, formulando le seguenti eccezioni e controdeduzioni:
- in primo luogo, rileva il fatto che la strada in questione era stata collaudata con esito favorevole in data 11 giugno 2000 da un tecnico designato dal Comune e che il verbale di collaudo è stato approvato dal dirigente comunale competente. L’ing. Piermattei ha verificato che le “ …opere erano state realizzate nelle quantità previste… “ e che “ …i lavori sono rispondenti a quanto previsto in convenzione ed in progetto salvo lievi difformità nella disposizione planimetrica… ” (con riguardo a tali difformità il collaudatore aveva comunque precisato che non si rendeva necessario alcun intervento in quanto “ …le opere realizzate sono migliorative rispetto alle previsioni e tali da assicurare la funzionalità delle stesse ”). Inoltre, l’art. 3, let. g), della convenzione conferiva all’amministrazione la potestà di eseguire verifiche nel corso dell’esecuzione dei lavori, ma il Comune di Osimo non si è mai avvalso di tale facoltà, né ha mai contestato alcunché nella fase di realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- la ditta lottizzante, dunque, alla luce delle predette circostanze ha in buona fede confidato nella regolare esecuzione delle opere ed ha regolarmente provveduto al pagamento delle somme dovute all’appaltatore.
Peraltro l’art. 3, let. h), della convenzione prevede che gli oneri di manutenzione delle opere di urbanizzazione sono a carico del lottizzante fino al momento in cui le aree su cui le stesse insistono sono cedute al Comune (il che, come visto, nella specie è avvenuto nel mese di dicembre 2001). Fra l’altro all’art. 4 dell’atto di cessione il Comune dichiarava “ …di approvare le risultanze di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria… ”, tanto che nel successivo art. 5 le parti dichiaravano “ …che con il presente atto si intendono definiti tutti i rapporti connessi e dipendenti dalla lottizzazione richiesta in premessa, riconoscono di non poter altro reciprocamente pretendere, rinunciando vicendevolmente a qualsiasi ulteriore pretesa, azione e/o eccezione ”;
- fermi restando detti rilievi di ordine giuridico, è comunque evidente che gli ammaloramenti denunciati dal Comune per la prima volta solo nel 2004 conseguono unicamente alla normale usura del manto stradale, aggravata dal notevole traffico veicolare che ha sin dall’inizio interessato Via Giovanni Falcone, tanto è vero che in sede di a.t.p. i fenomeni fessurativi sono stati riscontrati anche sulle porzioni del tratto stradale in cui il Comune era già intervenuto con la ditta LU.MAR. Tale intervento, peraltro, ha alterato definitivamente lo stato dei luoghi, con tutto quanto ne consegue in termini probatori.
Non appaiono dunque condivisibili le conclusioni raggiunte dal c.t.u., visto che la strada era stata ultimata nel 1999, collaudata con esito favorevole nel giugno 2000 e subito aperta al traffico.
Va altresì considerato che la denuncia dei vizi, per stessa ammissione del Comune, è avvenuta solo il 24 marzo 2004, e dunque l’amministrazione era decaduta da qualunque azione, visto che, ai sensi dell’art. 1669, comma 2, c.c., l’azione nei riguardi dell’appaltatore va esercitata entro un anno dalla denuncia del vizio. Nella specie alla data di notifica del presente ricorso era decorso anche il termine di prescrizione decennale, il quale ha iniziato a decorrere dalla data di ultimazione dell’opera o, a tutto voler concedere, dalla data del collaudo;
- in ogni caso, nessun inadempimento della convenzione può essere addebitato alla ditta lottizzante, visto che il Comune al momento della cessione delle aree nulla aveva eccepito in merito alla rispondenza delle opere realizzate al progetto a suo tempo approvato;
- del resto nella formulazione delle proprie domande il Comune di Osimo non segue un percorso lineare, ora parlando dei vizi dell’opera, ora della responsabilità della sig.ra LI nella causazione di essi vizi e/o danni, ora di rimborso delle somme già spese dall’ente per l’effettuazione di lavori di somma urgenza e di quelle previste per gli interventi necessari a rendere la strada conforme alle regole dell’arte, ma senza operare alcun richiamo normativo a supporto di tali domande. Al riguardo va ricordato che la convenzione di lottizzazione è inquadrabile fra gli accordi sostitutivi di provvedimento e dunque, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L. n. 241/1990, ad essa si applicano i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili. Pertanto, se il Comune intendeva contestare alla ricorrente l’inadempimento degli obblighi di fare previsti nella convenzione, sarebbe venuta in rilievo la disciplina dell’inadempimento del contratto di cui all’art. 1453 c.c. e quella relativa all’esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare di cui all’art. 2931 c.c. Per quanto riguarda la prescrizione, essendo previsto in convenzione che l’esecuzione delle opere di urbanizzazione avrebbe dovuto essere ultimata entro e non oltre dieci anni dalla stipula della stessa, l’inadempimento avrebbe potuto essere imputato alla sig.ra LI solo se le opere di urbanizzazione non fossero state realizzate entro il predetto termine, visto che solo da quel momento sorgeva il diritto del Comune di richiedere la cessione delle aree o, in caso di mancata esecuzione delle opere, per pretendere l’adempimento forzoso. Da quello stesso momento, inoltre, decorreva l’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Del resto la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell’affermare che il termine prescrizionale per contestare l’inadempimento degli obblighi discendenti da una convenzione di lottizzazione inizia a decorrere dalla data di scadenza del termine entro il quale il lottizzante avrebbe dovuto realizzare le opere di urbanizzazione (in tale senso si sono espressi ad esempio il C.G.A. nella sentenza n. 1187/2009, il T.A.R. Brescia nella sentenza n. 65/2003, il T.A.R. Marche nella sentenza n. 296/2004).
Premesso che nella specie alla sig.ra LI non si può contestare l’inadempimento degli obblighi di facere (visto che le opere di urbanizzazione sono state realizzate), poiché il termine di validità della convenzione è scaduto il 18 aprile 2000, la presente domanda andava proposta entro i successivi 10 anni;
- nel merito, invece va rilevata l’assoluta infondatezza della pretesa del civico ente di eseguire lavori di sistemazione e/o rifacimento della strada diversi dalla manutenzione ordinaria, quasi che la ditta lottizzante avesse a suo tempo ceduto un aliud pro alio . Non risponde infatti al vero che la strada in questione non è idonea ad assolvere al pubblico servizio per cui è stata progettata e realizzata, visto che la stessa è stata sin dall’epoca successiva al collaudo aperta al traffico veicolare ed è stata chiusa nel settembre 2006 solo per il breve periodo in cui sono stati effettuati i lavori da parte della ditta LU.MAR., i quali hanno peraltro interessato solo alcune parti dell’opera. Da allora la strada ha sempre assolto alle proprie funzioni, sopportando senza particolari problemi l’elevato e sempre crescente traffico veicolare.
Nelle memorie conclusioni la resistente invoca poi il disposto dell’art. 1227, comma 2, c.c., evidenziando che il Comune non può pretendere il risarcimento integrale dei danni connessi all’asserito inadempimento della convenzione, visto che in quasi venti anni l’amministrazione non ha mai eseguito lavori che avrebbero potuto diminuire i danni medesimi.
4. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Seconda Sezione di questo Tribunale, è stato successivamente trasmesso alla Prima Sezione in base al riparto delle competenze fissato con decreto presidenziale n. 49/2022 e s.m.i. (ordinanza della Sez. II n. 803/2024).
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 29 gennaio 2025.
5. La decisione del merito della presente controversia impone la trattazione di due questioni preliminari, ossia la tempestività della domanda e la valenza da attribuire alla c.t.u. eseguita a suo tempo in sede civile.
5.1. Quanto al primo profilo, si deve osservare che fra il Comune di Osimo e la sig.ra LI non è stato stipulato un contratto di appalto, bensì una convenzione di lottizzazione, il che vuol dire che inter partes non si applicano le disposizioni del codice civile relative all’appalto, ed in particolare quella secondo cui il committente è tenuto ad agire nei riguardi dell’appaltatore entro il termine di un anno dall’esecuzione dell’opera o del servizio.
Trovava pertanto applicazione il termine prescrizionale ordinario, che nella specie risulta pienamente rispettato dal Comune di Osimo. Va infatti osservato che, ai sensi dell’art. 2943 c.c., il decorso della prescrizione è interrotto dalla proposizione della domanda giudiziale, e questa regola vale anche laddove la domanda sia proposta inizialmente davanti al giudice privo di giurisdizione o incompetente per materia, valore o territorio, sempre che, in questi casi, il processo sia tempestivamente riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione o di competenza (al riguardo si vedano le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4109/2007 e della Corte Costituzionale n. 77 del 2007, alle quali ha fatto seguito l’art. 59 della L. n. 69/2009, che ha finalmente risolto i gravi ed annosi problemi legati alla mancanza di una disciplina specifica della c.d. translatio iudicii . Si veda anche l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23425/2011).
Nella specie, il Comune aveva agito davanti all’A.G.O. con atto di citazione notificato il 20 novembre 2007 (ossia ampiamente entro il termine decennale decorrente dalla data di scadenza di validità della convenzione di lottizzazione) ed ha tempestivamente riassunto il giudizio davanti a questo T.A.R. a seguito della declaratoria di giurisdizione pronunciata dal giudice civile. A tale riguardo non rilevano le doglianze della sig.ra LI circa il ritardo nella definizione del giudizio civile addebitabile al contegno processuale del Comune, visto che tale profilo non incide sulla perdurante interruzione del termine di prescrizione prodotta dalla notifica dell’atto di citazione.
5.2. Quanto al secondo profilo va invece osservato che:
- come è noto (e come del resto prevede l’art. 59, comma 5, della L. n. 69/2009), il giudice adito in riassunzione a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione o di incompetenza (per territorio, materia o valore) deve valutare il materiale probatorio acquisito nel corso dell’originario giudizio, non essendo né obbligato a disporre sempre e in ogni caso la ripetizione degli incidenti probatori già svolti e ripetibili, né, di converso, a considerare inconfutabili le prove formate in tale giudizio, salvo che si tratti di prove legali;
- una relazione prodotta dal c.t.u. nominato dal giudice in seguito dichiaratosi incompetente non costituisce, come è altrettanto noto, una prova legale, visto che l’organo giudicante ben può disattendere le conclusioni del consulente tecnico e/o disporre un supplemento istruttorio o addirittura una nuova consulenza. Tuttavia la valutazione che il giudice competente a decidere la causa è chiamato a svolgere sul materiale probatorio già formato è influenzata tanto dalle modalità con cui tale materiale è stato acquisito, quanto dal contegno processuale e extraprocessuale delle parti, e soprattutto della parte che sarebbe interessata a confutare le precedenti acquisizioni probatorie;
- trasportando tali considerazioni al caso di specie, va anzitutto osservato che l’a.t.p. disciplinato dal codice di procedura civile garantisce il contraddittorio fra le parti potenziali del futuro giudizio, visto che il c.t.u. designato dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato opera con le stesse modalità previste per la consulenza tecnica “ordinaria”. Sotto questo profilo, dunque, la relazione dell’ing. NI ben può essere valutata dal T.A.R. ai fini della decisione della causa, visto che le indagini sul campo sono state svolte dal professionista alla presenza di entrambe le parti e dei rispettivi consulenti tecnici e che gli accertamenti in questione sono i medesimi che il T.A.R. avrebbe disposto ai fini della presente decisione, avendo il Comune riproposto in questa sede la medesima domanda proposta a suo tempo davanti all’A.G.O. Quanto al contegno delle parti, va invece evidenziato che la sig.ra LI, né nel corso dell’a.t.p., né in questa sede, ha prodotto elaborati tecnici idonei a suscitare nel Collegio un qualsivoglia dubbio circa l’attendibilità delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitandosi a formulare eccezioni di natura esclusivamente giuridica e a contestare genericamente la sussistenza di un inadempimento contrattuale.
6. Il Collegio, dunque, ai fini dell’accertamento dei presupposti di fatto su cui si fonda la presente domanda risarcitoria, ritiene di basarsi sulle risultanze dell’a.t.p. e, pertanto, reputa accertate le seguenti circostanze:
- alla data di effettuazione dell’a.t.p. la strada in questione presentava, tranne che nei tratti sui quali era stato eseguito l’intervento di asfaltatura disposto dal Comune, fessurazioni del manto bituminoso e avvallamenti dovuti a sprofondamento della massicciata;
- tali fenomeni sono da addebitare alla evidente (e in alcuni tratti notevole) riduzione dello spessore della massicciata stradale realizzata rispetto alle misure evincibili dal progetto a suo tempo presentato dalla ditta lottizzante (la riduzione dello spessore è stata rilevata anche per quanto riguarda gli strati superficiali, ossia binder e tappetino di usura), nonché all’utilizzo di materiali di qualità mediocre o scadente;
- la combinazione dei suddetti fattori “ …ha fatto venire meno la prerogativa della sovrastruttura stradale… ”, ossia l’essere “ …idonea a garantire la transitabilità del traffico veicolare secondo le previsioni progettuali, distribuendo sul sottofondo, in maniera efficace, i carichi da questi trasmessi… ”.
Tali vizi, sottolinea il Collegio, sono da addebitare alla ditta lottizzante, anche se i lavori non sono stati da essa materialmente eseguiti, visto che è il lottizzante a dover garantire al Comune la perfetta rispondenza delle opere realizzate alle previsioni del piano di lottizzazione e alle regole dell’arte (rivalendosi semmai sull’appaltatore nel caso in cui le opere manifestino successivamente vizi occulti).
Dal punto di vista tecnico va poi aggiunto che un conto sono gli ammaloramenti di una strada pubblica dovuti alla normale usura e altro conto sono quelli evidenziati dal c.t.u.
In effetti, l’utilizzo anche massivo di una strada provoca inevitabilmente nel corso del tempo l’usura degli strati superficiali, a cui si pone rimedio eseguendo interventi di scarificazione e successiva riasfaltatura. Quando invece si assiste a fessurazioni e sprofondamenti della massicciata vengono in rilievo difetti costruttivi, visto che una strada deve essere progettata e realizzata in modo da sopportare i carichi prodotti dalla circolazione di tutti i veicoli che, alla luce delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada e degli eventuali provvedimenti regolatori adottati dal Comune, sono abilitati a circolare su quella strada. Pertanto, se sulla Via Giovanni Falcone potevano circolare anche i mezzi pesanti (il che non è in discussione), la ditta lottizzante doveva progettare e poi realizzare l’opera tenendo conto di tale circostanza. Né la resistente ha comprovato l’esistenza di circostanze o di eventi particolari che abbiano concorso a produrre i vizi rilevati dal c.t.u.
7. A questo punto vanno esaminate le eccezioni di ordine giuridico sollevate dalla parte resistente, le quali sono però da dichiarare infondate.
Si deve infatti osservare che:
- è certamente vero che il collaudatore è stato designato dal Comune, ma questo non rileva nel senso di escludere la responsabilità della ditta lottizzante, visto che nella specie si tratta di vizi occulti, non rilevabili al momento dell’effettuazione del collaudo. Al riguardo va chiarito che un collaudatore non è tenuto ad eseguire tutte le prove e le verifiche tecniche possibili (ivi incluse le c.d. prove distruttive) laddove in sede di collaudo non emergano problematiche degne di approfondimento. In ogni caso, le eventuali omissioni del collaudatore (siano esse dolose o colpose) non fanno venire meno l’inadempimento dal punto di vista civilistico, ponendo semmai un problema di rivalsa da parte del Comune e/o della ditta lottizzante nei suoi confronti e/o di responsabilità di altra natura;
- considerazioni sostanzialmente analoghe possono farsi per quanto concerne l’atto di cessione delle aree, visto che, almeno per quanto risulta dagli atti di causa, all’epoca nessun vizio costruttivo era ancora emerso, per cui non si vede quale riserva il Comune dovesse o potesse apporre all’accettazione della cessione;
- né rilevano i fatti successivi, sia perché la domanda del Comune riguarda lo stato di fatto esistente al momento dell’effettuazione dell’a.t.p., sia perché la sig.ra LI non si è premurata nemmeno di produrre documentazione attestante lo stato dei luoghi odierno. In sostanza, se fosse vero che la Via Giovanni Falcone è stata sempre idonea al suo utilizzo normale, allora la resistente avrebbe avuto gioco facile nel contestare dal punto di vista tecnico le conclusioni del c.t.u. o, quantomeno, nell’esibire al T.A.R. documentazione fotografica o di altro genere idonea a comprovare tali eccezioni, il che non è però avvenuto;
- non sono agevolmente comprensibili le eccezioni relative all’asserita indeterminatezza delle domande proposte dal Comune di Osimo, e comunque esse sono infondate, visto che l’amministrazione ricorrente deduce in questa sede l’inadempimento da parte del lottizzante delle obbligazioni nascenti dalla convenzione di lottizzazione stipulata nel 1990 e chiede la condanna della controparte a corrispondergli le somme necessarie a riportare la strada nella sua piena funzionalità. Il Comune, peraltro, in relazione al quantum si è riportato alle conclusioni del c.t.u., nonché alla documentazione relativa ai lavori di somma urgenza fatti eseguire alla ditta LU.MAR., e dunque sotto questo profilo l’amministrazione ricorrente non ha avanzato pretese esorbitanti e/o indimostrate, laddove, come si è detto, la sig.ra LI non ha invece allegato alcun argomento tecnico idoneo a contestare il computo metrico elaborato dal c.t.u.
8. Si deve dunque affermare la responsabilità della parte resistente per inadempimento in parte qua degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, dal che consegue l’accoglimento della domanda di condanna della stessa parte resistente a risarcire il Comune di Osimo per equivalente monetario dei danni cagionati dall’inadempimento.
Con riguardo al quantum , va tuttavia osservato che:
- in relazione ai lavori di somma urgenza che il Comune ha eseguito “in danno” della lottizzante, la relativa somma (il cui esborso è comprovato dai documenti allegati nn. 6, 7 e 8 al ricorso) non va né rivalutata né maggiorata di interessi legali, visto che si tratta di una somma già spesa. In parte qua , dunque, al Comune spetta il rimborso della somma complessiva di € 19.896,36, ossia € 16.580,30 + IVA al 20%;
- in relazione, invece, alle somme stimate dal c.t.u. ing. NI, le stesse vanno attualizzate, visto che i costi dei materiali e della manodopera e le tariffe professionali dei tecnici sono mutati nel corso degli anni. Al riguardo, in assenza di specifiche contestazioni di parte resistente, si può far riferimento al computo metrico e al calcolo dei compensi professionali depositati dal Comune il 26 luglio 2024. In parte qua , quindi, la resistente è tenuta a pagare la somma complessiva di € 123.398,82, pari alla somma dell’importo portato dal c.m.e. del 26 luglio 2024 (€ 108.785,86) e di quello risultante dallo schema di compenso professionale (€ 14.612,96). A questo proposito, e anche a confutazione delle eccezioni rassegnate dalla resistente nelle memorie conclusionali, va chiarito che il computo metrico depositato dal Comune il 26 luglio 2024 è finalizzato unicamente ad aggiornare i costi della manodopera e dei materiali rispetto al c.m.e. redatto a suo tempo dal c.t.u. e non ad introdurre nuove voci. In effetti, comparando i due computi, in quello del 2024 vi sono solo sei voci nuove relative a lavorazioni accessorie (ad esempio, analisi per l’attribuzione dei codici CER dei rifiuti, trasporto a discarica, etc.), richieste dalla normativa attualmente vigente e di importo complessivo pari a solo 1.926,51 €. In questo senso, dunque, non è conferente il richiamo operato dalla sig.ra LI all’art. 1227, comma 2, c.c., visto che il Comune chiede il risarcimento dei danni accertati nel 2007 in sede civile, il cui ammontare va però aggiornato all’attualità, come sempre accade in sede di aestimatio , tenendo conto dell’andamento dell’inflazione. Del resto, anche la resistente, alla luce degli esiti dell’a.t.p., avrebbe potuto attivarsi per ridurre il danno, offrendosi ad esempio di eseguire i lavori di ripristino con riserva di ripetere la relativa somma all’esito (favorevole) del presente giudizio.
Il Comune, peraltro, si è attivato sin dal settembre 2006 per eseguire gli interventi più urgenti, sostenendo la spesa indicata all’alinea precedente (di cui deve essere tenuto indenne)
9. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente condanna della sig.ra LI, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, al pagamento in favore del Comune di Osimo della somma complessiva di € 143.295,18, oltre a interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
Naturalmente, poiché i lavori in questione dovranno essere affidati mediante uno dei sistemi di scelta del contraente previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, laddove all’esito della relativa procedura il valore del contratto dovesse risultare inferiore all’importo di cui al c.m.e. del 26 luglio 2024, il Comune provvederà a restituire alla resistente la differenza, non dovendo il creditore conseguire un indebito arricchimento a danno del debitore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del Comune di Osimo della somma indicata al § 9. della motivazione;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore del Comune di Osimo delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO