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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2024, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4296/2022 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Passaretti e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Davide Catalano ed Ida
Verrengia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, esponeva che, in data 26.05.2022, gli veniva notificata la ordinanza-ingiunzione n. OI-000364621 dell' CP_1
sede di Caserta, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 19.000, oltre spese di notifica, specificando che la predetta ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito di n. 2 avvisi di accertamento (prot. n.
2000.01/09/2017.0299487 del 03.11.2017 e prot. n. 2000.01/09/2017.0299486 del CP_1 CP_1 06.11.2017), con i quali si contestava al ricorrente la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L.
463/1983.
Il ricorrente, dunque, conveniva in giudizio l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e chiedeva di annullarsi l'atto impugnato, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che resisteva al CP_1
ricorso e che, con diverse argomentazioni in fatto e diritto, ne chiedeva il rigetto.
Successivamente, con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'ente resistente rappresentava di aver rideterminato e ridotto la sanzione amministrativa alla luce dell'art. 23 del d.l. n.
48/2023.
Preso atto della rideterminazione della sanzione da parte dell' con note ai sensi CP_1
dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione così come rideterminata allegando all'uopo la quietanza di pagamento, avvenuto in data 10.12.2024, e chiedendo, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente provveduto al pagamento della sanzione come rideterminata dall' come documentato mediante deposito della quietanza di pagamento (cfr. CP_1
produzione ricorrente).
Invero, a seguito della notifica dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata,
l'Istituto ha provveduto alla rideterminazione della sanzione irrogata.
Tale procedimento di rettifica, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, è applicato a tutte le violazioni, commesse anteriormente al 2016.
La parte ha documentato di aver provveduto tempestivamente al pagamento della sanzione in esame in misura ridotta così come da comunicazione dell' come da modello F24 CP_1
depositato telematicamente in data 22.11.2024.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Le spese di lite, tenuto conto dell'integrale pagamento nei termini di legge, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 13.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4296/2022 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Passaretti e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Davide Catalano ed Ida
Verrengia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, esponeva che, in data 26.05.2022, gli veniva notificata la ordinanza-ingiunzione n. OI-000364621 dell' CP_1
sede di Caserta, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 19.000, oltre spese di notifica, specificando che la predetta ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito di n. 2 avvisi di accertamento (prot. n.
2000.01/09/2017.0299487 del 03.11.2017 e prot. n. 2000.01/09/2017.0299486 del CP_1 CP_1 06.11.2017), con i quali si contestava al ricorrente la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L.
463/1983.
Il ricorrente, dunque, conveniva in giudizio l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e chiedeva di annullarsi l'atto impugnato, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che resisteva al CP_1
ricorso e che, con diverse argomentazioni in fatto e diritto, ne chiedeva il rigetto.
Successivamente, con note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'ente resistente rappresentava di aver rideterminato e ridotto la sanzione amministrativa alla luce dell'art. 23 del d.l. n.
48/2023.
Preso atto della rideterminazione della sanzione da parte dell' con note ai sensi CP_1
dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione così come rideterminata allegando all'uopo la quietanza di pagamento, avvenuto in data 10.12.2024, e chiedendo, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente provveduto al pagamento della sanzione come rideterminata dall' come documentato mediante deposito della quietanza di pagamento (cfr. CP_1
produzione ricorrente).
Invero, a seguito della notifica dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata,
l'Istituto ha provveduto alla rideterminazione della sanzione irrogata.
Tale procedimento di rettifica, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, è applicato a tutte le violazioni, commesse anteriormente al 2016.
La parte ha documentato di aver provveduto tempestivamente al pagamento della sanzione in esame in misura ridotta così come da comunicazione dell' come da modello F24 CP_1
depositato telematicamente in data 22.11.2024.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Le spese di lite, tenuto conto dell'integrale pagamento nei termini di legge, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 13.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico