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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 25/09/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente rel. dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il 30.5.2025, da nato a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pietrobon del Foro di Venezia C.F._1
- appellante – contro
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente a [...] c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione, dall'avv. Florianne Casanova
- appellata- con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, che, con atto dd.
1.9.2025 ha chiesto: Voglia la Corte d'Appello accogliere l'appello e precisare che gli effetti della domanda decorrono dalla presentazione della domanda
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 377/2025, pubblicata il 16.5.2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante,
“a. Dichiarare la nullità della sentenza 377/2025 Tribunale di Udine per non avere pronunciato su una domanda proposta dal ricorrente di decorrenza degli effetti della sentenza dalla domanda, così incorrendo in vizio di omessa pronuncia;
b. Per l'effetto ed in riforma della richiamata sentenza 377/2025 Trib. Udine, stabilire che gli effetti della pronuncia abbiano a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo (maggio 2024) e non dalla pronuncia (maggio 2025);
c. Qualora lo ritenga, accerti e dichiari che il credito di maturato nei confronti di Parte_1
è pari ad E. 578,00; Parte_2
d. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.”.
Per l'appellata:
“nel merito: - accogliersi la domanda di riforma della sentenza n.377/2025 e per l'effetto stabilire che gli effetti della pronuncia abbiano a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo;
- respingersi la domanda dell'appellante volta all'accertamento di un diritto di credito nei confronti della RA , per € 550,00 (equivalente alle somme versate a titolo di contribuzione CP_1 ordinaria nel mantenimento della figlia minore), e per l'effetto dichiarare che la somma di € 28,00 versata in eccedenza dall'appellante per le spese straordinarie venga compensata con le future spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, tutte anticipate dalla madre collocataria;
- spese legali rifuse, come specificato ai punti “D” e “E””.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. del 15.05.2024 si rivolgeva al Tribunale di Parte_1 Udine per richiedere la parziale modifica delle condizioni economiche riguardanti il mantenimento della figlia minore nata dalla relazione con condizioni stabilite dal Per_1 Controparte_1 Tribunale di Udine con Decreto reso nel giudizio n. 2580/2018 R.G..
Esponeva il dinanzi a quel Tribunale, di avere subìto una modifica in pejus delle sue Pt_1 condizioni economiche e patrimoniali in conseguenza di una serie di fattori:
- la nascita nell'anno 2022 di una seconda figlia, da altra relazione, poi naufragata che ha Per_2 comportato l'insorgere dell'obbligo al contributo di mantenimento della minore, stabilito, in accordo con la madre di costei, nella misura di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Decreto del Tribunale di Pordenone del 23.02.2023, in atti;
- il trasferimento del nel gennaio 2023, dall'abitazione dei genitori in altro immobile tenuto Pt_1 in affitto con un canone mensile di € 450,00;
- la rata mensile di € 192,00 del finanziamento contratto con la per l'acquisto di una nuova CP_2 autovettura, finanziamento che andava ad estinguersi però nel maggio 2025;
- la detrazione dallo stipendio della somma di € 200,00 mensili per buoni pasto;
- la fruizione solo del 50% dell'assegno unico;
spese alle quali andavano aggiunti i costi variabili per le figlie rappresentati dalle spese straordinarie nonché i viaggi per le trasferte per l'esercizio del dovere di visita della figlia Per_1 stimato in euro 140,00 mensili tenuto conto della distanza tra le abitazioni.
In considerazione di tutto ciò il chiedeva: Pt_1
- “
1. ordinare alla resistente di depositare in giudizio la documentazione stabilita dall'art. 473 – bis 12 cpc;
2. a parziale modifica del decreto reso nel giudizio 2850/2018 RG Trib. Udine, ridurre, con effetto dalla presentazione della presente domanda l'entità del contributo al mantenimento cui è tenuto il ricorrente verso per il mantenimento della figlia nella misura di E. Parte_3 Per_1 230,00 mensili o la somma che il Tribunale riterrà equa o di giustizia;
3. a parziale modifica del medesimo decreto reso nel giudizio 2850/2018 RG Trib. Udine, stabilire che le spese straordinarie sostenute per la figlia siano ripartite nella misura del 50% tra i Per_1 genitori, con obbligo della madre di far emettere fattura anche a nome del padre e/o direttamente a nome della figlia (ove possibile) affinchè il ricorrente possa detrarre il relativo costo;
4. spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.”.
2. In quel giudizio resisteva la rilevando la infondatezza delle domande del delle CP_1 Pt_1 quali chiedeva il rigetto per le seguenti motivazioni:
- Le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Udine non sarebbero state del tutto osservate dal Poles, inadempiente sia sulle frequentazioni ( in 5 mesi dall'emissione del decreto egli avrebbe tenuto con sé la figlia solo 7 volte;
la minore non pernotterebbe presso il Per_1 padre e dal 2018 trascorrerebbe con lo stesso solo brevi periodi di vacanza, a fronte delle due settimane previste in decreto); sia sul coinvolgimento della minore per le comunicazioni tra i genitori;
sia sull'aggiornamento ISTAT del contributo di mantenimento, dal Poles corrisposto solo a seguito di notifica di precetto;
sia sul ritardo nel versamento del predetto contributo.
- Riguardo alla circostanza che il percepisse solo il 50% dell'assegno unico, circostanza Pt_1 indicata come uno degli elementi peggiorativi delle sue condizioni economiche, la resistente poneva in evidenza che nel 2018 il non percepiva gli assegni familiari, incassati Pt_1 interamente dalla madre;
pertanto, la corresponsione della metà dell'assegno unico rappresentava, al contrario, un elemento migliorativo;
- La nascita della seconda figlia non avrebbe inciso negativamente sul mantenimento della primogenita Per_1
- Sulle spese sostenute per gli spostamenti, rilevava la resistente, la non fondatezza, anzi la falsità della circostanza, poiché non solo il teneva con sé la figlia sporadicamente, ma Pt_1 anche perché gli importi da questi indicati non erano del tutto giustificati.
- Le spese per il pranzo non potevano rappresentare un dato negativo, atteso che in busta paga tali spese al venivano rimborsate;
Pt_1
- Del finanziamento auto rilevava la scadenza prossima del 2025;
- Sulla ripartizione delle spese straordinarie al 50%, la resistente riteneva la richiesta ingiustificata per la irrisorietà degli importi;
- In merito alle condizioni economiche delle parti, la resistente eccepiva la inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Poles in quanto per la maggior parte non leggibile;
in ogni caso rilevava che le condizioni dell'ex compagno, anziché peggiorare, erano migliorate. Al contrario essa, nonostante un impercettibile aumento della retribuzione, non aveva avuto un miglioramento economico, in considerazione del fatto che, rispetto al 2018, ella non percepiva più l'assegno unico per intero ma solo al 50% e dell'ulteriore circostanza che ella doveva accudire anche un altro figlio e la madre, non percettrice di pensione. Concludeva, la resistente, chiedendo:
“1) Respingersi il ricorso e le domande avversarie e conseguentemente confermarsi le condizioni di cui al decreto di data 22-23.11.2018 cron. 8856/2018 (procedura n. 2850/2018 R.G. Tribunale di Udine); 2) Condannare alla rifusione, in pro della resistente, Parte_1 delle spese legali dell'intera procedura, con maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022”
Nel giudizio dinanzi al Tribunale il ha depositato documentazione reddituale e il nuovo Pt_1 contratto di lavoro, della cui produzione veniva dalla resistente eccepita la tardività; eccezione disattesa dal Tribunale. Depositata memoria ex art. 473 bis 17 dalla e note conclusive dal il CP_1 Pt_1 Tribunale di Udine, con l'intervento del P.M. che ha concluso per il rigetto della domanda attorea, ha così disposto:
“Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sul ricorso proposto ex art. 473-bis.47 cod. proc. civ. da contro , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
▪ ACCOGLIE per quanto di misura il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto reso nel giudizio 2850/2018 R.G. Trib. UDINE,
▪ RIDETERMINA in € 300,00 l'entità del contributo mensile al mantenimento che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente per il mantenimento della figlia;
Parte_3 Per_1
▪ DISPONE che le spese straordinarie sostenute per la predetta figlia siano ripartite Per_1 nella misura del 50% tra i genitori;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti”.
3. Avverso la sentenza n. 377/2025, propone oggi appello il con ricorso ex art. 473 bis 47 Pt_1 c.p.c., depositato il 30 maggio 2025, fondato su due motivi: 1) Vizio di omessa pronuncia;
2) decorrenza del termine di efficacia dei provvedimenti in materia di famiglia.
3.1. Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c.; egli, con il primo motivo di impugnazione, si duole che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda, così come proposta, in merito alla decorrenza degli effetti del provvedimento dal deposito del ricorso, nonostante tale richiesta fosse stata formulata con l'atto introduttivo e reiterata nelle note conclusive.
3.2 Con il secondo motivo, sostiene l'appellante che, “per la Cassazione unanime”, gli effetti delle domande di revisione dell'assegno hanno efficacia dalla presentazione della domanda e non dall'effettivo mutamento della situazione di base, in quanto, se così non fosse, il ricorrente vittorioso vedrebbe pregiudicate le sue ragioni dalla durata del procedimento.
3.3 Chiede, dunque, che la Corte di Appello, a parziale modifica della sentenza impugnata, voglia disporre che gli effetti della pronuncia del Tribunale, in merito alla riduzione del contributo al mantenimento ed alla ripartizione delle spese straordinarie, decorrano dalla presentazione del ricorso, ovvero da maggio 2024. Chiede, altresì, che la Corte di Appello accerti e dichiari che il credito maturato nei confronti di per le somme corrisposte CP_1 in più a titolo di mantenimento e di spese straordinarie da giugno 2024 a maggio 2025, sia pari ad E. 578,00, oltre interessi;
ciò il chiede “al fine di non dovere poi, in assenza di titolo, Pt_1 dover procedere ad ingiunzione di pagamento, piuttosto che al precetto”.
Conclusioni dell'appellante:
a. “Dichiarare la nullità della sentenza 377/2025 Tribunale di Udine per non avere pronunciato su una domanda proposta dal ricorrente di decorrenza degli effetti della sentenza dalla domanda, così incorrendo in vizio di omessa pronuncia;
b. Per l'effetto ed in riforma della richiamata sentenza 377/2025 Trib. Udine, stabilire che gli effetti della pronuncia abbiano a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo (maggio 2024) e non dalla pronuncia (maggio 2025); c. Qualora lo ritenga, accerti e dichiari che il credito di maturato nei confronti Parte_1 di è pari ad E. 578,00; CP_1 d. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
4. Con comparsa 21 luglio 2025, si è costituita l'appellata , la quale chiede: Controparte_1
4.1 l'accoglimento della domanda dell'appellante di riforma della sentenza riguardo alla decorrenza degli effetti della pronuncia del Tribunale dal deposito del ricorso introduttivo, riconoscendo l'orientamento consolidato sul punto della giurisprudenza di legittimità e di merito;
4.2 il rigetto della domanda di accertamento del credito maturato nei suoi riguardi per quanto pagato dal in eccedenza a titolo di contributo al mantenimento della figlia, attesa la natura Pt_1 alimentare del contributo che lo rende indisponibile, impignorabile e non compensabile. Mentre, in ordine all'importo versato in più a titolo di spese straordinarie, l'appellata chiede che esso venga compensato con le spese che si renderanno necessarie in futuro.
4.3 Conclude la con la richiesta di condanna del alle spese legali, anche in CP_1 Pt_1 considerazione del comportamento processuale dello stesso;
al riguardo l'appellata rileva la irragionevolezza dell'appello e la infondatezza della richiesta del ad avere riconosciuto un Pt_1 credito per le somme versate in più, riferisce di una proposta conciliativa da essa formulata al fine di evitare il giudizio, alla quale non sarebbe stato dato alcun riscontro, chiedendo alla Corte di tenere nella dovuta considerazione il comportamento dell'appellante ai fini delle spese. Deposita il fascicolo primo grado e la documentazione reddituale.
Conclusioni dell'appellata:
“nel merito:
- accogliersi la domanda di riforma della sentenza n. 377/2025 e per l'effetto stabilire che gli effetti della pronuncia abbiano a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo;
- respingersi la domanda dell'appellante volta all'accertamento di un diritto di credito nei confronti della RA , per € 550,00 ( equivalente alle somme versate a titolo di CP_1 contribuzione ordinaria nel mantenimento della figlia minore), e per l'effetto dichiarare che la somma di € 28,00 versata in eccedenza dall'appellante per le spese straordinarie venga compensata con le future spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, tutte anticipate dalla madre collocataria;
spese legali rifuse, come specificato ai punti D e E.”
5. In data 28 luglio 2025 l'appellante ha depositato memoria ex art. 473 bis 32, contestando le argomentazioni difensive poste dall'appellata a fondamento della richiesta di rigetto della domanda di accertamento del credito ed insistendo sulla ripetibilità delle somme versate in più, sulla scorta di due pronunce della Suprema Corte.
- Il Procuratore Generale con atto del 1° settembre 2025, rilevando che la decisione del Tribunale è stata basata su condizioni economiche delle parti sussistenti già al momento della presentazione della domanda, ed appare quindi coerente fare retroagire gli effetti sin da quella data, come peraltro puntualmente richiesta dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado” ha così concluso:
Voglia la Corte d'Appello accogliere l'appello e precisare che gli effetti della sentenza decorrono dalla presentazione della domanda”.
All'udienza del 23.9.2025, precisate le conclusioni la causa viene posta in riserva per la decisione
6. L'appello è solo in minima parte fondato.
6.1 Il primo motivo di appello è infondato, non sussistendo il presunto vizio di motivazione che, pur qualora rinvenuto, concreterebbe solo una ininfluente omissione di specificazione del termine di decorrenza, il quale va pacificamente ancorato al momento della proposizione della domanda. Occorre premettere che la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell' an, è direttamente connesso allo status genitoriale. La Suprema Corte ha più volte enunciato il principio che il diritto a percepire il contributo ed il corrispondente obbligo a versarlo nella misura e nei modi stabiliti dal provvedimento del giudice, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione di detto obbligo, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione (Cass., n. 6975/2005; Cass. 283/2020; Cass. n. 4224/2021; Cass. n. 10974/2023). Pertanto, il dies a quo della decorrenza delle modifiche, rispetto ad un provvedimento già reso dalla Autorità Giudiziaria, deve ritenersi fissato, di regola ed a meno di diversa ed espressa statuizione da parte del giudice, al momento della domanda, quando il fatto innovativo è rappresentato alla autorità giudiziaria stessa, e non già alla decisione del giudice, che non ha effetto costitutivo, ma solo dichiarativo. Diversamente, la decorrenza dell'efficacia del provvedimento di revisione dalla data della decisione, precisa la Suprema Corte, deve essere giustificata dall'accertamento di una qualche ragione specifica (Cass. Ord. n. 18089/2023), che però nella specie non è stata esplicitata dal Tribunale di Udine.
Da tale mancata esplicitazione discende che la decorrenza del provvedimento impugnato non poteva che essere naturalmente ancorata alla data della domanda, senza peraltro la necessità di apposita statuizione sul punto (Cass. Ordinanza n. 8816/ 2020, secondo cui, “In tema di filiazione, la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale1 oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale per i minorenni, produce effetti con la medesima decorrenza”).
6.2 Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento in relazione alla domanda di accertamento del diritto di credito per quanto versato dal a titolo di mantenimento tra il Pt_1 deposito del ricorso e la pronuncia del Tribunale.
Occorre, anche qui, premettere che l'assegno di mantenimento per i figli ha la funzione di garantire il sostentamento e il benessere dei minori e dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti in seguito alla separazione o al divorzio dei coniugi. Per tale ragione l'assegno è indisponibile, impignorabile e non compensabile.
In quanto strettamente collegato ai bisogni quotidiani della prole, e connesso alle situazioni economiche dei genitori, l'assegno è soggetto a revisione, in aumento o in diminuzione, e a revoca, in presenza di mutamenti sostanziali delle condizioni economiche dei genitori o delle esigenze dei figli.
Nell'ambito della modifica in ribasso di detto assegno, si pone, dunque, il problema della ripetibilità
o irripetibilità delle somme versate in più dal soggetto obbligato, nel periodo intercorso tra la proposizione della domanda e il deposito del provvedimento di modifica.
L'intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 32914/2022 ha chiarito che sussiste la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento e divorzile. Diversamente, secondo la stessa sentenza, ove all'esito del giudizio, in virtù di fatti sopravvenuti, si formi un quadro probatorio incompatibile con il mantenimento dell'assegno così come stabilito in fase presidenziale, sia per effetto di una rivalutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato alla prestazione, sia per effetto di una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del soggetto richiedente l'assegno, non opererà la ripetibilità delle prestazioni economiche, medio tempore elargite, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, le quali si presume siano destinate ragionevolmente al consumo di un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.
La Suprema Corte, con la sopra citata pronuncia, svolge un'ampia ricognizione dell'evoluzione della giurisprudenza sulla questione della ripetibilità delle somme già percepite dal coniuge avente diritto, anche per mantenere il figlio maggiorenne, alla luce della natura e soprattutto della "funzione" dell'assegno di mantenimento, nonché dei principi in materia di ripetibilità dell'indebito, per giungere ad affermare che "anche l'assegno di mantenimento del coniuge separato e l'assegno divorzile, nella sua componente propriamente assistenziale, nonché l'assegno di mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, rispondono, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e non essendo necessario uno stato di indigenza o bisogno, come negli alimenti" e che
“l'opinione, pacifica in giurisprudenza, secondo la quale la sentenza che escluda o riduca l'assegno alimentare, concesso con provvedimento provvisorio o con la sentenza definitiva del grado inferiore del processo, non potrebbe, a determinate condizioni, comportare la ripetibilità delle maggiori somme già versate, si giustifica - in assenza di una disposizione che sul piano sostanziale sancisca l'irripetibilità dell'assegno - su di un piano "equitativo", sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.: la società "naturale" costituita dalla famiglia), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario, dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche "per finalità alimentare", sul presupposto che le somme, versate in base al titolo provvisorio, siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (argomento tratto da art. 438, comma 2 c.c.)”.
Secondo la Suprema Corte "occorre, dunque, dare il giusto rilievo alle esigenze equitative solidaristiche, espressione di quella solidarietà che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un'ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa"; e che "non si tratta di dettare una regola di "automatica irripetibilità" delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto".
Giunge a concludere la Corte2 che "ove con la sentenza venga escluso in radice e ab origine (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità); per converso, si deve affermare che, invece, non sorge a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate, sia se si procede (sotto il profilo dell' an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato "al ribasso"; il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione. Ciò si giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà post-familiare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica”; evidenziando che si tratta oltretutto di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro, nell'ambito di cifre di modeste entità, percepito in funzione del necessario sostentamento è da presumere che sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione di ogni inutile, azione di ripetizione.
Fatto questo inquadramento, si deve presumere nel caso in esame, in considerazione della entità modesta (€ 350 mensili, pari a circa € 11,6 giornalieri) della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole, o dei figli.
Stando pertanto al sopra riportato principio, sulla cui traiettoria si è mantenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 3543/2025; Cass. Ord. 11502/2025; Cass. Ord. 10974/2023), riguardo alla revisione dell'assegno di mantenimento della primogenita stabilito con provvedimento del Per_1 2018, non può operare la condictio indebiti, dovendosi escludere che, possa ricorrere nel caso sia l'ipotesi di cui alla lett. a) di insussistenza ab origine dell'obbligo del padre di contribuire assieme all'altro genitore al mantenimento di un figlio minore, sia l'ipotesi di cui alla lett. c) della regola generale della ripetibilità in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi- invocata erroneamente dall'appellante - che opera solo al di fuori dell'ipotesi sub b). La fattispecie rientra proprio nell'ipotesi della non ripetibilità della prestazione ove sia effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, nell'ambito di una somma di denaro di entità modesta - come è avvenuto nel caso portato alla cognizione di questa Corte, trattandosi di un contributo modesto di € 350 mensili, poi ridotto ad € 300,00 - e ciò proprio alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio, di esperienza pratica evocato dalla Suprema Corte, secondo cui si deve presumere che le somme di denaro siano state ragionevolmente consumate per le normali esigenze di vita della minore: è difficile, ed anzi irragionevole pensare che per il mantenimento ordinario di una ragazza di quasi 14 anni si spendano quotidianamente meno di 20 euro, dieci per ogni genitore. Né d'altra parte è stato allegato dall'appellante che l'importo da lui mensilmente corrisposto per il mantenimento della figlia (importo, peraltro, di poco superiore a quello corrisposto per la Per_1 secondogenita, molto più piccola) eccedesse le necessità di vita della stessa.
denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".
6.2.1. Riguardo alle somme versate in più a titolo di spese straordinarie dalla proposizione della domanda fino al deposito del provvedimento del Tribunale, attesa la loro natura non alimentare, diversamente da quelle versate a titolo di mantenimento ordinario, dovranno essere restituite. Peraltro, la richiesta avanzata dalla di compensare l'importo di € 28,00, indicato dal CP_1 Poles quale 10% di spese straordinarie corrisposto in più, con le spese future che saranno esborsate, non può essere accolta, non ricorrendo, nel caso, i presupposti per l'applicazione della compensazione di crediti, trattandosi di crediti futuri.
7. Le ragioni della decisione, la natura degli interessi dedotti in lite, nonché la posizione processuale assunta dall'appellata che ha aderito al primo motivo di appello, si è opposta alla restituzione delle somme pagate in più per il mantenimento, riconoscendo la debenza sulle spese straordinarie chiedendone la compensazione, insieme alla soccombenza parziale dell'appellante, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello, definitivamente pronunciando, accerta il diritto di Pt_1 alla restituzione di € 28,00 per restituzione spese straordinarie, oltre interessi dalla
[...] domanda.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Trieste, 23 settembre 2025.
Il Presidente estensore Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nostra l'enfasi. 2 Il principio di diritto, in definitiva, espresso dalle Sezioni Unite è il seguente: "In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti", ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)"; sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente rel. dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 266/2025 R.G., promossa con ricorso in appello depositato il 30.5.2025, da nato a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pietrobon del Foro di Venezia C.F._1
- appellante – contro
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, residente a [...] c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione, dall'avv. Florianne Casanova
- appellata- con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, che, con atto dd.
1.9.2025 ha chiesto: Voglia la Corte d'Appello accogliere l'appello e precisare che gli effetti della domanda decorrono dalla presentazione della domanda
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 377/2025, pubblicata il 16.5.2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante,
“a. Dichiarare la nullità della sentenza 377/2025 Tribunale di Udine per non avere pronunciato su una domanda proposta dal ricorrente di decorrenza degli effetti della sentenza dalla domanda, così incorrendo in vizio di omessa pronuncia;
b. Per l'effetto ed in riforma della richiamata sentenza 377/2025 Trib. Udine, stabilire che gli effetti della pronuncia abbiano a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo (maggio 2024) e non dalla pronuncia (maggio 2025);
c. Qualora lo ritenga, accerti e dichiari che il credito di maturato nei confronti di Parte_1
è pari ad E. 578,00; Parte_2
d. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.”.
Per l'appellata:
“nel merito: - accogliersi la domanda di riforma della sentenza n.377/2025 e per l'effetto stabilire che gli effetti della pronuncia abbiano a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo;
- respingersi la domanda dell'appellante volta all'accertamento di un diritto di credito nei confronti della RA , per € 550,00 (equivalente alle somme versate a titolo di contribuzione CP_1 ordinaria nel mantenimento della figlia minore), e per l'effetto dichiarare che la somma di € 28,00 versata in eccedenza dall'appellante per le spese straordinarie venga compensata con le future spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, tutte anticipate dalla madre collocataria;
- spese legali rifuse, come specificato ai punti “D” e “E””.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. del 15.05.2024 si rivolgeva al Tribunale di Parte_1 Udine per richiedere la parziale modifica delle condizioni economiche riguardanti il mantenimento della figlia minore nata dalla relazione con condizioni stabilite dal Per_1 Controparte_1 Tribunale di Udine con Decreto reso nel giudizio n. 2580/2018 R.G..
Esponeva il dinanzi a quel Tribunale, di avere subìto una modifica in pejus delle sue Pt_1 condizioni economiche e patrimoniali in conseguenza di una serie di fattori:
- la nascita nell'anno 2022 di una seconda figlia, da altra relazione, poi naufragata che ha Per_2 comportato l'insorgere dell'obbligo al contributo di mantenimento della minore, stabilito, in accordo con la madre di costei, nella misura di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Decreto del Tribunale di Pordenone del 23.02.2023, in atti;
- il trasferimento del nel gennaio 2023, dall'abitazione dei genitori in altro immobile tenuto Pt_1 in affitto con un canone mensile di € 450,00;
- la rata mensile di € 192,00 del finanziamento contratto con la per l'acquisto di una nuova CP_2 autovettura, finanziamento che andava ad estinguersi però nel maggio 2025;
- la detrazione dallo stipendio della somma di € 200,00 mensili per buoni pasto;
- la fruizione solo del 50% dell'assegno unico;
spese alle quali andavano aggiunti i costi variabili per le figlie rappresentati dalle spese straordinarie nonché i viaggi per le trasferte per l'esercizio del dovere di visita della figlia Per_1 stimato in euro 140,00 mensili tenuto conto della distanza tra le abitazioni.
In considerazione di tutto ciò il chiedeva: Pt_1
- “
1. ordinare alla resistente di depositare in giudizio la documentazione stabilita dall'art. 473 – bis 12 cpc;
2. a parziale modifica del decreto reso nel giudizio 2850/2018 RG Trib. Udine, ridurre, con effetto dalla presentazione della presente domanda l'entità del contributo al mantenimento cui è tenuto il ricorrente verso per il mantenimento della figlia nella misura di E. Parte_3 Per_1 230,00 mensili o la somma che il Tribunale riterrà equa o di giustizia;
3. a parziale modifica del medesimo decreto reso nel giudizio 2850/2018 RG Trib. Udine, stabilire che le spese straordinarie sostenute per la figlia siano ripartite nella misura del 50% tra i Per_1 genitori, con obbligo della madre di far emettere fattura anche a nome del padre e/o direttamente a nome della figlia (ove possibile) affinchè il ricorrente possa detrarre il relativo costo;
4. spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.”.
2. In quel giudizio resisteva la rilevando la infondatezza delle domande del delle CP_1 Pt_1 quali chiedeva il rigetto per le seguenti motivazioni:
- Le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Udine non sarebbero state del tutto osservate dal Poles, inadempiente sia sulle frequentazioni ( in 5 mesi dall'emissione del decreto egli avrebbe tenuto con sé la figlia solo 7 volte;
la minore non pernotterebbe presso il Per_1 padre e dal 2018 trascorrerebbe con lo stesso solo brevi periodi di vacanza, a fronte delle due settimane previste in decreto); sia sul coinvolgimento della minore per le comunicazioni tra i genitori;
sia sull'aggiornamento ISTAT del contributo di mantenimento, dal Poles corrisposto solo a seguito di notifica di precetto;
sia sul ritardo nel versamento del predetto contributo.
- Riguardo alla circostanza che il percepisse solo il 50% dell'assegno unico, circostanza Pt_1 indicata come uno degli elementi peggiorativi delle sue condizioni economiche, la resistente poneva in evidenza che nel 2018 il non percepiva gli assegni familiari, incassati Pt_1 interamente dalla madre;
pertanto, la corresponsione della metà dell'assegno unico rappresentava, al contrario, un elemento migliorativo;
- La nascita della seconda figlia non avrebbe inciso negativamente sul mantenimento della primogenita Per_1
- Sulle spese sostenute per gli spostamenti, rilevava la resistente, la non fondatezza, anzi la falsità della circostanza, poiché non solo il teneva con sé la figlia sporadicamente, ma Pt_1 anche perché gli importi da questi indicati non erano del tutto giustificati.
- Le spese per il pranzo non potevano rappresentare un dato negativo, atteso che in busta paga tali spese al venivano rimborsate;
Pt_1
- Del finanziamento auto rilevava la scadenza prossima del 2025;
- Sulla ripartizione delle spese straordinarie al 50%, la resistente riteneva la richiesta ingiustificata per la irrisorietà degli importi;
- In merito alle condizioni economiche delle parti, la resistente eccepiva la inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Poles in quanto per la maggior parte non leggibile;
in ogni caso rilevava che le condizioni dell'ex compagno, anziché peggiorare, erano migliorate. Al contrario essa, nonostante un impercettibile aumento della retribuzione, non aveva avuto un miglioramento economico, in considerazione del fatto che, rispetto al 2018, ella non percepiva più l'assegno unico per intero ma solo al 50% e dell'ulteriore circostanza che ella doveva accudire anche un altro figlio e la madre, non percettrice di pensione. Concludeva, la resistente, chiedendo:
“1) Respingersi il ricorso e le domande avversarie e conseguentemente confermarsi le condizioni di cui al decreto di data 22-23.11.2018 cron. 8856/2018 (procedura n. 2850/2018 R.G. Tribunale di Udine); 2) Condannare alla rifusione, in pro della resistente, Parte_1 delle spese legali dell'intera procedura, con maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022”
Nel giudizio dinanzi al Tribunale il ha depositato documentazione reddituale e il nuovo Pt_1 contratto di lavoro, della cui produzione veniva dalla resistente eccepita la tardività; eccezione disattesa dal Tribunale. Depositata memoria ex art. 473 bis 17 dalla e note conclusive dal il CP_1 Pt_1 Tribunale di Udine, con l'intervento del P.M. che ha concluso per il rigetto della domanda attorea, ha così disposto:
“Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo sul ricorso proposto ex art. 473-bis.47 cod. proc. civ. da contro , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
▪ ACCOGLIE per quanto di misura il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto reso nel giudizio 2850/2018 R.G. Trib. UDINE,
▪ RIDETERMINA in € 300,00 l'entità del contributo mensile al mantenimento che il ricorrente è tenuto a versare alla resistente per il mantenimento della figlia;
Parte_3 Per_1
▪ DISPONE che le spese straordinarie sostenute per la predetta figlia siano ripartite Per_1 nella misura del 50% tra i genitori;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti”.
3. Avverso la sentenza n. 377/2025, propone oggi appello il con ricorso ex art. 473 bis 47 Pt_1 c.p.c., depositato il 30 maggio 2025, fondato su due motivi: 1) Vizio di omessa pronuncia;
2) decorrenza del termine di efficacia dei provvedimenti in materia di famiglia.
3.1. Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c.; egli, con il primo motivo di impugnazione, si duole che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla domanda, così come proposta, in merito alla decorrenza degli effetti del provvedimento dal deposito del ricorso, nonostante tale richiesta fosse stata formulata con l'atto introduttivo e reiterata nelle note conclusive.
3.2 Con il secondo motivo, sostiene l'appellante che, “per la Cassazione unanime”, gli effetti delle domande di revisione dell'assegno hanno efficacia dalla presentazione della domanda e non dall'effettivo mutamento della situazione di base, in quanto, se così non fosse, il ricorrente vittorioso vedrebbe pregiudicate le sue ragioni dalla durata del procedimento.
3.3 Chiede, dunque, che la Corte di Appello, a parziale modifica della sentenza impugnata, voglia disporre che gli effetti della pronuncia del Tribunale, in merito alla riduzione del contributo al mantenimento ed alla ripartizione delle spese straordinarie, decorrano dalla presentazione del ricorso, ovvero da maggio 2024. Chiede, altresì, che la Corte di Appello accerti e dichiari che il credito maturato nei confronti di per le somme corrisposte CP_1 in più a titolo di mantenimento e di spese straordinarie da giugno 2024 a maggio 2025, sia pari ad E. 578,00, oltre interessi;
ciò il chiede “al fine di non dovere poi, in assenza di titolo, Pt_1 dover procedere ad ingiunzione di pagamento, piuttosto che al precetto”.
Conclusioni dell'appellante:
a. “Dichiarare la nullità della sentenza 377/2025 Tribunale di Udine per non avere pronunciato su una domanda proposta dal ricorrente di decorrenza degli effetti della sentenza dalla domanda, così incorrendo in vizio di omessa pronuncia;
b. Per l'effetto ed in riforma della richiamata sentenza 377/2025 Trib. Udine, stabilire che gli effetti della pronuncia abbiano a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo (maggio 2024) e non dalla pronuncia (maggio 2025); c. Qualora lo ritenga, accerti e dichiari che il credito di maturato nei confronti Parte_1 di è pari ad E. 578,00; CP_1 d. Spese, diritti ed onorari di causa rifusi”.
4. Con comparsa 21 luglio 2025, si è costituita l'appellata , la quale chiede: Controparte_1
4.1 l'accoglimento della domanda dell'appellante di riforma della sentenza riguardo alla decorrenza degli effetti della pronuncia del Tribunale dal deposito del ricorso introduttivo, riconoscendo l'orientamento consolidato sul punto della giurisprudenza di legittimità e di merito;
4.2 il rigetto della domanda di accertamento del credito maturato nei suoi riguardi per quanto pagato dal in eccedenza a titolo di contributo al mantenimento della figlia, attesa la natura Pt_1 alimentare del contributo che lo rende indisponibile, impignorabile e non compensabile. Mentre, in ordine all'importo versato in più a titolo di spese straordinarie, l'appellata chiede che esso venga compensato con le spese che si renderanno necessarie in futuro.
4.3 Conclude la con la richiesta di condanna del alle spese legali, anche in CP_1 Pt_1 considerazione del comportamento processuale dello stesso;
al riguardo l'appellata rileva la irragionevolezza dell'appello e la infondatezza della richiesta del ad avere riconosciuto un Pt_1 credito per le somme versate in più, riferisce di una proposta conciliativa da essa formulata al fine di evitare il giudizio, alla quale non sarebbe stato dato alcun riscontro, chiedendo alla Corte di tenere nella dovuta considerazione il comportamento dell'appellante ai fini delle spese. Deposita il fascicolo primo grado e la documentazione reddituale.
Conclusioni dell'appellata:
“nel merito:
- accogliersi la domanda di riforma della sentenza n. 377/2025 e per l'effetto stabilire che gli effetti della pronuncia abbiano a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo;
- respingersi la domanda dell'appellante volta all'accertamento di un diritto di credito nei confronti della RA , per € 550,00 ( equivalente alle somme versate a titolo di CP_1 contribuzione ordinaria nel mantenimento della figlia minore), e per l'effetto dichiarare che la somma di € 28,00 versata in eccedenza dall'appellante per le spese straordinarie venga compensata con le future spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, tutte anticipate dalla madre collocataria;
spese legali rifuse, come specificato ai punti D e E.”
5. In data 28 luglio 2025 l'appellante ha depositato memoria ex art. 473 bis 32, contestando le argomentazioni difensive poste dall'appellata a fondamento della richiesta di rigetto della domanda di accertamento del credito ed insistendo sulla ripetibilità delle somme versate in più, sulla scorta di due pronunce della Suprema Corte.
- Il Procuratore Generale con atto del 1° settembre 2025, rilevando che la decisione del Tribunale è stata basata su condizioni economiche delle parti sussistenti già al momento della presentazione della domanda, ed appare quindi coerente fare retroagire gli effetti sin da quella data, come peraltro puntualmente richiesta dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado” ha così concluso:
Voglia la Corte d'Appello accogliere l'appello e precisare che gli effetti della sentenza decorrono dalla presentazione della domanda”.
All'udienza del 23.9.2025, precisate le conclusioni la causa viene posta in riserva per la decisione
6. L'appello è solo in minima parte fondato.
6.1 Il primo motivo di appello è infondato, non sussistendo il presunto vizio di motivazione che, pur qualora rinvenuto, concreterebbe solo una ininfluente omissione di specificazione del termine di decorrenza, il quale va pacificamente ancorato al momento della proposizione della domanda. Occorre premettere che la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell' an, è direttamente connesso allo status genitoriale. La Suprema Corte ha più volte enunciato il principio che il diritto a percepire il contributo ed il corrispondente obbligo a versarlo nella misura e nei modi stabiliti dal provvedimento del giudice, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione di detto obbligo, sicché la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione (Cass., n. 6975/2005; Cass. 283/2020; Cass. n. 4224/2021; Cass. n. 10974/2023). Pertanto, il dies a quo della decorrenza delle modifiche, rispetto ad un provvedimento già reso dalla Autorità Giudiziaria, deve ritenersi fissato, di regola ed a meno di diversa ed espressa statuizione da parte del giudice, al momento della domanda, quando il fatto innovativo è rappresentato alla autorità giudiziaria stessa, e non già alla decisione del giudice, che non ha effetto costitutivo, ma solo dichiarativo. Diversamente, la decorrenza dell'efficacia del provvedimento di revisione dalla data della decisione, precisa la Suprema Corte, deve essere giustificata dall'accertamento di una qualche ragione specifica (Cass. Ord. n. 18089/2023), che però nella specie non è stata esplicitata dal Tribunale di Udine.
Da tale mancata esplicitazione discende che la decorrenza del provvedimento impugnato non poteva che essere naturalmente ancorata alla data della domanda, senza peraltro la necessità di apposita statuizione sul punto (Cass. Ordinanza n. 8816/ 2020, secondo cui, “In tema di filiazione, la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale1 oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale per i minorenni, produce effetti con la medesima decorrenza”).
6.2 Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento in relazione alla domanda di accertamento del diritto di credito per quanto versato dal a titolo di mantenimento tra il Pt_1 deposito del ricorso e la pronuncia del Tribunale.
Occorre, anche qui, premettere che l'assegno di mantenimento per i figli ha la funzione di garantire il sostentamento e il benessere dei minori e dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti in seguito alla separazione o al divorzio dei coniugi. Per tale ragione l'assegno è indisponibile, impignorabile e non compensabile.
In quanto strettamente collegato ai bisogni quotidiani della prole, e connesso alle situazioni economiche dei genitori, l'assegno è soggetto a revisione, in aumento o in diminuzione, e a revoca, in presenza di mutamenti sostanziali delle condizioni economiche dei genitori o delle esigenze dei figli.
Nell'ambito della modifica in ribasso di detto assegno, si pone, dunque, il problema della ripetibilità
o irripetibilità delle somme versate in più dal soggetto obbligato, nel periodo intercorso tra la proposizione della domanda e il deposito del provvedimento di modifica.
L'intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 32914/2022 ha chiarito che sussiste la regola generale della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento e divorzile. Diversamente, secondo la stessa sentenza, ove all'esito del giudizio, in virtù di fatti sopravvenuti, si formi un quadro probatorio incompatibile con il mantenimento dell'assegno così come stabilito in fase presidenziale, sia per effetto di una rivalutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato alla prestazione, sia per effetto di una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del soggetto richiedente l'assegno, non opererà la ripetibilità delle prestazioni economiche, medio tempore elargite, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, le quali si presume siano destinate ragionevolmente al consumo di un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.
La Suprema Corte, con la sopra citata pronuncia, svolge un'ampia ricognizione dell'evoluzione della giurisprudenza sulla questione della ripetibilità delle somme già percepite dal coniuge avente diritto, anche per mantenere il figlio maggiorenne, alla luce della natura e soprattutto della "funzione" dell'assegno di mantenimento, nonché dei principi in materia di ripetibilità dell'indebito, per giungere ad affermare che "anche l'assegno di mantenimento del coniuge separato e l'assegno divorzile, nella sua componente propriamente assistenziale, nonché l'assegno di mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, rispondono, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e non essendo necessario uno stato di indigenza o bisogno, come negli alimenti" e che
“l'opinione, pacifica in giurisprudenza, secondo la quale la sentenza che escluda o riduca l'assegno alimentare, concesso con provvedimento provvisorio o con la sentenza definitiva del grado inferiore del processo, non potrebbe, a determinate condizioni, comportare la ripetibilità delle maggiori somme già versate, si giustifica - in assenza di una disposizione che sul piano sostanziale sancisca l'irripetibilità dell'assegno - su di un piano "equitativo", sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.: la società "naturale" costituita dalla famiglia), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario, dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche "per finalità alimentare", sul presupposto che le somme, versate in base al titolo provvisorio, siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (argomento tratto da art. 438, comma 2 c.c.)”.
Secondo la Suprema Corte "occorre, dunque, dare il giusto rilievo alle esigenze equitative solidaristiche, espressione di quella solidarietà che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un'ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa"; e che "non si tratta di dettare una regola di "automatica irripetibilità" delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto".
Giunge a concludere la Corte2 che "ove con la sentenza venga escluso in radice e ab origine (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità); per converso, si deve affermare che, invece, non sorge a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate, sia se si procede (sotto il profilo dell' an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato "al ribasso"; il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione. Ciò si giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà post-familiare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica”; evidenziando che si tratta oltretutto di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro, nell'ambito di cifre di modeste entità, percepito in funzione del necessario sostentamento è da presumere che sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione di ogni inutile, azione di ripetizione.
Fatto questo inquadramento, si deve presumere nel caso in esame, in considerazione della entità modesta (€ 350 mensili, pari a circa € 11,6 giornalieri) della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole, o dei figli.
Stando pertanto al sopra riportato principio, sulla cui traiettoria si è mantenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. 3543/2025; Cass. Ord. 11502/2025; Cass. Ord. 10974/2023), riguardo alla revisione dell'assegno di mantenimento della primogenita stabilito con provvedimento del Per_1 2018, non può operare la condictio indebiti, dovendosi escludere che, possa ricorrere nel caso sia l'ipotesi di cui alla lett. a) di insussistenza ab origine dell'obbligo del padre di contribuire assieme all'altro genitore al mantenimento di un figlio minore, sia l'ipotesi di cui alla lett. c) della regola generale della ripetibilità in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi- invocata erroneamente dall'appellante - che opera solo al di fuori dell'ipotesi sub b). La fattispecie rientra proprio nell'ipotesi della non ripetibilità della prestazione ove sia effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, nell'ambito di una somma di denaro di entità modesta - come è avvenuto nel caso portato alla cognizione di questa Corte, trattandosi di un contributo modesto di € 350 mensili, poi ridotto ad € 300,00 - e ciò proprio alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio, di esperienza pratica evocato dalla Suprema Corte, secondo cui si deve presumere che le somme di denaro siano state ragionevolmente consumate per le normali esigenze di vita della minore: è difficile, ed anzi irragionevole pensare che per il mantenimento ordinario di una ragazza di quasi 14 anni si spendano quotidianamente meno di 20 euro, dieci per ogni genitore. Né d'altra parte è stato allegato dall'appellante che l'importo da lui mensilmente corrisposto per il mantenimento della figlia (importo, peraltro, di poco superiore a quello corrisposto per la Per_1 secondogenita, molto più piccola) eccedesse le necessità di vita della stessa.
denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".
6.2.1. Riguardo alle somme versate in più a titolo di spese straordinarie dalla proposizione della domanda fino al deposito del provvedimento del Tribunale, attesa la loro natura non alimentare, diversamente da quelle versate a titolo di mantenimento ordinario, dovranno essere restituite. Peraltro, la richiesta avanzata dalla di compensare l'importo di € 28,00, indicato dal CP_1 Poles quale 10% di spese straordinarie corrisposto in più, con le spese future che saranno esborsate, non può essere accolta, non ricorrendo, nel caso, i presupposti per l'applicazione della compensazione di crediti, trattandosi di crediti futuri.
7. Le ragioni della decisione, la natura degli interessi dedotti in lite, nonché la posizione processuale assunta dall'appellata che ha aderito al primo motivo di appello, si è opposta alla restituzione delle somme pagate in più per il mantenimento, riconoscendo la debenza sulle spese straordinarie chiedendone la compensazione, insieme alla soccombenza parziale dell'appellante, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello, definitivamente pronunciando, accerta il diritto di Pt_1 alla restituzione di € 28,00 per restituzione spese straordinarie, oltre interessi dalla
[...] domanda.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Trieste, 23 settembre 2025.
Il Presidente estensore Dott. Arturo Picciotto 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nostra l'enfasi. 2 Il principio di diritto, in definitiva, espresso dalle Sezioni Unite è il seguente: "In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti", ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)"; sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di