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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4716/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4716/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. FORMICOLA Parte_2 C.F._2
MARIO e dell'avv. MANZO ANTONIO ( ) VIA CARLO POERIO, 89/A 80121 C.F._3
NAPOLI, elettivamente domiciliati in VIA CARLO POERIO, 89/A 80128 NAPOLI presso il difensore avv. FORMICOLA MARIO
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA, CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv. BERRA
ANNA
GIULIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRETTA CP_2 C.F._5
FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv. TORRETTA FRANCESCA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 novembre 2024
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-gli attori hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano gli architetti e CP_1 CP_3 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 1.040,00, versa
[...] n.3 del 30 marzo 2020, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del grave inadempimento del contratto d'opera professionale stipulato con i convenuti
-in particolare, e hanno sostenuto di aver conferito alle controparti i lavori di Parte_1 Parte_2 progettazione e azione dell'immobile di loro proprietà sito in via Vittoria Colonna, n.47, Milano, indicati nel preventivo del giugno 2019 (doc.3 att.)
-con le comunicazioni del 6, del 13 e del 18 maggio 2020, i committenti avevano però contestato ai professionisti numerosi inadempimenti, relativi a “…imprecisioni ed errori nella redazione e predisposizione dei disegni …” nonché alle tempistiche pattuite per la realizzazione delle fasi 1 e 2 di cui al menzionato preventivo (docc.nn.19, 20 e 21 att.)
-gli attori hanno sostenuto, poi, che i ritardi sarebbero imputabili anche alla convocazione dell'assemblea condominiale sollecitata dai professionisti, rilevatasi non necessaria per ottenere l'autorizzazione alla predisposizione di due abbaini e che, comunque, i progetti presentati dai convenuti al non CP_4 avrebbero mai ottenuto la necessaria autorizzazione
-dal canto loro, i convenuti si sono opposti alle domande attoree
-l'arch. componente dello studio Co.arch unitamente all'arch. ha negato di CP_3 CP_1 aver mai ricevuto alcun incarico professionale
-l'arch. ha invece sostenuto di aver regolarmente svolto l'incarico ricevuto fino alla revoca CP_1 del ma nale e ha sottolineato che le problematiche relative al rilascio delle necessarie autorizzazioni comunali erano dovute anche al fatto che l'unità di proprietà degli attori risultava essere stata in passato condonata
-circostanza, questa, che sarebbe stata sottaciuta dai committenti all'atto del conferimento dell'incarico e poi emersa solo nei contatti del professionista con l'Ufficio tecnico comunale
-in via riconvenzionale, l'arch. ha chiesto il saldo del compenso per l'attività svolta, pari a € CP_1
7.072,00, al netto degli acconti già ricevuti
-a sostegno del proprio credito, il convenuto -- il quale aveva a suo tempo trasmesso ai committenti il preventivo definitivo del 3 luglio 2019 (doc.1 conv.) -- ha prodotto il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli architetti di Milano (doc. 24 conv.)
-nel merito, le domande proposte dagli attori sono infondate
-com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente pagina 2 di 4 -nel merito, gli attori hanno innanzitutto sostenuto che, al di là del preventivo predisposto dai professionisti, non si era mai giunti alla formale stipulazione di un contratto d'opera intellettuale
-ora, pur potendo ragionevolmente ritenersi che le opere in concreto commissionate fossero quelle indicate nel preventivo definitivo del 3 luglio 2019, l'assenza di una formale pattuizione riguardo alle prestazioni professionali richieste indebolisce alla radice la prospettazione attorea relativa agli inadempimenti contestati
-in secondo luogo, gli attori non hanno allegato, in termini puntuali, specifici e circostanziati, la natura e la gravità degli inadempimenti contrattuali contestati ai convenuti
-in particolare, le doglienze relative alla redazione e predisposizione dei disegni nonché alle tempistiche pattuite per la realizzazione delle fasi 1 e 2 di cui al preventivo del giugno 2019 sono assolutamente generiche e, quel che più conta, non sono sostenute da idonea perizia tecnica di parte
-questa carenza impedisce un'analitica disamina dell'attività professionale svolta dai convenuti e, ciò che più conta, preclude la verifica della presenza, della natura e dell'importanza degli inadempimenti contestati
-dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti e della documentazione tecnica predisposta dagli architetti sembrerebbe che le problematiche insorte in sede di progettazione dei lavori siano state dovute al mancato rilascio dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale e, pertanto, alla necessità di effettuare le dovute modifiche nell'interazione continua e necessaria anche con l'Ufficio tecnico comunale
-si tratta di profili che, per il soddisfacimento degli oneri di allegazione gravanti sugli attori e speculari al diritto dei convenuti all'esercizio effettivo delle loro difese, avrebbero dovuto essere debitamente formulati sulla base di una perizia di natura edilizia-urbanistica
-tale perizia avrebbe potuto illuminare anche l'eventuale rilevanza della questione, prospettata dalle difese dei convenuti, relativa al fatto che l'unità abitativa fosse stata in passato interessata dal provvedimento di sanatoria n.1521 del 18 settembre 2010 (cfr. rogito del 9 maggio 2019, doc.1 att.)
-in particolare, quella perizia avrebbe consentito, nella stessa prospettiva attorea, di configurare gli specifici obblighi di accertamento preliminare in ipotesi gravanti sui convenuti e, in definitiva, di prospettarne, in termini circostanziati, il relativo inadempimento
-non è poi irrilevante il fatto che gli attori, nonostante il tempo trascorso dalla revoca del mandato professionale ai convenuti (aprile 2020), non abbiano allegato e provato il superamento, da opera di altri professionisti, delle problematiche ascritte alla negligente e imperita condotta dei precedenti architetti
-in conclusione, le domande proposte da e non meritano accoglimento Parte_1 Parte_2
-quanto, poi, alla posizione dell'arch. il mancato perfezionamento documentale del mandato CP_3 professionale e l'assenza di altri ele i al riguardo (corrispondenza, ecc.) fanno ritenere che formalmente non si sia instaurato un rapporto contrattale con la convenuta
-deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale del convenuto, sostenuta dalla documentazione tecnica prodotta e dal parere dell'Ordine degli architetti di Milano, il quale ha positivamente valutato la congruità dei compensi richiesti dal professionista all'attività dal medesimo effettivamente svolta
-gli attori devono pertanto essere condannati, in favore dell'arch. al pagamento della CP_1 somma di € 7.072,00, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art.281 quinquies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così pagina 3 di 4 dispone:
1) rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti dell'arch. e dell'arch. CP_1 CP_3
2) condanna gli attori, i via solidale, al pagamento, in favore dell'arch. della somma di € CP_1 7.072,00, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo
3) condanna gli attori in solido alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4716/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. FORMICOLA Parte_2 C.F._2
MARIO e dell'avv. MANZO ANTONIO ( ) VIA CARLO POERIO, 89/A 80121 C.F._3
NAPOLI, elettivamente domiciliati in VIA CARLO POERIO, 89/A 80128 NAPOLI presso il difensore avv. FORMICOLA MARIO
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERRA ANNA, CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv. BERRA
ANNA
GIULIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRETTA CP_2 C.F._5
FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA IV GIUGNO, 41 20013 MAGENTA presso il difensore avv. TORRETTA FRANCESCA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 novembre 2024
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-gli attori hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano gli architetti e CP_1 CP_3 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 1.040,00, versa
[...] n.3 del 30 marzo 2020, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del grave inadempimento del contratto d'opera professionale stipulato con i convenuti
-in particolare, e hanno sostenuto di aver conferito alle controparti i lavori di Parte_1 Parte_2 progettazione e azione dell'immobile di loro proprietà sito in via Vittoria Colonna, n.47, Milano, indicati nel preventivo del giugno 2019 (doc.3 att.)
-con le comunicazioni del 6, del 13 e del 18 maggio 2020, i committenti avevano però contestato ai professionisti numerosi inadempimenti, relativi a “…imprecisioni ed errori nella redazione e predisposizione dei disegni …” nonché alle tempistiche pattuite per la realizzazione delle fasi 1 e 2 di cui al menzionato preventivo (docc.nn.19, 20 e 21 att.)
-gli attori hanno sostenuto, poi, che i ritardi sarebbero imputabili anche alla convocazione dell'assemblea condominiale sollecitata dai professionisti, rilevatasi non necessaria per ottenere l'autorizzazione alla predisposizione di due abbaini e che, comunque, i progetti presentati dai convenuti al non CP_4 avrebbero mai ottenuto la necessaria autorizzazione
-dal canto loro, i convenuti si sono opposti alle domande attoree
-l'arch. componente dello studio Co.arch unitamente all'arch. ha negato di CP_3 CP_1 aver mai ricevuto alcun incarico professionale
-l'arch. ha invece sostenuto di aver regolarmente svolto l'incarico ricevuto fino alla revoca CP_1 del ma nale e ha sottolineato che le problematiche relative al rilascio delle necessarie autorizzazioni comunali erano dovute anche al fatto che l'unità di proprietà degli attori risultava essere stata in passato condonata
-circostanza, questa, che sarebbe stata sottaciuta dai committenti all'atto del conferimento dell'incarico e poi emersa solo nei contatti del professionista con l'Ufficio tecnico comunale
-in via riconvenzionale, l'arch. ha chiesto il saldo del compenso per l'attività svolta, pari a € CP_1
7.072,00, al netto degli acconti già ricevuti
-a sostegno del proprio credito, il convenuto -- il quale aveva a suo tempo trasmesso ai committenti il preventivo definitivo del 3 luglio 2019 (doc.1 conv.) -- ha prodotto il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli architetti di Milano (doc. 24 conv.)
-nel merito, le domande proposte dagli attori sono infondate
-com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto d'opera professionale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato nonché la sussistenza e la gravità del pregiudizio subito
-spetta invece al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente pagina 2 di 4 -nel merito, gli attori hanno innanzitutto sostenuto che, al di là del preventivo predisposto dai professionisti, non si era mai giunti alla formale stipulazione di un contratto d'opera intellettuale
-ora, pur potendo ragionevolmente ritenersi che le opere in concreto commissionate fossero quelle indicate nel preventivo definitivo del 3 luglio 2019, l'assenza di una formale pattuizione riguardo alle prestazioni professionali richieste indebolisce alla radice la prospettazione attorea relativa agli inadempimenti contestati
-in secondo luogo, gli attori non hanno allegato, in termini puntuali, specifici e circostanziati, la natura e la gravità degli inadempimenti contrattuali contestati ai convenuti
-in particolare, le doglienze relative alla redazione e predisposizione dei disegni nonché alle tempistiche pattuite per la realizzazione delle fasi 1 e 2 di cui al preventivo del giugno 2019 sono assolutamente generiche e, quel che più conta, non sono sostenute da idonea perizia tecnica di parte
-questa carenza impedisce un'analitica disamina dell'attività professionale svolta dai convenuti e, ciò che più conta, preclude la verifica della presenza, della natura e dell'importanza degli inadempimenti contestati
-dal tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti e della documentazione tecnica predisposta dagli architetti sembrerebbe che le problematiche insorte in sede di progettazione dei lavori siano state dovute al mancato rilascio dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale e, pertanto, alla necessità di effettuare le dovute modifiche nell'interazione continua e necessaria anche con l'Ufficio tecnico comunale
-si tratta di profili che, per il soddisfacimento degli oneri di allegazione gravanti sugli attori e speculari al diritto dei convenuti all'esercizio effettivo delle loro difese, avrebbero dovuto essere debitamente formulati sulla base di una perizia di natura edilizia-urbanistica
-tale perizia avrebbe potuto illuminare anche l'eventuale rilevanza della questione, prospettata dalle difese dei convenuti, relativa al fatto che l'unità abitativa fosse stata in passato interessata dal provvedimento di sanatoria n.1521 del 18 settembre 2010 (cfr. rogito del 9 maggio 2019, doc.1 att.)
-in particolare, quella perizia avrebbe consentito, nella stessa prospettiva attorea, di configurare gli specifici obblighi di accertamento preliminare in ipotesi gravanti sui convenuti e, in definitiva, di prospettarne, in termini circostanziati, il relativo inadempimento
-non è poi irrilevante il fatto che gli attori, nonostante il tempo trascorso dalla revoca del mandato professionale ai convenuti (aprile 2020), non abbiano allegato e provato il superamento, da opera di altri professionisti, delle problematiche ascritte alla negligente e imperita condotta dei precedenti architetti
-in conclusione, le domande proposte da e non meritano accoglimento Parte_1 Parte_2
-quanto, poi, alla posizione dell'arch. il mancato perfezionamento documentale del mandato CP_3 professionale e l'assenza di altri ele i al riguardo (corrispondenza, ecc.) fanno ritenere che formalmente non si sia instaurato un rapporto contrattale con la convenuta
-deve invece essere accolta la domanda riconvenzionale del convenuto, sostenuta dalla documentazione tecnica prodotta e dal parere dell'Ordine degli architetti di Milano, il quale ha positivamente valutato la congruità dei compensi richiesti dal professionista all'attività dal medesimo effettivamente svolta
-gli attori devono pertanto essere condannati, in favore dell'arch. al pagamento della CP_1 somma di € 7.072,00, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art.281 quinquies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, così pagina 3 di 4 dispone:
1) rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti dell'arch. e dell'arch. CP_1 CP_3
2) condanna gli attori, i via solidale, al pagamento, in favore dell'arch. della somma di € CP_1 7.072,00, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo
3) condanna gli attori in solido alla rifusione, in favore dei convenuti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 4 di 4