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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1111/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in composizione monocratica, in esito alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe,
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Ferdinando PALUMBO (C.F. ) C.F._1
- opponente -
e
(P. IVA , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo VETERE (C.F. ) C.F._2
- opposta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
(di seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] Parte_2
ingiuntivo n. 256/2020, emesso dal Tribunale di Paola in data 29.7.2020 nel procedimento monitorio n. 814/2020 R.G.A.C., con cui le è stato ordinato di pagare, in favore della (di seguito Controparte_1
, la somma di € 60.265,36, oltre interessi e spese di procedura, in forza _2
di fatture 2017, 2018 e 2019 per forniture di materiale ospedaliero.
In particolare, ha dedotto:
- l'inidoneità delle fatture a provare l'esistenza e la liquidità del credito nel giudizio di opposizione;
- la mancata indicazione dei criteri e dei dati che hanno portato alle somme indicate nelle fatture;
- la mancata applicazione del riconosciuto sconto del 10% sulla fornitura per fili di sutura nel 2019 di € 31.988,39.
Ha, quindi, chiesto, in via principale, di revocare il decreto opposto, dichiarando che nulla è dovuto;
in via subordinata, di ridurre la pretesa creditoria in misura pari allo sconto riconosciuto (€ 3.902,58) o in quella diversa che sarebbe risultata in esito all'istruttoria.
1.2. – Si è costituita la la quale ha controdedotto che: _2
- le fatture commerciali costituiscono prova scritta del credito vantato anche nel giudizio di opposizione in mancanza di contestazione del rapporto;
- difetta la prova scritta di qualsivoglia accordo avente ad oggetto la scontistica pretesa;
2 - sono stati eseguiti il 17.2.2021 ed il 22.3.2021 due pagamenti di € 15.000,00
cadauno, che riducevano la somma vantata fino ad € 30.265,36.
Ha, pertanto, chiesto di rigettare l'opposizione in quanto infondata o, in via gradata, di condannare l'opponente al pagamento di altra e diversa somma, maggiore o minore, di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
1.3. – Atteso l'intervenuto pagamento dell'intera somma pretesa (con la sola eccezione di € 265,36), è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
1.4. – L'attività istruttoria è consistita nell'escussione del testimone Testimone_1
all'udienza del 15.12.2022.
2. – Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
2.1. – Invero, l'esecuzione delle forniture di prodotti medici da parte dell'opposta (come riportate nelle fatture alla base dell'ingiunzione) non è specificamente contestata dall'opponente, la quale – al di là di della generica deduzione dell'assenza dei criteri e dati determinativi della somme pretese – si è limitata ad eccepire la mancata applicazione dello sconto del 10% sul totale delle fatture 2019 per fili di sutura.
In realtà, le fatture alla base del decreto ingiuntivo – accompagnate dal pedissequo estratto conto delle scritture contabili del registro IVA vendite anno 2017, 2018 e 2019
validamente certificato dal Notaio e dalla relazione firmata del Persona_1
dott. commercialista – contengono analitici riferimenti ai prodotti Persona_2
forniti ed al relativo prezzo.
2.2. – Inoltre, all'udienza del 28.10.2021, l'opposta ha riconosciuto che l'opponente ha eseguito parziali pagamenti nelle date del 17.2.2021, 28.4.2021 e 7.10.2021, sicché
residua soltanto un credito di € 265,36.
3 Alla medesima udienza, l'opponente ha affermato che i pagamenti eseguiti hanno soddisfatto per intero il credito preteso dalla , senza recedere dalle Parte_3
eccezioni formulate con l'opposizione.
Tuttavia la debitrice – dinnanzi alla deduzione di parziale Parte_2
pagamento formulata dall'opposta – non ha assolto al suo onere di dimostrare l'avvenuto versamento dell'intera somma oggetto di ingiunzione, mentre è stata la a produrre attestazione dei bonifici eseguiti dall'opponente il 17.2.2021 _2
(€ 15.000,00 €), il 22.3.2021 (€ 15.000,00 €) ed il 28.4.2021 (€ 15.000,00 €) ed a riconoscere un ulteriore pagamento (non documentato) in data 7.10.2021, così da ridurre il credito ad € 265,36.
2.3. – Deve, invece, essere riconosciuto un controcredito in favore di parte opponente relativo allo sconto del 10% sulle forniture di fili di sutura con riferimento alle fatture del 2019 (fatture nn. 9/2019; 11/2019; 35/2019; 51/2019; 69/2019; 90/2019; 112/2019;
135/2019; 148/2019; 158/2019; 284/2019; 285/2019; 376/2019; 389/2019; 390/2019;
392/2019; 462/2019; 561/2019; 633/2019; 663/2019; 664/2019), per come richiesto all'udienza del 28.10.2021 da . Parte_2
Ebbene, tale circostanza è stata provata da parte opponente attraverso il deposito della scannerizzazione della mail del 30.7.2019 – inviata da Email_1
a –, nella quale si evidenziache Email_2 _2
(come da allegato ODV 35 del 16.7.2019), aveva ottenuto dalla casa madre e, poi, girato alla un ulteriore sconto pari al 10% sul totale annuale delle fatture Parte_2
per forniture di fili di sutura.
La predetta mail, infatti, è stata riconosciuta dal teste dipendente Testimone_1
della , il quale ha affermato che, con tale comunicazione, veniva Parte_2
4 accordato l'ulteriore sconto richiesto, pari al 10% del totale delle forniture fili nell'anno
(“Preciso di lavorare, dal 1992 circa, per la come Parte_2
dipendente; ancora ad oggi lavoro presso la stessa struttura. Mi occupo
dell'approvvigionamento del materiale sanitario e dei farmaci per la clinica ed
intrattengo rapporti, per questo, con i relativi fornitori. Ricordo che, all'inizio
dell'anno 2019, io stesso ho interloquito con la SI.ra , di cui non ricordo il Per_3
cognome, ma che credo sia la moglie del titolare della BIOMEDICAL di BIONDI
OMERO al fine di ottenere una fornitura di fili di sutura che servivano alla struttura. In
ragione proprio di questa fornitura io chiesi una scontistica che la SI.ra
mi ha precisato poi nella misura del 12% sulle singole forniture Per_3
richieste per questo prodotto e, una ulteriore, del 10% sul fatturato finale di fine anno.
Preciso che a riguardo abbiamo ricevuto una pec che confermo essere quella del
30.7.2019 – che mi viene mostrata (allegato alla costituzione di parte attrice e
opponente sotto la dicitura “biomedical”).
La presenza di tale sconto, inoltre, non è stata mai contestata in maniera specifica dall'opposta, la quale si è soltanto limitata a eccepire la mancanza di prova scritta di detto sconto.
Sulla base del documento prodotto da parte opponente e delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniali da parte di emerge, quindi, che sulle Testimone_1
fatture del 2019 riguardanti la fornitura di fili da sutura – prodotte Parte_2
con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ. - dovrà essere applicato uno sconto del 10%, pari ad € 3.198,84 sul totale di € 31.988,39.
Per ognuna delle fatture sopraelencate è riconosciuto uno sconto del 10% sul fatturato finale, mentre solo per le fatture nn. 561/1019 e 664/2019 è stato accordato in primo
5 luogo lo sconto del 12% sulle singole forniture richieste per singolo prodotto come riportato nelle medesime fatture.
2.4. – Pertanto, tenuto conto del pagamento intervenuto nel corso del giudizio, occorre condannare al pagamento di € 2.933,48 (pari alla differenza tra _2
l'importo totale annuo dello sconto dovuto, ossia € 3.198,84, ed il debito residuo di €
265,36), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia al soddisfo.
3. – La parziale fondatezza dell'opposizione (per le ragioni illustrate) ed il pagamento intervenuto nelle more del procedimento in termini maggiori del dovuto giustificano la compensazione per metà delle spese di lite.
Per il resto, in ragione della soccombenza, l'opponente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura congrua – alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 per i procedimenti di cognizione appartenenti al secondo scaglione di valore con applicazione dei valori medi – di € 1.276,00 a titolo di compenso (pari alla sommatoria di € 425,00, € 425,00, € 851,00 ed € 851,00, rispettivamente per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, ridotta della metà per la disposta compensazione), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 256/2020 del Tribunale di Paola;
b) condanna la al pagamento di € Controparte_1
2.933,48, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia al soddisfo;
6 c) compensa per metà le spese di giudizio e, per il resto, condanna la
[...]
al pagamento di € 1.276,00 a titolo di Parte_2
compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di parte opposta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 31 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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