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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 85/2023 R. G., vertente tra in persona della dr.ssa Renata Gasperini in Parte_1 qualità di deliberante con funzione “legale” (giusta procura del 15 giugno 2021 a ministero del
Notaio dr. , P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Persona_1 P.IVA_1
AR (con PEC indicata) per procura in foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Messina, via San Filippo Bianchi n.
48,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Milazzo, via Chinigò n. 2, presso lo studio dell'avv. OR
OP (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLATO
__________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 898/2022 emessa il 28 giugno 2022 dal Tribunale di
Barcellona P.G. in materia di contratti bancari.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “voglia 1) in via preliminare dichiarare l'ammissibilità della presente
1 impugnazione; 2) in accoglimento del presente appello, respinta ogni contraria istanza e difesa, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare inammissibili, infondate e con qualsiasi statuizione rigettare le domande proposte dal signor 3) in via Controparte_1 istruttoria, se del caso, disporre una nuova consulenza tecnica al fine di rielaborare i rapporti in parola facendo corretta applicazione del tasso d'interesse pattuito;
4) condannare
l'appellato al pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto della Parte_1 avverso la sentenza n. 898/2022 del Tribunale di Barcellona PG. In ogni caso,
[...] condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto avv. OR OP che ha anticipato le prime e non riscosso le altre. Salvo ogni altro diritto”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2023 la Parte_1 ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza
[...] Controparte_1 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. in accoglimento in parte qua delle domande da costui proposte – volte ad ottenere che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti praticati dall'istituto di credito convenuto sul conto corrente n.
01030 16401 63189868, per i titoli e le violazioni meglio descritte nelle premesse dell'atto di citazione, così dichiarando il diritto dell'attore a ripetere e/o vedersi restituire le somme illegittimamente addebitate dal controparte e, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, che fosse dichiarato che nulla era da lui dovuto, condannando al contrario la convenuta Pt_1 al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 8.734,12 (come da analitica contenuta nelle premesse dell'atto di citazione) o, comunque, di quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa a mezzo di apposita c.t.u., oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di consulenza tecnica di parte, nonché che fosse accertato e dichiarato il diritto dell'attore al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'applicazione di interessi usurari, in violazione delle norme e dei principi enunciati nelle premesse dell'atto, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle somme che sarebbero risultate in corso di causa o di quelle determinate dal
Tribunale -, l'ha condannata al pagamento della somma di € 8.861,07, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo, oltre al rimborso delle spese di c.t.u. (già liquidate in atti) e delle altre spese processuali (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato
2 “conclusioni delle parti”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 6 aprile 2023 si è costituito
[...]
, resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto e CP_1 formulando le domande sopra testualmente riportate al paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da ordinanza di questa Corte dell'8 maggio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 25 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi al 13 gennaio 2025 per il carico di ruolo.
In tale udienza, svoltasi in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal
D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello, variamente articolato, la Parte_1 si duole del fatto che il Tribunale, condividendo le conclusioni del C.t.u., ha
[...] ritenuto utilizzabile la ricostruzione contabile da lui effettuata nonostante gli errori in cui quest'ultimo, a suo dire, sarebbe incorso e senza motivare il rigetto delle osservazioni critiche mosse dalla difesa della in primo grado, che ribadisce (in sintesi) nell'atto di appello. Pt_1
In particolare, l'appellante contesta:
a) il fatto che il C.t.u., seppure non abbia individuato alcuna usura originaria in spregio al mandato ricevuto, ha ricercato indebitamente eventuali addebiti usurari;
b) che le verifiche da lui effettuate ai sensi della legge 108/1996 sarebbero errate trattandosi di usura cd. “sopravvenuta” - ossia di superamento del tasso soglia avvenuto solo nel corso del rapporto (e non anche al momento della pattuizione degli interessi) –, la quale, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è da ritenere irrilevante, non potendone derivare, in ogni caso, il totale azzeramento degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. (come ha fatto, invece, il
C.t.u.), ma semmai la sostituzione del tasso convenzionale con quello soglia vigente (come chiarito, tra le altre, da Cass. civ. n. 603/2013 e n. 350/2013);
c) il fatto che il C.t.u. ha azzerato gli interessi persino in relazione ai periodi nei quali non vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia;
d) la metodologia seguita dal C.t.u. per la verifica dell'usura, evidenziando che, in base ai quesiti formulati dal Tribunale, l'Ausiliario avrebbe dovuto escludere dal calcolo la commissione di massimo scoperto, trattandosi di contratto di apertura di conto corrente stipulato in data 28 maggio 2007, ossia anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009: da tale dato cronologico discenderebbe, secondo l'appellante, la non computabilità
3 della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica dell'usura originaria in ossequio alla normativa applicabile ratione temporis.
Aggiunge poi che, risalendo il primo estratto conto al 31 marzo 2008, è ad esso che dovrebbe farsi riferimento per l'individuazione di interessi debitori, numeri debitori, oneri e accordato, quali parametri indispensabili per il calcolo del TEG alla data del contratto di apertura di conto corrente (28 maggio 2007).
Con la conseguenza che gli interessi debitori non sarebbero quantificabili al 30 giugno 2007
(data di chiusura del primo trimestre successivo alla data del contratto) ma soltanto al 31 marzo
2008, così come i numeri debitori e gli altri oneri, tutti da quantificare al 31 marzo 2008.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dunque, a dire dell'appellante, si sarebbe dovuto limitare a dare risposta al solo quesito peritale n. 4), ossia l'espunzione con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.2/2009, delle commissioni di massimo scoperto eventualmente applicate, dal momento che il Tribunale aveva richiesto la sola verifica del carattere usurario ab origine degli interessi, escludendo ogni verifica dell'usura sopravvenuta.
Deduce, infine, che illegittimo sarebbe l'accertamento tecnico d'ufficio nella parte in cui è stato ritenuto invalido l'addebito della commissione di massimo scoperto nel corso del rapporto: obietta, al riguardo, che, essendo il contratto stato stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, questa normativa non potrebbe applicarsi al rapporto in oggetto.
Ed invero – osserva ancora -, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario antecedente alla suddetta novella, la commissione di massimo scoperto trovava legittima giustificazione nella funzione di corrispettivo per la messa a disposizione, da parte dell'istituto di credito, di una determinata provvista, a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte del cliente.
Richiama a tal fine la prassi applicativa dell'epoca e le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (GM), le quali escludevano espressamente la commissione di massimo scoperto dal calcolo del TEG, riconoscendole natura autonoma e prevedendone una distinta rilevazione in termini percentuali.
In tale prospettiva sottolinea come la commissione di massimo scoperto, qualora espressamente pattuita, non sia affetta da alcuna nullità, costituendo un'obbligazione sorretta da causa lecita, in quanto remunerazione correlata all'obbligo, posto a carico della banca, di mantenere costantemente disponibile la somma affidata al cliente, nonché al rischio connesso all'utilizzo effettivo del credito.
Conclude, perciò, evidenziando la piena legittimità dell'addebito della commissione di massimo scoperto nei limiti e secondo le modalità previste dal contratto originariamente stipulato tra le parti.
4 Il motivo di appello, in tutte le sue articolazioni, non è fondato per la ragioni che di seguito si espongono.
Sulla questione della usura cd. originaria (di cui sopra alla lett. a), è sufficiente osservare che,
a differenza di quanto assume l'appellante - per vero in maniera apodittica e senza alcuna reale specificazione della critica medesima -, l'accertamento effettuato dal Consulente tecnico d'ufficio ha condotto al rilievo dell'usura originaria: risulta, infatti, testualmente dalle conclusioni riportate al paragrafo 5 della relazione, intitolato “criteri di analisi del conto corrente”, che “la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi usuraria e quindi nulla”.
La prima ragione doglianza va, dunque, rigettata poiché muove da un presupposto non affatto riscontrato nella relazione peritale, ma anzi esplicitamente smentito da essa.
Il rilievo sub b) – relativo all'asserita erroneità dalle verifiche eseguite dal C.t.u. in base alla legge 108/1996 in quanto riferibili alla cd. usura “sopravvenuta” -, in linea di principio non è infondato, poiché, effettivamente, la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura, nella parte in cui è stata effettuata dall'Ausiliario tecnico con riferimento a ciascun trimestre del periodo preso in considerazione, non ha ragione di essere, né in punto di fatto - dal momento che, come detto sopra, il Consulente ha verificato a monte l'esistenza di usura genetica nel rapporto di c/c di che trattasi (avendone fatto discendere la giuridica conseguenza di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.) -, né in punto di diritto.
Sotto il profilo giuridico, infatti, è principio giurisprudenziale consolidato che per la qualificazione di un tasso come usurario occorre necessariamente avere riguardo solo all'art. 644 c.p. – che, al comma 1, testualmente recita (per quanto qui di specifico interesse):
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi
o altri vantaggi usurari …” -, essendo questa l'unica norma che, nel nostro ordinamento, contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, e che tale divieto sussiste unicamente, come stabilito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 1 del d.l. n. 394 del 2000, al
“momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal loro pagamento”.
Come osservato dalla storica sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24675/2017, una sanzione che implica il divieto di usura è contenuta anche nell'art. 1815, comma 2 c.c., il quale, però, non fornisce un'autonoma nozione di interessi usurari, ma presuppone la definizione contenuta nella citata norma penale.
Per qualificare un tasso come usurario, dunque, deve necessariamente farsi riferimento alla
5 norma penale suddetta, la quale dà rilievo esclusivamente al principio della pattuizione (che implica la verifica dell'usurarietà del tasso solo al momento della stipula del contratto), non avendo alcuna incidenza l'usura sopravvenuta, ossia l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi superiori al tasso soglia quando al momento della pattuizione il tasso non superava la soglia anti-usura (tra le altre v. Cass. civ. nn. 30253/2024; 24743/2023; S.U. n. 24675/2017).
La doglianza, tuttavia, per quanto non infondata in linea di principio, non ha alcun effetto pratico nel caso di specie e non implica in sé alcuna rivisitazione della statuizione di prime cure, dato che, come si è accennato sopra e come si dirà meglio appresso, il ricalcolo del rapporto dare-avere nel caso di specie è stato eseguito eliminando del tutto gli addebiti effettuati dalla a titolo di interessi, in applicazione (corretta) del disposto dell'art. 1815, comma 2, Pt_1
c.c., stante l'accertata ricorrenza dell'usura genetica.
Va disattesa, a tal specifico riguardo, anche la doglianza sub c) – relativa al criticato totale azzeramento degli interessi, anche in relazione ai periodi nei quali non vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia – dato che, in presenza di usura pattizia originaria, quale quella accertata dal C.t.u. nel caso in esame, la sanzione giuridica (sul piano civilistico) è e non può che essere quella prevista dal disposto del secondo comma dell'art. 1815 c.c., consequenziale alla nullità della clausola degli interessi, che sancisce che, in tal caso, nessun interesse è dovuto, quando trattasi, come nella specie, di interessi corrispettivi (così, tra le tante, Cass. civ. n.
22890/2019; in senso sostanzialmente conforme Cass. civ. nn. 16526/2024; 8103/2023).
Infondata è altresì la critica di cui sopra sub d), relativa alla metodologia seguita dal C.t.u. per la verifica dell'usura.
L'appellante sostiene, come si è riportato sopra, che a tal fine l'Ausiliario avrebbe dovuto escludere dal relativo calcolo la commissione di massimo scoperto, visto che il rapporto di conto corrente è stato stipulato in data 28 maggio 2007, ossia anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, tale che, in virtù del dato cronologico, la c.m.s. non avrebbe potuto essere computata ai fini della verifica dell'usura originaria in ossequio alla normativa applicabile ratione temporis.
Così formulata la doglianza non è conforme all'elaborazione interpretativa della tematica da parte del Giudice nomofilattico.
Non essendo questa la sede per soffermarsi sulla complessa problematica relativa all'inclusione o meno della commissione di massimo scoperto nel calcolo volto alla verifica dell'usura nei rapporti anteriori all'entrata in vigore del d. l. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009
(avvenuta il 1° gennaio 2010), ed alle vicende esegetiche che l'hanno caratterizzata nel tempo,
è sufficiente qui richiamare, in senso contrario all'assunto dell'appellante, l'iter argomentativo
6 che sorregge (ed esplica) il principio affermato nel noto imprescindibile arresto delle Sezioni
Unite della S. C. (sentenza n. 13606/2018) secondo cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il
1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il <> - ricavato dal tasso effettivo globale medio (GM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la <> - calcolata aumentando della metà la percentuale della
CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale <> residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati ”.
Il Supremo Consesso, investito della questione della computabilità delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, di cui all'art. 644 c.p., comma 3, primo periodo, di fronte alla prospettazione di parte ricorrente secondo la quale solo con il citato d. l. 185/2008, art. 2 bis, sarebbe stato introdotto tale computo, mentre per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disposizione anzidetta esso non sarebbe stato previsto [come chiarito anche dalla Banca d'Italia con le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate il 30 settembre 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009, che escludevano espressamente le commissioni di massimo scoperto dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio (GM) da indicare nei decreti ministeriali previsti dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, cit., disponendo che la loro entità fosse rilevata separatamente], ha premesso, anzitutto, che la nozione di commissione di massimo scoperto che viene in rilievo in tali ipotesi è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle citate
“Istruzioni” per la rilevazione del GM ai fini della legge sull'usura, dove si legge che “nella tecnica bancaria (la c.m.s., n.d.r.) viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni
- viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”.
Le S.U. richiamano i termini del contrasto insorto all'interno delle sezioni semplici (penali e,
7 rispettivamente, civili) della Corte, rilevando che, secondo un primo orientamento (di una sezione penale), dal chiaro tenore letterale del quarto comma dell'art. 644 c.p. (che stabilisce che, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) si ricava che tra gli oneri da prendere in considerazione a tal uopo rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, che ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente la scopertura del conto e che funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.
Con la conseguenza che, nella determinazione del tasso effettivo globale (T.E.G.) praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.
L'altro orientamento (di alcune sezioni civili), negando carattere interpretativo, e dunque retroattivo, al citato art. 2 bis del d.l. n. 185/2008 (che, al comma 2, recita: “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”), ha escluso che, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale norma, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta, anche in considerazione di un'esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto controverso, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, e, dall'altro, del tasso effettivo globale medio (GM), rilevante, come si è visto, ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto. E ciò in quanto tutti i decreti ministeriali di rilevazione del GM, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, emanati nel medesimo periodo, recependo le suddette “istruzioni” della Banca d'Italia determinano tale tasso senza comprendere nel calcolo
8 l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto.
Tanto premesso, secondo le Sezioni Unite, anzitutto, la disposizione di cui all'art. 2 bis citata non può essere qualificata come norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p..
Precisato che il comma 1 dell'art. 2 bis (contenente un espresso riferimento alle commissioni di massimo scoperto) è stato abrogato dall'art. 27, comma 4, del d. l. n. 1/2012, conv., con modif., nella legge n. 27/2012, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, nello stesso contenuta, era stata poco prima sostituita dall'art. 117 bis del T.U.B. (inserito dal d.l. n. 201/2011, con modif., nella legge n. 214/2011) – che, a pena di nullità, consente la previsione nei contratti di apertura di credito, “quali unici oneri a carico del cliente”, di “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa
a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...”, imponendone, inoltre, il limite massimo dello “0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente” -, il Supremo Consesso ha spiegato che alla norma di che trattasi (comma 2 del citato art. 2 bis) non può riconoscersi carattere interpretativo perché il suo testo non contiene alcuna espressione che evochi tale natura, ma anzi chiarissimi indizi nel senso della sua natura innovativa, quali l'espressa previsione, al comma 2, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale il modo di determinazione del tasso soglia “resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”), nonché la previsione, al comma 3 (poi abrogato dal citato d.l. n. 1/2012), che “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”.
Osserva, nondimeno, la Suprema Corte che l'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, della norma di che trattasi non è decisiva per la soluzione della questione sottopostale, dato che la commissione di massimo scoperto (quale “corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”, secondo la definizione sopra riportata), per la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca, rientra senz'altro tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644, comma 4, c.p. (determinazione del tasso praticato in concreto), che dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (determinazione del GM).
La tesi che ne esclude il computo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia (per i
9 rapporti anteriori, in tutto o in parte, all'entrata in vigore della legge n. 2/2009) sottolinea, in particolare, la circostanza che i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge
108/1996 non includono le commissioni di massimo scoperto nel computo del GM, e quindi del tasso soglia, essendo, perciò, illegittimo prenderle in considerazione ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto;
e ciò in ossequio alla necessità di simmetria per la quale tra l'uno e l'altro tasso, da porre a confronto, deve esservi omogeneità.
Questa tesi non è condivisa dalle Sezioni Unite, che osservano in proposito che l'esigenza di omogeneità o simmetria è certamente avvertita dalla legge (la quale, infatti, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del GM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra cui anche la commissione di massimo scoperto, corrispettivo della prestazione creditizia) ed il fatto che i decreti ministeriali di rilevazione del GM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione potrebbe rilevare, in questa prospettiva, ad altri fini, e segnatamente per il controllo di conformità di essi (quali provvedimenti amministrativi) alla legge di cui costituiscono attuazione, dato che la rilevazione sarebbe effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare.
In presenza di siffatta difformità, la conseguenza sarebbe, dunque, solo quella di imporre al giudice ordinario di prendere atto dell'illegittimità dei decreti medesimi, in quanto difformi dalla previsione legislativa, e, quindi, di disapplicarli (nascendo, però, in tal caso, il problema della stessa ontologica configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale).
Dopo avere esposto tali considerazioni di carattere più teorico che altro, le Sezioni Unite hanno però chiarito come l'illegittimità dei decreti sotto tale profilo non abbia reale fondamento, poiché non è esatto dire che le commissioni di massimo scoperto non siano state incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo anteriore all'entrata in vigore del citato art. 2 bis: in realtà – precisa il Giudice di legittimità – quei decreti danno atto esplicitamente dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, seppure lo facciano separatamente, ossia in calce alla tabella dei GM, seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle richiamate “istruzioni” (come formulate sin dal 30 settembre 1996 e successivamente aggiornate sino al febbraio 2006) secondo le quali “la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali”
e “il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata” (mentre l'aggiornamento successivo, effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto dell'art. 2 bis, nel frattempo
10 entrato in vigore, ha inserito la CMS nel calcolo del GM).
La previsione di tale dato nei decreti ministeriali, seppure separata rispetto al calcolo del
GM, è sufficiente perciò – affermano le Sezioni Unite - per escludere la difformità dei decreti stessi rispetto alle previsioni di legge in quanto consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete ed il tasso soglia, adempiendo così alla funzione propria dei decreti in questione, che, secondo il disposto del comma 1 dell'art. 2 della legge 108/1996, è essenzialmente quella di rilevare i dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.
In tale contesto, il fatto che l'entità della CMS sia riportata a parte nei suddetti decreti ministeriali, e non sia inclusa nella tabella relativa al GM strettamente inteso, rappresenta un dato meramente formale, destinato a cedere rispetto a consolidati principi di conservazione degli atti giuridici, siccome non incide sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto.
L'operazione di comparazione – osservano le Sezioni Unite - è solo un po' più complessa, nel senso che le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi, devono essere oggetto di comparazione separata, ancorché coordinata, rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del GM.
Ed è per questa ragione che la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al raffronto del tasso in concreto praticato con il tasso soglia, anche il (separato) confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd.
CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.
Il superamento, da parte delle commissioni in concreto applicate, dell'entità della “CMS soglia” non dà luogo però, di per sé, all'usurarietà del rapporto, dovendo quest'ultima essere desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate: a tale scopo, per ciascun trimestre,
l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi
(ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (cd. “margine”).
Se l'eccedenza della commissione applicata rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale
“margine”, deve ritenersi che non si determini un supero delle soglie di legge.
Siffatte modalità di calcolo – chiosa la Suprema Corte - appaiono rispettose del dettato
11 normativo, in quanto rispondono all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell'usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi eccedenti la stessa.
Alla luce di tale autorevole ricostruzione, che ha elaborato analiticamente il metodo normativamente corretto per la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura nei rapporti bancari svoltisi (anche solo in parte) in epoca anteriore al 1° gennaio 2010, data di entrata in vigore della più volte richiamata legge 2/2009 - fondato su una separata comparazione delle due grandezze suddette (tasso di interesse in concreto praticato con il tasso soglia, da un lato, e
CMS in concreto applicata con la “CMS soglia”, dall'altro), a cui deve fare seguito il raffronto tra i due risultati ottenuti dalle comparazioni, in modo tale che se la differenza ricavata dalla comparazione delle commissioni di massimo scoperto sia superiore al “margine” degli interessi, ossia all'ammontare che la banca avrebbe potuto richiedere al cliente a titolo di interessi passivi, può dirsi sussistente il superamento del tasso soglia dell'usura -, è palesemente errato il semplicistico assunto dell'appellante secondo cui, nella verifica dell'usurarietà del rapporto bancario in esame, dovrebbe escludersi il computo della commissione di massimo scoperto, trattandosi di rapporto sorto il 28 maggio 2007 e, dunque, anteriormente alla legge n. 2/2009; esclusione che il C.t.u., a suo dire sbagliando, avrebbe omesso.
In realtà la metodologia corretta non prevede tout court tale esclusione, ma anzi valorizza la portata e la rilevanza della commissione di massimo scoperto, sia pure attraverso quella procedura comparativa un tantino più complessa di cui si è detto poco sopra.
La doglianza va, dunque, disattesa, perché troppo semplicisticamente formulata e, soprattutto, non conforme ed in contrasto con il suddetto criterio metodologico elaborato dal diritto vivente della Corte di legittimità, giovando aggiungere qui, per completezza espositiva, che, proprio seguendo detto autorevole criterio, va ribadito il giudizio di usurarietà originaria del rapporto espresso dal C.t.u. e fatto proprio dal Tribunale.
Ed invero, appurato dal C.t.u. che il tasso effettivo globale previsto nel rapporto - pari al 14,64%
- non supera il tasso soglia – pari, nel trimestre di riferimento (giugno-settembre 2007), al
14,85% -, comparando il tasso di interesse pattuito, pari al 13,90%, con il tasso soglia anzidetto, il “margine” degli interessi ammonta allo 0,95%, mentre la differenza tra la CMS pattuita, pari al 2,125%, e la “CMS soglia” del predetto trimestre di riferimento, pari allo 0,42% (secondo quanto si legge nel decreto ministeriale relativo, versato in atti, in calce alla tabella di rilevazione del GM ), ammonta all'1,70%, misura evidentemente superiore rispetto al
“margine” degli interessi anzidetto.
Con la conseguenza che, in base al criterio metodologico indicato dalle Sezioni Unite, il
12 rapporto di c/c oggetto di causa è affetto da usurarietà originaria, stante l'esubero dell'eccedenza della CMS rispetto al “margine” degli interessi.
L'ulteriore rilievo critico di parte appellante - relativo alla quantificazione degli interessi debitori, dei numeri debitori e degli altri oneri alla data del 31 marzo 2008, cui si riferisce il primo estratto conto disponibile, e non già al 30 giugno 2007 (data di chiusura del primo trimestre successivo alla data del contratto) ai fini del calcolo del TEG - non ha alcuna rilevanza nel caso concreto, dove, come si è detto sopra, è stata verificata l'usura originaria, secondo il criterio indicato dal Giudice nomofilattico, prendendo come dati di riferimento le clausole pattuite al momento della stipula del contratto, sulle quali nessuna incidenza possono avere gli
“interessi debitori”, i “numeri debitori” e gli altri oneri di cui alle tabelle elaborate dal C.t.u. riguardanti, semmai, l'usura “sopravvenuta”, della cui irrilevanza si è già argomentato.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla commissione di massimo scoperto – che, secondo l'appellante, non avrebbe potuto essere considerata invalida nel caso di specie trattandosi di contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, non applicabile, perciò, qui ratione temporis -, è sufficiente osservare che correttamente è stata espunta dal ricalcolo del rapporto dare-avere la somma di € 254,46 addebitata dalla a titolo di Pt_1 commissione di massimo scoperto, dal momento che la clausola contrattuale che l'ha prevista
è da ritenere nulla per indeterminatezza.
Risulta, infatti, dal testo contrattuale prodotto in atti, nella parte relativa alle “condizioni economiche”, la pattuizione della “commissione di massimo scoperto per utilizzi senza affidamento” nella misura percentuale (come si è già visto sopra) del 2,125%, null'altro essendo stato specificato in contratto riguardo a tale onere remunerativo.
Orbene, secondo granitico insegnamento della Suprema Corte (espresso proprio con riferimento ai rapporti che, come quello in esame, sono sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge P n. 2/2009), la pattuizione relativa alla c.m. per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità in applicazione della generale previsione di cui all'art. 1346
c.c. secondo la quale ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4, T.U.B., che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Trattandosi di un onere aggiuntivo che si impone al cliente, la necessaria determinatezza/determinabilità della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto ha la funzione di porre il correntista nella condizione di potersi rendere conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola contrattuale e del suo onere economico.
13 Ai fini della determinatezza o determinabilità della relativa previsione contrattuale non è sufficiente che la banca indichi la misura percentuale, ma è necessario che la relativa clausola contenga l'indicazione specifica di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione, e dunque la percentuale, la base di calcolo, i criteri di calcolo e la periodicità dell'addebito.
L'onere di determinatezza deve essere valutato, infatti, nella ipotesi di specie, con particolare rigore, dal momento che, come s'è detto, in assenza di una definizione normativa (nel periodo anteriore alla legge 2/2009) o di una sua univoca applicazione sul piano della tecnica bancaria, la commissione non è riconducibile ad una fattispecie puntuale e ben definita.
In ragione di ciò è necessario esigere, se non una sua definizione contrattuale, quanto meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (tra le tante si veda da ultimo in tal senso Cass. Civ. nn. 1373/2024; 18664/2023; 19825/2022)
Ora, considerato che nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla sua misura percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo - in particolare né la base imponibile, né la periodicità di determinazione -, essa non può reputarsi validamente convenuta, dovendosi escludere conseguentemente dal conto corrente tutte le somme appostate a detto titolo, come giustamente ha fatto il C.t.u. nella sua elaborazione del rapporto dare-avere, correttamente recepita dal Tribunale.
Discende da tutto quanto si è detto sin qui il rigetto del primo motivo di appello, in ogni sua articolazione.
Il secondo motivo concerne la regolazione delle spese di lite, sostenendo l'appellante che la corretta valutazione delle domande formulate dalle parti avrebbe dovuto condurre il Tribunale
a condannare l'attrice al rimborso delle spese del primo grado.
Il motivo non merita accoglimento.
Immune da censure è, infatti, la sentenza di primo grado in punto di spese avendo il Tribunale fatto buon governo del principio della soccombenza di cui al primo comma dell'art. 91 c.p.c., stante il pieno accoglimento delle domande attoree.
Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante, sempre per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte che si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. 147/2022, applicabile qui ratione temporis, tenuto conto del valore individuato in base al disputatum, da ritenere indeterminabile
– viste le domande di accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi
14 ed alla c.m.s., che non sono monetariamente quantificabili, le quali si cumulano ex art. 10, comma 2, c.p.c. con la domanda di ripetizione dell'indebito - e di complessità bassa - stante la bassa difficoltà delle questioni disputate in questa sede -, nonché applicando i parametri tariffari minimi per la stessa ragione anzidetta, che ha comportato uno sforzo defensionale alquanto esiguo, determinandole perciò in via forfettaria (non essendo stata presentata notula delle spese) in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dell'avv. OR OP, difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_3 in persona del legale rappresentante p. t., nei confronti di con atto di Controparte_1 citazione notificato il 25 gennaio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
898/2022 del 28 giugno 2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la appellante, in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso, in Pt_1 favore dell'appellato, delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dell'avv.
OR OP;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
15 stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 19 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
16
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 85/2023 R. G., vertente tra in persona della dr.ssa Renata Gasperini in Parte_1 qualità di deliberante con funzione “legale” (giusta procura del 15 giugno 2021 a ministero del
Notaio dr. , P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Persona_1 P.IVA_1
AR (con PEC indicata) per procura in foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Messina, via San Filippo Bianchi n.
48,
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Milazzo, via Chinigò n. 2, presso lo studio dell'avv. OR
OP (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLATO
__________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 898/2022 emessa il 28 giugno 2022 dal Tribunale di
Barcellona P.G. in materia di contratti bancari.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “voglia 1) in via preliminare dichiarare l'ammissibilità della presente
1 impugnazione; 2) in accoglimento del presente appello, respinta ogni contraria istanza e difesa, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare inammissibili, infondate e con qualsiasi statuizione rigettare le domande proposte dal signor 3) in via Controparte_1 istruttoria, se del caso, disporre una nuova consulenza tecnica al fine di rielaborare i rapporti in parola facendo corretta applicazione del tasso d'interesse pattuito;
4) condannare
l'appellato al pagamento integrale delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto della Parte_1 avverso la sentenza n. 898/2022 del Tribunale di Barcellona PG. In ogni caso,
[...] condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto avv. OR OP che ha anticipato le prime e non riscosso le altre. Salvo ogni altro diritto”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2023 la Parte_1 ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di la sentenza
[...] Controparte_1 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. in accoglimento in parte qua delle domande da costui proposte – volte ad ottenere che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti praticati dall'istituto di credito convenuto sul conto corrente n.
01030 16401 63189868, per i titoli e le violazioni meglio descritte nelle premesse dell'atto di citazione, così dichiarando il diritto dell'attore a ripetere e/o vedersi restituire le somme illegittimamente addebitate dal controparte e, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, che fosse dichiarato che nulla era da lui dovuto, condannando al contrario la convenuta Pt_1 al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 8.734,12 (come da analitica contenuta nelle premesse dell'atto di citazione) o, comunque, di quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa a mezzo di apposita c.t.u., oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola maturazione all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di consulenza tecnica di parte, nonché che fosse accertato e dichiarato il diritto dell'attore al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'applicazione di interessi usurari, in violazione delle norme e dei principi enunciati nelle premesse dell'atto, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle somme che sarebbero risultate in corso di causa o di quelle determinate dal
Tribunale -, l'ha condannata al pagamento della somma di € 8.861,07, oltre interessi di legge dalla maturazione al soddisfo, oltre al rimborso delle spese di c.t.u. (già liquidate in atti) e delle altre spese processuali (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno più avanti ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate nel paragrafo intitolato
2 “conclusioni delle parti”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 6 aprile 2023 si è costituito
[...]
, resistendo all'appello, di cui ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto e CP_1 formulando le domande sopra testualmente riportate al paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. – come da ordinanza di questa Corte dell'8 maggio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 25 marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi al 13 gennaio 2025 per il carico di ruolo.
In tale udienza, svoltasi in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. (così come introdotto dal
D. Lgs. 10.10.2022 n. 149), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la Corte ha assunto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo di appello, variamente articolato, la Parte_1 si duole del fatto che il Tribunale, condividendo le conclusioni del C.t.u., ha
[...] ritenuto utilizzabile la ricostruzione contabile da lui effettuata nonostante gli errori in cui quest'ultimo, a suo dire, sarebbe incorso e senza motivare il rigetto delle osservazioni critiche mosse dalla difesa della in primo grado, che ribadisce (in sintesi) nell'atto di appello. Pt_1
In particolare, l'appellante contesta:
a) il fatto che il C.t.u., seppure non abbia individuato alcuna usura originaria in spregio al mandato ricevuto, ha ricercato indebitamente eventuali addebiti usurari;
b) che le verifiche da lui effettuate ai sensi della legge 108/1996 sarebbero errate trattandosi di usura cd. “sopravvenuta” - ossia di superamento del tasso soglia avvenuto solo nel corso del rapporto (e non anche al momento della pattuizione degli interessi) –, la quale, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è da ritenere irrilevante, non potendone derivare, in ogni caso, il totale azzeramento degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c. (come ha fatto, invece, il
C.t.u.), ma semmai la sostituzione del tasso convenzionale con quello soglia vigente (come chiarito, tra le altre, da Cass. civ. n. 603/2013 e n. 350/2013);
c) il fatto che il C.t.u. ha azzerato gli interessi persino in relazione ai periodi nei quali non vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia;
d) la metodologia seguita dal C.t.u. per la verifica dell'usura, evidenziando che, in base ai quesiti formulati dal Tribunale, l'Ausiliario avrebbe dovuto escludere dal calcolo la commissione di massimo scoperto, trattandosi di contratto di apertura di conto corrente stipulato in data 28 maggio 2007, ossia anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009: da tale dato cronologico discenderebbe, secondo l'appellante, la non computabilità
3 della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica dell'usura originaria in ossequio alla normativa applicabile ratione temporis.
Aggiunge poi che, risalendo il primo estratto conto al 31 marzo 2008, è ad esso che dovrebbe farsi riferimento per l'individuazione di interessi debitori, numeri debitori, oneri e accordato, quali parametri indispensabili per il calcolo del TEG alla data del contratto di apertura di conto corrente (28 maggio 2007).
Con la conseguenza che gli interessi debitori non sarebbero quantificabili al 30 giugno 2007
(data di chiusura del primo trimestre successivo alla data del contratto) ma soltanto al 31 marzo
2008, così come i numeri debitori e gli altri oneri, tutti da quantificare al 31 marzo 2008.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dunque, a dire dell'appellante, si sarebbe dovuto limitare a dare risposta al solo quesito peritale n. 4), ossia l'espunzione con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n.2/2009, delle commissioni di massimo scoperto eventualmente applicate, dal momento che il Tribunale aveva richiesto la sola verifica del carattere usurario ab origine degli interessi, escludendo ogni verifica dell'usura sopravvenuta.
Deduce, infine, che illegittimo sarebbe l'accertamento tecnico d'ufficio nella parte in cui è stato ritenuto invalido l'addebito della commissione di massimo scoperto nel corso del rapporto: obietta, al riguardo, che, essendo il contratto stato stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, questa normativa non potrebbe applicarsi al rapporto in oggetto.
Ed invero – osserva ancora -, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario antecedente alla suddetta novella, la commissione di massimo scoperto trovava legittima giustificazione nella funzione di corrispettivo per la messa a disposizione, da parte dell'istituto di credito, di una determinata provvista, a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte del cliente.
Richiama a tal fine la prassi applicativa dell'epoca e le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (GM), le quali escludevano espressamente la commissione di massimo scoperto dal calcolo del TEG, riconoscendole natura autonoma e prevedendone una distinta rilevazione in termini percentuali.
In tale prospettiva sottolinea come la commissione di massimo scoperto, qualora espressamente pattuita, non sia affetta da alcuna nullità, costituendo un'obbligazione sorretta da causa lecita, in quanto remunerazione correlata all'obbligo, posto a carico della banca, di mantenere costantemente disponibile la somma affidata al cliente, nonché al rischio connesso all'utilizzo effettivo del credito.
Conclude, perciò, evidenziando la piena legittimità dell'addebito della commissione di massimo scoperto nei limiti e secondo le modalità previste dal contratto originariamente stipulato tra le parti.
4 Il motivo di appello, in tutte le sue articolazioni, non è fondato per la ragioni che di seguito si espongono.
Sulla questione della usura cd. originaria (di cui sopra alla lett. a), è sufficiente osservare che,
a differenza di quanto assume l'appellante - per vero in maniera apodittica e senza alcuna reale specificazione della critica medesima -, l'accertamento effettuato dal Consulente tecnico d'ufficio ha condotto al rilievo dell'usura originaria: risulta, infatti, testualmente dalle conclusioni riportate al paragrafo 5 della relazione, intitolato “criteri di analisi del conto corrente”, che “la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi usuraria e quindi nulla”.
La prima ragione doglianza va, dunque, rigettata poiché muove da un presupposto non affatto riscontrato nella relazione peritale, ma anzi esplicitamente smentito da essa.
Il rilievo sub b) – relativo all'asserita erroneità dalle verifiche eseguite dal C.t.u. in base alla legge 108/1996 in quanto riferibili alla cd. usura “sopravvenuta” -, in linea di principio non è infondato, poiché, effettivamente, la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura, nella parte in cui è stata effettuata dall'Ausiliario tecnico con riferimento a ciascun trimestre del periodo preso in considerazione, non ha ragione di essere, né in punto di fatto - dal momento che, come detto sopra, il Consulente ha verificato a monte l'esistenza di usura genetica nel rapporto di c/c di che trattasi (avendone fatto discendere la giuridica conseguenza di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c.) -, né in punto di diritto.
Sotto il profilo giuridico, infatti, è principio giurisprudenziale consolidato che per la qualificazione di un tasso come usurario occorre necessariamente avere riguardo solo all'art. 644 c.p. – che, al comma 1, testualmente recita (per quanto qui di specifico interesse):
“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi
o altri vantaggi usurari …” -, essendo questa l'unica norma che, nel nostro ordinamento, contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, e che tale divieto sussiste unicamente, come stabilito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 1 del d.l. n. 394 del 2000, al
“momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal loro pagamento”.
Come osservato dalla storica sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24675/2017, una sanzione che implica il divieto di usura è contenuta anche nell'art. 1815, comma 2 c.c., il quale, però, non fornisce un'autonoma nozione di interessi usurari, ma presuppone la definizione contenuta nella citata norma penale.
Per qualificare un tasso come usurario, dunque, deve necessariamente farsi riferimento alla
5 norma penale suddetta, la quale dà rilievo esclusivamente al principio della pattuizione (che implica la verifica dell'usurarietà del tasso solo al momento della stipula del contratto), non avendo alcuna incidenza l'usura sopravvenuta, ossia l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi superiori al tasso soglia quando al momento della pattuizione il tasso non superava la soglia anti-usura (tra le altre v. Cass. civ. nn. 30253/2024; 24743/2023; S.U. n. 24675/2017).
La doglianza, tuttavia, per quanto non infondata in linea di principio, non ha alcun effetto pratico nel caso di specie e non implica in sé alcuna rivisitazione della statuizione di prime cure, dato che, come si è accennato sopra e come si dirà meglio appresso, il ricalcolo del rapporto dare-avere nel caso di specie è stato eseguito eliminando del tutto gli addebiti effettuati dalla a titolo di interessi, in applicazione (corretta) del disposto dell'art. 1815, comma 2, Pt_1
c.c., stante l'accertata ricorrenza dell'usura genetica.
Va disattesa, a tal specifico riguardo, anche la doglianza sub c) – relativa al criticato totale azzeramento degli interessi, anche in relazione ai periodi nei quali non vi sarebbe stato il superamento del tasso soglia – dato che, in presenza di usura pattizia originaria, quale quella accertata dal C.t.u. nel caso in esame, la sanzione giuridica (sul piano civilistico) è e non può che essere quella prevista dal disposto del secondo comma dell'art. 1815 c.c., consequenziale alla nullità della clausola degli interessi, che sancisce che, in tal caso, nessun interesse è dovuto, quando trattasi, come nella specie, di interessi corrispettivi (così, tra le tante, Cass. civ. n.
22890/2019; in senso sostanzialmente conforme Cass. civ. nn. 16526/2024; 8103/2023).
Infondata è altresì la critica di cui sopra sub d), relativa alla metodologia seguita dal C.t.u. per la verifica dell'usura.
L'appellante sostiene, come si è riportato sopra, che a tal fine l'Ausiliario avrebbe dovuto escludere dal relativo calcolo la commissione di massimo scoperto, visto che il rapporto di conto corrente è stato stipulato in data 28 maggio 2007, ossia anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, tale che, in virtù del dato cronologico, la c.m.s. non avrebbe potuto essere computata ai fini della verifica dell'usura originaria in ossequio alla normativa applicabile ratione temporis.
Così formulata la doglianza non è conforme all'elaborazione interpretativa della tematica da parte del Giudice nomofilattico.
Non essendo questa la sede per soffermarsi sulla complessa problematica relativa all'inclusione o meno della commissione di massimo scoperto nel calcolo volto alla verifica dell'usura nei rapporti anteriori all'entrata in vigore del d. l. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009
(avvenuta il 1° gennaio 2010), ed alle vicende esegetiche che l'hanno caratterizzata nel tempo,
è sufficiente qui richiamare, in senso contrario all'assunto dell'appellante, l'iter argomentativo
6 che sorregge (ed esplica) il principio affermato nel noto imprescindibile arresto delle Sezioni
Unite della S. C. (sentenza n. 13606/2018) secondo cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il
1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il <
CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale <
Il Supremo Consesso, investito della questione della computabilità delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell'usura, di cui all'art. 644 c.p., comma 3, primo periodo, di fronte alla prospettazione di parte ricorrente secondo la quale solo con il citato d. l. 185/2008, art. 2 bis, sarebbe stato introdotto tale computo, mentre per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disposizione anzidetta esso non sarebbe stato previsto [come chiarito anche dalla Banca d'Italia con le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate il 30 settembre 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009, che escludevano espressamente le commissioni di massimo scoperto dalla rilevazione del tasso effettivo globale medio (GM) da indicare nei decreti ministeriali previsti dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, cit., disponendo che la loro entità fosse rilevata separatamente], ha premesso, anzitutto, che la nozione di commissione di massimo scoperto che viene in rilievo in tali ipotesi è quella indicata dalla Banca d'Italia nelle citate
“Istruzioni” per la rilevazione del GM ai fini della legge sull'usura, dove si legge che “nella tecnica bancaria (la c.m.s., n.d.r.) viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni
- viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”.
Le S.U. richiamano i termini del contrasto insorto all'interno delle sezioni semplici (penali e,
7 rispettivamente, civili) della Corte, rilevando che, secondo un primo orientamento (di una sezione penale), dal chiaro tenore letterale del quarto comma dell'art. 644 c.p. (che stabilisce che, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) si ricava che tra gli oneri da prendere in considerazione a tal uopo rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, che ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente la scopertura del conto e che funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.
Con la conseguenza che, nella determinazione del tasso effettivo globale (T.E.G.) praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.
L'altro orientamento (di alcune sezioni civili), negando carattere interpretativo, e dunque retroattivo, al citato art. 2 bis del d.l. n. 185/2008 (che, al comma 2, recita: “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”), ha escluso che, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale norma, possa tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta, anche in considerazione di un'esigenza di simmetria e omogeneità tra i criteri di determinazione, da un lato, del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto controverso, ai sensi dell'art. 644 c.p., comma 4, e, dall'altro, del tasso effettivo globale medio (GM), rilevante, come si è visto, ai fini della definizione in astratto del tasso soglia, cui confrontare il tasso applicato in concreto. E ciò in quanto tutti i decreti ministeriali di rilevazione del GM, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, emanati nel medesimo periodo, recependo le suddette “istruzioni” della Banca d'Italia determinano tale tasso senza comprendere nel calcolo
8 l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto.
Tanto premesso, secondo le Sezioni Unite, anzitutto, la disposizione di cui all'art. 2 bis citata non può essere qualificata come norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p..
Precisato che il comma 1 dell'art. 2 bis (contenente un espresso riferimento alle commissioni di massimo scoperto) è stato abrogato dall'art. 27, comma 4, del d. l. n. 1/2012, conv., con modif., nella legge n. 27/2012, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, nello stesso contenuta, era stata poco prima sostituita dall'art. 117 bis del T.U.B. (inserito dal d.l. n. 201/2011, con modif., nella legge n. 214/2011) – che, a pena di nullità, consente la previsione nei contratti di apertura di credito, “quali unici oneri a carico del cliente”, di “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa
a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...”, imponendone, inoltre, il limite massimo dello “0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente” -, il Supremo Consesso ha spiegato che alla norma di che trattasi (comma 2 del citato art. 2 bis) non può riconoscersi carattere interpretativo perché il suo testo non contiene alcuna espressione che evochi tale natura, ma anzi chiarissimi indizi nel senso della sua natura innovativa, quali l'espressa previsione, al comma 2, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale il modo di determinazione del tasso soglia “resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”), nonché la previsione, al comma 3 (poi abrogato dal citato d.l. n. 1/2012), che “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”.
Osserva, nondimeno, la Suprema Corte che l'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, della norma di che trattasi non è decisiva per la soluzione della questione sottopostale, dato che la commissione di massimo scoperto (quale “corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento”, secondo la definizione sopra riportata), per la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca, rientra senz'altro tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644, comma 4, c.p. (determinazione del tasso praticato in concreto), che dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (determinazione del GM).
La tesi che ne esclude il computo ai fini della verifica del superamento del tasso soglia (per i
9 rapporti anteriori, in tutto o in parte, all'entrata in vigore della legge n. 2/2009) sottolinea, in particolare, la circostanza che i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della legge
108/1996 non includono le commissioni di massimo scoperto nel computo del GM, e quindi del tasso soglia, essendo, perciò, illegittimo prenderle in considerazione ai fini della determinazione del tasso praticato in concreto;
e ciò in ossequio alla necessità di simmetria per la quale tra l'uno e l'altro tasso, da porre a confronto, deve esservi omogeneità.
Questa tesi non è condivisa dalle Sezioni Unite, che osservano in proposito che l'esigenza di omogeneità o simmetria è certamente avvertita dalla legge (la quale, infatti, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del GM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra cui anche la commissione di massimo scoperto, corrispettivo della prestazione creditizia) ed il fatto che i decreti ministeriali di rilevazione del GM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione potrebbe rilevare, in questa prospettiva, ad altri fini, e segnatamente per il controllo di conformità di essi (quali provvedimenti amministrativi) alla legge di cui costituiscono attuazione, dato che la rilevazione sarebbe effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare.
In presenza di siffatta difformità, la conseguenza sarebbe, dunque, solo quella di imporre al giudice ordinario di prendere atto dell'illegittimità dei decreti medesimi, in quanto difformi dalla previsione legislativa, e, quindi, di disapplicarli (nascendo, però, in tal caso, il problema della stessa ontologica configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale).
Dopo avere esposto tali considerazioni di carattere più teorico che altro, le Sezioni Unite hanno però chiarito come l'illegittimità dei decreti sotto tale profilo non abbia reale fondamento, poiché non è esatto dire che le commissioni di massimo scoperto non siano state incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo anteriore all'entrata in vigore del citato art. 2 bis: in realtà – precisa il Giudice di legittimità – quei decreti danno atto esplicitamente dell'ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, seppure lo facciano separatamente, ossia in calce alla tabella dei GM, seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle richiamate “istruzioni” (come formulate sin dal 30 settembre 1996 e successivamente aggiornate sino al febbraio 2006) secondo le quali “la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali”
e “il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata” (mentre l'aggiornamento successivo, effettuato nell'agosto 2009, uniformandosi al disposto dell'art. 2 bis, nel frattempo
10 entrato in vigore, ha inserito la CMS nel calcolo del GM).
La previsione di tale dato nei decreti ministeriali, seppure separata rispetto al calcolo del
GM, è sufficiente perciò – affermano le Sezioni Unite - per escludere la difformità dei decreti stessi rispetto alle previsioni di legge in quanto consente la piena comparazione - tenendo conto di tutti gli elementi che la legge prevede, comprese le commissioni di massimo scoperto - tra i corrispettivi della prestazione creditizia praticati nelle fattispecie concrete ed il tasso soglia, adempiendo così alla funzione propria dei decreti in questione, che, secondo il disposto del comma 1 dell'art. 2 della legge 108/1996, è essenzialmente quella di rilevare i dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.
In tale contesto, il fatto che l'entità della CMS sia riportata a parte nei suddetti decreti ministeriali, e non sia inclusa nella tabella relativa al GM strettamente inteso, rappresenta un dato meramente formale, destinato a cedere rispetto a consolidati principi di conservazione degli atti giuridici, siccome non incide sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto.
L'operazione di comparazione – osservano le Sezioni Unite - è solo un po' più complessa, nel senso che le commissioni di massimo scoperto, essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi, devono essere oggetto di comparazione separata, ancorché coordinata, rispetto a quella riguardante i restanti elementi rilevanti ai fini del tasso effettivo globale di interesse, espressi nella misura del GM.
Ed è per questa ragione che la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al raffronto del tasso in concreto praticato con il tasso soglia, anche il (separato) confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd.
CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.
Il superamento, da parte delle commissioni in concreto applicate, dell'entità della “CMS soglia” non dà luogo però, di per sé, all'usurarietà del rapporto, dovendo quest'ultima essere desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate: a tale scopo, per ciascun trimestre,
l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi
(ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (cd. “margine”).
Se l'eccedenza della commissione applicata rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale
“margine”, deve ritenersi che non si determini un supero delle soglie di legge.
Siffatte modalità di calcolo – chiosa la Suprema Corte - appaiono rispettose del dettato
11 normativo, in quanto rispondono all'esigenza di realizzare una comparazione piena, sotto tutti gli aspetti rilevanti secondo la legge, delle condizioni praticate in concreto con quelle previste quale soglia dell'usura, e di rilevare il superamento di tale soglia tutte le volte in cui la banca abbia effettivamente preteso dal cliente corrispettivi eccedenti la stessa.
Alla luce di tale autorevole ricostruzione, che ha elaborato analiticamente il metodo normativamente corretto per la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura nei rapporti bancari svoltisi (anche solo in parte) in epoca anteriore al 1° gennaio 2010, data di entrata in vigore della più volte richiamata legge 2/2009 - fondato su una separata comparazione delle due grandezze suddette (tasso di interesse in concreto praticato con il tasso soglia, da un lato, e
CMS in concreto applicata con la “CMS soglia”, dall'altro), a cui deve fare seguito il raffronto tra i due risultati ottenuti dalle comparazioni, in modo tale che se la differenza ricavata dalla comparazione delle commissioni di massimo scoperto sia superiore al “margine” degli interessi, ossia all'ammontare che la banca avrebbe potuto richiedere al cliente a titolo di interessi passivi, può dirsi sussistente il superamento del tasso soglia dell'usura -, è palesemente errato il semplicistico assunto dell'appellante secondo cui, nella verifica dell'usurarietà del rapporto bancario in esame, dovrebbe escludersi il computo della commissione di massimo scoperto, trattandosi di rapporto sorto il 28 maggio 2007 e, dunque, anteriormente alla legge n. 2/2009; esclusione che il C.t.u., a suo dire sbagliando, avrebbe omesso.
In realtà la metodologia corretta non prevede tout court tale esclusione, ma anzi valorizza la portata e la rilevanza della commissione di massimo scoperto, sia pure attraverso quella procedura comparativa un tantino più complessa di cui si è detto poco sopra.
La doglianza va, dunque, disattesa, perché troppo semplicisticamente formulata e, soprattutto, non conforme ed in contrasto con il suddetto criterio metodologico elaborato dal diritto vivente della Corte di legittimità, giovando aggiungere qui, per completezza espositiva, che, proprio seguendo detto autorevole criterio, va ribadito il giudizio di usurarietà originaria del rapporto espresso dal C.t.u. e fatto proprio dal Tribunale.
Ed invero, appurato dal C.t.u. che il tasso effettivo globale previsto nel rapporto - pari al 14,64%
- non supera il tasso soglia – pari, nel trimestre di riferimento (giugno-settembre 2007), al
14,85% -, comparando il tasso di interesse pattuito, pari al 13,90%, con il tasso soglia anzidetto, il “margine” degli interessi ammonta allo 0,95%, mentre la differenza tra la CMS pattuita, pari al 2,125%, e la “CMS soglia” del predetto trimestre di riferimento, pari allo 0,42% (secondo quanto si legge nel decreto ministeriale relativo, versato in atti, in calce alla tabella di rilevazione del GM ), ammonta all'1,70%, misura evidentemente superiore rispetto al
“margine” degli interessi anzidetto.
Con la conseguenza che, in base al criterio metodologico indicato dalle Sezioni Unite, il
12 rapporto di c/c oggetto di causa è affetto da usurarietà originaria, stante l'esubero dell'eccedenza della CMS rispetto al “margine” degli interessi.
L'ulteriore rilievo critico di parte appellante - relativo alla quantificazione degli interessi debitori, dei numeri debitori e degli altri oneri alla data del 31 marzo 2008, cui si riferisce il primo estratto conto disponibile, e non già al 30 giugno 2007 (data di chiusura del primo trimestre successivo alla data del contratto) ai fini del calcolo del TEG - non ha alcuna rilevanza nel caso concreto, dove, come si è detto sopra, è stata verificata l'usura originaria, secondo il criterio indicato dal Giudice nomofilattico, prendendo come dati di riferimento le clausole pattuite al momento della stipula del contratto, sulle quali nessuna incidenza possono avere gli
“interessi debitori”, i “numeri debitori” e gli altri oneri di cui alle tabelle elaborate dal C.t.u. riguardanti, semmai, l'usura “sopravvenuta”, della cui irrilevanza si è già argomentato.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla commissione di massimo scoperto – che, secondo l'appellante, non avrebbe potuto essere considerata invalida nel caso di specie trattandosi di contratto stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, non applicabile, perciò, qui ratione temporis -, è sufficiente osservare che correttamente è stata espunta dal ricalcolo del rapporto dare-avere la somma di € 254,46 addebitata dalla a titolo di Pt_1 commissione di massimo scoperto, dal momento che la clausola contrattuale che l'ha prevista
è da ritenere nulla per indeterminatezza.
Risulta, infatti, dal testo contrattuale prodotto in atti, nella parte relativa alle “condizioni economiche”, la pattuizione della “commissione di massimo scoperto per utilizzi senza affidamento” nella misura percentuale (come si è già visto sopra) del 2,125%, null'altro essendo stato specificato in contratto riguardo a tale onere remunerativo.
Orbene, secondo granitico insegnamento della Suprema Corte (espresso proprio con riferimento ai rapporti che, come quello in esame, sono sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge P n. 2/2009), la pattuizione relativa alla c.m. per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità in applicazione della generale previsione di cui all'art. 1346
c.c. secondo la quale ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4, T.U.B., che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Trattandosi di un onere aggiuntivo che si impone al cliente, la necessaria determinatezza/determinabilità della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto ha la funzione di porre il correntista nella condizione di potersi rendere conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola contrattuale e del suo onere economico.
13 Ai fini della determinatezza o determinabilità della relativa previsione contrattuale non è sufficiente che la banca indichi la misura percentuale, ma è necessario che la relativa clausola contenga l'indicazione specifica di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione, e dunque la percentuale, la base di calcolo, i criteri di calcolo e la periodicità dell'addebito.
L'onere di determinatezza deve essere valutato, infatti, nella ipotesi di specie, con particolare rigore, dal momento che, come s'è detto, in assenza di una definizione normativa (nel periodo anteriore alla legge 2/2009) o di una sua univoca applicazione sul piano della tecnica bancaria, la commissione non è riconducibile ad una fattispecie puntuale e ben definita.
In ragione di ciò è necessario esigere, se non una sua definizione contrattuale, quanto meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (tra le tante si veda da ultimo in tal senso Cass. Civ. nn. 1373/2024; 18664/2023; 19825/2022)
Ora, considerato che nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla sua misura percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo - in particolare né la base imponibile, né la periodicità di determinazione -, essa non può reputarsi validamente convenuta, dovendosi escludere conseguentemente dal conto corrente tutte le somme appostate a detto titolo, come giustamente ha fatto il C.t.u. nella sua elaborazione del rapporto dare-avere, correttamente recepita dal Tribunale.
Discende da tutto quanto si è detto sin qui il rigetto del primo motivo di appello, in ogni sua articolazione.
Il secondo motivo concerne la regolazione delle spese di lite, sostenendo l'appellante che la corretta valutazione delle domande formulate dalle parti avrebbe dovuto condurre il Tribunale
a condannare l'attrice al rimborso delle spese del primo grado.
Il motivo non merita accoglimento.
Immune da censure è, infatti, la sentenza di primo grado in punto di spese avendo il Tribunale fatto buon governo del principio della soccombenza di cui al primo comma dell'art. 91 c.p.c., stante il pieno accoglimento delle domande attoree.
Ne discende il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante, sempre per la regola della soccombenza, al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte che si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. 147/2022, applicabile qui ratione temporis, tenuto conto del valore individuato in base al disputatum, da ritenere indeterminabile
– viste le domande di accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi
14 ed alla c.m.s., che non sono monetariamente quantificabili, le quali si cumulano ex art. 10, comma 2, c.p.c. con la domanda di ripetizione dell'indebito - e di complessità bassa - stante la bassa difficoltà delle questioni disputate in questa sede -, nonché applicando i parametri tariffari minimi per la stessa ragione anzidetta, che ha comportato uno sforzo defensionale alquanto esiguo, determinandole perciò in via forfettaria (non essendo stata presentata notula delle spese) in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario - di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.523,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dell'avv. OR OP, difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_3 in persona del legale rappresentante p. t., nei confronti di con atto di Controparte_1 citazione notificato il 25 gennaio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
898/2022 del 28 giugno 2022, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna la appellante, in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso, in Pt_1 favore dell'appellato, delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 4.996,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore dell'avv.
OR OP;
• dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
15 stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 19 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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