Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Ordinanza collegiale 21 maggio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2025, n. 23564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23564 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02358/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2358 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del giudizio di inidoneità alle prove attitudinali notificato al ricorrente in data 16.12.2021 ed emesso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell''Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Commissione di cui all''articolo 106, comma 4, d.l. vo 443 del 30.10.1992 per gli accertamenti attitudinali relativi al Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi nr. 976 (elevati a 996) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 10 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 80 del 13 ottobre 2020;
- della Graduatoria Finale di Merito relativa al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi nr. 976 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria (elevati a 996) indetto con P.D.G. del 10 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 80 del 13 ottobre 2020., approvata con decreto dirigenziale del 23.12.2021 pubblicato in data 24.12.2021 e rettificata con decreti del 27 dicembre 2021 e del 24 gennaio 2022 rispettivamente pubblicati in data 27.12.2021 e 26 gennaio 2022;
- del decreto Dirigenziale di Rettifica della Graduatoria finale del concorso a 976 posti (elevati a 996) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile – approvato e pubblicato con Avviso del 27 dicembre 2021;
- del Decreto Dirigenziale di Rettifica della Graduatoria finale del concorso a 976 posti (elevati a 996) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile – approvato in data 24 gennaio 2022 e pubblicato in data 26 gennaio 2022;
- tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti comunque lesivi degli interessi dell''odierno ricorrente di cui, tra i noti, gli atti presenti nel fascicolo del candidato stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. IC AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 14.2.2022 e depositato il 4.3.2022 -OMISSIS- ha esposto:
-) egli aveva partecipato al concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di complessivi nr. 976 (elevati a 996) allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con P.D.G. 10 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – n. 80 del 13 ottobre 2020;
-) in esito all’espletamento della prova scritta veniva giudicato “idoneo” e ammesso alla fase successiva e, ancora, al termine degli accertamenti psico-fisici, veniva giudicato idoneo e ammesso alla fase successiva;
-) in data 16.12.2021 veniva sottoposto all’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, ai sensi degli artt. 124 e 125 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, e veniva giudicato “non idoneo” in quanto “ …il candidato durante il colloquio ha evidenziato un inadeguato livello motivazionale ed una insufficiente attitudine allo svolgimento dei compiti e della qualifica da rivestire… ”;
-) in data 14.1.2022 egli richiedeva l’accesso alla documentazione relativa alle prove concorsuali, acconsentita il 18.1.2022;
-) con avvisi del 24 e 27 dicembre 2021 veniva pubblicata la graduatoria di merito nonché il decreto dirigenziale di rettifica della stessa con avviso del 26.1.2022 veniva pubblicato il decreto dirigenziale di rettifica della graduatoria.
1.1- Tanto premesso, gli avversati atti vengono impugnati per il seguente articolato motivo: ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITA’, ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E CONTRADDITORIETA’, ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPSOTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DEI FATTI, DIFETTO ED INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART.1 DELLA LEGGE N.241/1990, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL’ART.24 E 97 DELLA COSTITUZIONE .
Il ricorrente:
-) contesta le incongruenze tra il giudizio espresso dalla Commissione e i diversi esiti, a lui favorevoli, degli accertamenti di cui alla relazione psicodiagnostica rilasciatagli dall’Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS-cui si era rivolto per verificare la veridicità e attendibilità delle conclusioni della prima;
-) osserva l’assenza di alcun elemento o circostanza a supporto delle concclusioni dell’amministrazione, essendo il giudizio espresso ai danni del ricorrente basato su erronee valutazioni, nel senso che la stessa senza alcun valido motivo avrebbe lamentato che il candidato durante il colloquio avrebbe evidenziato un inadeguato livello motivazionale ed una insufficiente attitudine allo svolgimento dei compiti e della qualifica da rivestire;
-) soggiunge che nei termini in cui è formulato, il giudizio sarebbe privo di motivazione adeguata e coerente, necessaria al fine di comprendere la razionalità e logicità dell’azione amministrativa e, quindi, il comportamento complessivo dell’Amministrazione.
2- Con memoria, integrata da documenti, depositata l’1.4.2022 si è costituita l’amministrazione resistente.
3- Alla camera di consiglio del 25.3.2022, con ordinanza n. 2067 pubblicata il 25.3.2022 è stata rigettata l’istanza cautelare.
4- All’udienza pubblica di smaltimento del 16.5.2025, con ordinanza n. 9735 depositata il 21.5.2025 il Collegio, rilevato che parte ricorrente, nell’impugnare anche la graduatoria finale di merito relativa al predetto concorso, aveva notificato il ricorso, oltre che al Ministero della Giustizia, a cinque dei candidati utilmente inseriti nell’avversata graduatoria, ha ritenuto di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, c.p.a. nei confronti di tutti i candidati inseriti nella contestata graduatoria finale di merito e, stante l’elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami, ha disposto la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia con le modalità analiticamente contenute nell’ordinanza in questione, rinviando l’ulteriore trattazione della controversia all’udienza pubblica di smaltimento del 10.10.2025.
5- In data 4.6.2025 parte ricorrente ha depositato la documentazione a comprova dell’assolvimento degli adempimenti disposti con la predetta ordinanza.
6- All’udienza di smaltimento del 10.10.2025 il ricorso è stato tratto in decisione.
7- Il Collegio, mutando orientamento rispetto all’indirizzo evidenziato nella sommarietà cautelare anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale maturata sul punto, ritiene il ricorso fondato sotto il profilo del dedotto vizio di istruttoria e motivazione.
8- Come infatti già condivisibilmente rilevato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato con riferimento a situazione sostanzialmente sovrapponibile nell’ambito del medesimo concorso (v. Sez. II, sentenza n. 5207 dell’11.6.2024) secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 14 (rubricato “ Accertamenti attitudinali ”) del bando di concorso la Commissione avrebbe dovuto accertare i seguenti requisiti, “ a pena di inidoneità ” del candidato:
“ a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro ”.
Va da sé che la Commissione avrebbe dovuto dare specificamente atto di quali di tali requisiti la candidata non era risultata in possesso, del percorso istruttorio a tal fine seguito e delle motivazioni alla base del provvedimento di esclusione.
9- Considerato che sotto il profilo della intellegibilità e dell’ineludibile principio di trasparenza dei criteri e delle valutazioni la consolidata giurisprudenza ha evidenziato che le commissioni esaminatrici sono tenute a rendere percepibile l’ iter logico seguito nei loro giudizi, non può non rilevarsi che la formula – estremamente generica (v. sopra § 1) – utilizzata nel provvedimento originariamente impugnato impediscono di comprendere come si sia svolta l’istruttoria e come la Commissione sia addivenuta alla motivazione che ha condotto all’esclusione della candidata, con la conseguenza che il relativo verbale – ed il conseguente decreto di esclusione –, in accoglimento delle doglianze di parte appellante, devono ritenersi viziati da carenza di istruttoria e di motivazione.
A fronte di ciò, si soggiunge per completezza, risultano di contro poco confacenti i più recenti precedenti giurisprudenziali richiamati dall’amministrazione nelle proprie difese (in particolare le pronunce del Consiglio di Stato rispettivamente n. 4109 e n. 4228 sempre del 2020), riguardando esse fattispecie non sovrapponibili all’odierna controversia.
10- Il ricorso va pertanto accolto e, conseguentemente, va disposto l’annullamento del giudizio di non idoneità della Commissione di cui all’art. 106 comma 2 d.lgs. n. 443 del 1992 del 16.12.2021, oggetto di impugnazione, nonché della graduatoria di merito del concorso, successivamente rettificata a mezzo degli atti parimenti quivi gravati, ovviamente nei limiti dell’interesse del ricorrente. Resta impregiudicata la riedizione del potere da parte dell’amministrazione nel rispetto del vincolo conformativo del giudicato.
11- L’evoluzione giurisprudenziale maturata in materia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei termini di cui in parte motiva (v. § 10).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA IN, Presidente FF
IC AG, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC AG | LA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.