Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2024, proposto da
LO US, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Mogavero, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Sferracavallo n. 146/A;
contro
Comune di Sciara, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da REGINDE;
per l’annullamento
della determinazione n. 145, prot.12572, R.G. n. 482, del 11.10.2023, notificata il 20.10.2023, con cui il Comune di Sciara ha denegato “la richiesta di Permesso di costruire per le opere di manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d’uso da garage a locale commerciale dell’unità immobiliare sito in Sciara in via Anime Sante (angolo via Principe di Sciara), indicato al C.F. con il foglio di mappa n. 7 partic. n.1380 sub 1. e correlativo rigetto dell’istanza del 16.02.2023 di cui al prot. n. 1670” ;
- di ogni altro atto, provvedimento e documento comunque richiamato, nonché pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sciara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Mario Bonfiglio e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Munacò, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale l’annullamento degli atti specificati in epigrafe sulla base di un unico e complesso motivo, con cui è stata dedotta la “ violazione e falsa applicazione di norme di diritto e costituzionali (artt. 23, 24, 25, 42, 97, 113 Cost.; legge reg. n. 16/2016; legge reg. n. 10/1991 e legge reg. n. 7/2019; legge n. 241/1990; legge n. 47/1985; d.P.R. n. 380/2001; Legge Urbanistica n. 1150/1942; legge n. 122/1989; Circolare Ministero LL.PP. n. 3210 del 28.10.1967; eccesso ed abuso di potere per erroneità ed indeterminatezza degli elementi necessari al corretto svolgimento del procedimento; erronea presupposizione; difetto di istruttoria; carenza di motivazione; illogicità ed ingiustizia manifesta; inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dalla P.A.; violazione delle regole procedurali, del principio di proporzionalità e delle norme sui tempi di definizione dei procedimenti; violazione delle regole di correttezza, economicità, efficienza e buona amministrazione; violazione delle regole del giusto procedimento per illegittimità derivata; travisamento degli atti; inidonea valutazione e comparazione degli interessi in conflitto” .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha premesso di essere proprietaria (per acquisto a titolo derivativo tra vivi) dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Sciara (Pa) al foglio 7, particella n. 1380, sub 1; un piano terreno, con accesso da via Anime Sante n. 81, angolo via Principe di Sciara; esattamente un garage , pertinenza di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, in via Principe di Sciara n. 12.
Ha aggiunto che il suddetto fabbricato, costruito abusivamente, è stato regolarizzato mercé la Concessione edilizia in condono n. 249/86, rilasciata in data 28.10.2008.
In seguito è stata presentata un’istanza attinente alcuni lavori di manutenzione straordinaria, nonché il cambio di destinazione d’uso dell’u.i. testé descritta, da categoria C6 (cioè garage ) a C1 (locale commerciale); istanza denegata tuttavia con le determinazioni comunali gravate. A dire del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe motivato tali determinazioni, assumendo l’immodificabilità delle destinazioni d’uso attribuite ai manufatti in sede di condono edilizio.
Parte ricorrente ha esposto altresì che nel corso del procedimento di regolarizzazione edilizia il Comune intimato aveva ritenuto invece che la presenza del suddetto vincolo non fosse ostativa all’accoglimento della sua istanza, prospettando la possibilità di “traslarlo” su un’altra unità immobiliare. Tant’è che una soluzione in tal senso era stata in effetti proposta, prevedendo il trasferimento del vincolo a parcheggio su di un’u.i. ubicata a poca distanza dal fabbricato oggetto del decidere.
Senonché, detta soluzione è stata poi “bocciata” dall’Amministrazione intimata sulla base di diverse e concorrenti ragioni.
Innanzitutto e come anticipato, la circostanza che l’u.i. interessata dall’intervento edilizio fosse parte di un fabbricato abusivo, regolarizzato mercé condono edilizio, è stata ritenuta tale da impedire l’accoglimento della richiesta di modifica di destinazioni d’uso, richiamando a supporto di tale conclusione la circolare n. 4174 del 07.08.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’interpretazione della disciplina sul condono.
Inoltre, sono state considerate esistenti altre due circostanze impedienti l’accoglimento dell’istanza del ricorrente: a) in primo luogo la mancanza di una normativa di dettaglio (esattamente di un regolamento comunale) recante la disciplina della “traslazione” del vincolo a parcheggio da un’unità immobiliare ad un’altra; b) in secondo luogo il fatto che l’immobile, sul quale detto vincolo avrebbe dovuto essere trasferito, era ubicato in un fabbricato diverso.
Infine, l’Amministrazione intimata ha opposto (dal punto di vista formale) anche l’incongruità della richiesta in discorso, visto che un intervento edilizio della complessità di quello testé descritto avrebbe dovuto essere incardinato con una nuova e distinta istanza di titolo edilizio.
1.3) In ordine alle deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame, sotto un primo profilo il ricorrente ha lamentato l’erroneità dell’assunto, secondo cui le destinazioni d’uso impresse ad un fabbricato al momento del condono edilizio sarebbero immodificabili nel tempo. Tutt’al contrario, una volta ottenuto il condono, il fabbricato in origine abusivo acquisterebbe uno stato di piena legittimità, equiparabile a quello degli immobili costruiti regolarmente. Di talché tutti gli interventi edilizi proponibili per uno stabile realizzato secondo la “normalità” dell’ iter per il rilasciato del titolo edilizio (ivi incluso il cambio di destinazione d’uso) sarebbero proponibili anche per i fabbricati “condonati”. La giustificazione in discorso sarebbe da considerare pure come tardivamente assunta, in quanto non prospettata dall’Amministrazione in fase di comunicazione del preavviso di diniego della richiesta di titolo edilizio.
Sotto altro e concorrente profilo è stata dedotta l’erroneità dell’interpretazione della disciplina sul vincolo di destinazione a parcheggio seguita Comune intimato, laddove il medesimo ha ritenuto che la “traslazione” di tale vincolo sia ammissibile soltanto tra unità immobiliari parte di un unico fabbricato; e sempre che tale facoltà sia disciplinata da apposito regolamento comunale.
In senso contrario deporrebbe invero la Circolare Ministero LL.PP. n. 3210 del 28.10.1967, ai sensi della quale siffatto intervento edilizio sarebbe ammissibile, alla sola condizione che le unità immobiliari interessate siano ubicate nell’ambito territoriale dello stesso Comune; esegesi, quella in discorso, che troverebbe conferma nell’art. 41 sexies della Legge Urbanistica , il quale, sciogliendo qualsiasi vincolo civilistico di pertinenzialità tra unità immobiliari destinate ad abitazione e spazi adibiti a parcheggio, avrebbe ammesso la trasferibilità a terzi dei secondi a prescindere dalla simultanea e necessaria cessione dell’unità abitativa di riferimento.
Neppure degna di pregio sarebbe l’ulteriore giustificazione esposta dal Comune di Sciara, essendo, quella della “traslazione”, una facoltà riconosciuta direttamente dalla legge e come tale non condizionata, nel suo esercizio, dall’adozione o meno di una disciplina di rango regolamentare da parte degli EE.LL.
Il ricorrente ha prospettato altresì la violazione dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, dovuta alla scelta del Comune intimato di non approfondire gli aspetti attinenti la “traslazione” del vincolo a parcheggio nell’ambito del procedimento amministrativo già incardinato, giudicando necessaria la presentazione di una nuova istanza di titolo edilizio.
Infine, è stata dedotta l’illegittimità della determinazione comunale gravata perché assunta a termine finale del procedimento ormai scaduto; nonché la doverosità del risarcimento dei danni, provocati al ricorrente dall’operato del Comune di Sciara.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, all’udienza pubblica del 06.05.2025, uditi i difensori delle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) Preliminarmente il Tribunale rileva la tardività della memoria ex art. 73 cod. proc. amm. presentata dal ricorrente in data 14.04.2025. Pertanto non si terrà conto della medesima ai fini della decisione del giudizio.
3.2) Sempre in via preliminare il Tribunale condivide la controdeduzione dell’Amministrazione comunale di Sciara sulla manifesta infondatezza della domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente.
Invero, la prospettazione della stessa contenuta in gravame è carente di tutti i presupposti necessari al suo scrutinio da parte di questo giudice (condotta, evento dannoso, nesso eziologico, elemento soggettivo). Inoltre non risulta formulata nelle conclusioni dell’atto di ricorso. Di talché tale domanda è da intendersi fin d’ora come rigettata.
3.3) Per quanto attiene invece alla diversa domanda di annullamento degli atti gravati, la stessa è fondata per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva innanzitutto che l’odierno giudizio ha ad oggetto un intervento edilizio complesso, implicante sia lavori di manutenzione straordinaria che un cambio di destinazione d’uso; e che a essere posto in discussione, di tale intervento, è soltanto il secondo aspetto.
Senonché, gli argomenti addotti dal Comune intimato per negarne l’ammissibilità non appaiono persuasivi.
In primo luogo, la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti, la n. 4174 del 07.08.2003, richiamata a supporto delle determinazioni gravate, riguarda in realtà gli interventi edilizi di demo/ricostruzione dei fabbricati condonati, quindi una fattispecie ben diversa da quella oggetto del decidere.
A quest’ultima è dedicata invece la circolare Ministro LL.PP. n. 3210 del 28.10.1967, che (come correttamente dedotto dal ricorrente) ritiene interventi di tal fatta assolutamente ammissibili anche per i fabbricati oggetto di condono edilizio, purché ubicati all’interno del territorio dello stesso Comune (cfr. allegato d della produzione documentale di parte ricorrente).
Neppure alcun impedimento alla richiesta di modifica di destinazione d’uso può essere desunto dalla Legge Urbanistica . Infatti l’art. 41 sexies della suddetta legge dispone che “ Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione ” (comma 1). La medesima disposizione prevede inoltre che gli spazi per parcheggi realizzati non siano gravati da vincoli pertinenziali di sorta ovvero da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari; e ne ammette l’autonoma trasferibili a terzi (comma 2).
Dalla semplice lettura di detta disposizione legislativa è dato evincere che quello tra unità immobiliari ad uso abitativo e spazi adibiti a parcheggi è un nesso da calcolarsi in termini di rapporto tra mq e mc, avendo riguardo all’ampiezza ed al volume di ciascun fabbricato considerato nel suo insieme; un nesso, in ogni caso, diverso dal quello di pertinenzialità tra immobili peculiare della disciplina civilistica della proprietà (cfr. artt. 817 – 819 cod. civ.). Ma la legge non richiede affatto che tale nesso riguardi esclusivamente superfici e volumi ricompresi all’interno di un unico fabbricato.
D’altra parte, quella della modifica di destinazione d’uso di un’area destinata a parcheggio, con “traslazione” del vincolo su altro spazio, distinto e nuovo rispetto a quelli del fabbricato originario, è una fattispecie già scrutinata favorevolmente dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, sent. 03.05.2021, n. 399).
Trattandosi poi di una facoltà ammessa in via generale dalla legge (cfr. art. 23 ter d.P.R. n. 380/2001) la mancanza di un regolamento comunale di attuazione non può assurgere a circostanza impediente il suo esercizio.
Nel costituirsi in giudizio, il Comune intimato ha controdedotto che la rettifica al progetto edilizio proposta dal ricorrente non poteva essere considerata come risolutiva (quindi tale da giustificare l’accoglimento della sua istanza) in quanto finiva con il porre la questione del rispetto dello standard sulla dotazione minima di parcheggi rispetto all’edificio, ove era ubicata l’u.i. da asservire a tale funzione per effetto della “traslazione”.
Al riguardo questo tribunale osserva che tale controdeduzione, seppur plausibile, è stata tuttavia prospettata per la prima volta nel corso dell’odierno giudizio. Di talché la medesima, costituendo una motivazione postuma del provvedimento, non è idonea a supportare le determinazioni gravate.
Il Tribunale reputa infine fondata la deduzione, con cui è stata prospettata la violazione dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, dal momento che è stata la stessa Amministrazione intimata, nel comunicare in via preliminare le possibili ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza del ricorrente, ad avanzare una soluzione di tipo “conformativo”, quella della “traslazione” del vincolo a parcheggio su altra area. Rientrava quindi nella fisiologia delle cose che questo aspetto del progetto edilizio fosse trattato nell’ambito del procedimento amministrativo già incardinato.
4) Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico dell’Amministrazione intimata e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, ai sensi e nei limiti di cui alla motivazione e fatti salvi i nuovi provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO