Articolo 2 della Legge 25 aprile 1957, n. 359
Articolo 1
Versione
18 giugno 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Entrata in vigore il 18 giugno 1957