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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG Cont. n.609/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici:
dott.ssa FA IA Presidente
dott. SA AN Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG Volontaria Giurisdizione n.609/2025
Promossa da
C.F. 1 rapp.ta e difesa da avv.to RUGGIU ANNA PINA Parte 1
C.F. 2
RICORRENTE/attore
Contro
CP 1 rapp.to e difeso da avv.to
RESISTENTE/ CONVENUTO
Oggetto: modifica regolamentazione della potestà genitoriale
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha dedotto e documentato che il Tribunale di Sassari aveva regolamentato la responsabilità genitoriale tra le parti in relazione ai due figli minori nati il 18.10.2010 e 8.5.2012.
Ha esposto che il convenuto pur svolgendo vari lavori nel corso del tempo non ha mai versato il contributo di euro 450,00 mensile stabilito a suo carico per il mantenimento dei figli conviventi con la madre accumulando un debito di euro 22.950,00.
La ricorrente deducendo che il padre si disinteressa dei figli sotto tutti i profili ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori onde poter provvedere celermente a tutte le loro necessità sia in ambito scolastico che medico-sanitario, che burocratico, sottolineando che uno dei minori ha un handicap e occorre procedere all'urgente riconoscimento da parte dell' CP_2 della disabilità onde poterlo inserire in tutte le agevolazioni previste per i disabili, e ridurre i costi sopportati dalla madre per la sua assistenza;
per cui sarebbe più opportuno per l'interesse dei figli modificare le precedenti statuizioni e affidare i figli in via esclusiva alla madre convivente.
Inoltre, ha chiesto che, stante il disinteresse del padre e la sua attuale condizione, siano modificate le precedenti condizioni prevedendo che il CP_1 possa vedere i figli per due volte la settimana al pomeriggio, nonché il sabato o la domenica a settimane alternate, ma escludendosi per il momento sia pernottamenti dei bambini col padre, sia periodi continuativi durante le vacanze.
La ricorrente nel corso dell'udienza del 16 ottobre 2025 ha dichiarato che il CP 1 è tossicodipendente e che il figlio Per 1 è stato bocciato perchè privo dell'insegnante di sostegno, insegnante che non si è potuto attivare proprio per la mancata collaborazione alla firma del sig.
CP 1
Il CP_1 è stato regolarmente notiziato del presente ricorso, sia pure nelle forme dell'art. 143 cpc ed
è rimasto contumace.
Tanto premesso il ricorso appare meritevole di accoglimento, non essendo le due modifiche proposte in contrasto con l'interesse dei minori né con norme imperative di legge e apparendo ragionevole la fondatezza delle deduzioni della ricorrente, e della deroga alla regola dell'affido condiviso, tenuto conto delle impellenti esigenze dei minori e del disinteresse mostrato dal convenuto anche con riguardo all'odierno procedimento, atteso che non è comparso davanti all'autorità giudiziaria risultando irreperibile all'indirizzo dell'ultima residenza, come attestato nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario in base al certificato di residenza prodotto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale a modifica delle precedenti condizioni di cui al provvedimento del tribunale di Sassari del 14 gennaio
2021:
1. dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre Parte 1
2. dispone che il CP_1 potrà vedere i figli per due volte la settimana al pomeriggio, nonché il sabato o la domenica a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti dei bambini col padre, sia periodi continuativi durante le vacanze.
Confermaperil resto le precedenti condizioni.
Nulla sulle spese.
Sassari il 16 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa FA IA
Il Giudice relatore
Dott.ssa SA AN
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Composto dai Giudici:
dott.ssa FA IA Presidente
dott. SA AN Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al RG Volontaria Giurisdizione n.609/2025
Promossa da
C.F. 1 rapp.ta e difesa da avv.to RUGGIU ANNA PINA Parte 1
C.F. 2
RICORRENTE/attore
Contro
CP 1 rapp.to e difeso da avv.to
RESISTENTE/ CONVENUTO
Oggetto: modifica regolamentazione della potestà genitoriale
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha dedotto e documentato che il Tribunale di Sassari aveva regolamentato la responsabilità genitoriale tra le parti in relazione ai due figli minori nati il 18.10.2010 e 8.5.2012.
Ha esposto che il convenuto pur svolgendo vari lavori nel corso del tempo non ha mai versato il contributo di euro 450,00 mensile stabilito a suo carico per il mantenimento dei figli conviventi con la madre accumulando un debito di euro 22.950,00.
La ricorrente deducendo che il padre si disinteressa dei figli sotto tutti i profili ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori onde poter provvedere celermente a tutte le loro necessità sia in ambito scolastico che medico-sanitario, che burocratico, sottolineando che uno dei minori ha un handicap e occorre procedere all'urgente riconoscimento da parte dell' CP_2 della disabilità onde poterlo inserire in tutte le agevolazioni previste per i disabili, e ridurre i costi sopportati dalla madre per la sua assistenza;
per cui sarebbe più opportuno per l'interesse dei figli modificare le precedenti statuizioni e affidare i figli in via esclusiva alla madre convivente.
Inoltre, ha chiesto che, stante il disinteresse del padre e la sua attuale condizione, siano modificate le precedenti condizioni prevedendo che il CP_1 possa vedere i figli per due volte la settimana al pomeriggio, nonché il sabato o la domenica a settimane alternate, ma escludendosi per il momento sia pernottamenti dei bambini col padre, sia periodi continuativi durante le vacanze.
La ricorrente nel corso dell'udienza del 16 ottobre 2025 ha dichiarato che il CP 1 è tossicodipendente e che il figlio Per 1 è stato bocciato perchè privo dell'insegnante di sostegno, insegnante che non si è potuto attivare proprio per la mancata collaborazione alla firma del sig.
CP 1
Il CP_1 è stato regolarmente notiziato del presente ricorso, sia pure nelle forme dell'art. 143 cpc ed
è rimasto contumace.
Tanto premesso il ricorso appare meritevole di accoglimento, non essendo le due modifiche proposte in contrasto con l'interesse dei minori né con norme imperative di legge e apparendo ragionevole la fondatezza delle deduzioni della ricorrente, e della deroga alla regola dell'affido condiviso, tenuto conto delle impellenti esigenze dei minori e del disinteresse mostrato dal convenuto anche con riguardo all'odierno procedimento, atteso che non è comparso davanti all'autorità giudiziaria risultando irreperibile all'indirizzo dell'ultima residenza, come attestato nella relata di notifica dell'ufficiale giudiziario in base al certificato di residenza prodotto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il tribunale a modifica delle precedenti condizioni di cui al provvedimento del tribunale di Sassari del 14 gennaio
2021:
1. dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre Parte 1
2. dispone che il CP_1 potrà vedere i figli per due volte la settimana al pomeriggio, nonché il sabato o la domenica a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti dei bambini col padre, sia periodi continuativi durante le vacanze.
Confermaperil resto le precedenti condizioni.
Nulla sulle spese.
Sassari il 16 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa FA IA
Il Giudice relatore
Dott.ssa SA AN