Decreto decisorio 16 dicembre 2011
Decreto presidenziale 27 giugno 2012
Ordinanza presidenziale 27 settembre 2012
Sentenza 29 marzo 2013
Ordinanza cautelare 6 settembre 2018
Sentenza 9 dicembre 2019
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2020
Parere sospensivo 14 aprile 2020
Ordinanza cautelare 27 giugno 2020
Rigetto
Sentenza 30 giugno 2020
Parere interlocutorio 30 dicembre 2020
Accoglimento
Sentenza 5 agosto 2022
Decreto collegiale 19 dicembre 2022
Parere definitivo 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00160/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00075/2020
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- contro il -OMISSIS- per l’annullamento della delibera del consiglio comunale n. -OMISSIS- del 26 marzo 2019, con cui è stato approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario notificato il 19 luglio 2019 e depositato il 27 gennaio 2020;
Vista la relazione di cui alla nota n. 1046 del 23 gennaio 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto limitatamente all’istanza cautelare;
Visto il parere interlocutorio n.-OMISSIS- del 14 aprile 2020;
Vista la relazione di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- del 15 ottobre 2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2020;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Dalla documentazione presente nel fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) tra il signor -OMISSIS- e il -OMISSIS- si è instaurata da tempo un contenzioso circa l’utilizzazione, asseritamente abusiva secondo la tesi del ricorrente, di impianti privati di acque reflue da parte del predetto comune medesimo a causa della inadeguatezza della rete fognaria, con conseguenti allagamenti di alcune aree.
2. Il Tribunale di Tivoli, adito dal predetto (e da altri interessati) con un’azione di danno temuto, ha accolto il ricorso con provvedimento cautelare n. 1022 del 15 aprile 2016, ordinando al Comune di effettuare i lavori per evitare il pericolo alla proprietà del ricorrente derivante dalla situazione idrogeologica e dal regime delle acque meteoriche e reflue esistenti nella zona adiacente.
Con successiva ordinanza in data 23 gennaio 2019 il Giudice del Tribunale di Tivoli ha dichiarato estinta la procedura concernente le modalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal precedente provvedimento cautelare, precisando che: a) le attività di progettazione delle opere da realizzare e la successiva attuazione erano di esclusiva competenza del -OMISSIS-; b) era demandato all’Ufficiale Giudiziario, autorizzato a valersi del c.t.u. già nominato e degli eventuali tecnici e imprese da quest’ultimo scelti, l’incarico di analizzare le ipotesi progettuali proposte e di verificarne la congruenza e l’idoneità rispetto all’ordine impartito con il provvedimento cautelare; c) il c.t.u. assumeva le funzioni di direttore dei lavori onde assicurare che le previsioni progettuali proposte fossero regolarmente eseguite nell’osservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento cautelare da attuare, oltre che nel rispetto della buona pratica e delle normative tecniche, amministrative e di sicurezza vigenti; ove fossero insorte difficoltà, era l’Ufficiale Giudiziario a dover interloquire direttamente con il Giudice attraverso un procedimento deformalizzato che non necessitava delle rigorosa garanzia del contraddittorio.
3. Il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario, con cui dopo aver esposto la vicenda che lo vede contrapposto al Comune, deducendo l’asserita sostanziale elusione da parte di quest’ultimo dell’ordine cautelare impartito dal Tribunale di Tivoli, il comportamento ondivago, approssimativo, contraddittorio e contrario a buona fede tenuto dagli uffici comunali nella questione de qua , ha chiesto l’annullamento della delibera del consiglio comunale di Fonte Nuova n. -OMISSIS- del 26 marzo 2019, recante l’approvazione del piano triennale dei lavori pubblici 2019 - 2021, lamentando l’illegittimità per “ violazione art. 17 CDFUE per lesione del diritto di proprietà ”, “ violazione art. 41 CDFUE per lesione del diritto a una buona amministrazione ”, “ violazione art. 42 CDFUE per lesione del diritto d’accesso ai documenti ”, “ illiceità dell’oggetto ”, “ carenza di potere in astratto ”, “ elusione del giudicato ”, “ indeterminatezza/difetto del contenuto dell’oggetto ”.
4. Il -OMISSIS-, con propria memoria di cui alla nota prot. n. 0000706 del 9 gennaio 2020, ha concluso per l’inammissibilità oltre che per l’infondatezza del ricorso; anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. 1046 del 23 gennaio 2020, riferendo sulla istanza cautelare, ha concluso per la sua reiezione.
5. Con parere interlocutorio n.-OMISSIS- del 14 aprile 2020 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e, in considerazione della successiva delibera, con cui la Giunta comunale di Fonte Nuova, giusta deliberazione n. 135 del 22 novembre 2019, ha approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, con espresso riferimento alle determinazioni del Tribunale di Tivoli, ha invitato il Ministero ad accertare la permanenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente.
6. Con nota prot. n. 7232 del 4 maggio 2020 il Ministero ha rappresentato che il ricorrente ha proposto ricorso straordinario anche avverso la delibera di Giunta del -OMISSIS- n. 135 del 22 novembre 2019, manifestando così la permanenza dell’interesse ad agire anche avverso l’odierno ricorso. Successivamente con nota prot. n. 7741 del 12 maggio 2020, inviata al ricorrente e al Comune, il Ministero ha tra l’altro rappresentato che il -OMISSIS- ha inoltrato l’atto di opposizione relativamente al secondo ricorso per l’annullamento della citata delibera n. 135/2019, al contempo significando che il ricorrente ha richiesto la separazione dei due giudizi.
7. Il Ministero poi con nota prot. n.-OMISSIS- del 15 ottobre 2020 ha trasmesso la propria relazione concludendo per l’inammissibilità del ricorso, stante la carenza di un effetto lesivo immediato per il ricorrente, non essendo ancora conclusa la procedura di approvazione del progetto definitivo dell'intervento in argomento.
8. Con il parere interlocutorio n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2020 la Sezione ha invitato il Ministero a trasmettere al ricorrente la relazione istruttoria di cui alla nota del 15 ottobre 2020, con assegnazione di un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o documentazione, da essere inviare al Ministero per la successiva sollecita trasmissione alla Sezione.
9. Il ricorrente con note inviate al Ministero via pec in data 23 febbraio 2021, 20 aprile 2021 e 23 agosto 2021 ha rispettivamente chiesto aggiornamenti sullo stato del procedimento ed ha dichiarato la persistenza dell’interesse alle motivazioni procedimentali; le predette note sono state ritualmente inviate dal Ministero alla Sezione.
10. Benché l’esposizione del ricorrente sia dei fatti che dei motivi risulti particolarmente disordinata, convulsa e priva della auspicabile sistematicità ponendosi così in contrasto con i principi di chiarezza e sinteticità che presiedono alla presentazione degli atti processuali nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le parti e il giudice, dalla narrativa che precede si evince che è controversa la legittimità della delibera del consiglio comunale di Fonte Nuova n. -OMISSIS- del 26 marzo 2019, recante approvazione del piano triennale dei lavori pubblici 2019, nella parte l’elenco dei lavori contempla l’intervento di risanamento della rete fognaria che interessa l’abitazione del ricorrente tra la -OMISSIS-, intervento per il quale è stata prevista una spesa di €. 390.000 totalmente a carico dell’ente.
Non è invece oggetto di esame il ricorso straordinario che il sig. -OMISSIS- ha proposto avverso la delibera della Giunta del -OMISSIS- n. 135 del 22 novembre 2019 che approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi, giacché quanto a questo ricorso vi è stata opposizione del -OMISSIS- e successiva trasposizione innanzi al giudice amministrativo.
11.Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che il ricorso straordinario de quo sia inammissibile.
11.1. Sotto un primo profilo occorre rilevare che l’impugnazione della delibera consiliare del -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 26 marzo 2019, contestando in sostanza che l’intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021, di risanamento della rete fognaria che interessa l’abitazione del ricorrente tra la -OMISSIS- (per una spesa di €. 390.000 totalmente a carico dell’ente) sarebbe elusivo dell’ordine contenuto nel provvedimento cautelare del Tribunale di Tivoli n. 1022 del 15 aprile 2016, finisce nuovamente col porsi quale richiesta di esatta esecuzione/attuazione del predetto provvedimento, laddove ogni questione sul punto è stata già definitivamente decisa con l’ordinanza dello stesso Tribunale di Tivoli del 23 gennaio 2019.
Ciò senza contare che con sentenza n. -OMISSIS- del 9 marzo 2018 il TAR per il Lazio, sez. II bis, aveva già dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’interessato per l’ottemperanza della ordinanza del Tribunale di Tivoli n. 1022 del 15 aprile 2016.
11.2. Sotto altro profilo, in disparte ogni questione sulla genericità e apoditticità dei motivi di censura e fermo quanto già rilevato al precedente par. 10, deve rilevarsi che il piano triennale di lavori pubblici ha natura di mera programmazione, fungendo da strumento di pianificazione della spesa nonché delle necessità della comunità sotto il profilo della realizzazione degli interventi pubblici e delle relative priorità.
Per effetto di tale sua natura il predetto piano non è di norma idoneo a ledere in modo diretto e attuale la sfera giuridica del ricorrente, non essendo stati indicati effettivi profili di lesione diretta ed immediata, tali non potendo essere quelli prospettati quali la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’occupazione o all’espropriazione o comunque all’utilizzazione della sua proprietà privata per la realizzazione dei lavori in questione o alla mancata indicazione delle somme da corrispondere a titolo di indennità, trattandosi questi di censure che possono essere rivolte all’atto di approvazione del progetto definitivo dei lavori da eseguire, cui conseguenza la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori da eseguire. Dal che anche l’inammissibilità della censura relativa alla circostanza che il lavoro de quo sia stato inserito nel programma senza il progetto definitivo e corredato da un solo studio di fattibilità.
12. In conclusione la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere considerato inammissibile.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere considerato inammissibile.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.