Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello ex art. 127 Ter Cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 586/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del rappresentato e difeso ex Parte_1 Parte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Corso Vittorio Emanuele n. 58, Salerno;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Marco Bianchini con Controparte_1
domicilio eletto in Salerno alla via Fiume n. 15
APPELLATA
Oggetto: sanzione disciplinare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.12.2022, il , proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1827/2022 del 11.11.2022 con la quale il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., aveva accolto con condanna alle spese di lite, la domanda originariamente proposta con ricorso del 20.04.2022 nei confronti dell'appellante avente ad oggetto l'annullamento dell'addebito disciplinare prot. N. n. 2901 del 15.02.2022 con il CP_2 quale veniva comminata al la sospensione dell'insegnamento per mesi sei. CP_1
A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice aveva in particolare osservato che la domanda era risultata fondata alla luce delle emergenze processuali, le quali avevano
La parte appellante, ripercorse le vicende di causa, lamentava che erroneamente il primo
Giudice aveva accolto la domanda disponendo l'annullamento della sanzione disciplinare applicata nonostante fosse stata accertata l'assenza ingiustificata del ricorrente nelle giornate del 6, 13 e 27 ottobre 2021 ritenendole il Tribunale aventi comunque un rilevo di carattere disciplinare da sanzionare.
Instaurato il contraddittorio, la appellata si costituiva con memoria depositata in data
13.09.2024 con la quale resisteva al gravame chiedendone, come in atti, il rigetto in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.
All'esito dell'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 127 Ter Cpc e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ritenuto ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., è nel merito fondato per cui va accolto per quanto di ragione.
Da accogliere sono le censure della parte appellante circa la errata valutazione in merito alla mancata rideterminazione della sanzione disciplinare da applicare.
La Corte ritiene invero condivisibili alcuni dei suddetti rilievi, avendo il Tribunale non correttamente valutato le norme disciplinanti la materia, e dalle quali può evincersi la parziale fondatezza dell'appello proposto.
Ed infatti i fatti oggetto dell'addebito disciplinare del 15.02.2022 (assenza ingiustificata per giorni tre), nella loro consistenza materiale, sono pressocchè pacifici considerato quanto dedotto dalle parti in questo giudizio di appello (nessuno ha contestato la circostanza).
L'accoglimento del ricorso proposto dal docente si fonda essenzialmente sul CP_1 presupposto della non proporzionalità della sanzione irrogata dall'Amministrazione scolastica rispetto alle condotte illecite tenute dal docente.
Il Giudice di prime cure, infatti, condivisibilmente non dubita del rilievo disciplinare dei comportamenti serbati dal lavoratore ma tuttavia annulla totalmente il provvedimento senza alcuna rideterminazione.
Invero, pur avendo il Giudice valutato le condotte sanzionabili, ritenendo che, oltre alle assenze alle visite mediche fiscali del 14 e del 25 ottobre, le assenze ingiustificate fossero solo quelle verificatesi nei giorni 6, 13 e 27 ottobre 2021 ha comunque affermato: “trattasi di comportamenti che hanno evidentemente un rilievo di carattere disciplinare e che giustamente vanno sanzionati.”. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, una volta ridotte le giornate di assenza prive di giustificazione, la sanzione concretamente applicata (sospensione dall'insegnamento per mesi sei) era da ritenersi sproporzionata rispetto alle condotte, per cui non potendosi applicare il disposto dell'art. 55, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 165/2001, la sospensione di sei mesi non aveva giustificazione neppure in base alla disciplina di cui agli artt. 492 – 496
d.lgs. 297 del 1994.
Ebbene, l'analisi eseguita dal giudice di primo grado appare condivisibile solo in merito alla iniquità della sanzione applicata considerati i fatti cosi come accertati.
Ed infatti è fondata l'eccezione proposta in ordine al fatto che il Giudice di prime cure pur avendo annullato la sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, non ha ritenuto di rideterminarla alla luce della normativa vigente considerato che comunque tre giorni di assenza ingiustificata sono indubbiamente fatti che meritano una sanzione disciplinare, come tra l'altro argomentato anche dal giudice di prime cure.
Infatti, come correttamente dedotto dall'appellante, a norma dell'art 63 comma 2 bis d.lgs.
165 del 2001 “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.”, laddove il termine “può” deve essere inteso, ovviamente, come attributivo di un potere/dovere per il Giudice - e non di una mera facoltà discrezionale – da dover esercitare ogni qualvolta egli disponga degli elementi necessari per operare una valutazione sulla gravità delle condotte serbate e per poter graduare, di conseguenza, la sanzione da applicarsi.
In altre parole, il potere del Giudice di merito di rideterminare d'ufficio la sanzione a seguito dell'annullamento per difetto di proporzionalità, può essere esercitato ove dagli atti di causa si possa rilevare la gravità del comportamento e la misura della lesione dell'interesse pubblico violato;
ma, in presenza di tali condizioni l'esercizio di tale potere è obbligatorio, non potendo essere rimesso al libero arbitrio del giudicante. Diversamente opinando, si finirebbe per ridurre artificiosamente la finalità perseguita dal legislatore con l'introduzione della norma in esame, che è, chiaramente, quella di evitare che, in presenza di una condotta illecita del pubblico dipendente, quest'ultimo vada esente da punizione a causa del solo difetto di proporzionalità della sanzione concretamente applicata, piuttosto che essere punito con la sanzione adeguata.
Il legislatore della riforma ha, quindi, voluto eliminare le distorsioni del sistema, fino ad allora verificatesi a causa del vuoto normativo esistente, consentendo (anzi richiedendo) di attribuire a ciascuna condotta illecita del pubblico impiegato la sanzione proporzionata. Il potere officioso di rideterminazione della sanzione serve quindi ad evitare che, in un caso come quello oggi esaminato, il lavoratore, seppur certamente responsabile di un comportamento avente rilievo disciplinare, resti totalmente impunito.
Ebbene, nel caso di specie, non c'è dubbio che il Tribunale, avendo tutti gli elementi necessari, non poteva che rideterminare la sanzione ai sensi dell'art 63 d.lgs. 165 del 2001, ritenendo comunque incongrua la iniziale sanzione applicata. Il mancato esercizio del potere d'ufficio rappresenta, quindi, un'omissione contraria al disposto legislativo e lesiva degli interessi dell'Amministrazione.
Quanto, poi, alla sanzione da doversi applicare nell'esercizio di tale potere di rideterminazione, considerata la gravità dei comportamenti del docente e tenuto CP_1
conto di quanto ampiamente argomentato dalle parti, la Corte ritiene applicare quella prevista dall'art 495 d.lgs. 297 del 1994 (sospensione da oltre un mese a sei mesi), seppur in una diversa misura da quella irrogata.
Rigettato, quindi, il primo motivo di appello proposto circa la legittimità della sanzione disciplinare e confermata la decisione di primo grado nella parte in cui si dichiara il difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare applicata, la Corte, ridetermina la sanzione all'interno della cornice edittale prevista dall'art 495 citato in mesi tre di sospensione dell'insegnamento ritenendola congrua rispetto alla condotta addebitata al . CP_1
Alla soccombenza della lite e considerata la parvità della modifica al provvedimento disciplinare iniziale, segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado ex D.M. 147/2022.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis. (Cass.civile sez. VI, 03/04/2018, n.8170)
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal
[...]
, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina la Parte_1 sanzione disciplinare da applicarsi all'appellato in tre mesi di sospensione dall'insegnamento.
b) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Controparte_1
nel doppio grado, liquidate per il primo grado in € Parte_1
2.695,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in € 1.984,00 per compensi, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge ed in € 388,50 per borsuali.
Salerno, 24.02.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
avv. Mauro Casale dr. Maura Stassano