Sentenza 23 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2003, n. 14082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14082 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2003 |
Testo completo
1 4082/ 03 UD. 04.03.2003 Reg. Gen. N. 17280/00 LOCALIANO IN DI CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA Слои 28339 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente Ref.3737 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Francesco AO FIORE Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 17280/00 proposto Oggetto: Risarcimento da danni. DO TT, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Martucci n. 30, presso lo studio dell'Avv. G. Del Vec- chio, difesa dall'Avv. Vitantonio Conteduca come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE All
contro
CO ZI, CA ALDO, GIAN- NOCCARO BIANCA, CA SABRINA, GIANNOC- CARO EMANUELLA, CA ROBERTO, GIANNOC- 1 362/03 I CARO IRENE, CA DOMENICO e GIANNOCCA- RO ASSUNTA, tutti quali eredi di CA IO, elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Virgilio Gaito che li difende unitamente all' Avv. Ignazio Bianchi come da procura a margine del controri- corso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 298/99 del 29.04.1999 / 28.06.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04.03.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti EP del Vecchio e Virgilio Gaito. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Massi- mo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 31.01.1983, EP Po- tenza e NI PA, premesso che i loro appartamenti siti in Fasano alla via Verdi avevano riportato gravi danni per le infiltrazioni di umidità determinate dalla cattiva manuten- zione del lastrico solare, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, GI GN, AO EN, LD CU, ET DO e UL AN al fine di sentirli condannare ad eseguire i lavori necessari per elimina- re i dedotti inconvenienti. 2 Costituitisi, i convenuti contestavano la domanda. ET DO, inoltre, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il suo dante causa VA NN, e per esso deceduto i suoi eredi (ET TI e LD, EN, AS, IA, AB, NU, RT e EN NN) i quali deducevano l'infondatezza della domanda di garanzia. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda principa- le, ponendo le spese di lite a carico degli attori. Il gravame proposto da EP EN e NI Palmi- sano era accolto dalla Corte d'appello di Lecce, la quale, con la sentenza (n. 298/99) ora impugnata, per quel che interessa in questa sede, in ordine alla domanda di garanzia proposta da ET DO nei confronti degli eredi del suo dante causa VA NN, rigettava l'appello incidentale di tali e- redi che avevano chiesto di essere estromessi dal giudizio, do- vendo la domanda essere esaminata nel merito. Riteneva, pe- rò, che la domanda doveva essere respinta perché non sussi- steva alcuna responsabilità contrattuale del de cuius, in quan- to la DO con l'atto di compravendita era stata resa edotta delle “condizioni precarie" dell'immobile. La Corte d' appello, infine, affermava che le spese del doppio grado sostenute dagli eredi di VA NN andavano poste a carico della DO, che li aveva chiamati in giudizio. 3 La DO ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. Gli eredi di VA NN, cioè ET TI e LD, EN, AS, IA, AB, NU, Rober- to e EN NN, hanno resistito con controricorso. La ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Non è necessario, come prospettato dal P.M., provvedere all' integrazione del contraddittorio nei confronti di EP EN e NI PA, perché si è in presenza di cause scindibili e il ricorso riguarda unicamente la controversia rela- tiva alla domanda di garanzia. B) 1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., la ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe violato il principio del contradditto- rio e il principio della corrispondenza tra chiesto e pronuncia- to, in quanto la DO non aveva riproposto in appello la domanda di garanzia, che aveva avanzato in primo grado nei confronti dei chiamati in causa, eredi di VA NO ro, né aveva preso conclusioni nei loro confronti. сря 2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 91, 101 e 112 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia posto a carico della DO le spese di secondo grado, pur avendo rigettato la domanda di 4 estromissione proposta dagli eredi di VA NN, violando il principio della soccombenza e anche il principio del contraddittorio, laddove ha condannato la stessa DO al pagamento delle spese di primo grado maggiorate.
3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazio- ne delle stesse norme di cui ai motivi 1 e 2, nonché dell'art. 1494 c.c. e 115 e 116 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato che la DO era stata resa edotta delle condizioni del solaio in base alle parole "precarie condizioni" dell'immobile, contenute nell'atto di compravendi- ta, senza considerare che si trattava di una clausola di stile al 5 fine di giustificare il prezzo dichiarato. C) I motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di con- nessione, sono fondati, in base alle seguenti considerazioni. Come chiarito dalla ricorrente in memoria e come risulta dagli atti processuali (esaminabili essendo stato denunciato un vizio in procedendo), l'appello incidentale degli eredi di VA NN, col quale costoro chiedevano di essere estromessi dal giudizio con condanna della DO al paga- mento delle spese del doppio grado di giudizio, non è stato no- tificato alla DO, che, in comparsa conclusionale ha espli- citamente dichiarato di non accettare il contraddittorio. Pertanto la Corte distrettuale, in mancanza di notificazione del suddetto appello incidentale all'interessata e stante il rifiu- 5 to di questa di accettazione del contraddittorio, non poteva statuire sulla richiesta degli eredi di VA NN di condanna della DO al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Né poteva, attraverso l'esame della richiesta di estromissione dal giudizio, esaminare nel merito la doman- da di garanzia nei confronti della DO, atteso che questa aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio. Sussistendo il vizio di ultrapetizione, l'impugnata sentenza sul punto, in accoglimento del ricorso, va cassata senza rinvio. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. P. O. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 4 marzo 2003. HE PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSOREMentoring Jel enk IL CANCELLIERE 01 AO Talarico 200 ملها DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET. 2003 Roma CORTE SUPERMA CASSAZIONE LIERE C1 TEG Si atteste la rerstrazione presso l'Agenzia دن delle Entrate di Roma 2 il 16-4-2004. serie 4 al n. 11477 versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 RT Ricer