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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa NA EC Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5695 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata numero 1279 pubblicata il 31 maggio 2022 e non notificata, avente a oggetto contratto di appalto e vertente tra
(cf e p. iva , in persona dell'amministratore, Sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Vitiello (cf
[...]
), elettivamente domiciliata in Pompei (Na), Via Bartolo Longo, C.F._1
15, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: fax 0818507083 - pec;
Email_1
appellante
e
1 (p. iva , in persona del legale rappresentante, Sig.ra CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Cuomo (cf Parte_3
, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia, C.F._2
207, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_2
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torre Annunziata, pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di volta a ottenere il pagamento del saldo dei lavori Parte_1 CP_1 edili svolti in virtù di contratto d'appalto del 30 marzo 1999, così statuiva: “ … la domanda non può essere accolta in quanto appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Invero, pacifiche sono le circostanze secondo cui tra le parti intercorse un contratto di appalto e che i lavori oggetto del contratto furono ultimati in data 31 dicembre
2001.
È da tale data, pertanto, che decorre il termine prescrizionale di dieci anni del diritto di credito in questione.
Orbene, il perno attorno a cui ruota la soluzione del caso in esame è l'idoneità sia della lettera raccomandata a/r inviata dalla società attrice alla convenuta in data 8 settembre 2011 sia dei pagamenti parziali eseguiti dalla convenuta sino al
26/02/2008 ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale suddetto.
Sotto il primo profilo, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. opera solo laddove la comunicazione giunga all'indirizzo del destinatario (Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 11744/2015).
Nella specie, dalla visura camerale della si evince che la lettera CP_1 raccomandata a/r dell'8 settembre 2001 non è mai giunta all'indirizzo della società
2 risultante da tale documentazione essendo stata inviata all'indirizzo piazza Gesù
Nuovo n. 33 in Napoli laddove nella visura camerale agli atti è indicata, quale unica sede legale della società, l'indirizzo Via Villa Comunale s.n.c. Medaglia D'Oro
Ciaravolo in Torre del Greco.
Ne consegue l'inidoneità della raccomandata in questione a costituire titolo interruttivo della prescrizione a causa della non corretta indicazione del destinatario.
Sotto il secondo profilo, a parere di questo Giudice i parziali pagamenti effettuati da parte convenuta allegati non appaiono idonei a configurare un riconoscimento del debito interruttivo del termine prescrizionale ex art. 2944 c.c.
Sul punto, si osserva che, pur non avendo l'istituto in esame natura negoziale bensì di vero e proprio atto giuridico in senso stretto (Cass. civ., ord. n. 9097/2018), si ritiene tuttavia necessaria l'inequivocità e l'esternazione quali requisiti idonei a rendere esplicita la portata ricognitiva dell'attività realizzata che sta alla base dell'effetto interruttivo della prescrizione (Cass. civ., sent. n. 15893/2018).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare ulteriormente che il pagamento parziale non può valere come riconoscimento del debito salva la precisazione della sua effettuazione in acconto dovendosi quest'ultimo rinvenire in un atto di volontà incompatibile con l'intento di disconoscere il credito vantato dalla controparte
(Cass. civ., ord. n. 7820/2017).
Nella specie, i pagamenti parziali dedotti e allegati da parte attrice risultano carenti dei requisiti enucleati dalla giurisprudenza con particolare riferimento agli assegni prodotti e risalenti al 2008 privi di qualsivoglia riferimento causale al contratto di appalto e alla volontà di versare somme a titolo di acconto.
Quanto ai bonifici in cui, invece, appare la dicitura “acconto” si tratta di pagamenti effettuati nel 2004 e, pertanto, a distanza di oltre dieci anni dalla lettera di messa in mora del 2017.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec il 23 dicembre 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia all'Ecc.ma Corte
3 d'Appello di Napoli - rigettata ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa - così provvedere:
- § - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1279/2022 resa in data 31 maggio 2022 dal Tribunale di Torre Annunziata (II Sezione Civile – G.U. Dr. L. Vernaglia Lombardi) in virtù di tutto quanto dedotto nel presente atto ed in particolare al capo III della parte “motivi di appello” del presente atto;
- § - in via principale nel merito: accogliere integralmente il presente atto di appello e
- previa totale riforma della sentenza n. 1279/2022 resa in data 31 maggio 2022 dal
Tribunale di Torre Annunziata (II Sezione Civile) - accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“ - accertata e dichiarata l'esecuzione degli interventi edilizi indicati e riportati nella premessa del presente atto - per l'effetto condannare essa convenuta “ , in CP_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della complessiva somma di €. 219.163,43 IVA inclusa o di quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare di legge, a titolo di saldo del corrispettivo di appalto privato per i lavori di trasformazione del “Cinema
Politeama Corallo” in Torre del Greco (Na) alla Villa Comunale snc Medaglia d'oro
Ciaravolo, oltre interessi moratori “maggiorati” previsti dalla legge per le transazioni commerciali e rivalutazione monetaria così come per legge” e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni, le istanze e le difese sollevate dell'odierna appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio, oltre accessori così come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie - non ammesse e/o rigettate - formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nelle proprie memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (II e III termine) ritualmente e tempestivamente depositate nel primo grado di giudizio, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello …”.
Con comparsa depositata il 4 maggio 2023, si costituiva in giudizio CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nonché del
4 gravame, riproponendo le difese già svolte in primo grado e rimaste assorbite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato, su conforme richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni, rigettata l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori, ritenuti superflui.
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento comunicato dalla
Cancelleria in data 22 gennaio 2025.
Il solo appellante depositava comparsa e memoria di replica conclusionale.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa appellata è parzialmente fondata.
L'appellante formula un unico motivo di gravame, suddiviso in paragrafi, rubricato
“ERRONEA MOTIVAZIONE SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”, col quale sostanzialmente lamenta:
- l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inidonea la raccomandata inviata in data 8 settembre 2011 a interrompere il termine di prescrizione, poiché la società non ne avrebbe negato la ricezione, limitandosi ad affermare che la stessa era stata inviata in luogo ove la non aveva più la sede CP_1 legale da oltre un anno e mezzo. La missiva, invece, era stata ritirata da persona certamente incaricata, raggiungendo lo scopo;
- il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto che la visura camerale, alla quale aveva operato riferimento, non avrebbe valore di prova legale, essendo opponibili a terzi le sole certificazioni;
- l'erroneità della decisione anche con riferimento ai pagamenti parziali effettuati nell'anno 2008 a mezzo assegno bancario, idonei, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, a interrompere validamente la decisione poiché incontrovertibilmente ricognitivi del debito, mai disconosciuto dalla CP_1
Infine, la società appellante chiede, in ragione della fondatezza del gravame, la riforma del regolamento delle spese di lite.
5 Le argomentazioni spese dall'appellante in ordine all'idoneità dei pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario a interrompere il decorso della prescrizione, di natura piuttosto generica e incentrate sulla qualità di promessa di pagamento dell'assegno bancario dalla quale viene assiomaticamente fatto discendere il riconoscimento dell'ulteriore debito, non tengono conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, con la quale il Tribunale ha puntualmente dato atto che il pagamento parziale può valere come riconoscimento del debito solo ove esso venga effettuato in acconto, rinvenendosi, in tal caso, un atto di volontà incompatibile con l'intento di disconoscere il credito. Nel caso concreto, gli assegni erano “privi di qualsivoglia riferimento causale al contratto di appalto e alla volontà di versare somme a titolo di acconto” e tale passaggio motivazionale non è stato attinto da valide censure, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Con riguardo alla raccomandata inoltrata in data 8 settembre 2008, la CP_1 oltre ad aver dedotto e provato di avere sede legale ad altro indirizzo e di non avere altre sedi operative, ha, altresì, espressamente negato di averla ricevuta, specificatamente affermando che “La ricevuta di ritorno della raccomandata è peraltro sottoscritta da un soggetto non identificato, senza alcuna specificazione della qualità dello stesso in rapporto al destinatario. Si trattava, invero, di soggetto del tutto estraneo al debitore”.
La ricevuta di ritorno, in effetti, risulta sottoscritta con firma illeggibile, non riportando la qualifica della persona che ha ritirato il plico né il suo collegamento con la società, non più operante in tale sede.
Se è vero che la visura camerale non ha valore di certificazione, è altrettanto vero che le informazioni contenute in quella prodotta dalla non sono state in CP_1 alcun modo contestate dalla la quale non ha neanche dedotto che esse non Parte_1 fossero corrispondenti a quelle comunicate al Registro delle Imprese, incentrando la propria difesa sulla sola circostanza che il plico era stato ritirato.
In assenza di qualsiasi collegamento tra la e il luogo di recapito nonché il CP_1 soggetto ricevente, va, dunque, confermata la decisione di primo grado sul punto, non potendosi ritenere che la società abbia validamente ricevuto la diffida di pagamento del settembre 2008.
6 In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 219.000,00 circa, dell'attività espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riguardo allo scaglione tariffario da € 52.001,00 a €
260.000,00, secondo i valori minimi, in € 7.160,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Cuomo, dichiaratasi antistataria.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 1279 pubblicata il 31 maggio 2022, proposto da Parte_1
[... nei confronti di così dispone: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 7.160,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Cuomo, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa NA EC
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa NA EC Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 5695 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata numero 1279 pubblicata il 31 maggio 2022 e non notificata, avente a oggetto contratto di appalto e vertente tra
(cf e p. iva , in persona dell'amministratore, Sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Vitiello (cf
[...]
), elettivamente domiciliata in Pompei (Na), Via Bartolo Longo, C.F._1
15, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: fax 0818507083 - pec;
Email_1
appellante
e
1 (p. iva , in persona del legale rappresentante, Sig.ra CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Cuomo (cf Parte_3
, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia, C.F._2
207, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_2
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torre Annunziata, pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di volta a ottenere il pagamento del saldo dei lavori Parte_1 CP_1 edili svolti in virtù di contratto d'appalto del 30 marzo 1999, così statuiva: “ … la domanda non può essere accolta in quanto appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Invero, pacifiche sono le circostanze secondo cui tra le parti intercorse un contratto di appalto e che i lavori oggetto del contratto furono ultimati in data 31 dicembre
2001.
È da tale data, pertanto, che decorre il termine prescrizionale di dieci anni del diritto di credito in questione.
Orbene, il perno attorno a cui ruota la soluzione del caso in esame è l'idoneità sia della lettera raccomandata a/r inviata dalla società attrice alla convenuta in data 8 settembre 2011 sia dei pagamenti parziali eseguiti dalla convenuta sino al
26/02/2008 ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale suddetto.
Sotto il primo profilo, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. opera solo laddove la comunicazione giunga all'indirizzo del destinatario (Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 11744/2015).
Nella specie, dalla visura camerale della si evince che la lettera CP_1 raccomandata a/r dell'8 settembre 2001 non è mai giunta all'indirizzo della società
2 risultante da tale documentazione essendo stata inviata all'indirizzo piazza Gesù
Nuovo n. 33 in Napoli laddove nella visura camerale agli atti è indicata, quale unica sede legale della società, l'indirizzo Via Villa Comunale s.n.c. Medaglia D'Oro
Ciaravolo in Torre del Greco.
Ne consegue l'inidoneità della raccomandata in questione a costituire titolo interruttivo della prescrizione a causa della non corretta indicazione del destinatario.
Sotto il secondo profilo, a parere di questo Giudice i parziali pagamenti effettuati da parte convenuta allegati non appaiono idonei a configurare un riconoscimento del debito interruttivo del termine prescrizionale ex art. 2944 c.c.
Sul punto, si osserva che, pur non avendo l'istituto in esame natura negoziale bensì di vero e proprio atto giuridico in senso stretto (Cass. civ., ord. n. 9097/2018), si ritiene tuttavia necessaria l'inequivocità e l'esternazione quali requisiti idonei a rendere esplicita la portata ricognitiva dell'attività realizzata che sta alla base dell'effetto interruttivo della prescrizione (Cass. civ., sent. n. 15893/2018).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare ulteriormente che il pagamento parziale non può valere come riconoscimento del debito salva la precisazione della sua effettuazione in acconto dovendosi quest'ultimo rinvenire in un atto di volontà incompatibile con l'intento di disconoscere il credito vantato dalla controparte
(Cass. civ., ord. n. 7820/2017).
Nella specie, i pagamenti parziali dedotti e allegati da parte attrice risultano carenti dei requisiti enucleati dalla giurisprudenza con particolare riferimento agli assegni prodotti e risalenti al 2008 privi di qualsivoglia riferimento causale al contratto di appalto e alla volontà di versare somme a titolo di acconto.
Quanto ai bonifici in cui, invece, appare la dicitura “acconto” si tratta di pagamenti effettuati nel 2004 e, pertanto, a distanza di oltre dieci anni dalla lettera di messa in mora del 2017.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la domanda non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo”.
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1
a mezzo pec il 23 dicembre 2022, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia all'Ecc.ma Corte
3 d'Appello di Napoli - rigettata ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa - così provvedere:
- § - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1279/2022 resa in data 31 maggio 2022 dal Tribunale di Torre Annunziata (II Sezione Civile – G.U. Dr. L. Vernaglia Lombardi) in virtù di tutto quanto dedotto nel presente atto ed in particolare al capo III della parte “motivi di appello” del presente atto;
- § - in via principale nel merito: accogliere integralmente il presente atto di appello e
- previa totale riforma della sentenza n. 1279/2022 resa in data 31 maggio 2022 dal
Tribunale di Torre Annunziata (II Sezione Civile) - accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“ - accertata e dichiarata l'esecuzione degli interventi edilizi indicati e riportati nella premessa del presente atto - per l'effetto condannare essa convenuta “ , in CP_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice , in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, della complessiva somma di €. 219.163,43 IVA inclusa o di quella maggiore e/o minore somma che dovesse risultare di legge, a titolo di saldo del corrispettivo di appalto privato per i lavori di trasformazione del “Cinema
Politeama Corallo” in Torre del Greco (Na) alla Villa Comunale snc Medaglia d'oro
Ciaravolo, oltre interessi moratori “maggiorati” previsti dalla legge per le transazioni commerciali e rivalutazione monetaria così come per legge” e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni, le istanze e le difese sollevate dell'odierna appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado giudizio, oltre accessori così come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie - non ammesse e/o rigettate - formulate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nelle proprie memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. (II e III termine) ritualmente e tempestivamente depositate nel primo grado di giudizio, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello …”.
Con comparsa depositata il 4 maggio 2023, si costituiva in giudizio CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nonché del
4 gravame, riproponendo le difese già svolte in primo grado e rimaste assorbite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato, su conforme richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni, rigettata l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori, ritenuti superflui.
All'udienza del 14 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento comunicato dalla
Cancelleria in data 22 gennaio 2025.
Il solo appellante depositava comparsa e memoria di replica conclusionale.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa appellata è parzialmente fondata.
L'appellante formula un unico motivo di gravame, suddiviso in paragrafi, rubricato
“ERRONEA MOTIVAZIONE SU PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”, col quale sostanzialmente lamenta:
- l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inidonea la raccomandata inviata in data 8 settembre 2011 a interrompere il termine di prescrizione, poiché la società non ne avrebbe negato la ricezione, limitandosi ad affermare che la stessa era stata inviata in luogo ove la non aveva più la sede CP_1 legale da oltre un anno e mezzo. La missiva, invece, era stata ritirata da persona certamente incaricata, raggiungendo lo scopo;
- il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto che la visura camerale, alla quale aveva operato riferimento, non avrebbe valore di prova legale, essendo opponibili a terzi le sole certificazioni;
- l'erroneità della decisione anche con riferimento ai pagamenti parziali effettuati nell'anno 2008 a mezzo assegno bancario, idonei, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, a interrompere validamente la decisione poiché incontrovertibilmente ricognitivi del debito, mai disconosciuto dalla CP_1
Infine, la società appellante chiede, in ragione della fondatezza del gravame, la riforma del regolamento delle spese di lite.
5 Le argomentazioni spese dall'appellante in ordine all'idoneità dei pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario a interrompere il decorso della prescrizione, di natura piuttosto generica e incentrate sulla qualità di promessa di pagamento dell'assegno bancario dalla quale viene assiomaticamente fatto discendere il riconoscimento dell'ulteriore debito, non tengono conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, con la quale il Tribunale ha puntualmente dato atto che il pagamento parziale può valere come riconoscimento del debito solo ove esso venga effettuato in acconto, rinvenendosi, in tal caso, un atto di volontà incompatibile con l'intento di disconoscere il credito. Nel caso concreto, gli assegni erano “privi di qualsivoglia riferimento causale al contratto di appalto e alla volontà di versare somme a titolo di acconto” e tale passaggio motivazionale non è stato attinto da valide censure, con conseguente inammissibilità della doglianza.
Con riguardo alla raccomandata inoltrata in data 8 settembre 2008, la CP_1 oltre ad aver dedotto e provato di avere sede legale ad altro indirizzo e di non avere altre sedi operative, ha, altresì, espressamente negato di averla ricevuta, specificatamente affermando che “La ricevuta di ritorno della raccomandata è peraltro sottoscritta da un soggetto non identificato, senza alcuna specificazione della qualità dello stesso in rapporto al destinatario. Si trattava, invero, di soggetto del tutto estraneo al debitore”.
La ricevuta di ritorno, in effetti, risulta sottoscritta con firma illeggibile, non riportando la qualifica della persona che ha ritirato il plico né il suo collegamento con la società, non più operante in tale sede.
Se è vero che la visura camerale non ha valore di certificazione, è altrettanto vero che le informazioni contenute in quella prodotta dalla non sono state in CP_1 alcun modo contestate dalla la quale non ha neanche dedotto che esse non Parte_1 fossero corrispondenti a quelle comunicate al Registro delle Imprese, incentrando la propria difesa sulla sola circostanza che il plico era stato ritirato.
In assenza di qualsiasi collegamento tra la e il luogo di recapito nonché il CP_1 soggetto ricevente, va, dunque, confermata la decisione di primo grado sul punto, non potendosi ritenere che la società abbia validamente ricevuto la diffida di pagamento del settembre 2008.
6 In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 219.000,00 circa, dell'attività espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riguardo allo scaglione tariffario da € 52.001,00 a €
260.000,00, secondo i valori minimi, in € 7.160,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Cuomo, dichiaratasi antistataria.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 1279 pubblicata il 31 maggio 2022, proposto da Parte_1
[... nei confronti di così dispone: CP_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in € 7.160,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Chiara Cuomo, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa NA EC
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