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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1760/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1760 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato a Palermo in via Giuseppe Vergara 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Di Salvo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via G. Seminara 46, presso lo studio dell'avv.
Paola Caratozzolo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.08.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Caccamo il 28.07.2016 e che, dalla suddetta unione, non erano Controparte_1 nati figli, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale tra le parti in causa e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva il venir meno della comunione di intenti tra i coniugi a causa di incomprensioni maturate negli anni, che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito:
- di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- di autorizzare i coniugi a vivere separati, con reciproco rispetto;
- di disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Le medesime condizioni venivano reiterate dal ricorrente con riferimento alla domanda divorzile, avanzata contestualmente a quella separativa.
Con memoria del 18.11.2024, si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1 domanda separativa proposta da Parte_1
Entrambe le parti davano atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non proponevano alcuna domanda di mantenimento.
All'udienza del 26.02.2025, il giudice, previa richiesta delle parti di trasformazione del procedimento “de quo” da giudiziale a consensuale, limitatamente alla domanda di separazione, ne convertiva il rito nelle forme di cui all'art. 473- bis. 51 cpc.
Preso atto delle dichiarazioni dei coniugi, confermative della loro volontà di non volersi riconciliare, il giudice istruttore assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Tutto quanto sopra riportato, deve accogliersi la domanda con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale.
Le risultanze di causa hanno, infatti, comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la volontà del ricorrente di lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda formulata dalle parti.
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non è procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del procedimento relativamente alla domanda divorzile come proposta dal ricorrente con il ricorso introduttivo.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(PA) il 31.05.1982 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio a Caccamo (PA) il 28.07.2016, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2016;
- rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore, dott. Andrea Quintavalle, come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1760 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato a Palermo in via Giuseppe Vergara 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Di Salvo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) in via G. Seminara 46, presso lo studio dell'avv.
Paola Caratozzolo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: separazione e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.08.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Caccamo il 28.07.2016 e che, dalla suddetta unione, non erano Controparte_1 nati figli, chiedeva al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale tra le parti in causa e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva il venir meno della comunione di intenti tra i coniugi a causa di incomprensioni maturate negli anni, che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito:
- di dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- di autorizzare i coniugi a vivere separati, con reciproco rispetto;
- di disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Le medesime condizioni venivano reiterate dal ricorrente con riferimento alla domanda divorzile, avanzata contestualmente a quella separativa.
Con memoria del 18.11.2024, si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1 domanda separativa proposta da Parte_1
Entrambe le parti davano atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non proponevano alcuna domanda di mantenimento.
All'udienza del 26.02.2025, il giudice, previa richiesta delle parti di trasformazione del procedimento “de quo” da giudiziale a consensuale, limitatamente alla domanda di separazione, ne convertiva il rito nelle forme di cui all'art. 473- bis. 51 cpc.
Preso atto delle dichiarazioni dei coniugi, confermative della loro volontà di non volersi riconciliare, il giudice istruttore assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Tutto quanto sopra riportato, deve accogliersi la domanda con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione personale.
Le risultanze di causa hanno, infatti, comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la volontà del ricorrente di lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei propri genitori, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda formulata dalle parti.
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non è procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del procedimento relativamente alla domanda divorzile come proposta dal ricorrente con il ricorso introduttivo.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(PA) il 31.05.1982 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio a Caccamo (PA) il 28.07.2016, trascritto nel registro dello stato civile del medesimo comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2016;
- rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore, dott. Andrea Quintavalle, come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle