Sentenza 18 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2003, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
-5 + REPUBBLICA ITALIANA0 2 383 /0 3 OME EL POPOLO ILANJANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto teptarevents SEZIONE SECONDA CIVILE Ա Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 8586/00 Croa. 5456 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI : - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rep. 679 - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ud.14/11/02 - Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: MA RI, eleltivamente domiciliata in ROMA VIA FONTE MERAVIGLIOSA 70, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO GENTILE, difesa dall'avvocato DOMENICO DELL'ERNIA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA MAI UG, presso lo studio dell'avvocato VIA CELIMONTANA 38, BENITO PIERO PANARITI, difeso dall'avvocato PASQUALE NASCA, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 ! avverSO la sentenza n. 72/00 della Corte d'Appello di 1480 -- ... BARI, depositata il 28/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato PANARITI Benito Piero, per delega dell'Avv.NASCA Pasquale depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 4 agosto 1995, ER LD conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, la germana IA LD perché si provve- desse alla divisione dell'eredità del loro, defunto VI LD, secondo disciplina di genitore, successione legittima, posto che -deduceva l'attore- il testamento redatto in forma pubblica il 24 luglio 1990 doveva dichiarasi nullo, siccome effetto del dolo della convenuta, come pure nulio dichiararsi 11 contratto concluso in pari doveva data tra il de cuius, la convenuta ed il di let marito, relativo al trasferimento dal primo ai secondi della nuda proprietà della metà indivisa di un immobile, in Barletta, in cambio di assunzione dell'obbligo dei secondi di prestargli assistenza materiale ed economica per il resto della vita. In via subordinata, per l'ipotesi di negata declarato- ria di nullità del testamento, 1'attore chiedeva che la divisione ereditaria avosse luogo, previa reintegrazione della quota а lui riservata, quale legittimario, e, per l'appunto, lesa dalle disposi- zioni testamentarie. IA LD, nel costituirsi, resisleva alla al contempo, proponeva domanda riconven- domanda e, zionale. Con sentenza non definitiva del 20 luglio 1998, il Tribunale di Trani rigettava la domanda di annulla- mento del testamento, ritenendo indimostrato jl dedotto vizio di volontà del testatore, e, Co separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio. ER LD interponeva immediato gravame, cui resisteva IA LD. Con sentenza del 22 dicembre 1999728 gennaio 2000, la Corte d'appello di Bari riformava la decisione del primo giudice, annullando il testamento impu- gnato. Rilevava la Corte territoriale che VI LD, anziano e malato, fisicamente e moralmente prostra- to per la situazione di solitudine seguita alla sua vedovanza, si era determinato a quel nuovo testa- mento del 24 luglio 1990, favorevole alla figlia IA e favorevole al figlio ER, in ragione dei fraudolenti raggiri della prima, la quale aveva indotto i padre ad "aggiustare" le sue ultime volontà in cambio dell'impegno di accudirlo per il resto della vita, impegno invece che era stato (o negoziato col contratto in paristava per essere) data, quale corrispettivo del trasferimento а favore d.i. lei del di lei marito della nuda proprietà di un immobile dello stesso genitore. Il carattere fraudolento di tali raggiri, precisava la Corte territoriale, trovava conferma nella succes- siva condotta della figlia IA, che, contraria- mente agli obblighi di assistenza assunti, si liberò del genitore, allorché ebbe a peggiorare il Suo stato di salute, facendolo dapprima ricoverare presso una casa di riposo e promuovendo poi nei suoi confronti un giudizio di interdizione, all'insaputa del fratello ER. Per la cassazione di tale sentenza, IA LD ha proposto ricorso in forza di due motivi. ER LD ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente si duole che la Corte di merito, in violazione o falsa applicazione degli artt. 624 e 1427 c.c., abbia ritenuto provata l'esistenza di dolo invalidante la volontà testa- mentaria. Al riguardo, deduce che "la prova del dolo, cioè, viene fuori dal ragionamento della Corte di Appello attraverso la supposizione che il dolo esistesse... una persona, capace di intendere e di volere, libera di porre in essere atti che, anche se frutto di suggerimenti, sono anche frutto di calcolo... il Giudice di appello è giunto a dichiarare prova la testimonianza partigiana della sorella del de cuius. Avendo la figlia mantenuto le promesse per cinque anni è strano parlare di dolo al momento delle redazione del testamento (cinque anni pri- ma)... Il testatore era conscio dei suoi atti... Il figlio maschio si disinteressava di lui, come stato provato... La Corte di Appello che ha presun- di averé maggiore intuito, avrebbeto dovuto attenersi agli atti senza travalicarli. Il motivo è inammissibile, поп essendo riducibile al paradigma di alcuno di quelli previsti dall'art. 360 c.p.c.. Ed invero, al di là della formale prospettazione come violazione 0 falsa applicazione di norme, le innanzi esposte deduzioni della ricorrente Si risolvono, palesemente, in una sostanziale e, in sede di legittimità, non consentita richiesta di riesame del merito della controversia, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella operata dalla Corte di Merito nell'esercizio della discrezionalità ad essa riservata. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motiva- zione contraddittoria, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia annullato il testamento impugnato ė abbia invece omesso di annullare i1 contratto in pari data, concluso tra il padre, essa ricorrente ed il di lei marito. Sostiene, infatti, che la Corte di merito, omet- tendo di annullare per dolo anche l'atto pubblico di vendita della nuda proprietà (stipulato contem- poraneamente dal de cuius, con testi e certificato medico , nullità pur richiesta dal LD Ruggie- ro in I e II° grado, ha implicitamente confermato che il de cuius era libero e conscio dei suoi atti. Se due atti pubblici sono coevi ed uno non viene ritenuto viziato da dolo, è arbitrario e contrad- dittorio decidere che l'altro atto fu viziato da dolo." Il motivo è infondato. Ed invere, al di là di ogni altra considerazione, la doglianza del ricorrente origina dall'erroneo rilievo che sia stata illegittimamente omessa dalla Corte di merito la pronuncia sulla domanda di nullità del sopraindicato contratto di compravendi- ta, proposta in primo grado e riproposta in appel- lo, il che non è invece avvenuto. Se è vero, infatti, come è vero, che l'anzidetta domanda di nullità del contratto di compravendita venne proposta insieme a quella di nullità del testamento, vero altresì, come palesato dalla stessa sentenza impugnata, in parte qua non censu- rata, che la pronuncia non definitiva del primo giudice ed il gravame in merito proposto dal controricorrente ebbero ad oggetto esclusivo la questione di nullità del testamento, essendo rimessa al prosieguo ogni altra questione, compresa quella di nullità del contratto. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del controricorrente, liquidate in euro 40,00, oltre euro 2.000,00 per onorari. Così deciso il 14 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. est. Il presidente, franceta rash fire 5 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Tole 200 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 FEB. 2003 Roma CANCELLIERE C 8 aloz.co