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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1775 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 - avente ad oggetto: contratti bancari tra rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Donno Parte_1 '
Attore
Contro in persona del legale Controparte_1 rlo Capone
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
******* *****
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 30.01.2020, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Controparte_1
[...] , spiegando azione di accertamento negat i i aver acceso, in data 10.03.2003, il c/c di corrispondenza n. 28316.82 sul quale transitavano le operazioni di sconto effetti s.b.f.; di aver richiesto, ex art. 119 TUB, con lettere raccomandate a/r del
23.03.2015 e 20.10.2015 (all. n. 1 e 2 fasc. attore), la documentazione riguardante il rapporto oggetto di controversia, richiesta evasa solo parzialmente dalla banca convenuta.
In relazione al c/c contestato, eccepiva l'illegittima applicazione di condizioni e spese non pattuite, la nullità della commissione di massimo scoperto, perché indicata solo in percentuale, nonché la violazione dell'art. 118 TUB in tema di ius variandi e della normativa antiusura;
asseriva il superamento del tasso soglia in almeno 6 trimestri nel c/c di corrispondenza e in 9 operazioni relative al sub rapporto portafoglio sconto effetti;
la difformità delle valute applicate rispetto a quelle originariamente pattuite. Concludeva chiedendo la rettifica del saldaconto del c/c di corrispondenza n.
28316.82 indicato nella somma di € 25.862,13 (anziché € 2.085,93) alla data del 30.04.2015.
Con ordinanza del 15.04.2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata costituzione della Controparte_1
[...], ne veniva dichiarata la contumacia.
Comparsa del 15.10.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
[...] , chiedendo l'integrale rigetto della domanda ifetto di prova avendo parte attrice omesso di depositare gli e/c integrali, avendo depositati solo gli e/c a partire dall'ultimo trimestre del
2005, specificando, altresì, che le richieste di documentazione inviate nel 2015 da non facessero menzione degli e/c a partire Parte_1
dall'apertu testato, ma solo a partire dal 2005. Eccepiva l'inammissibilità della domanda di mero accertamento, essendo il conto corrente oggetto di giudizio ormai estinto e comportando, la suddetta domanda, l'impossibilità per la banca di sollevare eccezione di prescrizione, con conseguente lesione del diritto di difesa della convenuta.
Asseriva, quindi, la carenza di interesse ad agire di parte attrice, non potendo. la domanda di nullità prescindere dalla richiesta restitutoria. Sosteneva la legittimità delle pattuizioni e delle variazioni in peius, attesa la specifica approvazione della relativa clausola da parte del cliente ed il rispetto da parte della banca di quanto disposto dall'art. 118 TUB. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dalla convenuta.
Benché sia principio consolidato quello per cui la domanda di ripetizione di indebito non sia esperibile in caso di conto corrente ancora aperto, di contro la domanda di mero accertamento può essere proposta anche dopo la chiusura del conto, conservando il correntista integro il diritto di verificare la correttezza degli addebiti e degli accrediti effettuati durante la vita del rapporto. Inoltre, in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valerne la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo (Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3858).
Ad ogni buon conto, nel caso di specie assume rilievo la costituzione in giudizio dell'istituto di credito convenuto, avvenuta solo in data 15.10.2024, oltre la data della udienza ex art. 183 cpc: secondo quanto disposto dal codice di rito, al contumace è pur sempre consentito di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, com'è avvenuto nella specie, ma il contumace costituitosi tardivamente non può compiere quelle attività rispetto alle quali siano già maturate preclusioni per le altre parti al momento della sua costituzione in giudizio, salvo che chieda e ottenga la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c, circostanza non verificatasi.
Pertanto, fermo restando l'interesse di parte attrice a vedersi riconosciuto l'esatto saldo del c/c di sua titolarità, parte convenuta, rimasta contumace fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non avrebbe comunque potuto sollevare l'eccezione di prescrizione, essendo questa un'eccezione in senso stretto e dovendo il contumace che si costituisce tardivamente accettare il processo nello stato in cui si trova. Infatti, le eccezioni in senso stretto, a pena di decadenza, devono essere formulate dal convenuto in sede di tempestiva costituzione in giudizio, allegando specificamente sia il fatto estintivo, modificativo o impeditivo e invocando l'applicazione del relativo effetto alla situazione giuridica sottoposta al giudizio. Al contrario quelle rilevabili d'ufficio non sono soggette a preclusioni e/o decadenze (Tribunale
Treviso, sentenza 23 marzo 2017). L'eccezione di prescrizione rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio, con l'ovvia conseguenza che dovrà essere formulata su iniziativa di parte (Cass. 2063/2000, richiamata da Tribunale
Milano, sentenza 18 gennaio 2019).
Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di difetto di onere probatorio per mancata produzione, da parte dell'attore, degli e/c integrali.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, statuendo che in tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. Civ. sez. I n. 22290/2023).
Nella specie, il saldo è stato ricostruito dal ctu, alle cui conclusioni rassegnate si ritiene di aderire, in quanto condivisibili.
Il perito nominato, accertata la presenza di un contratto di apertura di credito sul c/c oggetto di controversia e di un contratto di incasso accettazione degli effetti, ha potuto ricostruire il saldo del c/c oggetto di giudizio attraverso la documentazione versata in atti da parte attrice, con conseguente operazione di ricalcolo dal 01.07.2005 al 27.04.2015 (data dell'ultimo e/c disponibile). Relativamente alla verifica del rispetto della normativa antiusura si deve osservare che la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale
(TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi
Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei "tassi soglia". Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati "usurari", da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2).
Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta, tuttavia, la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale
Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
Ciò detto in linea di principio, dall'analisi peritale è emerso che fino all 31.12.2009 il Teg è sempre stato inferiore al tasso soglia pro tempore vigente, mentre per il periodo dal 01.01.2010 non è stata effettuata alcuna verifica, atteso che il saldo del conto corrente è sempre stato positivo, pertanto non sono mai stati addebitati interessi passivi.
Accertato, quindi, il mancato superamento della soglia usura, il ctu ha ricostruito il c/c applicando i tassi di interesse via via utilizzati dalla banca e lasciando invariate le valute, in quanto legittimamente pattuite. Quanto alla eccepita illegittima capitalizzazione degli interessi, il perito nominato ha verificato che nel contratto, comunque stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000, è prevista la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi (trimestrale), così effettivamente applicata dalla banca, come risultante dagli e/c depositati.
La doglianza va, pertanto, rigettata.
Inoltre, dal I trimestre 2010 e fino al 27.04.2015 il saldo del conto corrente è sempre stato attivo per il cliente, di conseguenza non sono stati applicati interessi passivi;
pertanto, il ctu ha lasciato invariata la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi.
Per quanto attiene alla commissione di massimo scoperto, pur avendo accertato anche in relazione a questa il rispetto della soglia usura, il ctu l'ha correttamente espunta dal calcolo in quanto pattuita con la sola indicazione dell'aliquota percentuale e non anche delle modalità di calcolo. Invero, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825).
Allo stesso modo ha correttamente escluso dal calcolo le variazioni peggiorative, in accoglimento delle osservazioni di parte attrice: benché in contratto risulti sottoscritta la clausola relativa allo ius variandi, nei contratti bancari in mancanza della prova dell'adempimento degli obblighi gravanti sull'istituto di credito, ai sensi dell'art. 118 TUB, della comunicazione delle modifiche contrattuali, le eventuali condizioni più sfavorevoli applicate dalla banca dovranno ritenersi illegittime;
viceversa, le condizioni più favorevoli, pur non comunicate, non possono essere ritenute illegittime, atteso che la disposizione richiamata nulla dice a riguardo (Tribunale Bari sez. IV,
06/05/2024, n.2082). Il meccanismo delineato dall'art. 118 del t.u.b. presuppone che la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia effettivamente ricevuta dal cliente, posto che si tratta di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario, per cui non può riconoscersi l'efficacia della modifica unilaterale sulla base di una proposta di cui la banca non fornisca prova né dell'invio, né dell'effettiva ricezione da parte del cliente (Tribunale Bari sez.
IV, 03/10/2023, n.3831).
Nella specie, il difetto di prova da parte della convenuta dell'effettiva comunicazione e conoscenza della stessa da parte del cliente delle proposte di modifica unilaterale non consente di ritenere le stesse legittime, con conseguente applicazione delle sole variazioni favorevoli per il cliente.
Avendo il ctu, ai fini del ricalcolo, considerato esclusivamente e correttamente le sole spese pattuite in contratto, si ritiene di aderire alla prima ipotesi prospettata che restituisce un saldo a credito per il correntista pari ad
€.15.344,30 e che, come precedentemente specificato, non considera le variazioni in peius.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, la domanda attorea è fondata per quanto di ragione e va essere accolta.
Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base della somma corrispondente al saldo di conto corrente come rideterminato dal ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione notificato il 30.01.2020 nei confronti d
[...]
Controparte_1 così provvede: uanto di ragione la domanda e per l'effetto ACCERTA il saldo del c/c di corrispondenza n. 28316.82 in € 15.344,30 a favore di Parte_1
Controparte_1 , in persona del legale
'delle spese rappresentante p Parte_1 borso speseprocessuali che liquida in € 5.077,00 oltre i. generali al 15% da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 20.01.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11.9.2025 Il Giudice
Assunta Napoliello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1775 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 - avente ad oggetto: contratti bancari tra rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Donno Parte_1 '
Attore
Contro in persona del legale Controparte_1 rlo Capone
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
******* *****
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec il 30.01.2020, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Controparte_1
[...] , spiegando azione di accertamento negat i i aver acceso, in data 10.03.2003, il c/c di corrispondenza n. 28316.82 sul quale transitavano le operazioni di sconto effetti s.b.f.; di aver richiesto, ex art. 119 TUB, con lettere raccomandate a/r del
23.03.2015 e 20.10.2015 (all. n. 1 e 2 fasc. attore), la documentazione riguardante il rapporto oggetto di controversia, richiesta evasa solo parzialmente dalla banca convenuta.
In relazione al c/c contestato, eccepiva l'illegittima applicazione di condizioni e spese non pattuite, la nullità della commissione di massimo scoperto, perché indicata solo in percentuale, nonché la violazione dell'art. 118 TUB in tema di ius variandi e della normativa antiusura;
asseriva il superamento del tasso soglia in almeno 6 trimestri nel c/c di corrispondenza e in 9 operazioni relative al sub rapporto portafoglio sconto effetti;
la difformità delle valute applicate rispetto a quelle originariamente pattuite. Concludeva chiedendo la rettifica del saldaconto del c/c di corrispondenza n.
28316.82 indicato nella somma di € 25.862,13 (anziché € 2.085,93) alla data del 30.04.2015.
Con ordinanza del 15.04.2021, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata costituzione della Controparte_1
[...], ne veniva dichiarata la contumacia.
Comparsa del 15.10.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1
[...] , chiedendo l'integrale rigetto della domanda ifetto di prova avendo parte attrice omesso di depositare gli e/c integrali, avendo depositati solo gli e/c a partire dall'ultimo trimestre del
2005, specificando, altresì, che le richieste di documentazione inviate nel 2015 da non facessero menzione degli e/c a partire Parte_1
dall'apertu testato, ma solo a partire dal 2005. Eccepiva l'inammissibilità della domanda di mero accertamento, essendo il conto corrente oggetto di giudizio ormai estinto e comportando, la suddetta domanda, l'impossibilità per la banca di sollevare eccezione di prescrizione, con conseguente lesione del diritto di difesa della convenuta.
Asseriva, quindi, la carenza di interesse ad agire di parte attrice, non potendo. la domanda di nullità prescindere dalla richiesta restitutoria. Sosteneva la legittimità delle pattuizioni e delle variazioni in peius, attesa la specifica approvazione della relativa clausola da parte del cliente ed il rispetto da parte della banca di quanto disposto dall'art. 118 TUB. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, espletata ctu tecnico contabile, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dalla convenuta.
Benché sia principio consolidato quello per cui la domanda di ripetizione di indebito non sia esperibile in caso di conto corrente ancora aperto, di contro la domanda di mero accertamento può essere proposta anche dopo la chiusura del conto, conservando il correntista integro il diritto di verificare la correttezza degli addebiti e degli accrediti effettuati durante la vita del rapporto. Inoltre, in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valerne la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo (Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3858).
Ad ogni buon conto, nel caso di specie assume rilievo la costituzione in giudizio dell'istituto di credito convenuto, avvenuta solo in data 15.10.2024, oltre la data della udienza ex art. 183 cpc: secondo quanto disposto dal codice di rito, al contumace è pur sempre consentito di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, com'è avvenuto nella specie, ma il contumace costituitosi tardivamente non può compiere quelle attività rispetto alle quali siano già maturate preclusioni per le altre parti al momento della sua costituzione in giudizio, salvo che chieda e ottenga la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c, circostanza non verificatasi.
Pertanto, fermo restando l'interesse di parte attrice a vedersi riconosciuto l'esatto saldo del c/c di sua titolarità, parte convenuta, rimasta contumace fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non avrebbe comunque potuto sollevare l'eccezione di prescrizione, essendo questa un'eccezione in senso stretto e dovendo il contumace che si costituisce tardivamente accettare il processo nello stato in cui si trova. Infatti, le eccezioni in senso stretto, a pena di decadenza, devono essere formulate dal convenuto in sede di tempestiva costituzione in giudizio, allegando specificamente sia il fatto estintivo, modificativo o impeditivo e invocando l'applicazione del relativo effetto alla situazione giuridica sottoposta al giudizio. Al contrario quelle rilevabili d'ufficio non sono soggette a preclusioni e/o decadenze (Tribunale
Treviso, sentenza 23 marzo 2017). L'eccezione di prescrizione rientra tra quelle non rilevabili d'ufficio, con l'ovvia conseguenza che dovrà essere formulata su iniziativa di parte (Cass. 2063/2000, richiamata da Tribunale
Milano, sentenza 18 gennaio 2019).
Parimenti non merita accoglimento l'eccezione di difetto di onere probatorio per mancata produzione, da parte dell'attore, degli e/c integrali.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, statuendo che in tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. Civ. sez. I n. 22290/2023).
Nella specie, il saldo è stato ricostruito dal ctu, alle cui conclusioni rassegnate si ritiene di aderire, in quanto condivisibili.
Il perito nominato, accertata la presenza di un contratto di apertura di credito sul c/c oggetto di controversia e di un contratto di incasso accettazione degli effetti, ha potuto ricostruire il saldo del c/c oggetto di giudizio attraverso la documentazione versata in atti da parte attrice, con conseguente operazione di ricalcolo dal 01.07.2005 al 27.04.2015 (data dell'ultimo e/c disponibile). Relativamente alla verifica del rispetto della normativa antiusura si deve osservare che la S. Corte ha precisato che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario occorre avere riguardo al tasso effettivo globale
(TEG) e cioè al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (Cass. Ord. n. 39898/2021). La Banca d'Italia, trimestralmente comunica i Tassi
Effettivi Globali Medi (TEGM) applicati dagli intermediari, rilevati su delega del
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96, in base alle categorie omogenee di operazioni definite annualmente dal MEF stesso. I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei "tassi soglia". Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati "usurari", da chiunque pretesi o incassati (art. 644, comma 3 del c.p., Legge n.108/1996, art.2).
Secondo quanto statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Al fine di stabilire se vi è usura, si confronta il tasso pattuito per gli interessi moratori con il tasso soglia del decreto ministeriale vigente al momento della convenzione, calcolato tenendo conto della rilevazione statistica del tasso moratorio medio praticato dagli operatori, ove riportata nello stesso decreto ministeriale. Ove il decreto ministeriale non riporti il tasso moratorio medio, se ne prescinde in sede di confronto tra tasso convenuto e tasso soglia (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
In ogni caso, tale omogeneità di applicazione della disciplina antiusura non comporta, tuttavia, la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi (Tribunale
Bari sez. IV, 19/07/2022, n.2919). Peraltro, nel caso in cui venga accertata la natura usuraria dei soli interessi moratori, solo questi non saranno dovuti, rimanendo invece valida e vigente la clausola che stabilisce il tasso degli interessi corrispettivi, stante la rilevata autonomia funzionale dei due diversi interessi. Infatti, nel caso di accertata usurarietà degli interessi di mora si applica l'art. 1815, comma 2, c.c. (onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti), ma anche l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
Ciò detto in linea di principio, dall'analisi peritale è emerso che fino all 31.12.2009 il Teg è sempre stato inferiore al tasso soglia pro tempore vigente, mentre per il periodo dal 01.01.2010 non è stata effettuata alcuna verifica, atteso che il saldo del conto corrente è sempre stato positivo, pertanto non sono mai stati addebitati interessi passivi.
Accertato, quindi, il mancato superamento della soglia usura, il ctu ha ricostruito il c/c applicando i tassi di interesse via via utilizzati dalla banca e lasciando invariate le valute, in quanto legittimamente pattuite. Quanto alla eccepita illegittima capitalizzazione degli interessi, il perito nominato ha verificato che nel contratto, comunque stipulato in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000, è prevista la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi (trimestrale), così effettivamente applicata dalla banca, come risultante dagli e/c depositati.
La doglianza va, pertanto, rigettata.
Inoltre, dal I trimestre 2010 e fino al 27.04.2015 il saldo del conto corrente è sempre stato attivo per il cliente, di conseguenza non sono stati applicati interessi passivi;
pertanto, il ctu ha lasciato invariata la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi.
Per quanto attiene alla commissione di massimo scoperto, pur avendo accertato anche in relazione a questa il rispetto della soglia usura, il ctu l'ha correttamente espunta dal calcolo in quanto pattuita con la sola indicazione dell'aliquota percentuale e non anche delle modalità di calcolo. Invero, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825).
Allo stesso modo ha correttamente escluso dal calcolo le variazioni peggiorative, in accoglimento delle osservazioni di parte attrice: benché in contratto risulti sottoscritta la clausola relativa allo ius variandi, nei contratti bancari in mancanza della prova dell'adempimento degli obblighi gravanti sull'istituto di credito, ai sensi dell'art. 118 TUB, della comunicazione delle modifiche contrattuali, le eventuali condizioni più sfavorevoli applicate dalla banca dovranno ritenersi illegittime;
viceversa, le condizioni più favorevoli, pur non comunicate, non possono essere ritenute illegittime, atteso che la disposizione richiamata nulla dice a riguardo (Tribunale Bari sez. IV,
06/05/2024, n.2082). Il meccanismo delineato dall'art. 118 del t.u.b. presuppone che la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sia effettivamente ricevuta dal cliente, posto che si tratta di dichiarazione recettizia i cui effetti dipendono dall'effettiva conoscenza da parte del destinatario, per cui non può riconoscersi l'efficacia della modifica unilaterale sulla base di una proposta di cui la banca non fornisca prova né dell'invio, né dell'effettiva ricezione da parte del cliente (Tribunale Bari sez.
IV, 03/10/2023, n.3831).
Nella specie, il difetto di prova da parte della convenuta dell'effettiva comunicazione e conoscenza della stessa da parte del cliente delle proposte di modifica unilaterale non consente di ritenere le stesse legittime, con conseguente applicazione delle sole variazioni favorevoli per il cliente.
Avendo il ctu, ai fini del ricalcolo, considerato esclusivamente e correttamente le sole spese pattuite in contratto, si ritiene di aderire alla prima ipotesi prospettata che restituisce un saldo a credito per il correntista pari ad
€.15.344,30 e che, come precedentemente specificato, non considera le variazioni in peius.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, la domanda attorea è fondata per quanto di ragione e va essere accolta.
Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base della somma corrispondente al saldo di conto corrente come rideterminato dal ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione notificato il 30.01.2020 nei confronti d
[...]
Controparte_1 così provvede: uanto di ragione la domanda e per l'effetto ACCERTA il saldo del c/c di corrispondenza n. 28316.82 in € 15.344,30 a favore di Parte_1
Controparte_1 , in persona del legale
'delle spese rappresentante p Parte_1 borso speseprocessuali che liquida in € 5.077,00 oltre i. generali al 15% da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 20.01.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 11.9.2025 Il Giudice
Assunta Napoliello