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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'1/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 4199/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giacomo LEONE, in sostituzione dell'Avv. Angela GIAISI per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
4199 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in GIAISI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato forma esecutiva all'Avv.
______________________ presso lo studio della medesima in Palermo, Via Empedocle
______________________ per ___________________ Restivo 174;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marina OLLA e
[...]
RA AS, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via RAna 59.
- Resistente -
OGGETTO: REVOCA ASSEGNO SOCIALE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza dell'1/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/03/2024, adì questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e, premesso che l' convenuto in CP_1
giudizio, con nota del 21/06/2023 (notificata il 12/07/2023) gli aveva comunicato la revoca definitiva dell'assegno sociale, per la mancata trasmissione del modello RED 2018 entro il termine ultimo consentito e gli aveva chiesto la restituzione della somma di € 8.442,85 a titolo di importi indebitamente percepiti da gennaio 2019 a dicembre 2019, sull'assegno numero
078-550004036811 Cat. AS, contestò la violazione dell'Art. 13 comma 2 L. 30 Dicembre 1991 n.
412, l'illegittimità della ripetibilità dell'indebito per errata applicazione dell'art art. 2033 c.c.,
l'illegittimità dell'indebito e della revoca per errata applicazione degli effetti redibitori nascenti dalla
violazione dell'obbligo formale di comunicazione dei dati reddituali sancito dall'art. 35 comma 10 bis
del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009 modificato dalla
legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010; precisò, inoltre, che l'obbligo di presentazione del Modello RED non sussiste nel caso in cui la situazione reddituale sia
rimasta immutata rispetto a quella già conosciuta o conoscibile dall'ente previdenziale mediante
l'accesso all'anagrafe tributaria, sottolineò, infine, che nel caso di specie si rilevava la mancanza
di dolo da parte del percettore del trattamento pensionistico.
Chiese, pertanto, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero di indebito del 21.06.2023, e notificato in data 11.07.2023.
L' si è costituito con memoria, rilevando la correttezza del provvedimento di CP_1
revoca della prestazione, puntualmente preceduto dal preavviso di sospensione ritualmente notificato al ricorrente, preliminarmente osservando che in materia di indebito
assistenziale, in generale, non si applica la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce
3 all'indebito previdenziale e ha, altresì, precisato che, per la concessione di alcune prestazioni
economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti
beneficiari di comunicare all' la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a CP_1
presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino
integralmente.(cfr. l'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e che, all'uopo, l' con il messaggio CP_1 CP_1
n. 3350 del 12.9.2022 ha fornito le indicazioni operative, per verificare i presupposti legittimanti
tali prestazioni.
Ha precisato, infine, che dall'istruttoria è emersa la presenza di dichiarazione di dubbia veridicità in merito allo stato civile del ricorrente che è coniugato, nonostante avesse dichiarato di essere separato.
All'udienza del 1°/10/2025, sulla scorta della documentazione allegata in atti e delle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il provvedimento oggi impugnato trova il suo fondamento nella revoca dell'assegno sociale per l'anno 2019, attesa la mancata comunicazione dei redditi dell'anno 2018.
L'art. 35, comma 10 bis, D.L. n° 207/2008 conv. in L. n° 14/2009 come modificato dall'art. 13, VI comma, lett. c), della legge n. 122 del 30 Luglio 2010., così dispone:
“10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che
non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente
sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso
dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora
entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca
in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale
titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui
la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
4 al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento
del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Come argomentato dalla Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n° 405 del
18/06/2020, si tratta di una disciplina che pone a carico dei pensionati [che non presentano (integrale)
dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate, ovvero il cui coniuge non presenta dichiarazione
al Fisco] a comunicare i propri redditi all'ente previdenziale.
Nella specie, difatti, l'indebito non deriva dal rilievo del superamento del limite reddituale,
ma consegue ad un meccanismo sanzionatorio, disciplinato dal citato art.35, che rendendo più efficace
e rapido il sistema previdenziale, impone un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle
prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in sua assenza, con la
comunicazione dei redditi stessi all' CP_1
È poi irrilevante, rispetto a tale sistema, sia lo stato soggettivo di buona o mala fede del
percettore sia la tempistica di cui all'art. 13 comma 2 legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi
in cui sia accertata - con la collaborazione del pensionato, qualora questi non sia tenuto a dichiarare
i redditi al fisco - la variazione (il superamento) dei limiti reddituali e ne derivi l'onere per l'istituto
previdenziale di attivarsi per la ripetizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui
si è avuta la conoscibilità dei redditi. (L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato
di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti
dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, si rileva, in via preliminare,
che, relativamente al primo provvedimento con il quale l' asserisce di aver chiesto la CP_1
presentazione del modello RED, non vi è alcuna prova che sia stato regolarmente notificato.
Tuttavia, in data 19/09/2022 l' ha notificato ( v. avviso di ricevimento in atti) CP_2
un'ulteriore nota, emessa il 29/08/2022, assegnando al il termine di sessanta giorni Pt_1
per presentare la dichiarazione mancante del 2018, e comunicandogli espressamente che il mancato rispetto di tale termine comportava la sospensione della prestazione pensionistica e, trascorsi 120 giorni, la revoca definitiva, con il recupero definitivo di tutte le somme ricevute nel corso dell'anno.
5 Nonostante, pero', il ricorrente nel ricorso amministrativo asserisca di essersi recato presso un patronato il 5/10/2022, a seguito della comunicazione regolarmente ricevuta il
19/09/2022, non è allegata in atti alcuna documentazione dalla quale possa emergere che il ricorrente abbia presentato le dichiarazioni reddituali richieste entro i termini previsti.
L'indicazione dei dati reddituali nella successiva domanda di ricostituzione del
13/07/2023 appare tardiva per l'anno 2018 e come tale non può eliminare l'effetto sanzionatorio già prodottosi per quell'anno.
Va, infine, rilevato che a sostegno dello stato civile di “separato”, il allega un Pt_1
decreto di omologa della separazione risalente al lontano 1994, nonostante dagli atti di causa la residenza del ricorrente e della signora coincidano;
quindi, neanche la Persona_1
veridicità dell'affermazione in merito allo stato civile risulta suffragata da adeguati elementi probatori, sebbene lo stato civile sia rilevante ai fini dei limiti reddituali per il diritto alla prestazione.
Deve, quindi, concludersi che la mancata comunicazione della situazione reddituale entro il termine fissato, già di per sé, giustifica il provvedimento di revoca della prestazione e di recupero del conseguente indebito, costituendo una condotta omissiva espressamente sanzionata dalla legge con tale misura.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 1°/10/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'1/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 4199/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giacomo LEONE, in sostituzione dell'Avv. Angela GIAISI per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO, per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 13.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
4199 R.G.L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in GIAISI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato forma esecutiva all'Avv.
______________________ presso lo studio della medesima in Palermo, Via Empedocle
______________________ per ___________________ Restivo 174;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marina OLLA e
[...]
RA AS, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via RAna 59.
- Resistente -
OGGETTO: REVOCA ASSEGNO SOCIALE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza dell'1/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/03/2024, adì questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e, premesso che l' convenuto in CP_1
giudizio, con nota del 21/06/2023 (notificata il 12/07/2023) gli aveva comunicato la revoca definitiva dell'assegno sociale, per la mancata trasmissione del modello RED 2018 entro il termine ultimo consentito e gli aveva chiesto la restituzione della somma di € 8.442,85 a titolo di importi indebitamente percepiti da gennaio 2019 a dicembre 2019, sull'assegno numero
078-550004036811 Cat. AS, contestò la violazione dell'Art. 13 comma 2 L. 30 Dicembre 1991 n.
412, l'illegittimità della ripetibilità dell'indebito per errata applicazione dell'art art. 2033 c.c.,
l'illegittimità dell'indebito e della revoca per errata applicazione degli effetti redibitori nascenti dalla
violazione dell'obbligo formale di comunicazione dei dati reddituali sancito dall'art. 35 comma 10 bis
del D.L. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009 modificato dalla
legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010; precisò, inoltre, che l'obbligo di presentazione del Modello RED non sussiste nel caso in cui la situazione reddituale sia
rimasta immutata rispetto a quella già conosciuta o conoscibile dall'ente previdenziale mediante
l'accesso all'anagrafe tributaria, sottolineò, infine, che nel caso di specie si rilevava la mancanza
di dolo da parte del percettore del trattamento pensionistico.
Chiese, pertanto, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero di indebito del 21.06.2023, e notificato in data 11.07.2023.
L' si è costituito con memoria, rilevando la correttezza del provvedimento di CP_1
revoca della prestazione, puntualmente preceduto dal preavviso di sospensione ritualmente notificato al ricorrente, preliminarmente osservando che in materia di indebito
assistenziale, in generale, non si applica la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce
3 all'indebito previdenziale e ha, altresì, precisato che, per la concessione di alcune prestazioni
economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti
beneficiari di comunicare all' la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a CP_1
presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino
integralmente.(cfr. l'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) e che, all'uopo, l' con il messaggio CP_1 CP_1
n. 3350 del 12.9.2022 ha fornito le indicazioni operative, per verificare i presupposti legittimanti
tali prestazioni.
Ha precisato, infine, che dall'istruttoria è emersa la presenza di dichiarazione di dubbia veridicità in merito allo stato civile del ricorrente che è coniugato, nonostante avesse dichiarato di essere separato.
All'udienza del 1°/10/2025, sulla scorta della documentazione allegata in atti e delle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il provvedimento oggi impugnato trova il suo fondamento nella revoca dell'assegno sociale per l'anno 2019, attesa la mancata comunicazione dei redditi dell'anno 2018.
L'art. 35, comma 10 bis, D.L. n° 207/2008 conv. in L. n° 14/2009 come modificato dall'art. 13, VI comma, lett. c), della legge n. 122 del 30 Luglio 2010., così dispone:
“10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che
non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente
sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso
dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora
entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca
in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale
titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui
la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono
4 al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento
del relativo diritto anche per l'anno in corso.
Come argomentato dalla Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n° 405 del
18/06/2020, si tratta di una disciplina che pone a carico dei pensionati [che non presentano (integrale)
dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate, ovvero il cui coniuge non presenta dichiarazione
al Fisco] a comunicare i propri redditi all'ente previdenziale.
Nella specie, difatti, l'indebito non deriva dal rilievo del superamento del limite reddituale,
ma consegue ad un meccanismo sanzionatorio, disciplinato dal citato art.35, che rendendo più efficace
e rapido il sistema previdenziale, impone un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle
prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in sua assenza, con la
comunicazione dei redditi stessi all' CP_1
È poi irrilevante, rispetto a tale sistema, sia lo stato soggettivo di buona o mala fede del
percettore sia la tempistica di cui all'art. 13 comma 2 legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi
in cui sia accertata - con la collaborazione del pensionato, qualora questi non sia tenuto a dichiarare
i redditi al fisco - la variazione (il superamento) dei limiti reddituali e ne derivi l'onere per l'istituto
previdenziale di attivarsi per la ripetizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui
si è avuta la conoscibilità dei redditi. (L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato
di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti
dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, si rileva, in via preliminare,
che, relativamente al primo provvedimento con il quale l' asserisce di aver chiesto la CP_1
presentazione del modello RED, non vi è alcuna prova che sia stato regolarmente notificato.
Tuttavia, in data 19/09/2022 l' ha notificato ( v. avviso di ricevimento in atti) CP_2
un'ulteriore nota, emessa il 29/08/2022, assegnando al il termine di sessanta giorni Pt_1
per presentare la dichiarazione mancante del 2018, e comunicandogli espressamente che il mancato rispetto di tale termine comportava la sospensione della prestazione pensionistica e, trascorsi 120 giorni, la revoca definitiva, con il recupero definitivo di tutte le somme ricevute nel corso dell'anno.
5 Nonostante, pero', il ricorrente nel ricorso amministrativo asserisca di essersi recato presso un patronato il 5/10/2022, a seguito della comunicazione regolarmente ricevuta il
19/09/2022, non è allegata in atti alcuna documentazione dalla quale possa emergere che il ricorrente abbia presentato le dichiarazioni reddituali richieste entro i termini previsti.
L'indicazione dei dati reddituali nella successiva domanda di ricostituzione del
13/07/2023 appare tardiva per l'anno 2018 e come tale non può eliminare l'effetto sanzionatorio già prodottosi per quell'anno.
Va, infine, rilevato che a sostegno dello stato civile di “separato”, il allega un Pt_1
decreto di omologa della separazione risalente al lontano 1994, nonostante dagli atti di causa la residenza del ricorrente e della signora coincidano;
quindi, neanche la Persona_1
veridicità dell'affermazione in merito allo stato civile risulta suffragata da adeguati elementi probatori, sebbene lo stato civile sia rilevante ai fini dei limiti reddituali per il diritto alla prestazione.
Deve, quindi, concludersi che la mancata comunicazione della situazione reddituale entro il termine fissato, già di per sé, giustifica il provvedimento di revoca della prestazione e di recupero del conseguente indebito, costituendo una condotta omissiva espressamente sanzionata dalla legge con tale misura.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Avendo il ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 disp. att. cod. proc. civ., non va assoggettato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 1°/10/2025
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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