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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3661 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSATO ANNA
e
FACCI ROBERTO, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2
difeso dall'avvocato ROSSATO ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. CONDIZIONI RELATIVE ALLA CASA FAMILIARE.
1.1. L'abitazione “familiare” sita a Malo (VI), via Cristoforo Colombo 10 int. 3, in comproprietà tra i sigg. e FA, viene assegnata, alla sig. che vi abiterà unitamente al figlio ed ove Pt_1 Parte_1
entrambi lasceranno la residenza;
mentre il padre cercherà altra sistemazione abitativa e trasferirà la propria residenza e lascerà la casa familiare entro 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo prelevando i propri effetti personali (il termine lungo di 6 mesi per il rilascio è concordato tra le parti in quanto il FA verrà a breve sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico programmato che potrebbe pagina 1 di 5 rallentare la sua possibilità di ricerca di un nuovo alloggio).
2. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PROLE.
Sull'affido e il diritto di visita.
2.1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad esercitare Persona_1
la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2.2. In merito al collocamento, il figlio minore permarrà prevalentemente presso la madre, ove Per_1
stabilirà-manterrà la propria residenza, ed il padre potrà visitarlo e tenerlo con sé quando vorrà previe intese con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi/sportivi del minore.
2.3. In ogni caso il padre potrà tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
a) la settimana in cui il padre svolge il turno di lavoro mattiniero (dalle 6.00 alle 14.00) egli potrà tenere il figlio:
- il martedì pomeriggio dalle 17.30 alle 20.30 (avendo cura di accompagnarlo e ritirarlo al calcio se giorno di allenamento);
b) allo scadere della settimana in cui il padre svolge il turno di lavoro pomeridiano (dalle 14.00 alle
22.00) egli potrà tenere il figlio: dal sabato mattina dalle ore 9.30 circa, fino alla domenica sera alle ore 20:30 quando lo riporterà a casa della madre;
c) due settimane anche non consecutive (ma da frazionarsi al massimo in due occasioni), durante il periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori (indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno), compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni estivi del figlio;
d) sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore (nel 2024 starà con la mamma) e quello di Capodanno con l'altro Per_1
genitore;
e) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore (nel 2025 starà con il papà) e il Lunedì in Albis con l'altro genitore;
Per_1
f) alternativamente di anno in anno le festività infrasettimanali del 25/4, 01/05, 02/06, 08/09, 08/12.
2.5. Inoltre i genitori concordano sin da ora che:
g) in occasione dei compleanni dei genitori e del figlio il genitore che quel giorno non è con il figlio potrà, se ne fa richiesta, in ogni caso trascorrerci almeno 2 ore, accordandole preventivamente con l'altro genitore;
pagina 2 di 5 h) il figlio trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori le giornate nelle quali cadranno particolari occasioni di festa legate rispettivamente alla famiglia di origine materna o paterna (matrimoni, battesimi, comunioni et similia);
i) più in generale, entrambi i genitori concordano e si danno reciproca autorizzazione ad avvalersi, nella
“gestione” del figlio minore, della collaborazione dei propri prossimi congiunti (ed in particolare dei propri genitori e dei fratelli/sorelle, cioè nonni e zii di , coi quali essi hanno peraltro diritto di Per_1
conservare rapporti significativi.
2.6. Per i pernottamenti, non essendo abituato a dormire fuori casa, il padre avrà cura di rispettare Per_1
i tempi di adeguamento del figlio e di non forzare la mano in tal senso se il minore non gradisse sin da subito il pernotto da lui.
Sul mantenimento.
2.7. Tenuto conto della prevalente collocazione di presso la madre;
tenuto conto dell'attuale Per_1
situazione economica, patrimoniale ed abitativa di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza, il signor
FA ER verserà alla signora quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
un assegno mensile di € 350 (Euro trecentocinquanta/00) che sarà rivalutabile secondo gli indici
[...]
ISTAT famiglie dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sulle coordinate già note, entro il giorno 15 di ciascun mese di competenza sino a quanto non sarà maggiorenne, ma anche Per_1
autonomo economicamente ed autosufficiente. Solo provvisoriamente, finchè il padre dovesse tornare a vivere a casa dei genitori, o comunque non stipulasse sin da subito autonomo contratto di locazione/mutuo per l'acquisto di un immobile, egli verserà alla signora a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, un assegno maggiorato ad € 500 mensili (anziché 350 euro), tenuto conto che, pur se il sig. FA dovesse contribuire concretamente alle spese di gestione dell'abitazione dei propri genitori ospitanti, tali costi sono evidentemente inferiori rispetto ad un'abitazione propria che egli sta cercando per trasferirsi con regolare contratto di locazione/mutuo casa.
2.8. Fatta eccezione per la spesa mensile (circa 142 euro – 35 euro a seduta) riferita ad un percorso psicologico affrontato dal figlio (“supporto psicologico per disturbi nell'apprendimento”) di cui Per_1
si farà carico esclusivo la madre con il consenso già espresso del FA ER a tale Parte_1
trattamento-percorso di supporto psicologico, per il resto i genitori ripartiranno nella misura del 50% tutte le altre spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per il figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
2.9. L'assegno unico universale (AUU), attualmente percepito da entrambi verrà percepito per intero dalla madre Parte_1
Le detrazioni fiscali competeranno metà ciascuno.
pagina 3 di 5 3. ALTRO.
3.1. Le parti, salvo quanto indicato nel presente atto, dichiarano di aver compiutamente regolato ogni questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, anche legate al mantenimento del figlio o alla gestione della convivenza e delle relative spese.
3.3. Spese di procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 e FA ER hanno chiesto la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
15.9.2013).
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Malo (VI), via Cristoforo Colombo 10 int. 3, va assegnata a in Parte_1
quanto convivente con il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
pagina 4 di 5 Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_1
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del giorno 11/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3661 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSATO ANNA
e
FACCI ROBERTO, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e C.F._2
difeso dall'avvocato ROSSATO ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. CONDIZIONI RELATIVE ALLA CASA FAMILIARE.
1.1. L'abitazione “familiare” sita a Malo (VI), via Cristoforo Colombo 10 int. 3, in comproprietà tra i sigg. e FA, viene assegnata, alla sig. che vi abiterà unitamente al figlio ed ove Pt_1 Parte_1
entrambi lasceranno la residenza;
mentre il padre cercherà altra sistemazione abitativa e trasferirà la propria residenza e lascerà la casa familiare entro 6 mesi dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo prelevando i propri effetti personali (il termine lungo di 6 mesi per il rilascio è concordato tra le parti in quanto il FA verrà a breve sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico programmato che potrebbe pagina 1 di 5 rallentare la sua possibilità di ricerca di un nuovo alloggio).
2. CONDIZIONI RELATIVE ALLA PROLE.
Sull'affido e il diritto di visita.
2.1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad esercitare Persona_1
la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle questioni di Per_1
ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2.2. In merito al collocamento, il figlio minore permarrà prevalentemente presso la madre, ove Per_1
stabilirà-manterrà la propria residenza, ed il padre potrà visitarlo e tenerlo con sé quando vorrà previe intese con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi/sportivi del minore.
2.3. In ogni caso il padre potrà tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
a) la settimana in cui il padre svolge il turno di lavoro mattiniero (dalle 6.00 alle 14.00) egli potrà tenere il figlio:
- il martedì pomeriggio dalle 17.30 alle 20.30 (avendo cura di accompagnarlo e ritirarlo al calcio se giorno di allenamento);
b) allo scadere della settimana in cui il padre svolge il turno di lavoro pomeridiano (dalle 14.00 alle
22.00) egli potrà tenere il figlio: dal sabato mattina dalle ore 9.30 circa, fino alla domenica sera alle ore 20:30 quando lo riporterà a casa della madre;
c) due settimane anche non consecutive (ma da frazionarsi al massimo in due occasioni), durante il periodo estivo, da concordarsi con anticipo tra i genitori (indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno), compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e gli impegni estivi del figlio;
d) sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, includendo, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore (nel 2024 starà con la mamma) e quello di Capodanno con l'altro Per_1
genitore;
e) tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, includendo, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore (nel 2025 starà con il papà) e il Lunedì in Albis con l'altro genitore;
Per_1
f) alternativamente di anno in anno le festività infrasettimanali del 25/4, 01/05, 02/06, 08/09, 08/12.
2.5. Inoltre i genitori concordano sin da ora che:
g) in occasione dei compleanni dei genitori e del figlio il genitore che quel giorno non è con il figlio potrà, se ne fa richiesta, in ogni caso trascorrerci almeno 2 ore, accordandole preventivamente con l'altro genitore;
pagina 2 di 5 h) il figlio trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori le giornate nelle quali cadranno particolari occasioni di festa legate rispettivamente alla famiglia di origine materna o paterna (matrimoni, battesimi, comunioni et similia);
i) più in generale, entrambi i genitori concordano e si danno reciproca autorizzazione ad avvalersi, nella
“gestione” del figlio minore, della collaborazione dei propri prossimi congiunti (ed in particolare dei propri genitori e dei fratelli/sorelle, cioè nonni e zii di , coi quali essi hanno peraltro diritto di Per_1
conservare rapporti significativi.
2.6. Per i pernottamenti, non essendo abituato a dormire fuori casa, il padre avrà cura di rispettare Per_1
i tempi di adeguamento del figlio e di non forzare la mano in tal senso se il minore non gradisse sin da subito il pernotto da lui.
Sul mantenimento.
2.7. Tenuto conto della prevalente collocazione di presso la madre;
tenuto conto dell'attuale Per_1
situazione economica, patrimoniale ed abitativa di entrambi i genitori e dei tempi di permanenza, il signor
FA ER verserà alla signora quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
un assegno mensile di € 350 (Euro trecentocinquanta/00) che sarà rivalutabile secondo gli indici
[...]
ISTAT famiglie dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sulle coordinate già note, entro il giorno 15 di ciascun mese di competenza sino a quanto non sarà maggiorenne, ma anche Per_1
autonomo economicamente ed autosufficiente. Solo provvisoriamente, finchè il padre dovesse tornare a vivere a casa dei genitori, o comunque non stipulasse sin da subito autonomo contratto di locazione/mutuo per l'acquisto di un immobile, egli verserà alla signora a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, un assegno maggiorato ad € 500 mensili (anziché 350 euro), tenuto conto che, pur se il sig. FA dovesse contribuire concretamente alle spese di gestione dell'abitazione dei propri genitori ospitanti, tali costi sono evidentemente inferiori rispetto ad un'abitazione propria che egli sta cercando per trasferirsi con regolare contratto di locazione/mutuo casa.
2.8. Fatta eccezione per la spesa mensile (circa 142 euro – 35 euro a seduta) riferita ad un percorso psicologico affrontato dal figlio (“supporto psicologico per disturbi nell'apprendimento”) di cui Per_1
si farà carico esclusivo la madre con il consenso già espresso del FA ER a tale Parte_1
trattamento-percorso di supporto psicologico, per il resto i genitori ripartiranno nella misura del 50% tutte le altre spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per il figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
2.9. L'assegno unico universale (AUU), attualmente percepito da entrambi verrà percepito per intero dalla madre Parte_1
Le detrazioni fiscali competeranno metà ciascuno.
pagina 3 di 5 3. ALTRO.
3.1. Le parti, salvo quanto indicato nel presente atto, dichiarano di aver compiutamente regolato ogni questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, anche legate al mantenimento del figlio o alla gestione della convivenza e delle relative spese.
3.3. Spese di procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/10/2024 e FA ER hanno chiesto la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore (nato il Per_1
15.9.2013).
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Malo (VI), via Cristoforo Colombo 10 int. 3, va assegnata a in Parte_1
quanto convivente con il figlio minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
pagina 4 di 5 Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia regolamentato in Persona_1
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del giorno 11/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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