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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13530/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gaetano Girandoli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Olla e Laura CP_1 P.IVA_1
Furcas;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 ha chiesto che l' Parte_1 CP_1
venga condannato al pagamento della Naspi richiesta con la domanda amministrativa del
18 giugno 2024 conseguente alla cessazione del lavoro carcerario, coincisa con la cessazione dello stato di detenzione per fine pena (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 26 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso, evidenziando la peculiarità del lavoro carcerario e contestando il diritto dell'avversario a percepire la cfr. memoria). CP_2
Ciò detto, il ricorso merita di trovare accoglimento in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale opportunamente richiamato dal ricorrente (cfr. Cass., sentenza n.
396/2024 del 5 gennaio 2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (considerando il pregio dell'atto introduttivo, particolarmente ordinato, completo ed al contempo sintetico), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
condanna l' al pagamento in favore di dell'indennità di CP_1 Parte_1 disoccupazione richiesta con la domanda amministrativa del 18 giugno 2024, oltre accessori nella misura legalmente dovuta fino al saldo;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Michele Girandoli, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , delle spese giudiziali di Parte_1
quest'ultimo, che liquida in € 2.696,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13530/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gaetano Girandoli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Olla e Laura CP_1 P.IVA_1
Furcas;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza/assistenza.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 settembre 2024 ha chiesto che l' Parte_1 CP_1
venga condannato al pagamento della Naspi richiesta con la domanda amministrativa del
18 giugno 2024 conseguente alla cessazione del lavoro carcerario, coincisa con la cessazione dello stato di detenzione per fine pena (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 26 giugno 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1
del ricorso, evidenziando la peculiarità del lavoro carcerario e contestando il diritto dell'avversario a percepire la cfr. memoria). CP_2
Ciò detto, il ricorso merita di trovare accoglimento in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale opportunamente richiamato dal ricorrente (cfr. Cass., sentenza n.
396/2024 del 5 gennaio 2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (considerando il pregio dell'atto introduttivo, particolarmente ordinato, completo ed al contempo sintetico), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
condanna l' al pagamento in favore di dell'indennità di CP_1 Parte_1 disoccupazione richiesta con la domanda amministrativa del 18 giugno 2024, oltre accessori nella misura legalmente dovuta fino al saldo;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Michele Girandoli, nella qualità di CP_1 procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di , delle spese giudiziali di Parte_1
quest'ultimo, che liquida in € 2.696,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2