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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/11/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1279/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa ZA TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 1279/2025, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. MASSERDOTTI SONIA
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. COSTA MARCELLA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato il 07/02/2025, ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per modificare le condizioni di affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento dei figli (06.10.2015) e (16.04.2019) chiedendo in Persona_1 Persona_2 preliminare ed via indifferibile, ex art. 473bis n. 15 e stante il pregiudizio imminente e irreparabile per i minori, di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo famigliare valutando la relazione madre-figli ed in particolare le competenze genitoriali della resistente e, in via principale, di confermare l'affidamento condiviso ma disponendo il collocamento dei minori presso il padre. Con decreto del 12.03.2025 è stata fissata la prima udienza, la resistente si è costituita in giudizio il
28.07.2025. È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. Le parti sono quindi comparse in data 30.09.2025 per la prima udienza, dove dopo ampia discussione, le parti ai fini conciliativi addivengono ad un accordo e il giudice, preso atto, fissava udienza a trattazione scritta ex art. 473- bis. 28 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione.
Le parti, in data 15.10.2025, depositavano note scritte a conclusioni congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese:
In punto affidamento e collocamento: confermare l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F.
[...] C.F._3 Persona_2
, nato a Brescia il [...] a [...] i genitori con collocamento C.F._4 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
In punto diritto di visita e frequentazione: 1) la prima settimana i figli minori e Per_1 Per_2 rimarranno con la madre il lunedì e il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica;
mentre rimarranno con il padre il mercoledì da quando il padre rientra da lavoro, oppure, se il padre tornerà prima dal lavoro, potrà ritirare i figli direttamente a scuola alle ore 16,15, previo avviso alla madre;
il mercoledì i minori pernotteranno presso la casa del papà; il giovedì i bambini verranno portati a scuola dal padre o dalla nonna paterna e torneranno con il padre, sempre il giovedì, quando lo stesso rientra da lavoro, oppure, se il padre tornerà prima dal lavoro, potrà ritirare i figli direttamente a scuola alle ore 16,15, previo avviso alla madre, fino alle ore 21,30, orario in cui li riporterà a casa dalla madre;
2) la settimana successiva i figli minori e rimarranno con la madre Per_1 Per_2 il lunedì, il mercoledì e il giovedì; mentre rimarranno con il padre il martedì da quando il padre rientra da lavoro, oppure, se il padre tornerà prima dal lavoro, potrà ritirare i figli direttamente a scuola alle ore 16,15, previo avviso alla madre, fino alle ore 21,30, orario in cui li riporterà a casa dalla madre;
il padre, inoltre, terrà i figli e dal venerdì, da quando il padre Per_1 Per_2 rientra da lavoro, oppure, se il padre tornerà prima dal lavoro, potrà ritirare i figli direttamente a scuola alle ore 16,15, previo avviso alla madre, fino alla domenica sera alle ore 21,30, orario in cui li riporterà a casa dalla madre. Le parti precisano che durante il periodo non scolastico il padre, nei giorni di sua spettanza, potrà tenere con sé i figli sin dalle ore 10,00 del mattino se non sarà impegnato al lavoro. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
Per le vacanze estive, di Natale e di Pasqua rimangono confermate le condizioni già disciplinate con la sentenza datata 25.07.2023. Contributo al mantenimento: il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di Per_1 Per_2
Euro 250,00= (Euro 125,00= per figlio), aggiornabile annualmente secondo indice ISTAT, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già in uso, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Brescia.
Ciascun genitore avanzerà domanda presso gli uffici competenti per ottenere l'Assegno Unico per la quota di propria competenza, pari al 50%; in caso l'Assegno Unico fosse erogabile in busta paga al solo genitore lavoratore (ossia al padre), questi verserà alla madre il 50% della somma percepita a tale titolo entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% degli eventuali arretrati percipiendi entro un mese dalla erogazione.
Ferme e confermate tutte le ulteriori condizioni già indicate nella sentenza del Tribunale di Brescia datata 25.07.2023.”
Il Giudice, quindi, con decreto del 22.10.2025 avendo preso atto dell'accordo raggiunto rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 17.02.2025, non ha formulato osservazioni.
Le condizioni proposte dalle parti appaiono rispondenti alla legge e agli interessi della famiglia e meritano, pertanto, di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 05.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa ZA TE Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 1279/2025, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. MASSERDOTTI SONIA
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. COSTA MARCELLA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato il 07/02/2025, ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per modificare le condizioni di affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento dei figli (06.10.2015) e (16.04.2019) chiedendo in Persona_1 Persona_2 preliminare ed via indifferibile, ex art. 473bis n. 15 e stante il pregiudizio imminente e irreparabile per i minori, di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo famigliare valutando la relazione madre-figli ed in particolare le competenze genitoriali della resistente e, in via principale, di confermare l'affidamento condiviso ma disponendo il collocamento dei minori presso il padre. Con decreto del 12.03.2025 è stata fissata la prima udienza, la resistente si è costituita in giudizio il
28.07.2025. È seguito lo scambio delle ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. Le parti sono quindi comparse in data 30.09.2025 per la prima udienza, dove dopo ampia discussione, le parti ai fini conciliativi addivengono ad un accordo e il giudice, preso atto, fissava udienza a trattazione scritta ex art. 473- bis. 28 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione.
Le parti, in data 15.10.2025, depositavano note scritte a conclusioni congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese:
In punto affidamento e collocamento: confermare l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e (C.F.
[...] C.F._3 Persona_2
, nato a Brescia il [...] a [...] i genitori con collocamento C.F._4 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
In punto diritto di visita e frequentazione: 1) la prima settimana i figli minori e Per_1 Per_2 rimarranno con la madre il lunedì e il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica;
mentre rimarranno con il padre il mercoledì da quando il padre rientra da lavoro, oppure, se il padre tornerà prima dal lavoro, potrà ritirare i figli direttamente a scuola alle ore 16,15, previo avviso alla madre;
il mercoledì i minori pernotteranno presso la casa del papà; il giovedì i bambini verranno portati a scuola dal padre o dalla nonna paterna e torneranno con il padre, sempre il giovedì, quando lo stesso rientra da lavoro, oppure, se il padre tornerà prima dal lavoro, potrà ritirare i figli direttamente a scuola alle ore 16,15, previo avviso alla madre, fino alle ore 21,30, orario in cui li riporterà a casa dalla madre;
2) la settimana successiva i figli minori e rimarranno con la madre Per_1 Per_2 il lunedì, il mercoledì e il giovedì; mentre rimarranno con il padre il martedì da quando il padre rientra da lavoro, oppure, se il padre tornerà prima dal lavoro, potrà ritirare i figli direttamente a scuola alle ore 16,15, previo avviso alla madre, fino alle ore 21,30, orario in cui li riporterà a casa dalla madre;
il padre, inoltre, terrà i figli e dal venerdì, da quando il padre Per_1 Per_2 rientra da lavoro, oppure, se il padre tornerà prima dal lavoro, potrà ritirare i figli direttamente a scuola alle ore 16,15, previo avviso alla madre, fino alla domenica sera alle ore 21,30, orario in cui li riporterà a casa dalla madre. Le parti precisano che durante il periodo non scolastico il padre, nei giorni di sua spettanza, potrà tenere con sé i figli sin dalle ore 10,00 del mattino se non sarà impegnato al lavoro. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti.
Per le vacanze estive, di Natale e di Pasqua rimangono confermate le condizioni già disciplinate con la sentenza datata 25.07.2023. Contributo al mantenimento: il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di Per_1 Per_2
Euro 250,00= (Euro 125,00= per figlio), aggiornabile annualmente secondo indice ISTAT, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già in uso, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come da Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Brescia.
Ciascun genitore avanzerà domanda presso gli uffici competenti per ottenere l'Assegno Unico per la quota di propria competenza, pari al 50%; in caso l'Assegno Unico fosse erogabile in busta paga al solo genitore lavoratore (ossia al padre), questi verserà alla madre il 50% della somma percepita a tale titolo entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% degli eventuali arretrati percipiendi entro un mese dalla erogazione.
Ferme e confermate tutte le ulteriori condizioni già indicate nella sentenza del Tribunale di Brescia datata 25.07.2023.”
Il Giudice, quindi, con decreto del 22.10.2025 avendo preso atto dell'accordo raggiunto rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 17.02.2025, non ha formulato osservazioni.
Le condizioni proposte dalle parti appaiono rispondenti alla legge e agli interessi della famiglia e meritano, pertanto, di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 05.11.2025.
Il Presidente Estensore
ZA TE