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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7005 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 11585/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 11585 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2018 e vertente tra:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Armando Croce e Alessandra Croce presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Salvatore Fusco, n. 16, sono elettivamente domiciliate, giusto mandato in atti;
-ATTRICI –
E
(C.F. ), CP_1 C.F._3 Pt_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Pisani C.F._5 presso il cui studio, sito in Napoli, alla P.zza Vanvitelli, n. 15, sono elettivamente domiciliati, giusto mandato in atti;
-CONVENUTI –
E
(C.F. ) residente in [...]. P2, int.4; (C.F. Controparte_3
) residente in [...]
44. P2, int.4, ( residente in P_ C.F._8
Quarto (Na) alla via Crocillo n. 23, p.
1. int.4, e Controparte_5
( residente in [...]
Crocillo n. 23, p.
1. int.4;
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: servitù di passaggio ed usucapione;
Conclusioni: come da atti, verbali di causa, scritti difensivi e note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel termine in sostituzione di udienza fissato al 18/03/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 10-12/04/2018,
e hanno citato in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale, , e nonché CP_1 Parte_4 Parte_3
, e P_ Controparte_3 P_ Controparte_5
al fine di: 1) “accertare e dichiarare che gli appezzamenti di
[...] terreno originariamente censiti nel Catasto Terreni del Comune di Quarto
(Na) alle particelle 335 e 336 del foglio 8 - e conseguentemente i lotti derivati dai successivi frazionamenti sui quali sono stati edificati i manufatti attualmente esistenti, il tutto come descritto alle lettere 'C' 'D',
'E', 'F' e 'G' dell'antescritta Premessa - sono stati gravati per destinazione dell'unico originario proprietario da reciproca servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi sullo “stradone della
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larghezza di metri lineari due e centimetri sessanta compreso tra quello interpoderale e appezzamento di terreno (mappale 332) che insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a lovine
(mappali 335, 367 e 342) e per l'altra metà su quello venduto a Parte_5
(mappali 343 e 336)...”, giusta quanto stabilito nel rogito Parte_6 di compravendita per Notar del 20.06.1973, Rep. n. Persona_1
1589”; 2) “dichiarare avvenuta in favore delle concludenti e Parte_1
l'usucapione ultraventennale della servitù di passaggio Parte_2 pedonale e carrabile sulla striscia di terreno meglio rappresentata nel rilievo pianimetrico in atti, della larghezza costante di metri 0,70 già ricadente nella originaria particella 686 del foglio 8 ed attualmente nei lotti edificati censiti in Catasto Fabbricati al folio 8 particella 686 sub 3-7-
8-9-10-11-12-13-14-15”; 3) “accertare e dichiarare la insussistenza di qualsiasi diritto dei convenuti al mantenimento di autoveicoli in sosta sulla predetta sede stradale già gravata da servitù di passaggio in virtù del rogito di compravendita come sopra richiamato (Notar Persona_1 del Rep. n. 15899 di cui alla lettera 'A' dell'antescritta Premessa) nonché sull'ulteriore porzione oggetto della servitù di passaggio come innanzi usucapita (e di cui alla lettera 'J' dell'antescritta Premessa) e comunque sulla sede stradale nella sua ampiezza complessiva di metri lineari cinque, conseguentemente inibendo ai convenuti medesimi l'ulteriore utilizzo a tal fine della sede stradale stessa nella suddetta ampiezza”; 4) “autorizzare i concludenti all'apposizione di manufatti ritenuti idonei alla materiale interdizione della sosta di autoveicoli in corrispondenza del fronte delle proprietà dei convenuti” con vittoria di spese di lite con attribuzione.
A sostegno delle domande proposte le istanti hanno dedotto che: - con rogito di compravendita per Notar di Napoli del 20 Persona_1 giugno 19T3, Rep. 15899 Racc. 2575, registrato presso l'Ufficio del
Registro di Napoli il 03 luglio 1973 al n. 10388 e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 07.07.1973 ai nn. 21479/18839,
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- quale proprietario del Parte_7 fondo rustico con annesso fabbricato rurale, corte ed accessori sito in
Quarto Flegreo (Na) denominato ”- vendeva distinte porzioni del Per_2 predetto immobile ad una pluralità di acquirenti tra cui a e Parte_6
a ; - che nel predetto rogito di compravendita per Notar Persona_3
era precisato che “lo stradone della larghezza di metri lineari due e Per_1 centimetri sessanta compreso tra quello interpoderale e l'appezzamento di terreno (mappale 332) che insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a (mappali 335, Persona_3
367 e 342) e per l 'altra metà su quello venduto a Parte_6
(mappali 343 e 336) resta d'uso esclusivo dei detti tre acquirenti ... ed a carico degli stessi cederanno le spese di manutenzione che saranno ripartite tra gli stessi proporzionalmente alle superfici utili degli anzidetti apprezzamenti di terreno di rispettiva proprietà”; - che con atto per Notar
del 18/06/1990 Rep. 14833 Racc. 5831, Persona_4 Parte_1 acquistava da , giusta frazionamento del 18/05/1990, Parte_6 porzione della particella 336 - e precisamente la 336/c - mentre Pt_2
acquistava dal medesimo, giusta citato frazionamento del
[...]
18/05/1990, porzione della particella 336 - e precisamente la 336/d; - che a seguito di edificazione gli immobili acquistati da e da Parte_1 Pt_2 venivano allibrato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli
[...] rispettivamente al foglio 8, particella 803 sub2 e sub 3 e al folio 8, particella 912 sub 2 e sub 3; - che , e CP_1 Parte_4 acquistavano da con atto di Parte_3 Persona_5 compravendita del 1/07/1984 per Notar Rep. 49378, la proprietà Per_6 della superficie riportata in Catasto Terreni del Comune di Quarto (Na) al folio 8 particella 686 (ex p.lla 335b, parte); - che durante la realizzazione degli immobili ad uso abitativo sui luoghi per cui è causa le odierne attrici spontaneamente decidevano di lasciare libera da costruzioni una striscia di terreno dalla larghezza di m 1,70 al fine di ampliare l'originaria sede viaria
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istituita dalla compravendita per Notar del 20/06/1973; - che, Per_1 parimenti, anche i convenuti , e CP_1 Parte_3 Pt_4
spontaneamente, in sede di realizzazione degli immobili ad uso
[...] abitativo, decidevano di lasciare libera da costruzioni una striscia di terreno dalla larghezza di m 0,70; - che, pertanto, il viale di accesso agli immobili delle odierne istanti attualmente è largo m 5; - che tale viale è stato sempre utilizzato, nella sua attuale consistenza, in maniera pubblica, pacifica ed incontrastata dalle esponenti e sin dai relativi Parte_1 Parte_2 acquisti per il transito veicolare e l'accesso alle rispettive proprietà; - che, tuttavia, i convenuti erano soliti sostare gli autoveicoli di loro proprietà sulla porzione di strada antistante le abitazioni delle attrici ovvero consentire tale sosta ai locatari delle unità abitative di loro proprietà, quali i coniugi e e i coniugi e P_ Controparte_3 P_
; - che, inoltre, quando il viale non era occupato TE da automobili i convenuti erano soliti occupare le aree per cui è causa con sedie, scale ed altre suppellettili per impedire a terzi la sosta sulle aree in questione;
- che tali condotte, riducendo l'area di transito, creavano alle attrici un grave disagio in quanto rendevano complicato eseguire manovre e non permettevano, inoltre, il transito per il viale di eventuali mezzi di soccorso, quali ambulanze e automezzi dei Vigili del Fuoco.
In data 4/09/2018 si sono costituiti in giudizio CP_1
e eccependo, in via preliminare, Parte_3 Parte_4
l'inammissibilità della domanda per difetto di contraddittorio non avendo le attrici chiamato in giudizio tutti i proprietari delle abitazioni che insistono sul viale oggetto di causa. Nel merito, poi, hanno insistito per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, vinte le spese di lite.
, e P_ Controparte_3 P_ TE
, invece, non si sono costituiti in giudizio benché ritualmente citati.
[...]
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Alla prima udienza, tenutasi in data 28/09/2018 le attrici hanno rinunciato alla domanda proposta nei confronti di e P_
. TE
La causa è stata istruita mediante sola prova orale.
All'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la scrivente, subentrata nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022, ha riservato la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di P_
, e . Controparte_3 P_ TE
Va, poi, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di P_
e per rinuncia alla domanda formalizzata
[...] TE dalle attrici nel corso dell'udienza del 28/09/2018.
Sempre in via preliminare va, poi, rigettata l'eccezione proposta dai convenuti di inammissibilita' della domanda per difetto di CP_1 contraddittorio.
Sul punto va premesso che le attrici hanno proposto sia un'actio confessoria che un'actio negatoria servitutis.
Ciò posto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità l'actio confessoria, così come l'actio negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (cfr. da
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ultimo Cassazione civile, Sez. II, n.22835 del 14/08/2024 nonché Cass. Sez.
II, n. 17663 del 5 luglio 2018; Cass., Sez. II n. 6622 del 6 aprile 2016).
Dunque, per quanto qui di specifico interesse, non era necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti di o dei suoi Controparte_6 aventi causa, unici ed ulteriori comproprietari del viale in oggetto, in quanto le attrici agiscono al solo fine di dichiarare l'esistenza della servitù e conseguire la cessazione delle molestie senza richiedere alcuna modificazione della cosa comune.
Passando al merito la domanda tesa all'accertamento della servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi sullo “stradone della larghezza di metri lineari due e centimetri sessanta compreso tra quello interpoderale e appezzamento di terreno (mappale 332) che insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a
[...]
(mappali 335, 367 e 342) e per l'altra metà su quello venduto a Per_3
(mappali 343 e 336)...” è fondata. Parte_6
Come noto le servitù di passaggio possono essere volontarie o coattive.
A loro volta le servitù volontarie possono essere costituite per atto tra vivi, con contratto, e per atto mortis causa, con testamento. Tale distinzione si ritrova nell'articolo 1031 del codice civile il quale poi aggiunge le ipotesi di acquisto del diritto di servitù tramite usucapione e destinazione del padre di famiglia.
Per quanto qui di specifico interesse occorre soffermarsi sulla servitù di passaggio costituita per contratto. In tal caso è necessario che dal contratto risulti, con certezza, l'identificazione del fondo servente, del fondo dominante e dell'utilità derivante a quest'ultimo dal peso imposto sul primo fondo.
Tanto chiarito in punto di diritto, la servitù di passaggio sia pedonale che carrabile oggetto di causa risulta costituita per titolo in quanto
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trova fondamento nell'art. 2, punto n. 8 del già citato contratto di compravendita per Notaio del 20/06/1973 Rep. n. 158999, pag. 51. Per_1
Dalla lettura ed interpretazione del predetto titolo emerge, difatti, che: - lo stradone di metri 2,60 attraversa più fondi in proprietà, in origine, di (dante causa delle attrici) e Controparte_6 Parte_6 [...]
(dante causa dei convenuti ); - che tramite il passaggio Per_5 CP_1 sullo stesso è possibile accedere alle abitazioni delle odierne parti in causa;
- che la proprietà del viale è rimasta in appartenenza frazionata con diritto di servitù reciproca di passaggio.
Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dei
Capuano, lo stradone in questione non è in comproprietà tra le parti: infatti si legge nel contratto di compravendita che “insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a lovine Parte_5
(mappali 335, 367 e 342) e per l'altra metà su quello venduto a Parte_6
(mappali 343 e 336)...”.
[...]
Appare, quindi, evidente che le parti, al fine di agevolare il reciproco passaggio sullo stradone, che sempre come si legge nel contratto
“resta di uso esclusivo dei tre acquirenti” , e ), CP_6 Per_5 Parte_6 abbiano inteso costituire una reciproca servitù di passaggio, l'uno a favore dell'altro.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato va, pertanto, accolta la domanda di parte attrice tesa ad accertare l'esistenza della servitù di passaggio (reciproca) sugli apprezzamenti di terreno originariamente censiti nel Catasto Terreni del Comune di Quarto (Na) alle particelle 335 e 336 del foglio 8.
Parimenti merita accoglimento anche l'ulteriore domanda tesa a dichiarare a favore delle attrici l'intervenuta usucapione ultraventennale della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno di m
0,70 ricadente nella originaria particella 686 del figlio 8.
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Come affermato da parte attrice, non espressamente contestato dai convenuti e confermato dai rilievi fotografici in atti nonché dai testi escussi in corso di causa, lo stradone sul quale affacciano le proprietà delle parti in causa è stato dalle stesse allargato rispetto alla originaria consistenza di m
2,60 riportata nell'atto di compravendita del 1973.
Le attrici, difatti, hanno, spontaneamente, lasciato libero da costruzioni una striscia di terreno, adiacente allo stradone e ricadente nella loro proprietà, di lunghezza pari a 1,70 m.
Anche i convenuti sul loro apprezzamento di terra, hanno, CP_1 spontaneamente, provveduto a lasciare libera da costruzioni una striscia di terreno, adiacente lo stradone, della lunghezza pari a 0,70 m sempre al fine di incrementare la larghezza del viale di accesso.
A conferma di quanto detto anche il teste , escusso Testimone_1 nel corso dell'udienza del 27/05/2022 ha dichiarato “la strada prima era di una certa larghezza e poi siccome c'era difficoltà nel fare passare due auto, spontaneamente con un accordo decisero (le attrici e i di CP_1 portare la larghezza a cinque metri;
dando un metro e rotti delle loro proprietà; erano gli anni ottanta novanta”.
Pertanto, risulta pacifico e non contestato che dagli anni 90 in poi il viale di cui si discute ha una larghezza di m 5.
E', dunque, evidente che fin dalla realizzazione dello stradone nella sua attuale conformazione lo stesso sia stato percorso nella sua interezza, e non potrebbe del resto essere diversamente, dalle attrici così come dai convenuti per raggiungere le rispettive proprietà. CP_1
Del resto che le stesse abbiano “de sempre” utilizzato il viale e quindi anche la striscia di 0,70 m messa a disposizione dai ha CP_1 trovato conferma anche nella dichiarazione resa dal teste di parte convenuta, figlio di il quale, escusso Testimone_2 Parte_3 nel corso dell'udienza del 27/05/2022, ha confermato che le attrici, come gli altri comproprietari del viale, hanno da sempre, in modi continuativo
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parcheggiato le proprie autovetture nello spazio adiacente le proprie abitazioni lungo i lati del predetto stradone. Ovviamente la sosta delle auto presuppone il passaggio per il viale.
Del medesimo tenore anche le dichiarazioni rese in merito da il quale ha confermato che il tratto viario per cui è causa Testimone_1 per tutta la sua attuale larghezza di metri lineari cinque - dunque comprensiva della predetta striscia della larghezza di metri 0,70 circa lasciata libera dai convenuti - è sempre stato utilizzato dalle attrici CP_1 per il transito anche veicolare.
Ne consegue, tenuto conto dello stato attuale dei luoghi e delle dichiarazioni dei testi rese in corso di causa, che le attrici hanno usucapito la servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla porzione di strada della larghezza pari a 0,70 m prospiciente la proprietà dei che gli stessi CP_1 hanno destinato all'ampliamento del viale.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda tesa ad inibire ai convenuti il parcheggio su detto viale in quanto non risulta raggiunta la prova che , , CP_1 Parte_3 Parte_4
e nonché e , questi ultimi due in CP_1 P_ Controparte_3 qualità di locatari dei abbiano, con continuità, posto in essere CP_1 condotte idonee a turbare o molestare l'esercizio della servitù di passaggio riconosciuta in capo alle attrici.
Secondo la prospettazione delle attrici i convenuti erano soliti sostare le proprie autovetture sul tratto di viale antistante le loro abitazioni o, comunque, occupare tale tratto di strada con suppellettili di vario genere così restringendo la sede stradale e rendendo complicate le manovre sul viale.
I convenuti costituti in giudizio hanno, in via preliminare, evidenziato che non vi è alcun regolamento o patto che vieti il parcheggio delle autovetture lungo la strada;
hanno, poi, in ogni caso, negato di
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parcheggiare le auto sul viale in quanto le loro abitazioni posseggono aree private pertinenziali adibite proprio alla sosta delle auto.
Ciò posto, la prova orale espletata in corso di causa non ha provato la riconducibilità ai convenuti delle condotte lamentate dalle attrici.
Ed invero, il teste si è limitato a riferire di aver visto Testimone_1 parcheggiata sul viale in oggetto una Polo VW, ma no ha saputo dire con certezza a chi appartenesse né con che frequenza e per quanto tempo la stessa auto fosse ivi parcheggiata. Ha, poi, genericamente, riferito “ho visto persone uscire dal palazzo dove abitano questi signori e salire CP_1 sulle macchine che stavano parcheggiati su questo viale…addirittura ho visto bidoni posti sui luoghi dove parcheggiavano queste auto a mo' di prenotazione del posto…la macchina che vedevo più spesso era la Polo blu proprio di fronte casa le altre auto non erano mai le stesse ma Pt_1 spesso vedevo persone uscire dal palazzo di fronte, dei per salire CP_1 su queste altre auto”.
La testimonianza resa appare alquanto scarna e generica e, di conseguenza, non idonea a ritenere, con un grado di affidabile certezza, che i convenuti siano autori della condotta molesta denunciata dalle attrici che, tra l'altro, per essere tale, deve anche essere ripetuta nel tempo.
ha, difatti, dichiarato che le auto parcheggiate sul Testimone_1 viale non erano mai le stesse per questo la denunciata condotta illecita non può essere riferita ai convenuti. Né tantomeno è provato che i bidoni che lo stesso ha riferito di aver visto sul viale siano dei convenuti o siano stati apposti dagli stessi lungo il viale.
Anche la testimonianza resa da , escusso nel corso Testimone_3 dell'udienza del 28/10/2022, non è risultata idonea a provare la riconducibilità delle lamentate molestie in capo ai convenuti.
Il teste è apparso poco attendibile dal momento che ha riferito che le uniche automobili parcheggiate sul viale “sono dei o dei loro CP_1 inquilini” salvo, poi, precisare che “questo mi è stato riferito dall'ing. che
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ha fatto delle verifiche sulle auto parcheggiate lì”. Il teste ha, altresì, dichiarato che “gli altri residenti in quel viale parcheggiano le auto all'interno delle proprie proprietà perché sono dotate o di un giardino interno o di un garage sottostante”; tuttavia quando gli sono state mostrate le foto allegate alla produzione delle attrici che ritraggono alcune auto in sosta sul viale ha riconosciuto solo la di proprietà di ma Pt_9 CP_1 non ha saputo riferire a chi appartenessero le altre auto ivi ritratte che, quindi, presumibilmente appartengono ad altri residenti così sconfessando quanto dallo stesso, poco prima, affermato.
Escusso in merito al lamentato parcheggio sul viale il teste Tes_2 ha dichiarato che la sua famiglia non è solita parcheggiare l'auto
[...] all'esterno in quanto la loro abitazione è dotata di un cortile interno e che solo in un'occasione aveva ivi parcheggiato l'auto, ovvero quando il cancello di accesso alla sua proprietà era guasto.
Dunque, in giudizio non sono stati raccolti elementi sufficienti a ricondurre le condotte moleste ai CP_1
Nulla, poi, è stato provato in merito alle condotte asseritamente poste in essere dagli inquilini e non essendo P_ Controparte_3 neanche emerso in corso di causa quale fosse l'auto di loro proprietà.
Infine, evidenzia il Tribunale che le foto in atti sono, tutte, prive di data, pertanto, non è possibile dalle stesse accertare con che frequenza e per quanto tempo le auto ivi ritratte fossero in sosta sul viale.
Alla luce di tutti gli elementi fin qui esaminati non può, quindi, trovare accoglimento la domanda di negatoria servitutis proposta dalle attrici volta a far cessare le presunte condotte illecite perpetrati dai convenuti.
Le spese di lite nei rapporti tra le attrici e , CP_1 Pt_4
e , tenuto conto dell'accoglimento di solo delle
[...] Parte_3 domande di accertamento della servitù di passaggio e di usucapione, vengono compensate nella misura di 1/3 mentre per i restanti 2/3 si
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pongono a carico dei convenuti soccombenti e vengono liquidate in base al
D.M. n. 55/2014 e s.m. applicando lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile - complessità media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con l'aumento per la difesa di più parti aventi identica posizione giuridica alla luce della sentenza n.10367/2024 della Corte di Cassazione.
Nulla per spese nei confronti di e di P_ Controparte_3 stante la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , P_ Controparte_3 P_
e ;
[...] TE
2) Dichiara estinto il giudizio nei confronti di e P_ [...]
per rinuncia alla domanda proposta dalle attrici;
TE
3) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara che gli apprezzamenti di terreno originariamente censiti nel Catasto Terreni del Comune di Quarto (Na) alle particelle 335 e 336 del foglio 8 sono gravati da una reciproca servitù di passaggio pedonale e carrabile a esercitarsi, nello specifico, sullo “stradone della larghezza di metri lineari due e centimetri sessanta compreso tra quello interpoderale e appezzamento di terreno (mappale 332) che insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a
[...]
(mappali 335, 367 e 342) e per l'altra metà su quello Per_3 venduto a (mappali 343 e 336)...”; Parte_6
4) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione ventennale della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno della larghezza di m 0,70
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ricadente nella originaria particella 686 del foglio n.8 del Catasto del
Comune di Napoli;
5) Rigetta le altre domande proposte dalle attrici;
6) Condanna , e , in CP_1 Parte_4 Parte_3 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici che, già compensate nella misura di 1/3, si liquidano in complessivi € 5.321,62 di cui € 470,23 per spese vice ed € 4.851.39 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, nonché IVA e
CPA con attribuzione in favore degli avv.ti Croce Armando e Croce dichiaratisi antistatario;
7) Nulla per spese nei confronti di e di P_ Controparte_3 stante la loro contumacia.
Così deciso in Napoli, l'11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 11585 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2018 e vertente tra:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Armando Croce e Alessandra Croce presso il cui studio, sito in Napoli, alla Via Salvatore Fusco, n. 16, sono elettivamente domiciliate, giusto mandato in atti;
-ATTRICI –
E
(C.F. ), CP_1 C.F._3 Pt_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Pisani C.F._5 presso il cui studio, sito in Napoli, alla P.zza Vanvitelli, n. 15, sono elettivamente domiciliati, giusto mandato in atti;
-CONVENUTI –
E
(C.F. ) residente in [...]. P2, int.4; (C.F. Controparte_3
) residente in [...]
44. P2, int.4, ( residente in P_ C.F._8
Quarto (Na) alla via Crocillo n. 23, p.
1. int.4, e Controparte_5
( residente in [...]
Crocillo n. 23, p.
1. int.4;
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: servitù di passaggio ed usucapione;
Conclusioni: come da atti, verbali di causa, scritti difensivi e note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nel termine in sostituzione di udienza fissato al 18/03/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 10-12/04/2018,
e hanno citato in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale, , e nonché CP_1 Parte_4 Parte_3
, e P_ Controparte_3 P_ Controparte_5
al fine di: 1) “accertare e dichiarare che gli appezzamenti di
[...] terreno originariamente censiti nel Catasto Terreni del Comune di Quarto
(Na) alle particelle 335 e 336 del foglio 8 - e conseguentemente i lotti derivati dai successivi frazionamenti sui quali sono stati edificati i manufatti attualmente esistenti, il tutto come descritto alle lettere 'C' 'D',
'E', 'F' e 'G' dell'antescritta Premessa - sono stati gravati per destinazione dell'unico originario proprietario da reciproca servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi sullo “stradone della
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larghezza di metri lineari due e centimetri sessanta compreso tra quello interpoderale e appezzamento di terreno (mappale 332) che insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a lovine
(mappali 335, 367 e 342) e per l'altra metà su quello venduto a Parte_5
(mappali 343 e 336)...”, giusta quanto stabilito nel rogito Parte_6 di compravendita per Notar del 20.06.1973, Rep. n. Persona_1
1589”; 2) “dichiarare avvenuta in favore delle concludenti e Parte_1
l'usucapione ultraventennale della servitù di passaggio Parte_2 pedonale e carrabile sulla striscia di terreno meglio rappresentata nel rilievo pianimetrico in atti, della larghezza costante di metri 0,70 già ricadente nella originaria particella 686 del foglio 8 ed attualmente nei lotti edificati censiti in Catasto Fabbricati al folio 8 particella 686 sub 3-7-
8-9-10-11-12-13-14-15”; 3) “accertare e dichiarare la insussistenza di qualsiasi diritto dei convenuti al mantenimento di autoveicoli in sosta sulla predetta sede stradale già gravata da servitù di passaggio in virtù del rogito di compravendita come sopra richiamato (Notar Persona_1 del Rep. n. 15899 di cui alla lettera 'A' dell'antescritta Premessa) nonché sull'ulteriore porzione oggetto della servitù di passaggio come innanzi usucapita (e di cui alla lettera 'J' dell'antescritta Premessa) e comunque sulla sede stradale nella sua ampiezza complessiva di metri lineari cinque, conseguentemente inibendo ai convenuti medesimi l'ulteriore utilizzo a tal fine della sede stradale stessa nella suddetta ampiezza”; 4) “autorizzare i concludenti all'apposizione di manufatti ritenuti idonei alla materiale interdizione della sosta di autoveicoli in corrispondenza del fronte delle proprietà dei convenuti” con vittoria di spese di lite con attribuzione.
A sostegno delle domande proposte le istanti hanno dedotto che: - con rogito di compravendita per Notar di Napoli del 20 Persona_1 giugno 19T3, Rep. 15899 Racc. 2575, registrato presso l'Ufficio del
Registro di Napoli il 03 luglio 1973 al n. 10388 e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 07.07.1973 ai nn. 21479/18839,
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- quale proprietario del Parte_7 fondo rustico con annesso fabbricato rurale, corte ed accessori sito in
Quarto Flegreo (Na) denominato ”- vendeva distinte porzioni del Per_2 predetto immobile ad una pluralità di acquirenti tra cui a e Parte_6
a ; - che nel predetto rogito di compravendita per Notar Persona_3
era precisato che “lo stradone della larghezza di metri lineari due e Per_1 centimetri sessanta compreso tra quello interpoderale e l'appezzamento di terreno (mappale 332) che insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a (mappali 335, Persona_3
367 e 342) e per l 'altra metà su quello venduto a Parte_6
(mappali 343 e 336) resta d'uso esclusivo dei detti tre acquirenti ... ed a carico degli stessi cederanno le spese di manutenzione che saranno ripartite tra gli stessi proporzionalmente alle superfici utili degli anzidetti apprezzamenti di terreno di rispettiva proprietà”; - che con atto per Notar
del 18/06/1990 Rep. 14833 Racc. 5831, Persona_4 Parte_1 acquistava da , giusta frazionamento del 18/05/1990, Parte_6 porzione della particella 336 - e precisamente la 336/c - mentre Pt_2
acquistava dal medesimo, giusta citato frazionamento del
[...]
18/05/1990, porzione della particella 336 - e precisamente la 336/d; - che a seguito di edificazione gli immobili acquistati da e da Parte_1 Pt_2 venivano allibrato al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli
[...] rispettivamente al foglio 8, particella 803 sub2 e sub 3 e al folio 8, particella 912 sub 2 e sub 3; - che , e CP_1 Parte_4 acquistavano da con atto di Parte_3 Persona_5 compravendita del 1/07/1984 per Notar Rep. 49378, la proprietà Per_6 della superficie riportata in Catasto Terreni del Comune di Quarto (Na) al folio 8 particella 686 (ex p.lla 335b, parte); - che durante la realizzazione degli immobili ad uso abitativo sui luoghi per cui è causa le odierne attrici spontaneamente decidevano di lasciare libera da costruzioni una striscia di terreno dalla larghezza di m 1,70 al fine di ampliare l'originaria sede viaria
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istituita dalla compravendita per Notar del 20/06/1973; - che, Per_1 parimenti, anche i convenuti , e CP_1 Parte_3 Pt_4
spontaneamente, in sede di realizzazione degli immobili ad uso
[...] abitativo, decidevano di lasciare libera da costruzioni una striscia di terreno dalla larghezza di m 0,70; - che, pertanto, il viale di accesso agli immobili delle odierne istanti attualmente è largo m 5; - che tale viale è stato sempre utilizzato, nella sua attuale consistenza, in maniera pubblica, pacifica ed incontrastata dalle esponenti e sin dai relativi Parte_1 Parte_2 acquisti per il transito veicolare e l'accesso alle rispettive proprietà; - che, tuttavia, i convenuti erano soliti sostare gli autoveicoli di loro proprietà sulla porzione di strada antistante le abitazioni delle attrici ovvero consentire tale sosta ai locatari delle unità abitative di loro proprietà, quali i coniugi e e i coniugi e P_ Controparte_3 P_
; - che, inoltre, quando il viale non era occupato TE da automobili i convenuti erano soliti occupare le aree per cui è causa con sedie, scale ed altre suppellettili per impedire a terzi la sosta sulle aree in questione;
- che tali condotte, riducendo l'area di transito, creavano alle attrici un grave disagio in quanto rendevano complicato eseguire manovre e non permettevano, inoltre, il transito per il viale di eventuali mezzi di soccorso, quali ambulanze e automezzi dei Vigili del Fuoco.
In data 4/09/2018 si sono costituiti in giudizio CP_1
e eccependo, in via preliminare, Parte_3 Parte_4
l'inammissibilità della domanda per difetto di contraddittorio non avendo le attrici chiamato in giudizio tutti i proprietari delle abitazioni che insistono sul viale oggetto di causa. Nel merito, poi, hanno insistito per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, vinte le spese di lite.
, e P_ Controparte_3 P_ TE
, invece, non si sono costituiti in giudizio benché ritualmente citati.
[...]
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Alla prima udienza, tenutasi in data 28/09/2018 le attrici hanno rinunciato alla domanda proposta nei confronti di e P_
. TE
La causa è stata istruita mediante sola prova orale.
All'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la scrivente, subentrata nella gestione del ruolo a far data dal 5/09/2022, ha riservato la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di P_
, e . Controparte_3 P_ TE
Va, poi, dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di P_
e per rinuncia alla domanda formalizzata
[...] TE dalle attrici nel corso dell'udienza del 28/09/2018.
Sempre in via preliminare va, poi, rigettata l'eccezione proposta dai convenuti di inammissibilita' della domanda per difetto di CP_1 contraddittorio.
Sul punto va premesso che le attrici hanno proposto sia un'actio confessoria che un'actio negatoria servitutis.
Ciò posto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità l'actio confessoria, così come l'actio negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione è diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, se l'azione è diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo (cfr. da
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ultimo Cassazione civile, Sez. II, n.22835 del 14/08/2024 nonché Cass. Sez.
II, n. 17663 del 5 luglio 2018; Cass., Sez. II n. 6622 del 6 aprile 2016).
Dunque, per quanto qui di specifico interesse, non era necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti di o dei suoi Controparte_6 aventi causa, unici ed ulteriori comproprietari del viale in oggetto, in quanto le attrici agiscono al solo fine di dichiarare l'esistenza della servitù e conseguire la cessazione delle molestie senza richiedere alcuna modificazione della cosa comune.
Passando al merito la domanda tesa all'accertamento della servitù di passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi sullo “stradone della larghezza di metri lineari due e centimetri sessanta compreso tra quello interpoderale e appezzamento di terreno (mappale 332) che insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a
[...]
(mappali 335, 367 e 342) e per l'altra metà su quello venduto a Per_3
(mappali 343 e 336)...” è fondata. Parte_6
Come noto le servitù di passaggio possono essere volontarie o coattive.
A loro volta le servitù volontarie possono essere costituite per atto tra vivi, con contratto, e per atto mortis causa, con testamento. Tale distinzione si ritrova nell'articolo 1031 del codice civile il quale poi aggiunge le ipotesi di acquisto del diritto di servitù tramite usucapione e destinazione del padre di famiglia.
Per quanto qui di specifico interesse occorre soffermarsi sulla servitù di passaggio costituita per contratto. In tal caso è necessario che dal contratto risulti, con certezza, l'identificazione del fondo servente, del fondo dominante e dell'utilità derivante a quest'ultimo dal peso imposto sul primo fondo.
Tanto chiarito in punto di diritto, la servitù di passaggio sia pedonale che carrabile oggetto di causa risulta costituita per titolo in quanto
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trova fondamento nell'art. 2, punto n. 8 del già citato contratto di compravendita per Notaio del 20/06/1973 Rep. n. 158999, pag. 51. Per_1
Dalla lettura ed interpretazione del predetto titolo emerge, difatti, che: - lo stradone di metri 2,60 attraversa più fondi in proprietà, in origine, di (dante causa delle attrici) e Controparte_6 Parte_6 [...]
(dante causa dei convenuti ); - che tramite il passaggio Per_5 CP_1 sullo stesso è possibile accedere alle abitazioni delle odierne parti in causa;
- che la proprietà del viale è rimasta in appartenenza frazionata con diritto di servitù reciproca di passaggio.
Ed invero, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dei
Capuano, lo stradone in questione non è in comproprietà tra le parti: infatti si legge nel contratto di compravendita che “insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a lovine Parte_5
(mappali 335, 367 e 342) e per l'altra metà su quello venduto a Parte_6
(mappali 343 e 336)...”.
[...]
Appare, quindi, evidente che le parti, al fine di agevolare il reciproco passaggio sullo stradone, che sempre come si legge nel contratto
“resta di uso esclusivo dei tre acquirenti” , e ), CP_6 Per_5 Parte_6 abbiano inteso costituire una reciproca servitù di passaggio, l'uno a favore dell'altro.
Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato va, pertanto, accolta la domanda di parte attrice tesa ad accertare l'esistenza della servitù di passaggio (reciproca) sugli apprezzamenti di terreno originariamente censiti nel Catasto Terreni del Comune di Quarto (Na) alle particelle 335 e 336 del foglio 8.
Parimenti merita accoglimento anche l'ulteriore domanda tesa a dichiarare a favore delle attrici l'intervenuta usucapione ultraventennale della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno di m
0,70 ricadente nella originaria particella 686 del figlio 8.
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Come affermato da parte attrice, non espressamente contestato dai convenuti e confermato dai rilievi fotografici in atti nonché dai testi escussi in corso di causa, lo stradone sul quale affacciano le proprietà delle parti in causa è stato dalle stesse allargato rispetto alla originaria consistenza di m
2,60 riportata nell'atto di compravendita del 1973.
Le attrici, difatti, hanno, spontaneamente, lasciato libero da costruzioni una striscia di terreno, adiacente allo stradone e ricadente nella loro proprietà, di lunghezza pari a 1,70 m.
Anche i convenuti sul loro apprezzamento di terra, hanno, CP_1 spontaneamente, provveduto a lasciare libera da costruzioni una striscia di terreno, adiacente lo stradone, della lunghezza pari a 0,70 m sempre al fine di incrementare la larghezza del viale di accesso.
A conferma di quanto detto anche il teste , escusso Testimone_1 nel corso dell'udienza del 27/05/2022 ha dichiarato “la strada prima era di una certa larghezza e poi siccome c'era difficoltà nel fare passare due auto, spontaneamente con un accordo decisero (le attrici e i di CP_1 portare la larghezza a cinque metri;
dando un metro e rotti delle loro proprietà; erano gli anni ottanta novanta”.
Pertanto, risulta pacifico e non contestato che dagli anni 90 in poi il viale di cui si discute ha una larghezza di m 5.
E', dunque, evidente che fin dalla realizzazione dello stradone nella sua attuale conformazione lo stesso sia stato percorso nella sua interezza, e non potrebbe del resto essere diversamente, dalle attrici così come dai convenuti per raggiungere le rispettive proprietà. CP_1
Del resto che le stesse abbiano “de sempre” utilizzato il viale e quindi anche la striscia di 0,70 m messa a disposizione dai ha CP_1 trovato conferma anche nella dichiarazione resa dal teste di parte convenuta, figlio di il quale, escusso Testimone_2 Parte_3 nel corso dell'udienza del 27/05/2022, ha confermato che le attrici, come gli altri comproprietari del viale, hanno da sempre, in modi continuativo
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parcheggiato le proprie autovetture nello spazio adiacente le proprie abitazioni lungo i lati del predetto stradone. Ovviamente la sosta delle auto presuppone il passaggio per il viale.
Del medesimo tenore anche le dichiarazioni rese in merito da il quale ha confermato che il tratto viario per cui è causa Testimone_1 per tutta la sua attuale larghezza di metri lineari cinque - dunque comprensiva della predetta striscia della larghezza di metri 0,70 circa lasciata libera dai convenuti - è sempre stato utilizzato dalle attrici CP_1 per il transito anche veicolare.
Ne consegue, tenuto conto dello stato attuale dei luoghi e delle dichiarazioni dei testi rese in corso di causa, che le attrici hanno usucapito la servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla porzione di strada della larghezza pari a 0,70 m prospiciente la proprietà dei che gli stessi CP_1 hanno destinato all'ampliamento del viale.
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore domanda tesa ad inibire ai convenuti il parcheggio su detto viale in quanto non risulta raggiunta la prova che , , CP_1 Parte_3 Parte_4
e nonché e , questi ultimi due in CP_1 P_ Controparte_3 qualità di locatari dei abbiano, con continuità, posto in essere CP_1 condotte idonee a turbare o molestare l'esercizio della servitù di passaggio riconosciuta in capo alle attrici.
Secondo la prospettazione delle attrici i convenuti erano soliti sostare le proprie autovetture sul tratto di viale antistante le loro abitazioni o, comunque, occupare tale tratto di strada con suppellettili di vario genere così restringendo la sede stradale e rendendo complicate le manovre sul viale.
I convenuti costituti in giudizio hanno, in via preliminare, evidenziato che non vi è alcun regolamento o patto che vieti il parcheggio delle autovetture lungo la strada;
hanno, poi, in ogni caso, negato di
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parcheggiare le auto sul viale in quanto le loro abitazioni posseggono aree private pertinenziali adibite proprio alla sosta delle auto.
Ciò posto, la prova orale espletata in corso di causa non ha provato la riconducibilità ai convenuti delle condotte lamentate dalle attrici.
Ed invero, il teste si è limitato a riferire di aver visto Testimone_1 parcheggiata sul viale in oggetto una Polo VW, ma no ha saputo dire con certezza a chi appartenesse né con che frequenza e per quanto tempo la stessa auto fosse ivi parcheggiata. Ha, poi, genericamente, riferito “ho visto persone uscire dal palazzo dove abitano questi signori e salire CP_1 sulle macchine che stavano parcheggiati su questo viale…addirittura ho visto bidoni posti sui luoghi dove parcheggiavano queste auto a mo' di prenotazione del posto…la macchina che vedevo più spesso era la Polo blu proprio di fronte casa le altre auto non erano mai le stesse ma Pt_1 spesso vedevo persone uscire dal palazzo di fronte, dei per salire CP_1 su queste altre auto”.
La testimonianza resa appare alquanto scarna e generica e, di conseguenza, non idonea a ritenere, con un grado di affidabile certezza, che i convenuti siano autori della condotta molesta denunciata dalle attrici che, tra l'altro, per essere tale, deve anche essere ripetuta nel tempo.
ha, difatti, dichiarato che le auto parcheggiate sul Testimone_1 viale non erano mai le stesse per questo la denunciata condotta illecita non può essere riferita ai convenuti. Né tantomeno è provato che i bidoni che lo stesso ha riferito di aver visto sul viale siano dei convenuti o siano stati apposti dagli stessi lungo il viale.
Anche la testimonianza resa da , escusso nel corso Testimone_3 dell'udienza del 28/10/2022, non è risultata idonea a provare la riconducibilità delle lamentate molestie in capo ai convenuti.
Il teste è apparso poco attendibile dal momento che ha riferito che le uniche automobili parcheggiate sul viale “sono dei o dei loro CP_1 inquilini” salvo, poi, precisare che “questo mi è stato riferito dall'ing. che
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ha fatto delle verifiche sulle auto parcheggiate lì”. Il teste ha, altresì, dichiarato che “gli altri residenti in quel viale parcheggiano le auto all'interno delle proprie proprietà perché sono dotate o di un giardino interno o di un garage sottostante”; tuttavia quando gli sono state mostrate le foto allegate alla produzione delle attrici che ritraggono alcune auto in sosta sul viale ha riconosciuto solo la di proprietà di ma Pt_9 CP_1 non ha saputo riferire a chi appartenessero le altre auto ivi ritratte che, quindi, presumibilmente appartengono ad altri residenti così sconfessando quanto dallo stesso, poco prima, affermato.
Escusso in merito al lamentato parcheggio sul viale il teste Tes_2 ha dichiarato che la sua famiglia non è solita parcheggiare l'auto
[...] all'esterno in quanto la loro abitazione è dotata di un cortile interno e che solo in un'occasione aveva ivi parcheggiato l'auto, ovvero quando il cancello di accesso alla sua proprietà era guasto.
Dunque, in giudizio non sono stati raccolti elementi sufficienti a ricondurre le condotte moleste ai CP_1
Nulla, poi, è stato provato in merito alle condotte asseritamente poste in essere dagli inquilini e non essendo P_ Controparte_3 neanche emerso in corso di causa quale fosse l'auto di loro proprietà.
Infine, evidenzia il Tribunale che le foto in atti sono, tutte, prive di data, pertanto, non è possibile dalle stesse accertare con che frequenza e per quanto tempo le auto ivi ritratte fossero in sosta sul viale.
Alla luce di tutti gli elementi fin qui esaminati non può, quindi, trovare accoglimento la domanda di negatoria servitutis proposta dalle attrici volta a far cessare le presunte condotte illecite perpetrati dai convenuti.
Le spese di lite nei rapporti tra le attrici e , CP_1 Pt_4
e , tenuto conto dell'accoglimento di solo delle
[...] Parte_3 domande di accertamento della servitù di passaggio e di usucapione, vengono compensate nella misura di 1/3 mentre per i restanti 2/3 si
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pongono a carico dei convenuti soccombenti e vengono liquidate in base al
D.M. n. 55/2014 e s.m. applicando lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile - complessità media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con l'aumento per la difesa di più parti aventi identica posizione giuridica alla luce della sentenza n.10367/2024 della Corte di Cassazione.
Nulla per spese nei confronti di e di P_ Controparte_3 stante la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , P_ Controparte_3 P_
e ;
[...] TE
2) Dichiara estinto il giudizio nei confronti di e P_ [...]
per rinuncia alla domanda proposta dalle attrici;
TE
3) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara che gli apprezzamenti di terreno originariamente censiti nel Catasto Terreni del Comune di Quarto (Na) alle particelle 335 e 336 del foglio 8 sono gravati da una reciproca servitù di passaggio pedonale e carrabile a esercitarsi, nello specifico, sullo “stradone della larghezza di metri lineari due e centimetri sessanta compreso tra quello interpoderale e appezzamento di terreno (mappale 332) che insiste per una metà della sua larghezza sull'appezzamento di terreno venduto a
[...]
(mappali 335, 367 e 342) e per l'altra metà su quello Per_3 venduto a (mappali 343 e 336)...”; Parte_6
4) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione ventennale della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno della larghezza di m 0,70
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ricadente nella originaria particella 686 del foglio n.8 del Catasto del
Comune di Napoli;
5) Rigetta le altre domande proposte dalle attrici;
6) Condanna , e , in CP_1 Parte_4 Parte_3 solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici che, già compensate nella misura di 1/3, si liquidano in complessivi € 5.321,62 di cui € 470,23 per spese vice ed € 4.851.39 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, nonché IVA e
CPA con attribuzione in favore degli avv.ti Croce Armando e Croce dichiaratisi antistatario;
7) Nulla per spese nei confronti di e di P_ Controparte_3 stante la loro contumacia.
Così deciso in Napoli, l'11 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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