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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3392 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DIBIASE SIMONA e dell'avv. APRICENA MASSIMO con domicilio eletto in Bollate alla via Fratellanza
n. 4/b, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore con il patrocinio dell'avv. ROMANO PIETRO FRANCESCO MARIA e dell'avv. ROMANO STEFANO con domicilio eletto in Gallarate alla via Mercanti n.1, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 958/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 28.06.2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla società in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro Controparte_1
18330,14 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori di demolizioni e di bonifica nell'appartamento dell'opponente a seguito di un incendio avvenuto nel dicembre del
2022.
Parte opponente, nell'atto di opposizione chiedeva unicamente di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa del per essere manlevata da quanto richiesto da parte opposta. Parte_2
Ha concluso chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice del e Parte_2 nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta, prendendo specifica posizione sull'opposizione e concludendo con la richiesta del rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente, dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di una offerta di esecuzione di lavori, sulla base di una fattura commerciale, su un consuntivo e su un verbale di fine lavori sottoscritto dall'opponente e in cui alcuna contestazione viene sollevata nei confronti della parte opposta.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
Ciò precisato, nel caso di specie non è contestato né “an” né “quantum” della pretesa essendosi limitata la parte opponente a chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione del . Parte_2
Tale chiamata non è stata autorizzata in quanto il decreto ingiuntivo non è stato emesso nei confronti del e quindi alcun rapporto contrattuale vi è tra l'odierna opponente e la compagnia assicuratrice tale Parte_2 da far ritenere opportuna tale chiamata.
Il credito di parte opposta è ampiamente provato dalla documentazione prodotta in sede monitoria e non oggetto di alcuna contestazione.
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, e della palese natura dilatoria dell'opposizione (che si fonda su una sostanziale non contestazione del credito ma richiedendo solo la chiamata in causa di un terzo non legato da alcun vincolo contrattuale con la parte opponente) deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività
intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.
- 2 - Ed invero, è jus receptum che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative.
E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non "ragionevole".
In tal senso, va ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la parte opponente va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte convenuta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,00 e 26.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria non espletatasi.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 958/2024, Parte_1 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 28.06.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 958/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 2.547,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) condanna , ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., ad una pena pecuniaria in Parte_1 favore di che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1 sentenza e sino al soddisfo;
4) condanna , ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., al pagamento di una pena pecuniaria Parte_1 in favore di in favore della di una somma pari ad euro 1.000,00. Parte_3
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3392 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DIBIASE SIMONA e dell'avv. APRICENA MASSIMO con domicilio eletto in Bollate alla via Fratellanza
n. 4/b, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore con il patrocinio dell'avv. ROMANO PIETRO FRANCESCO MARIA e dell'avv. ROMANO STEFANO con domicilio eletto in Gallarate alla via Mercanti n.1, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 958/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 28.06.2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla società in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro Controparte_1
18330,14 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori di demolizioni e di bonifica nell'appartamento dell'opponente a seguito di un incendio avvenuto nel dicembre del
2022.
Parte opponente, nell'atto di opposizione chiedeva unicamente di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa del per essere manlevata da quanto richiesto da parte opposta. Parte_2
Ha concluso chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice del e Parte_2 nel merito ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta, prendendo specifica posizione sull'opposizione e concludendo con la richiesta del rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente, dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
- 1 - L'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e di prova, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza;
quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Il credito di cui è lite è stato ingiunto sulla base di una offerta di esecuzione di lavori, sulla base di una fattura commerciale, su un consuntivo e su un verbale di fine lavori sottoscritto dall'opponente e in cui alcuna contestazione viene sollevata nei confronti della parte opposta.
E' noto che in tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa nell'inadempimento (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
Ciò precisato, nel caso di specie non è contestato né “an” né “quantum” della pretesa essendosi limitata la parte opponente a chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione del . Parte_2
Tale chiamata non è stata autorizzata in quanto il decreto ingiuntivo non è stato emesso nei confronti del e quindi alcun rapporto contrattuale vi è tra l'odierna opponente e la compagnia assicuratrice tale Parte_2 da far ritenere opportuna tale chiamata.
Il credito di parte opposta è ampiamente provato dalla documentazione prodotta in sede monitoria e non oggetto di alcuna contestazione.
Alla luce di tali motivazioni l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Alla luce dei rilievi sin qui illustrati, e della palese natura dilatoria dell'opposizione (che si fonda su una sostanziale non contestazione del credito ma richiedendo solo la chiamata in causa di un terzo non legato da alcun vincolo contrattuale con la parte opponente) deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività
intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell'art. 96 cod. proc. civ., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.
- 2 - Ed invero, è jus receptum che la pendenza di una lite sia fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative.
E questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato.
Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all'allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non "ragionevole".
In tal senso, va ritenuto che la ratio della nuova disposizione di cui all'art. 96, 3° comma c.p.c. può essere individuata nello scoraggiare comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia e in genere al rispetto della legalità.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Ebbene, alla luce delle considerazioni espresse, la parte opponente va condannata ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte convenuta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate d'ufficio secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi decisionale (consistita nella mera discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,00 e 26.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria non espletatasi.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. Carlo Barile in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 958/2024, Parte_1 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Arsizio il 28.06.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 958/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 2.547,00, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) condanna , ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., ad una pena pecuniaria in Parte_1 favore di che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre interessi legali dalla Controparte_1 sentenza e sino al soddisfo;
4) condanna , ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., al pagamento di una pena pecuniaria Parte_1 in favore di in favore della di una somma pari ad euro 1.000,00. Parte_3
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/03/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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