CASS
Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/10/2024, n. 26681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26681 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;
– ricorrente – contro SALVATORE NALDI GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza d’Aracoeli n.16 presso lo studio dell’Avv. Guglielmo Maisto che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso. -controricorrente– avverso la sentenza n.4406/39/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 maggio 2017; Royalties- beneficiario effettivo- Conv.Italia/Luss emburgo Civile Sent. Sez. 5 Num. 26681 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 14/10/2024 2 udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 dal Cons. Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale LE Di RO che ha concluso per l’inammissibilità e per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’Avv. Alberto Giovannini e per la controricorrente l’Avv. LE Toccaceli per delega dell’Avv. Guglielmo Maisto. Fatti di causa A seguito di processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza l’Ufficio contestava alla RE AL GR s.r.l. di avere utilizzato per l’attività alberghiera marchi di proprietà altrui i cui licenziatari venivano individuati in società aventi sede in Lussemburgo. In particolare, la contestazione in ordine alle ritenute corrisposte nell’anno di imposta 2009 riguardava i compensi corrisposti alle società detentrici del marchio Marriot rispetto ai quali non era possibile individuare il beneficiario effettivo con conseguente inapplicabilità delle minori ritenute ai sensi dell’art.12 della Convenzione Italia/Lussemburgo contro le doppie imposizioni. Il ricorso proposto dalla RE AL GR (d’ora in poi SNG) s.r.l. avverso l’atto impositivo venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale e la decisione, appellata dalla Società, veniva riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania che annullava integralmente l’avviso di accertamento. Il Giudice di appello riteneva che la S.N.G. s.r.l. avesse fornito idonea prova atta a dimostrare che le società, aventi sede in Lussemburgo, fossero le effettive beneficiarie dei compensi corrisposti a titolo di royalties sui marchi con conseguente applicabilità dell’art.12 della Convenzione Italia/Lussemburgo contro le doppie imposizioni e corretta applicazione da parte della contribuente delle ritenute nella misura del 10 per cento. Secondo la C.T.R. gravava sull’Ufficio l’onere, 3 non assolto, di provare che le società di diritto lussemburghese fossero delle mere società veicolo attraverso le quali le royalties venivano retrocesse ad altro soggetto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, l’Agenzia delle entrate cui resiste, con controricorso la RE AL GR s.r.l. la quale ha, tra l’altro, eccepito l’esistenza di un giudicato esterno. Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale LE Di RO ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso. La Società ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente, con il primo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.12 della Convenzione Italia Lussemburgo e dell’art.115 cod.proc.civ. in relazione all’art.25, comma 2, del d.P.R. n.600/1973 ed art.2697 c.c.- censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la sentenza impugnata per avere la C.T.R. ritenuto non provata, da parte dell’Ufficio, la retrocessione delle royalties, oggetto di accertamento, pur avendo l’onere di dimostrare che GHL era una Conduit company e che aveva stipulato accordi per retrocedere le somme incassate dal Gruppo AL a terzi sulla base di un obbligo legale. 2.Con il secondo motivo di ricorso -rubricato: violazione e /o falsa applicazione degli artt.2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all’art.360 nn.3 e 4 del c.p.c.- si deduce che la C.T.R. non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova per presunzioni nel rapporto con il Fisco, avendo annullato l’atto impositivo impugnato senza operare una valutazione complessiva di tutte le circostanze 4 indiziarie addotte dall’Ufficio le quali, invece, avrebbero giustificato la conferma del rilievo fiscale in contestazione. 3. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione, sollevata in controricorso dalla Società, di inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt.324, 329 e 100 cod. proc. civ. Secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe formato il giudicato esterno per effetto della sentenza n.9457/2016 con la quale la C.T.R. aveva accolto l’appello proposto dalla contribuente in relazione ad analogo avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008 anche sul rilievo, non fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione, che anche a volere ritenere che il beneficiario effettivo fosse una società statunitense la ritenuta applicabile (dell’8%) sarebbe stata più favorevole rispetto a quella (del 10%) prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia /Lussemburgo. 3.1. L’eccezione non ha pregio, da un canto, perché avverso la sentenza della quale si invoca il giudicato pregiudizievole risulta essere stato proposto da parte dell’Amministrazione finanziaria ricorso per cassazione (chiamato per la trattazione alla stessa pubblica udienza del 12 settembre 2024 nel quale è stato trattato il presente ricorso), d’altro perché, in ogni caso, si verte su avviso di accertamento relativo ad altra annualità di imposta rispetto al quale secondo il costante orientamento di questa Corte non può opporsi il giudicato esterno (v. SS., Sez.U., 16 giugno 2006 n.13916 e, di recente ex plurimis, SS. 3 gennaio 2019 n.37). 4. Procedendo, quindi, all’esame del primo motivo di ricorso va dato primario rilievo, ai fini della decisione, alla nozione di beneficiario effettivo, contenuta nell’art.12 della Convenzione Italia/Lussemburgo, firmata in Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge n.747 del 14 agosto 1982, il quale dispone: 5 <<
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2.Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. 3.Ai fini del presente articolo il termine designa i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche e scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
4.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore dei canoni si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 5.I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato 6 contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato concluso il contratto che ha originato il pagamento dei canoni e che sopporta l’onere di tali canoni, questi sono considerati come provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione>>. 4.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di beneficiario effettivo, ben compendiata da SS. n. 32840 del 19/12/2018: <<in tema di doppia imposizione internazionale, ai fini della tassazione delle "royalties", opera il criterio, elaborato dalla prassi del "beneficiario effettivo", volto a contrastare pratiche finalizzate trarre profitto autolimitazione potestà impositiva statale, in forza quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro stato contraente che abbia la reale disponibilità giuridica ed economica provento percepito, realizzandosi, altrimenti, una traslazione impropria benefici convenzionali o un fenomeno non>>. Il concetto, seppure per la differente fattispecie di interessi ma ugualmente applicabile in materia di royalties, è stato ulteriormente specificato da SS. 28/02/2023 n.6005 la quale ha statuito che <<in tema di doppia imposizione internazionale, ai fini della tassazione delle "royalties", opera il criterio, elaborato dalla prassi del "beneficiario effettivo", volto a contrastare pratiche finalizzate trarre profitto autolimitazione potestà impositiva statale, in forza quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro stato contraente che abbia la reale disponibilità giuridica ed economica provento percepito, realizzandosi, altrimenti, una traslazione impropria benefici convenzionali o un fenomeno non>>. Il principio è stato ulteriormente confermato, di recente, da SS 3 settembre 2024 n.23628 la quale (richiamando oltre alla già citata SS. n. 6005/2023; SS. sez. trib. 28 febbraio 2023, n. 6050), ha ribadito che <>. 5. Anche la censura articolata con il secondo motivo di ricorso è infondata alla luce degli insegnamenti di SS. Sez.U 24 gennaio 2018 n.1785 costantemente seguiti dalla giurisprudenza di questa Corte (v.di recente SS.21 febbraio 2022 n.9054) secondo i quali:<< In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella 10 diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma>>. Nonché di recente, in ambito tributario SS. n. 11690 del 30/04/2024 <<nel processo tributario, sono utilizzabili le prove atipiche ed i dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo canoni della prova per presunzioni, spettando al giudice di merito la valutazione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ordine alla ricorrenza dei requisiti gravità, precisione e concordanza;
ne consegue che è censurabile sede legittimità decisione con quale il si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti valenza indiziaria, non fossero grado acquisirla ove valutati nel loro complesso>>. 5.2 Nel caso in esame, le argomentazioni svolte dall’Agenzia delle entrate non prospettano la violazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ. nei termini sopra indicati, risolvendosi in definitiva nell’allegazione di una diversa ricostruzione delle questioni di fatto e nella contrapposizione a quelli forniti dalla contribuente, dei diversi elementi indiziari (peraltro, come correttamente rilevato dal P.G. neppure dirimenti) forniti dall’Ufficio la cui valenza probatoria è stata espressamente disattesa dalla Commissione tributaria regionale. 6.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato con spese, liquidate come in dispositivo, a carico della soccombente Agenzia delle Entrate. 7.Essendo soccombente un’ Amministrazione dello Stato la quale usufruisce della prenotazione a debito delle spese non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. 11 Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi euro 7.600,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma il 12 settembre 2024.
– ricorrente – contro SALVATORE NALDI GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza d’Aracoeli n.16 presso lo studio dell’Avv. Guglielmo Maisto che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso. -controricorrente– avverso la sentenza n.4406/39/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 maggio 2017; Royalties- beneficiario effettivo- Conv.Italia/Luss emburgo Civile Sent. Sez. 5 Num. 26681 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 14/10/2024 2 udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 dal Cons. Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale LE Di RO che ha concluso per l’inammissibilità e per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’Avv. Alberto Giovannini e per la controricorrente l’Avv. LE Toccaceli per delega dell’Avv. Guglielmo Maisto. Fatti di causa A seguito di processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza l’Ufficio contestava alla RE AL GR s.r.l. di avere utilizzato per l’attività alberghiera marchi di proprietà altrui i cui licenziatari venivano individuati in società aventi sede in Lussemburgo. In particolare, la contestazione in ordine alle ritenute corrisposte nell’anno di imposta 2009 riguardava i compensi corrisposti alle società detentrici del marchio Marriot rispetto ai quali non era possibile individuare il beneficiario effettivo con conseguente inapplicabilità delle minori ritenute ai sensi dell’art.12 della Convenzione Italia/Lussemburgo contro le doppie imposizioni. Il ricorso proposto dalla RE AL GR (d’ora in poi SNG) s.r.l. avverso l’atto impositivo venne rigettato dall’adita Commissione tributaria provinciale e la decisione, appellata dalla Società, veniva riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Campania che annullava integralmente l’avviso di accertamento. Il Giudice di appello riteneva che la S.N.G. s.r.l. avesse fornito idonea prova atta a dimostrare che le società, aventi sede in Lussemburgo, fossero le effettive beneficiarie dei compensi corrisposti a titolo di royalties sui marchi con conseguente applicabilità dell’art.12 della Convenzione Italia/Lussemburgo contro le doppie imposizioni e corretta applicazione da parte della contribuente delle ritenute nella misura del 10 per cento. Secondo la C.T.R. gravava sull’Ufficio l’onere, 3 non assolto, di provare che le società di diritto lussemburghese fossero delle mere società veicolo attraverso le quali le royalties venivano retrocesse ad altro soggetto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, l’Agenzia delle entrate cui resiste, con controricorso la RE AL GR s.r.l. la quale ha, tra l’altro, eccepito l’esistenza di un giudicato esterno. Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore generale LE Di RO ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità e il rigetto del ricorso. La Società ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente, con il primo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.12 della Convenzione Italia Lussemburgo e dell’art.115 cod.proc.civ. in relazione all’art.25, comma 2, del d.P.R. n.600/1973 ed art.2697 c.c.- censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., la sentenza impugnata per avere la C.T.R. ritenuto non provata, da parte dell’Ufficio, la retrocessione delle royalties, oggetto di accertamento, pur avendo l’onere di dimostrare che GHL era una Conduit company e che aveva stipulato accordi per retrocedere le somme incassate dal Gruppo AL a terzi sulla base di un obbligo legale. 2.Con il secondo motivo di ricorso -rubricato: violazione e /o falsa applicazione degli artt.2727, 2729 e 2697 c.c. in relazione all’art.360 nn.3 e 4 del c.p.c.- si deduce che la C.T.R. non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova per presunzioni nel rapporto con il Fisco, avendo annullato l’atto impositivo impugnato senza operare una valutazione complessiva di tutte le circostanze 4 indiziarie addotte dall’Ufficio le quali, invece, avrebbero giustificato la conferma del rilievo fiscale in contestazione. 3. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione, sollevata in controricorso dalla Società, di inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt.324, 329 e 100 cod. proc. civ. Secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe formato il giudicato esterno per effetto della sentenza n.9457/2016 con la quale la C.T.R. aveva accolto l’appello proposto dalla contribuente in relazione ad analogo avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008 anche sul rilievo, non fatto oggetto di motivo di ricorso per cassazione, che anche a volere ritenere che il beneficiario effettivo fosse una società statunitense la ritenuta applicabile (dell’8%) sarebbe stata più favorevole rispetto a quella (del 10%) prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia /Lussemburgo. 3.1. L’eccezione non ha pregio, da un canto, perché avverso la sentenza della quale si invoca il giudicato pregiudizievole risulta essere stato proposto da parte dell’Amministrazione finanziaria ricorso per cassazione (chiamato per la trattazione alla stessa pubblica udienza del 12 settembre 2024 nel quale è stato trattato il presente ricorso), d’altro perché, in ogni caso, si verte su avviso di accertamento relativo ad altra annualità di imposta rispetto al quale secondo il costante orientamento di questa Corte non può opporsi il giudicato esterno (v. SS., Sez.U., 16 giugno 2006 n.13916 e, di recente ex plurimis, SS. 3 gennaio 2019 n.37). 4. Procedendo, quindi, all’esame del primo motivo di ricorso va dato primario rilievo, ai fini della decisione, alla nozione di beneficiario effettivo, contenuta nell’art.12 della Convenzione Italia/Lussemburgo, firmata in Lussemburgo il 3 giugno 1981 e ratificata con legge n.747 del 14 agosto 1982, il quale dispone: 5 <<
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2.Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono secondo la legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. 3.Ai fini del presente articolo il termine
4.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore dei canoni si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 5.I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato 6 contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per la quale è stato concluso il contratto che ha originato il pagamento dei canoni e che sopporta l’onere di tali canoni, questi sono considerati come provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione>>. 4.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di beneficiario effettivo, ben compendiata da SS. n. 32840 del 19/12/2018: <<in tema di doppia imposizione internazionale, ai fini della tassazione delle "royalties", opera il criterio, elaborato dalla prassi del "beneficiario effettivo", volto a contrastare pratiche finalizzate trarre profitto autolimitazione potestà impositiva statale, in forza quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro stato contraente che abbia la reale disponibilità giuridica ed economica provento percepito, realizzandosi, altrimenti, una traslazione impropria benefici convenzionali o un fenomeno non>>. Il concetto, seppure per la differente fattispecie di interessi ma ugualmente applicabile in materia di royalties, è stato ulteriormente specificato da SS. 28/02/2023 n.6005 la quale ha statuito che <<in tema di doppia imposizione internazionale, ai fini della tassazione delle "royalties", opera il criterio, elaborato dalla prassi del "beneficiario effettivo", volto a contrastare pratiche finalizzate trarre profitto autolimitazione potestà impositiva statale, in forza quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro stato contraente che abbia la reale disponibilità giuridica ed economica provento percepito, realizzandosi, altrimenti, una traslazione impropria benefici convenzionali o un fenomeno non>>. Il principio è stato ulteriormente confermato, di recente, da SS 3 settembre 2024 n.23628 la quale (richiamando oltre alla già citata SS. n. 6005/2023; SS. sez. trib. 28 febbraio 2023, n. 6050), ha ribadito che <
ne consegue che è censurabile sede legittimità decisione con quale il si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti valenza indiziaria, non fossero grado acquisirla ove valutati nel loro complesso>>. 5.2 Nel caso in esame, le argomentazioni svolte dall’Agenzia delle entrate non prospettano la violazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ. nei termini sopra indicati, risolvendosi in definitiva nell’allegazione di una diversa ricostruzione delle questioni di fatto e nella contrapposizione a quelli forniti dalla contribuente, dei diversi elementi indiziari (peraltro, come correttamente rilevato dal P.G. neppure dirimenti) forniti dall’Ufficio la cui valenza probatoria è stata espressamente disattesa dalla Commissione tributaria regionale. 6.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, pertanto, rigettato con spese, liquidate come in dispositivo, a carico della soccombente Agenzia delle Entrate. 7.Essendo soccombente un’ Amministrazione dello Stato la quale usufruisce della prenotazione a debito delle spese non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. 11 Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi euro 7.600,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma il 12 settembre 2024.