TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LZ
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico LA OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub n. 2830/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del suo Ministro pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, presso i cui uffici è domiciliato, appellante contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Martini del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Kitty De Guelmi, giusta procura in atti
, nato il [...] in [...] e ivi residente, domiciliato ex art. CP_2
126 D.lgs. n. 209/2005 presso contumace CP_3 appellati
In punto: appello avverso la sentenza n. 276/2024, emessa in data 13/12/2023 dal
Giudice di Pace di OL nell'ambito del procedimento ivi iscritto sub R.G. N.
147/2023, depositata in data 29/08/2024 e notificata in data 02/09/2024 trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 18/09/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come da note scritte depositate in data 19/06/2025, ivi altresì
Pag. 1 di 11 esponendo le proprie istanze istruttorie
“contariis reictis, nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, disattesa ogni eventuale contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. e, per l'effetto, Parte_2 del convenuto in quanto ente assicuratore del sig. , Controparte_1 Pt_2
condannare l' a corrispondere al per i titoli di cui alla CP_3 Parte_1 presente citazione la somma pari al 50 % di euro 11.955,60, oltre agli interessi di legge maturati dal giorno dell'illecito al giorno del saldo effettivo, o la diversa somma ritenuta provata in corso di causa e/o di giustizia. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi” per parte appellata come da note scritte depositate in data 18/06/2025 CP_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: Respingersi la avversa impugnazione perché infondata in fatto e diritto, giusta la narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 276/24, pronunciata dal
Giudice di Pace di OL, nel giudizio avente RG 147/2023. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 02/10/2024, il Parte_1 impugnava la sentenza n. 276/2024 del Giudice di Pace di OL, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria dal medesimo ente proposta.
In particolare, parte appellante, quale proprietaria dell'autovettura SUBARU Forester targata CC-DI279, adiva il Giudice di Pace di OL ai fini dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità di , conducente dell'autovettura MERCEDES CP_2
E200D, avente targa ungherese NXU565, per il sinistro stradale verificatosi in data
07/06/2018 a OL, in occasione del quale, sulla via Einstein, nel tratto di strada compreso tra via Buozzi e via Galvani, in direzione di Laives, la prima autovettura, condotta da , Carabiniere in servizio presso la Stazione Carabinieri di Parte_3
Cavalese, andava a tamponare la seconda;
conseguentemente, chiedeva la condanna dell' al risarcimento dei danni materiali subiti, costituiti dai Controparte_1
costi di riparazione dell'autovettura di servizio in livrea ufficiale e quantificati nell'importo di € 11.955,60.
Pag. 2 di 11 Il Giudice di Pace di OL, disattese le istanze istruttorie formulate in atti da parte attrice, qui appellante (cfr. pag. 3 – “in quanto veniva chiesta la testimonianza del
Carabiniere conducente dell'autovettura militare incidentata, la cui Parte_3
testimonianza da sola non sarebbe stata in grado di provare la dinamica del sinistro come narrata da parte attrice ed in ogni caso non ammissibile per incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del testimone;
non veniva nemmeno ammessa la C.T.U. come richiesta dall'attore, in quanto esplorativa”), rigettava la domanda di risarcimento dei danni materiali ritenendo non provata la dinamica del sinistro (cfr. pagg. 3 e 4 –
“Parte attrice agisce in giudizio, in quanto ritiene che la responsabilità del tamponamento causato dall'autovettura militare Subaru Forester sia da ascrivere al conducente della Mercedes Classe A, tg. NXU565, signor , qui convenuto, CP_2 il quale avrebbe improvvisamente ed imprevedibilmente interrotto la manovra di sorpasso del camion che lo precedeva, perché avrebbe visto uscire dal piazzale della ditta un autoarticolato, che gli sarebbe stato rubato e con l'intenzione di CP_4 fermarlo avrebbe deciso di raggiungerlo arrestando improvvisamente la marcia della propria autovettura. Tale spiegazione dell'improvvisa frenata sarebbe stata riportata dallo stesso al Carabiniere che dopo il sinistro, con CP_2 Parte_3
l'ausilio telefonico di un interprete, avrebbe ottenuto dal questo chiarimento CP_2 circa il motivo della improvvisa frenata in sede di sorpasso. Tuttavia, in primo luogo trattasi di dichiarazione riportata e come tale del tutto inidonea a costituire prova certa del fatto narrato;
inoltre nessuna dichiarazione in tal senso è stata indicata nel rapporto di sinistro stradale redatto dagli agenti della OLizia Municipale di OL interventi sul luogo del sinistro, i quali hanno riportato che non procedevano alla raccolta di spontanee dichiarazioni di uno dei due conducenti, in quanto il conducente della
Mercedes, di madrelingua ungherese, non parlava né scriveva le lingue italiana o tedesca. Nemmeno è stata chiesta da parte attrice l'ammissione della prova per interpello formale del convenuto . Anche la documentazione dimessa da CP_2 parte attrice (vedi sub doc. n. 2 e 3) si riferisce all'inchiesta amministrativa interna svolta dai Carabinieri di Cavalese che ai fini del presente procedimento civile non può essere assunta come prova idonea a provare la dinamica del sinistro come narrata dall'attore ”). Parte_4
Pag. 3 di 11 Nel presente grado di giudizio, parte appellante deduce sussistere vizio di motivazione della sentenza, ove questa rigetta la domanda attorea per carenza di prova, di seguito reiterando le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, nonché lamenta il vizio di omessa pronuncia con riferimento all'applicabilità della presunzione di concorrente pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., di seguito limitando la domanda al risarcimento dei danni subiti in applicazione di detta presunzione (cfr. pagg. 6 e 7 –
“Oggi, infatti, queta difesa ritiene di rinunziare, pur laddove dovessero esser a ammesse le istanze istruttorie, alla domanda formulata in via principale e cioè per l'intero ammontare del danno, al fine di ottenere il risarcimento “della diversa somma ritenuta di giustizia” e quindi di quanto fin da prima dell'introduzione del giudizio si era tentato di domandare invano alla convenuta assicuratrice e cioè il 50% del danno, come previsto dalla legge”).
L'appellato rimaneva contumace, mentre parte appellata si CP_2 CP_3 costituiva tempestivamente anche nel presente grado di giudizio, contestando integralmente le avverse deduzioni e insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
***
L'appello è infondato e, pertanto, va disatteso per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare, dal rapporto di infortunio stradale redatto dalla OLizia Municipale di OL, risulta che il Carabiniere , alla Parte_3 guida dell'autovettura di servizio, percorreva via Einstein, proveniente da via Buozzi in direzione di Laives, viaggiando sulla corsia di destra dietro l'autovettura condotta da
; quest'ultimo, spostandosi sulla corsia di sinistra per effettuare manovra CP_2 di sorpasso dell'autocarro che lo precedeva, usciva dal campo di visibilità di Pt_3
il quale, dopo avere effettuato medesima manovra, andava a collidere, con la
[...] parte anteriore sinistra dell'autovettura da questi condotta, in ragione di deviazione della direzione di marcia, contro la parte posteriore destra dell'autovettura condotta dall'appellato (cfr. doc. n. 8, pagg. 11-13, di parte appellante).
Dalla lettura di vari documenti allegati da parte appellante, risulta che ha Parte_3
fornito ampia descrizione del sinistro, per cui l'assunzione della sua testimonianza si rivela, di fatto, superflua.
Pag. 4 di 11 Innanzitutto, si deve rilevare che, contrariamente a quanto motivato dal giudice di prime cure ai fini dell'esclusione della prova orale richiesta da parte qui appellante, Pt_3 non è persona incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., posto che
[...]
questi, non avendo patito alcuna lesione fisica, nella presente causa non è portatore di un interesse personale, concreto e attuale che potrebbe legittimare la sua partecipazione al presente giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c., bensì unicamente di un interesse di mero fatto.
Tuttavia, la sussistenza di detto interesse comunque imporrebbe, in sede testimoniale, un vaglio particolarmente rigoroso sotto il profilo dell'attendibilità delle affermazioni rese, che, nel caso di specie, viene già fortemente minata dalle incongruenze riscontrabili nelle pregresse varie dichiarazioni già agli atti.
Invero, pur mantenendosi la descrizione della dinamica dell'urto sostanzialmente identica, si possono riscontrare insanabili divergenze nei riferiti accadimenti ad esso anteriori e successivi, come di seguito esposto.
Nel rapporto di infortunio stradale redatto dal personale operante della OLizia
Municipale di OL, già sopra richiamato, vengono riportate le dichiarazioni rese nell'immediatezza da , precisamente: “Transitavo su via Einstein con Parte_3
provenienza via Buozzi in direzione via Galvani sulla corsia destra delle due corsie.
Davanti a me transitava una Mercedes bianca e davanti a questa un autocarro. Ad un certo punto la Mercedes sorpassava l'autocarro a sinistra e spariva dietro l'autocarro.
Anch'io poi ho sorpassato l'autocarro a sinistra e subito dopo ho trovato la Mercedes ferma sulla corsia sinistra. Ho frenato e cercavo di evitare l'urto, sterzando verso destra, ma non potevo più evitare l'urto anche perché sulla corsia destra transitavano altri veicoli. Dopo che siamo scesi dai veicoli, il signore gridava gesticolando nella lingua straniera probabilmente in ungherese ( ”. Testimone_1
Nell'annotazione di OLizia giudiziaria di data 11/07/2018, redatta dallo stesso Pt_3
si legge quanto segue: “Dopo aver superato la rotatoria posta all'altezza
[...] dell' il veicolo Mercedes superava un autoarticolato che lo precedeva CP_5 scomparendo dalla mia visuale. Dopo essermi sincerato che nessun altro veicolo stava arrivando, eseguivo la medesima manovra di sorpasso spostandomi pertanto sulla corsia di sinistra con l'andatura di marcia in accelerazione per ultimare la fase di
Pag. 5 di 11 sorpasso dell'autoarticolato. Dopo pochi istanti, nell'ultimare la manovra, trovavo la mia corsia di marcia completamente sbarrata dalla presenza del veicolo Mercedes che mi precedeva, che nel frattempo si era arrestato senza alcun motivo apparente.
Immediatamente frenavo la marcia del mio autoveicolo ma a causa della ormai ridottissima distanza che ci separava, non riuscivo a evitare la collisione con il veicolo
Mercedes. A seguito dell'impatto scendevo dal veicolo e dopo essermi accertato che il conducente dell'altro veicolo non avesse riportato alcuna lesione, chiedevo allo stesso contezza dei fatti. Il conducente esprimendosi in lingua ungherese con fare agitato mi diceva “ . Mentre attendevamo l'intervento di una forza di polizia che Per_1 Tes_1 procedesse ai rilievi di legge, il conducente del veicolo Mercedes mi faceva capire, con
l'ausilio telefonico di una interprete inglese, che era alla ricerca di un suo autoarticolato che era stato rubato pochi secondi prima dal piazzale “ ”, situato CP_4
al limitare della carreggiata opposta. A qual punto intuivo che il conducente ungherese, nell'effettuare il sorpasso del veicolo che ci precedeva, aveva notato il suo autoarticolato che usciva dal parcheggio “ ” e pertanto aveva fermato il veicolo CP_4
presumibilmente per fermarlo o perché intenzionato a chiedere aiuto allo scrivente a bordo appunto del veicolo di servizio con i colori d'istituto” (cfr. doc. n. 8, pagg. 26-27, di parte appellante).
Invece, nel ricorso di data 23/07/2018, redatto dallo stesso ai fini Parte_3
dell'annullamento della contravvenzione elevata dalla OLizia Municipale di OL per violazione dell'art. 141 co. 2 CdS, si legge quanto segue: “Dopo aver superato la rotatoria posta all'altezza dell di OL, notavo che il veicolo Mercedes CP_5
superava l'autoarticolato che lo precedeva scomparendo dalla mia visuale. Dopo essermi sincerato che nessun altro veicolo stesse arrivando, iniziavo la medesima manovra di sorpasso impegnando la corsia di sinistra con l'andatura di marcia in accelerazione. Uscito dal cono d'ombra del mezzo pesante trovavo la corsia di marcia bloccata dalla vettura Mercedes che mi precedeva, il cui conducente, improvvisamente del tutto inaspettatamente si era arrestato senza alcun motivo apparente e senza comunque azionare gli indicatori di emergenza. L'immediata frenata posta in essere, consentiva solamente di annullare effetti lesivi sui coinvolti, mentre l'urto tra i veicoli risultava inevitabile. Come si è evinto dal fascicolo fotografico allegato ai rilievi, fino
Pag. 6 di 11 all'ultimo tentavo di evitare l'impatto scartando a destra. Successivamente all'impatto, subito mi accertavo sulle condizioni fisiche del conducente dell'altro veicolo nonché cercava di fare chiarezza su quale fosse stata la motivazione dell'improvvisa manovra di arresto del mezzo. Solo grazie all'ausilio di un traduttrice raggiunta telefonicamente, Parte il riusciva a capire che conducente della Mercedes Parte_3 CP_2
classe E, mentre sorpassava l'autoarticolato, notava uscire dal cancello della ditta
“ ”, quello che lui riconosceva come un proprio automezzo pesante CP_4 asseritamente utilizzato impropriamente da un proprio autista;
per questo motivo arrestava immediatamente la marcia per cercare di scendere e andare a fermare il mezzo pesante … al momento in cui io decidevo il sorpasso dell'autocarro mi spostavo sulla corsia predisposta per tale manovra e mi trovavo di fronte il Mercedes, fermo e col conducente che aveva aperto la portiera lato guida;
detto veicolo di fatto ingombrava la carreggiata perché il conducente asseritamente avrebbe visto un suo camion condotto dall'adiacente parcheggio “ ” da un camionista non CP_4 autorizzato … spostandomi a sinistra per effettuare il sorpasso dell'autocarro, mi trovavo di fronte ad un ostacolo immobile, da me non visto prima di iniziare il sorpasso, quindi “ostacolo” non prevedibile ed impossibile da evitare;
non potendo rientrare sulla mia destra (vi era l'autocarro che procedeva la sua marcia) frenavo subito e solo la mia prontezza di riflessi mi permetteva di rallentare a sufficienza, causando solo danni materiali ai veicoli e nessun infortunio” (cfr. doc. n. 9 pagg.
6-7 di parte appellante).
Tale ultima versione viene poi, letteralmente, riproposta negli atti inerenti agli accertamenti svolti dalla Compagnia Carabinieri di Cavalese, ultimati in data
28/07/2018 con la redazione del rapporto conclusivo a firma del suo Comandante (cfr. doc. n. 8 pagg. 29-30 di parte appellante).
Ebbene, da quanto sopra richiamato, risulta che , seppure in servizio Parte_3
effettivo, non ha ritenuto suo dovere riferire agli agenti della OLizia Municipale di
OL intervenuti per i rilievi quanto invece dallo stesso riportato nell'annotazione redatta in data 11/07/2018, ovvero che, in attesa del loro arrivo, ha interloquito con il convenuto a mezzo di un traduttore in lingua inglese, così apprendendo CP_2 dell'avvenuta consumazione di un reato ai danni dello stesso convenuto, ossia la
Pag. 7 di 11 sottrazione di un autoarticolato di sua proprietà appena immessosi nella circolazione stradale uscendo dal parcheggio della società di trasporto merci all'insegna ” CP_4 posto sul lato opposto della strada.
Tale ultima circostanza di fatto, pur ribadita in atti da parte appellante, risulta tuttavia modificata già nel corso degli accertamenti interni subito svolti dal Comando
Carabinieri di Cavalese, ove invece viene riportato che il convenuto , CP_2 mentre era in fase di sorpasso dell'autocarro, “notava uscire dal cancello della ditta
“ ”, quello che lui riconosceva come un proprio automezzo pesante CP_4
asseritamente utilizzato impropriamente da un proprio autista”.
Evidente si palesa l'incongruenza delle due versioni riferite nel tempo da Parte_3
in relazione alla ragione, dallo stesso dichiaratamente appresa a mezzo di un interprete in lingua inglese, dell'asserita improvvisa frenata dell'autovettura condotta dal convenuto . CP_2
Inoltre, ha riportato unicamente nel ricorso presentato avverso il verbale Parte_3 di contestazione della violazione dell'art. 141 co. 2 CdS che, solo una volta uscito dal cono d'ombra costituito dalla presenza dell'autocarro marciante davanti sulla corsia di destra, poteva avvedersi che l'autovettura condotta dal convenuto , dopo CP_2
avere impostato ed eseguito il sorpasso sulla corsia di sinistra, non solo era già completamente ferma, bensì persino aveva la portiera lato guida aperta.
Tale ultimo dettaglio rende particolarmente inverosimile, sotto il profilo delle tempistiche degli accadimenti, l'asserita impossibilità di prevedere, ed evitare,
l'ostacolo costituito dall'autovettura condotta dal convenuto , in assenza CP_2
di qualsivoglia elemento che fornisca conforto oggettivo alle percezioni soggettive dello stesso , ovvero che possa ritenersi utile alla ricostruzione tecnica della Parte_3
dinamica del sinistro, quali possono essere i rilievi eseguiti dal personale della OLizia
Municipale di OL o il relativo fascicolo fotografico, idonei a determinare il punto esatto di urto e la posizione di quiete assunta dai veicoli coinvolti nonché l'entità e la tipologia di danni dai medesimi riportati. Di contro, l'unico riferimento è evincibile da quanto riportato nel rapporto di infortunio stradale redatto dagli agenti operanti, ove si legge che “arrestava la marcia del proprio veicolo obliquamente a Parte_3 cavallo delle linea longitudinale discontinua di mezzeria con la parte anteriore rivolta
Pag. 8 di 11 verso via Agruzzo”, quindi verso altra strada rispetto a quella di marcia, potendosi pertanto rilevare la prossimità di intersezione, con conseguente obbligo di moderare la velocità (Art. 141 co. 3 CdS).
Ulteriore incongruenza emerge altresì dal raffronto delle versioni dei fatti inerenti alla fase immediatamente anteriore all'urto tra le autovetture. Infatti, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza da al personale operante della OLizia Municipale di Parte_3
OL, questi riferiva che, impegnata la corsia di sinistra per eseguire il sorpasso dell'autocarro, ivi trovandovi ferma l'autovettura condotta da , frenava CP_2
prontamente e sterzava verso destra, non potendo comunque “evitare l'urto anche perché sulla corsia destra transitavano altri veicoli”, mentre, nel ricorso presentato al
Commissariato del Governo, riferisce che non poteva rientrare sulla corsia di destra poiché “vi era l'autocarro che procedeva la sua marcia” e, pertanto, prontamente azionava i freni, permettendo all'autovettura condotta di rallentare tanto da causare solo danni materiali.
Dall'insieme delle contraddizioni sopra rilevate, tutte provenienti da dichiarazioni nel tempo rese da (quindi nemmeno superabili da ulteriori sue dichiarazioni Parte_3 testimoniali, per quanto aderenti alle deduzioni contenute in atti), non può ritenersi offerta, da parte appellante, adeguata prova delle sue allegazioni, sia con riferimento al dedotto improvviso arresto dell'autovettura condotta da che con CP_2
riferimento alle dedotte ragioni di tale improvviso arresto, così rimaste solo asserite quali estranee alle esigenze del traffico e al normale andamento della circolazione stradale, tali da costituire un ostacolo fisso e imprevedibile.
E comunque, quand'anche si dovessero ipoteticamente ritenere provate dette circostanze, l'art. 141 co. 2 CdS non solo prescrive al conducente di un veicolo l'arresto tempestivo “dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, bensì anche che tale arresto debba essere possibile “entro i limiti del suo campo di visibilità”.
Pertanto, detta norma di comportamento nella circolazione stradale impone al conducente di un veicolo un dovere di particolare prudenza e diligenza, consistente nel regolare la velocità e la condotta di guida in modo tale da poter fronteggiare qualsiasi situazione che si presenti nel suo campo visivo;
conseguentemente, questi deve ancor più adeguare la velocità per fronteggiare un ostacolo che esula dalla sua visuale. In altre
Pag. 9 di 11 parole, non può essere prevedibile, e nemmeno imprevedibile, ciò che non si può ancora osservare.
Avendo lo stesso reiteratamente affermato di avere avuto, sulla corsia di Parte_3
sinistra rispetto a quella di marcia, la profondità visiva ridotta dal cono d'ombra costituito dall'autocarro da sorpassare, questi, necessariamente, non avrebbe dovuto impostare la marcia in accelerazione prima di avere la visuale libera su detta corsia o, comunque, non in maniera tale da non essere in grado di arrestare tempestivamente il veicolo nel campo di visibilità, ovvero di mantenere lo spazio sufficiente per rientrare sulla corsia di provenienza e posizionarsi dietro il veicolo da sorpassare.
Da quanto sopra esposto, a fronte dell'assenza di adeguata prova della sussistenza di ostacolo fisso e improvviso, costituito dall'autovettura ferma sulla medesima corsia di marcia, tale da costituire situazione avulsa dalla normale dinamica della circolazione stradale, e, di contro, a fronte della sussistenza di circostanze di fatto che non permettono di ravvisare profili di imprevedibilità di detta anomala situazione – perché estranea al campo di visibilità del conducente, campo entro il quale questi sarebbe comunque tenuto ad arrestare tempestivamente il veicolo – discende l'inapplicabilità della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., qui invocata da parte appellante, trattandosi di criterio sussidiario applicabile unicamente in assenza di riscontri concreti per potersi ravvisare violazione delle norme di comportamento nella circolazione stradale, nel presente giudizio oggettivamente accertabili a carico del solo . Parte_3
Peraltro, ai sensi dell'art. 149 CdS, opera la presunzione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante per inosservanza della distanza di sicurezza, per quanto, nel caso di specie, tale violazione non sia stata ravvisata dagli agenti operanti, si presume a fronte della sola versione dei fatti riferita dallo stesso , ossia Parte_3
proprio dal conducente dell'autovettura tamponante, al pari dell'esito favorevole del ricorso, dal medesimo presentato, avverso il verbale di contestazione della sanzione per violazione dell'art. 141 co. 2 CdS (cfr. Cass. n. 29009/2024 – “… ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne
Pag. 10 di 11 consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054,
2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili…”).
***
L'integrale rigetto dell'atto di appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione, a parte appellata delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo CP_3 in applicazione dei valori medi, ridotti della metà per tutte le quattro fasi, in ragione del valore prossimo al minimo tabellare (€ 5.977,80) e della contenuta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con riferimento alle cause pendenti innanzi al tribunale ordinario di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 (DM 55/2014 e successive modifiche).
Infine, si deve rilevare che non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato “perché la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo” (cfr. Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. disattende l'atto di appello avverso la sentenza n. 276/2024, emessa dal Giudice di
Pace di OL in data 13/12/2023, così confermandola integralmente;
2. condanna il , in persona del suo Ministro pro tempore, a Parte_1 rifondere a le spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 per compenso, oltre il rimborso delle spese generali in misura forfettaria del
15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in data 16/10/2025
Il Giudice
LA OL
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LZ
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico LA OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub n. 2830/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del suo Ministro pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, presso i cui uffici è domiciliato, appellante contro
Controparte_1
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Martini del Foro di Milano e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Kitty De Guelmi, giusta procura in atti
, nato il [...] in [...] e ivi residente, domiciliato ex art. CP_2
126 D.lgs. n. 209/2005 presso contumace CP_3 appellati
In punto: appello avverso la sentenza n. 276/2024, emessa in data 13/12/2023 dal
Giudice di Pace di OL nell'ambito del procedimento ivi iscritto sub R.G. N.
147/2023, depositata in data 29/08/2024 e notificata in data 02/09/2024 trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 18/09/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come da note scritte depositate in data 19/06/2025, ivi altresì
Pag. 1 di 11 esponendo le proprie istanze istruttorie
“contariis reictis, nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, disattesa ogni eventuale contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. e, per l'effetto, Parte_2 del convenuto in quanto ente assicuratore del sig. , Controparte_1 Pt_2
condannare l' a corrispondere al per i titoli di cui alla CP_3 Parte_1 presente citazione la somma pari al 50 % di euro 11.955,60, oltre agli interessi di legge maturati dal giorno dell'illecito al giorno del saldo effettivo, o la diversa somma ritenuta provata in corso di causa e/o di giustizia. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi” per parte appellata come da note scritte depositate in data 18/06/2025 CP_3
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: Respingersi la avversa impugnazione perché infondata in fatto e diritto, giusta la narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza n. 276/24, pronunciata dal
Giudice di Pace di OL, nel giudizio avente RG 147/2023. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato il 02/10/2024, il Parte_1 impugnava la sentenza n. 276/2024 del Giudice di Pace di OL, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria dal medesimo ente proposta.
In particolare, parte appellante, quale proprietaria dell'autovettura SUBARU Forester targata CC-DI279, adiva il Giudice di Pace di OL ai fini dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità di , conducente dell'autovettura MERCEDES CP_2
E200D, avente targa ungherese NXU565, per il sinistro stradale verificatosi in data
07/06/2018 a OL, in occasione del quale, sulla via Einstein, nel tratto di strada compreso tra via Buozzi e via Galvani, in direzione di Laives, la prima autovettura, condotta da , Carabiniere in servizio presso la Stazione Carabinieri di Parte_3
Cavalese, andava a tamponare la seconda;
conseguentemente, chiedeva la condanna dell' al risarcimento dei danni materiali subiti, costituiti dai Controparte_1
costi di riparazione dell'autovettura di servizio in livrea ufficiale e quantificati nell'importo di € 11.955,60.
Pag. 2 di 11 Il Giudice di Pace di OL, disattese le istanze istruttorie formulate in atti da parte attrice, qui appellante (cfr. pag. 3 – “in quanto veniva chiesta la testimonianza del
Carabiniere conducente dell'autovettura militare incidentata, la cui Parte_3
testimonianza da sola non sarebbe stata in grado di provare la dinamica del sinistro come narrata da parte attrice ed in ogni caso non ammissibile per incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del testimone;
non veniva nemmeno ammessa la C.T.U. come richiesta dall'attore, in quanto esplorativa”), rigettava la domanda di risarcimento dei danni materiali ritenendo non provata la dinamica del sinistro (cfr. pagg. 3 e 4 –
“Parte attrice agisce in giudizio, in quanto ritiene che la responsabilità del tamponamento causato dall'autovettura militare Subaru Forester sia da ascrivere al conducente della Mercedes Classe A, tg. NXU565, signor , qui convenuto, CP_2 il quale avrebbe improvvisamente ed imprevedibilmente interrotto la manovra di sorpasso del camion che lo precedeva, perché avrebbe visto uscire dal piazzale della ditta un autoarticolato, che gli sarebbe stato rubato e con l'intenzione di CP_4 fermarlo avrebbe deciso di raggiungerlo arrestando improvvisamente la marcia della propria autovettura. Tale spiegazione dell'improvvisa frenata sarebbe stata riportata dallo stesso al Carabiniere che dopo il sinistro, con CP_2 Parte_3
l'ausilio telefonico di un interprete, avrebbe ottenuto dal questo chiarimento CP_2 circa il motivo della improvvisa frenata in sede di sorpasso. Tuttavia, in primo luogo trattasi di dichiarazione riportata e come tale del tutto inidonea a costituire prova certa del fatto narrato;
inoltre nessuna dichiarazione in tal senso è stata indicata nel rapporto di sinistro stradale redatto dagli agenti della OLizia Municipale di OL interventi sul luogo del sinistro, i quali hanno riportato che non procedevano alla raccolta di spontanee dichiarazioni di uno dei due conducenti, in quanto il conducente della
Mercedes, di madrelingua ungherese, non parlava né scriveva le lingue italiana o tedesca. Nemmeno è stata chiesta da parte attrice l'ammissione della prova per interpello formale del convenuto . Anche la documentazione dimessa da CP_2 parte attrice (vedi sub doc. n. 2 e 3) si riferisce all'inchiesta amministrativa interna svolta dai Carabinieri di Cavalese che ai fini del presente procedimento civile non può essere assunta come prova idonea a provare la dinamica del sinistro come narrata dall'attore ”). Parte_4
Pag. 3 di 11 Nel presente grado di giudizio, parte appellante deduce sussistere vizio di motivazione della sentenza, ove questa rigetta la domanda attorea per carenza di prova, di seguito reiterando le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, nonché lamenta il vizio di omessa pronuncia con riferimento all'applicabilità della presunzione di concorrente pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., di seguito limitando la domanda al risarcimento dei danni subiti in applicazione di detta presunzione (cfr. pagg. 6 e 7 –
“Oggi, infatti, queta difesa ritiene di rinunziare, pur laddove dovessero esser a ammesse le istanze istruttorie, alla domanda formulata in via principale e cioè per l'intero ammontare del danno, al fine di ottenere il risarcimento “della diversa somma ritenuta di giustizia” e quindi di quanto fin da prima dell'introduzione del giudizio si era tentato di domandare invano alla convenuta assicuratrice e cioè il 50% del danno, come previsto dalla legge”).
L'appellato rimaneva contumace, mentre parte appellata si CP_2 CP_3 costituiva tempestivamente anche nel presente grado di giudizio, contestando integralmente le avverse deduzioni e insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
***
L'appello è infondato e, pertanto, va disatteso per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare, dal rapporto di infortunio stradale redatto dalla OLizia Municipale di OL, risulta che il Carabiniere , alla Parte_3 guida dell'autovettura di servizio, percorreva via Einstein, proveniente da via Buozzi in direzione di Laives, viaggiando sulla corsia di destra dietro l'autovettura condotta da
; quest'ultimo, spostandosi sulla corsia di sinistra per effettuare manovra CP_2 di sorpasso dell'autocarro che lo precedeva, usciva dal campo di visibilità di Pt_3
il quale, dopo avere effettuato medesima manovra, andava a collidere, con la
[...] parte anteriore sinistra dell'autovettura da questi condotta, in ragione di deviazione della direzione di marcia, contro la parte posteriore destra dell'autovettura condotta dall'appellato (cfr. doc. n. 8, pagg. 11-13, di parte appellante).
Dalla lettura di vari documenti allegati da parte appellante, risulta che ha Parte_3
fornito ampia descrizione del sinistro, per cui l'assunzione della sua testimonianza si rivela, di fatto, superflua.
Pag. 4 di 11 Innanzitutto, si deve rilevare che, contrariamente a quanto motivato dal giudice di prime cure ai fini dell'esclusione della prova orale richiesta da parte qui appellante, Pt_3 non è persona incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., posto che
[...]
questi, non avendo patito alcuna lesione fisica, nella presente causa non è portatore di un interesse personale, concreto e attuale che potrebbe legittimare la sua partecipazione al presente giudizio ai sensi dell'art. 100 c.p.c., bensì unicamente di un interesse di mero fatto.
Tuttavia, la sussistenza di detto interesse comunque imporrebbe, in sede testimoniale, un vaglio particolarmente rigoroso sotto il profilo dell'attendibilità delle affermazioni rese, che, nel caso di specie, viene già fortemente minata dalle incongruenze riscontrabili nelle pregresse varie dichiarazioni già agli atti.
Invero, pur mantenendosi la descrizione della dinamica dell'urto sostanzialmente identica, si possono riscontrare insanabili divergenze nei riferiti accadimenti ad esso anteriori e successivi, come di seguito esposto.
Nel rapporto di infortunio stradale redatto dal personale operante della OLizia
Municipale di OL, già sopra richiamato, vengono riportate le dichiarazioni rese nell'immediatezza da , precisamente: “Transitavo su via Einstein con Parte_3
provenienza via Buozzi in direzione via Galvani sulla corsia destra delle due corsie.
Davanti a me transitava una Mercedes bianca e davanti a questa un autocarro. Ad un certo punto la Mercedes sorpassava l'autocarro a sinistra e spariva dietro l'autocarro.
Anch'io poi ho sorpassato l'autocarro a sinistra e subito dopo ho trovato la Mercedes ferma sulla corsia sinistra. Ho frenato e cercavo di evitare l'urto, sterzando verso destra, ma non potevo più evitare l'urto anche perché sulla corsia destra transitavano altri veicoli. Dopo che siamo scesi dai veicoli, il signore gridava gesticolando nella lingua straniera probabilmente in ungherese ( ”. Testimone_1
Nell'annotazione di OLizia giudiziaria di data 11/07/2018, redatta dallo stesso Pt_3
si legge quanto segue: “Dopo aver superato la rotatoria posta all'altezza
[...] dell' il veicolo Mercedes superava un autoarticolato che lo precedeva CP_5 scomparendo dalla mia visuale. Dopo essermi sincerato che nessun altro veicolo stava arrivando, eseguivo la medesima manovra di sorpasso spostandomi pertanto sulla corsia di sinistra con l'andatura di marcia in accelerazione per ultimare la fase di
Pag. 5 di 11 sorpasso dell'autoarticolato. Dopo pochi istanti, nell'ultimare la manovra, trovavo la mia corsia di marcia completamente sbarrata dalla presenza del veicolo Mercedes che mi precedeva, che nel frattempo si era arrestato senza alcun motivo apparente.
Immediatamente frenavo la marcia del mio autoveicolo ma a causa della ormai ridottissima distanza che ci separava, non riuscivo a evitare la collisione con il veicolo
Mercedes. A seguito dell'impatto scendevo dal veicolo e dopo essermi accertato che il conducente dell'altro veicolo non avesse riportato alcuna lesione, chiedevo allo stesso contezza dei fatti. Il conducente esprimendosi in lingua ungherese con fare agitato mi diceva “ . Mentre attendevamo l'intervento di una forza di polizia che Per_1 Tes_1 procedesse ai rilievi di legge, il conducente del veicolo Mercedes mi faceva capire, con
l'ausilio telefonico di una interprete inglese, che era alla ricerca di un suo autoarticolato che era stato rubato pochi secondi prima dal piazzale “ ”, situato CP_4
al limitare della carreggiata opposta. A qual punto intuivo che il conducente ungherese, nell'effettuare il sorpasso del veicolo che ci precedeva, aveva notato il suo autoarticolato che usciva dal parcheggio “ ” e pertanto aveva fermato il veicolo CP_4
presumibilmente per fermarlo o perché intenzionato a chiedere aiuto allo scrivente a bordo appunto del veicolo di servizio con i colori d'istituto” (cfr. doc. n. 8, pagg. 26-27, di parte appellante).
Invece, nel ricorso di data 23/07/2018, redatto dallo stesso ai fini Parte_3
dell'annullamento della contravvenzione elevata dalla OLizia Municipale di OL per violazione dell'art. 141 co. 2 CdS, si legge quanto segue: “Dopo aver superato la rotatoria posta all'altezza dell di OL, notavo che il veicolo Mercedes CP_5
superava l'autoarticolato che lo precedeva scomparendo dalla mia visuale. Dopo essermi sincerato che nessun altro veicolo stesse arrivando, iniziavo la medesima manovra di sorpasso impegnando la corsia di sinistra con l'andatura di marcia in accelerazione. Uscito dal cono d'ombra del mezzo pesante trovavo la corsia di marcia bloccata dalla vettura Mercedes che mi precedeva, il cui conducente, improvvisamente del tutto inaspettatamente si era arrestato senza alcun motivo apparente e senza comunque azionare gli indicatori di emergenza. L'immediata frenata posta in essere, consentiva solamente di annullare effetti lesivi sui coinvolti, mentre l'urto tra i veicoli risultava inevitabile. Come si è evinto dal fascicolo fotografico allegato ai rilievi, fino
Pag. 6 di 11 all'ultimo tentavo di evitare l'impatto scartando a destra. Successivamente all'impatto, subito mi accertavo sulle condizioni fisiche del conducente dell'altro veicolo nonché cercava di fare chiarezza su quale fosse stata la motivazione dell'improvvisa manovra di arresto del mezzo. Solo grazie all'ausilio di un traduttrice raggiunta telefonicamente, Parte il riusciva a capire che conducente della Mercedes Parte_3 CP_2
classe E, mentre sorpassava l'autoarticolato, notava uscire dal cancello della ditta
“ ”, quello che lui riconosceva come un proprio automezzo pesante CP_4 asseritamente utilizzato impropriamente da un proprio autista;
per questo motivo arrestava immediatamente la marcia per cercare di scendere e andare a fermare il mezzo pesante … al momento in cui io decidevo il sorpasso dell'autocarro mi spostavo sulla corsia predisposta per tale manovra e mi trovavo di fronte il Mercedes, fermo e col conducente che aveva aperto la portiera lato guida;
detto veicolo di fatto ingombrava la carreggiata perché il conducente asseritamente avrebbe visto un suo camion condotto dall'adiacente parcheggio “ ” da un camionista non CP_4 autorizzato … spostandomi a sinistra per effettuare il sorpasso dell'autocarro, mi trovavo di fronte ad un ostacolo immobile, da me non visto prima di iniziare il sorpasso, quindi “ostacolo” non prevedibile ed impossibile da evitare;
non potendo rientrare sulla mia destra (vi era l'autocarro che procedeva la sua marcia) frenavo subito e solo la mia prontezza di riflessi mi permetteva di rallentare a sufficienza, causando solo danni materiali ai veicoli e nessun infortunio” (cfr. doc. n. 9 pagg.
6-7 di parte appellante).
Tale ultima versione viene poi, letteralmente, riproposta negli atti inerenti agli accertamenti svolti dalla Compagnia Carabinieri di Cavalese, ultimati in data
28/07/2018 con la redazione del rapporto conclusivo a firma del suo Comandante (cfr. doc. n. 8 pagg. 29-30 di parte appellante).
Ebbene, da quanto sopra richiamato, risulta che , seppure in servizio Parte_3
effettivo, non ha ritenuto suo dovere riferire agli agenti della OLizia Municipale di
OL intervenuti per i rilievi quanto invece dallo stesso riportato nell'annotazione redatta in data 11/07/2018, ovvero che, in attesa del loro arrivo, ha interloquito con il convenuto a mezzo di un traduttore in lingua inglese, così apprendendo CP_2 dell'avvenuta consumazione di un reato ai danni dello stesso convenuto, ossia la
Pag. 7 di 11 sottrazione di un autoarticolato di sua proprietà appena immessosi nella circolazione stradale uscendo dal parcheggio della società di trasporto merci all'insegna ” CP_4 posto sul lato opposto della strada.
Tale ultima circostanza di fatto, pur ribadita in atti da parte appellante, risulta tuttavia modificata già nel corso degli accertamenti interni subito svolti dal Comando
Carabinieri di Cavalese, ove invece viene riportato che il convenuto , CP_2 mentre era in fase di sorpasso dell'autocarro, “notava uscire dal cancello della ditta
“ ”, quello che lui riconosceva come un proprio automezzo pesante CP_4
asseritamente utilizzato impropriamente da un proprio autista”.
Evidente si palesa l'incongruenza delle due versioni riferite nel tempo da Parte_3
in relazione alla ragione, dallo stesso dichiaratamente appresa a mezzo di un interprete in lingua inglese, dell'asserita improvvisa frenata dell'autovettura condotta dal convenuto . CP_2
Inoltre, ha riportato unicamente nel ricorso presentato avverso il verbale Parte_3 di contestazione della violazione dell'art. 141 co. 2 CdS che, solo una volta uscito dal cono d'ombra costituito dalla presenza dell'autocarro marciante davanti sulla corsia di destra, poteva avvedersi che l'autovettura condotta dal convenuto , dopo CP_2
avere impostato ed eseguito il sorpasso sulla corsia di sinistra, non solo era già completamente ferma, bensì persino aveva la portiera lato guida aperta.
Tale ultimo dettaglio rende particolarmente inverosimile, sotto il profilo delle tempistiche degli accadimenti, l'asserita impossibilità di prevedere, ed evitare,
l'ostacolo costituito dall'autovettura condotta dal convenuto , in assenza CP_2
di qualsivoglia elemento che fornisca conforto oggettivo alle percezioni soggettive dello stesso , ovvero che possa ritenersi utile alla ricostruzione tecnica della Parte_3
dinamica del sinistro, quali possono essere i rilievi eseguiti dal personale della OLizia
Municipale di OL o il relativo fascicolo fotografico, idonei a determinare il punto esatto di urto e la posizione di quiete assunta dai veicoli coinvolti nonché l'entità e la tipologia di danni dai medesimi riportati. Di contro, l'unico riferimento è evincibile da quanto riportato nel rapporto di infortunio stradale redatto dagli agenti operanti, ove si legge che “arrestava la marcia del proprio veicolo obliquamente a Parte_3 cavallo delle linea longitudinale discontinua di mezzeria con la parte anteriore rivolta
Pag. 8 di 11 verso via Agruzzo”, quindi verso altra strada rispetto a quella di marcia, potendosi pertanto rilevare la prossimità di intersezione, con conseguente obbligo di moderare la velocità (Art. 141 co. 3 CdS).
Ulteriore incongruenza emerge altresì dal raffronto delle versioni dei fatti inerenti alla fase immediatamente anteriore all'urto tra le autovetture. Infatti, nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza da al personale operante della OLizia Municipale di Parte_3
OL, questi riferiva che, impegnata la corsia di sinistra per eseguire il sorpasso dell'autocarro, ivi trovandovi ferma l'autovettura condotta da , frenava CP_2
prontamente e sterzava verso destra, non potendo comunque “evitare l'urto anche perché sulla corsia destra transitavano altri veicoli”, mentre, nel ricorso presentato al
Commissariato del Governo, riferisce che non poteva rientrare sulla corsia di destra poiché “vi era l'autocarro che procedeva la sua marcia” e, pertanto, prontamente azionava i freni, permettendo all'autovettura condotta di rallentare tanto da causare solo danni materiali.
Dall'insieme delle contraddizioni sopra rilevate, tutte provenienti da dichiarazioni nel tempo rese da (quindi nemmeno superabili da ulteriori sue dichiarazioni Parte_3 testimoniali, per quanto aderenti alle deduzioni contenute in atti), non può ritenersi offerta, da parte appellante, adeguata prova delle sue allegazioni, sia con riferimento al dedotto improvviso arresto dell'autovettura condotta da che con CP_2
riferimento alle dedotte ragioni di tale improvviso arresto, così rimaste solo asserite quali estranee alle esigenze del traffico e al normale andamento della circolazione stradale, tali da costituire un ostacolo fisso e imprevedibile.
E comunque, quand'anche si dovessero ipoteticamente ritenere provate dette circostanze, l'art. 141 co. 2 CdS non solo prescrive al conducente di un veicolo l'arresto tempestivo “dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, bensì anche che tale arresto debba essere possibile “entro i limiti del suo campo di visibilità”.
Pertanto, detta norma di comportamento nella circolazione stradale impone al conducente di un veicolo un dovere di particolare prudenza e diligenza, consistente nel regolare la velocità e la condotta di guida in modo tale da poter fronteggiare qualsiasi situazione che si presenti nel suo campo visivo;
conseguentemente, questi deve ancor più adeguare la velocità per fronteggiare un ostacolo che esula dalla sua visuale. In altre
Pag. 9 di 11 parole, non può essere prevedibile, e nemmeno imprevedibile, ciò che non si può ancora osservare.
Avendo lo stesso reiteratamente affermato di avere avuto, sulla corsia di Parte_3
sinistra rispetto a quella di marcia, la profondità visiva ridotta dal cono d'ombra costituito dall'autocarro da sorpassare, questi, necessariamente, non avrebbe dovuto impostare la marcia in accelerazione prima di avere la visuale libera su detta corsia o, comunque, non in maniera tale da non essere in grado di arrestare tempestivamente il veicolo nel campo di visibilità, ovvero di mantenere lo spazio sufficiente per rientrare sulla corsia di provenienza e posizionarsi dietro il veicolo da sorpassare.
Da quanto sopra esposto, a fronte dell'assenza di adeguata prova della sussistenza di ostacolo fisso e improvviso, costituito dall'autovettura ferma sulla medesima corsia di marcia, tale da costituire situazione avulsa dalla normale dinamica della circolazione stradale, e, di contro, a fronte della sussistenza di circostanze di fatto che non permettono di ravvisare profili di imprevedibilità di detta anomala situazione – perché estranea al campo di visibilità del conducente, campo entro il quale questi sarebbe comunque tenuto ad arrestare tempestivamente il veicolo – discende l'inapplicabilità della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c., qui invocata da parte appellante, trattandosi di criterio sussidiario applicabile unicamente in assenza di riscontri concreti per potersi ravvisare violazione delle norme di comportamento nella circolazione stradale, nel presente giudizio oggettivamente accertabili a carico del solo . Parte_3
Peraltro, ai sensi dell'art. 149 CdS, opera la presunzione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante per inosservanza della distanza di sicurezza, per quanto, nel caso di specie, tale violazione non sia stata ravvisata dagli agenti operanti, si presume a fronte della sola versione dei fatti riferita dallo stesso , ossia Parte_3
proprio dal conducente dell'autovettura tamponante, al pari dell'esito favorevole del ricorso, dal medesimo presentato, avverso il verbale di contestazione della sanzione per violazione dell'art. 141 co. 2 CdS (cfr. Cass. n. 29009/2024 – “… ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne
Pag. 10 di 11 consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054,
2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili…”).
***
L'integrale rigetto dell'atto di appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione, a parte appellata delle spese di lite che vengono liquidate in dispositivo CP_3 in applicazione dei valori medi, ridotti della metà per tutte le quattro fasi, in ragione del valore prossimo al minimo tabellare (€ 5.977,80) e della contenuta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con riferimento alle cause pendenti innanzi al tribunale ordinario di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 (DM 55/2014 e successive modifiche).
Infine, si deve rilevare che non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato “perché la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo” (cfr. Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. disattende l'atto di appello avverso la sentenza n. 276/2024, emessa dal Giudice di
Pace di OL in data 13/12/2023, così confermandola integralmente;
2. condanna il , in persona del suo Ministro pro tempore, a Parte_1 rifondere a le spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.540,00 per compenso, oltre il rimborso delle spese generali in misura forfettaria del
15% sul compenso, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in data 16/10/2025
Il Giudice
LA OL
Pag. 11 di 11