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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE CIVILE Nella composizione monocratica del dott. Davide Rizzuti, applicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025, visti gli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5125/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 28 novembre 2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente TRA nato a [...], il [...], residente in [...]Parte_1
(RM), Piazzale delle Regioni, n. 5, sc. A, int. 17, rappresentato e difeso dall' Avv. Ida Nazzaro (c.f.: ) - il quale ha dichiarato di voler ricevere le C.F._1 comunicazioni via fax al n. 065071368 ovvero via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEC - Email_1 Email_2 elett.te domiciliato presso lo studio del difensore sito in PO (CAP 00071 - RM), Via Francesco Domenico Guerrazzi, n. 2, giusta procura alle liti in atti.
(OPPONENTE) E (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Controparte_1
n. con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca de P.IVA_1
IM Souza (cod. fisc. del Foro di Napoli - quale dichiara CodiceFiscale_2 medesimo procuratore dichiara altresì di voler ricevere le comunicazioni a mezzo telefax al seguente numero 081.0099591 oppure all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: itgiusta – giusta procura Email_3 Email_4 generale alle liti in atti, elettivamente domicilia in Via Trevio, 32 - cap. 00019 - Tivoli (Roma) presso lo studio dell'avv. Mariarita Pezone. (OPPOSTA) Oggetto: Opposizione a precetto.
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 28 ottobre 2024 a proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli dall'opposta per Controparte_1 il pagamento della somma di €14.099,15 di cui al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. 1774/2023. Si è costituita in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto totale delle avverse pretese con condanna alle spese di lite. All'udienza del 23 maggio 2025, e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata al 28 novembre 2025 con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Nelle more, con provvedimento presidenziale del 20 ottobre 2025, la causa veniva assegnata al sottoscritto giudicante ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025. All'udienza del 28 novembre 2025, preso atto del rituale deposito delle memorie conclusive la causa veniva assunta in decisione.
*** 1. Con il primo motivo di opposizione, l'attore ha contestato: l'illegittimità delle somme richieste a titolo di interessi moratori applicati sulla sorte capitale, stante la mancata indicazione del tasso utilizzato ai fini del calcolo degli importi riportati in precetto;
l'abusività della clausola contenuta nel contratto di finanziamento (a suo dire illeggibile); la misura delle spese legali relativa all'atto di precetto giacché determinate facendo applicazione dei parametri medi in assenza di alcuna “particolare difficoltà”. Sempre in relazione a tali aspetti, al precipuo fine di superare il vaglio di ammissibilità (trattandosi di precetto azionato su titolo esecutivo giudiziale non opposto), l'attore ha richiamato i principi espressi dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022, ha imposto ai giudici della cognizione per la fase monitoria e ai giudici dell'esecuzione di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore. Invero, il vaglio d'ufficio, nel caso di specie, è l'unico idoneo a sondare un'eventuale vessatorietà della clausola in punto di interessi poiché l'attore si limita a dedure l'illeggibilità del contratto e a formulare deduzioni articolate mediante impiego di mere clausole di stile, del tutto generiche e prive di alcun vaglio critico rispetto al contenuto del contratto versato in atti. A tal proposito, occorre in primo luogo fugare ogni dubbio circa il tema della chiarezza e leggibilità del documento contrattuale - allegato n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta;
trattasi, all'evidenza, di documento ben leggibile in ogni sua parte, allegato in copia digitale in formato “a colori”. Quanto alla vessatorietà delle clausole contrattuali, è appena il caso di precisare come, dalla lettura della documentazione contrattuale, risulti la regolare e puntuale la sottoscrizione ad opera dell'opponente di tutte le clausole riportate nelle condizioni generali di contratto, ivi inclusa quella relativa alle conseguenze del ritardato o mancato pagamento (art.
1.3. delle predette condizioni, ove è precisato che “in caso di mancato pagamento alle scadenze previste (...) gli interessi di mora sono convenuti nella misura massima del 10% annuo”), ragione per la quale tale eccezione non può trovare accoglimento in quanto smentita per tabulas. Tale clausola, infatti, risulta essere stata oggetto di specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., in tal modo assolvendo all'onere della sottoscrizione specifica all'uopo prescritta dal legislatore ai fini della opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente. Da quanto osservato risulta inammissibile e generica l'ulteriore eccezione relativa alla mancata indicazione del tasso applicato giacché la misura degli interessi di mora dedotti in precetto risulta conforme al tasso annuo pattuito in contratto. Parimenti da disattendere la doglianza relativa all'ammontare delle spese legali applicate per la redazione dell'atto di precetto, emergendo, per stessa deduzione dell'attore, l'applicazione dei parametri medi, previsti per la generalità dei casi e non subordinati a particolari complessità o peculiarità del caso specifico (evenienza necessaria in caso di maggiorazioni ulteriori). L'eccezione si pone ai limiti di un serio interesse a ricorrere ponendosi in rapporto di irrisorietà rispetto all'ammontare degli importi dovuti al creditore opposto. Inammissibile per contro la domanda concernente l'applicazione della percentuale (15%) relativa al rimborso delle spese generali, trattandosi di tariffa che consegue all'applicazione, vincolata, di parametri legali.
2. Quanto al secondo motivo di opposizione in punto di prescrizione del credito occorre rilevare che il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto è da individuarsi nel decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 1774/2023 emesso da questo Tribunale e divenuto esecutivo in quanto mai opposto. In proposito, è d'obbligo richiamare il principio di diritto per cui non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione questioni attinenti al contenuto delle decisioni giudiziali, ovvero, afferenti al rapporto sostanziale sottostante intercorso tra le parti (quale, ad esempio, l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dal creditore o l'avvenuto adempimento non dedotto nel corso del procedimento giudiziale di formazione del titolo). In sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. possono infatti essere eccepiti soltanto fatti estintivi o adempimenti successivi alla emanazione del titolo esecutivo. Parte opponente solleva invece questioni di merito relative a circostanze che avrebbero potuto, al più, costituire oggetto di un eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che la parte avrebbe eventualmente potuto azionare quale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. allorquando venuta a conoscenza della pretesa a seguito della notifica del precetto (sempre che, si intende, sia valida la deduzione circa la mancata notifica del d.i.). A tal riguardo, in aderenza a quanto più volte specificato dalla granitica giurisprudenza di legittimità, deve dunque ribadirsi il principio per cui i vizi del procedimento di formazione del titolo giudiziale e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, se ancora deducibili, costituiscono oggetto del processo in cui il provvedimento è stato emesso e debbono essere fatti valere attraverso l'impugnazione o l'opposizione del titolo esecutivo, non potendosi confondere e sovrapporre ambiti necessariamente distinti quali quelli della cognizione e della futura esecuzione. In altri termini e, in definitiva, il titolo esecutivo giudiziale (nel caso di specie, decreto ingiuntivo non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr., tra le tante, Cass. 18.2.2015, n. 3277; Cass. 14.2.2013, n.3667; Cass.18.4.2006, n.8928).
3. Avuto riguardo alla decadenza dal credito (rectius difetto di legittimazione attiva della società creditrice), l'attore ha sostenuto l'assenza in atti di comprovanti l'avvenuta acquisizione del credito originariamente sorto tra l'opponente e CP_2
[...]
Sul punto, va osservato che la produzione documentale risultata agli atti consente di ricostruire puntualmente la catena delle cessioni dei crediti e la regolare legittimazione della parte attrice. In diritto, vige in materia il consolidato principio secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti... è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché l'individuazione sia certa sulla base delle categorie medesime” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 31188/2017; Cass. ord. 15884/2019). Dalla lettura degli atti allegati emerge che Bipielle Ducato S.p.a. ha ceduto il credito alla (Allegato n. 7 – 2 monitorio), la quale veniva incorporata in Parte_2 seguito a fusione in (Allegato n. 8 – 3 monitorio); a sua volta risulta Controparte_3 che la ha ceduto il medesimo credito alla società Eclipse 1, pro soluto Controparte_3
e in blocco, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 95 del 11 agosto 2016 (Allegato n. 9 – 4 monitorio). Infine, Eclipse 1 S.r.l., in data 22 febbraio 2019, ha ceduto alla società
pro soluto ed in blocco, nell'ambito di un'operazione di Controparte_1 cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n. 29 del 09.03.2019 (Allegato n. 10- nel monitorio 5 - dalla quale si evincono anche tutti i tipi di crediti e gli originator), un portafoglio dei crediti pecuniari, tra cui appunto risulta ricompreso anche il credito in esame. Anche tale operazione di cartolarizzazione è stata annotata nel Registro delle Imprese (come evincibile dalla Visura CCIAA della in atti) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale;
è Controparte_1 inoltre evincibile dall'elenco di tutte le posizioni cedute, (cfr. all. 11 omissato privacy elenco posizioni cedute) che tra i debitori ceduti vi era anche la posizione dell'opponente Pt_1
4. Da ultimo, anche i vizi di notifica dell'atto di precetto (invero superati proprio dalla proposizione dell'opposizione) e del precedente decreto ingiuntivo devono essere disattesi stante l'inammissibilità delle doglianze per mancata osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c. Trattasi pacificamente di questioni che attengono alla regolarità formale dell'iter di notificazione degli atti e non già alla spettanza del credito e, come tali, devono essere qualificate come motivi di opposizione agli atti esecutivi, da eccepirsi entro il termine di venti giorni dalla notifica del precetto. A tal proposito, emerge per tabulas che la notifica del precetto si sia perfezionata in data 7 ottobre 2024 mediante consegna dell'atto a familiare convivente (moglie) ai sensi dell'art. 139 c.p.c.; risultano dunque tardive le eccezioni mosse ex art. 617 c.p.c. giacché l'atto di citazione è stato notificato il successivo 28 ottobre 2024 e iscritto a ruolo il 30 ottobre 2024, dunque, una volta spirato il termine di decadenza.
5. Per tutte le superiori considerazioni, l'opposizione risulta integralmente infondata e come tale deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in adesione ai criteri di cui al d.m. 55/2014: la liquidazione è operata mediante applicazione dei parametri medi ridotti nella misura massima consentita dall'art. 4 del d.m. cit., tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e della non complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 parte convenuta, che liquida nella somma di €1.737,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v..a nella misura di legge.
- Manda alla Cancelleria la comunicazione alle parti.
Così deciso in Velletri in data 28 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Davide Rizzuti