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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/11/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 887 / 2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa
All'udienza del 19/11/2025, alle ore 10:35, dinanzi al Giudice dott. Antonio Contini, è chiamata la causa avente r.g. n. 887/2024.
Sono presenti:
- per , l'avv. ELEONORA COSTA in sostituzione dell'avv. Parte_1
SA NT;
- per .c.; Controparte_1
L'avv. Costa precisa le conclusioni come da atto di appello.
A questo punto il giudice dispone la discussione orale.
L'avv. Costa discute oralmente la causa riportandosi agli scritti di parte e insistendo per le ragioni espresse. Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice
Udita la discussione si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 18:30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto, come da sentenza che segue e che è unita nel presente verbale.
Perugia il 19/11/2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 1 di 7 N. 887 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in funzione di giudice di appello in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile II° grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 887, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Parte_1
Lante, n. 70, presso l'avv. Antonio Sassone che lo assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
APPELLANTE
CONTRO
, n.c.; Controparte_1
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER L'APPELLANTE
“Voglia il Tribunale adito, rigettare ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, integralmente riformare la sentenza di primo grado e, pertanto, annullare i verbali presupposti all'invito al pagamento. Conseguentemente condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso proposto personalmente impugnava due solleciti Parte_1 di pagamento a lui trasmessi dal di e ricevuti come esposto il CP_1 Controparte_1
Pagina 2 di 7 12 giugno 2023, per la complessiva somma di euro 445,50, a loro volta riferiti a due verbali di contestazione di violazione amministrativa del codice della strada. Esponeva di non aver mai ricevuto i presupposti verbali di contestazione e dunque sosteneva, in chiava espressamente recuperatoria, la nullità della richiesta economica, per difetto di prova della notifica di detti verbali presupposti.
Chiedeva dichiararsi la nullità dei solleciti di pagamento e dei verbali presupposti.
2. – Si costituiva con il funzionario responsabile il , Controparte_1 CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso, per non essere impugnabili i solleciti di pagamento, atti meramente informali, e sostenendo quanto ai verbali di contestazione della violazione amministrativa emessi dal predetto comune e presupposti ai solleciti, la regolarità della notificazione.
Chiedeva la conferma dei provvedimenti gravati.
3. – Con sentenza 22 gennaio 2024, n. 1, il Giudice di Pace di Gubbio ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto attendere la notificazione di una cartella di pagamento e quindi introdurre una opposizione volta a contestare la regolarità della notificazione degli atti presupposti. Sotto altro profilo, ha sostenuto che in ogni caso la notificazione dei verbali presupposti, pur in difetto delle relative comunicazioni di avvenuto deposito, dovesse considerarsi regolare, per essere stata raggiunta la prova della conoscenza dei verbali presupposti alla luce del fatto che presso la medesima residenza in Roma erano stati trasmessi sia i verbali in questione, che le comunicazioni di avvenuto deposito, che i successivi avvisi bonari impugnati e il verbale di fissazione di udienza (non consegnato per irreperibilità).
All'esito, ha dichiarato inammissibile la domanda, nulla disponendo per le spese.
4. – Con appello di appello tempestivamente notificato, come in Parte_1 epigrafe difeso, ha gravato la detta sentenza, sostenendo le ragioni già esposte in prime cure ed evidenziando come secondo la tesi di parte il c.d. avviso bonario non sia impugnabile per vizi formali propri del preavviso, mentre nel caso di specie egli avrebbe opposto l'avviso bonario per vizi dei provvedimenti presupposti, avendone avuto notizia per la prima volta appunto con detti avvisi bonari.
Quanto alla regolarità della notificazione degli atti presupposti, ha richiamato la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 10012 del 2021, a mente della quale la
Pagina 3 di 7 prova della notificazione deve essere data producendo anche la comunicazione di avvenuto deposito, che difetterebbe nel caso di specie.
Ha dunque chiesto l'integrale riforma della sentenza e le spese del doppio grado.
5. – La causa, all'esito di un primo rinvio ex art 309 c.p.c., è stata chiamata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. All'esito è pronunciata la presente sentenza di cui è data lettura come da verbale che precede.
6. - L'appello è fondato e deve essere accolto.
Quanto all'ammissibilità dell'opposizione al c.d. avviso bonario, deve darsi atto che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette detto rimedio se lo stesso è articolato al fine di var valere non già vizi propri dell'avviso – al quale non dovrebbe riconnettersi infatti alcuna autonoma efficacia giuridica, se non quella informativa – ma vizi del provvedimento presupposto, tra i quali, in effetti non può che ritenersi rientrino anche i vizi inerenti la regolare notificazione dello stesso.
In questo senso è stato infatti affermato che “Ritiene il Collegio che il principio affermato da Cass. S.U. n. 22080/2017, a mente del quale sarebbe possibile l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, possa in ipotesi essere esteso anche all'avviso bonario, e cioè all'atto con il quale l'amministrazione formuli un invito al pagamento bonario, prima di procedere al recupero coattivo, laddove si assuma che solo con la notifica di tale atto il debitore sia venuto a conoscenza della sanzione irrogata e dovuta.” (v. Cass. civ., Sez. II, 21 luglio 2021, n. 20919).
Nel caso di specie è chiaro che il ricorso, nel quale si afferma che i due avvisi bonari pervenuti sono stati i primi atti con i quali il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa del è articolato al fine di contestare la validità dei verbali in questione, CP_1 per non essere stati portati a conoscenza del ricorrente medesimo.
Sotto il secondo profilo, poi, non può che rilevarsi che la notificazione dei verbali presupposti, alla luce di quanto prodotto in atti di prime cure dall'amministrazione resistente di quella sede, non era perfetta, difettando, effettivamente, la comunicazione di avvenuto deposito.
Pagina 4 di 7 Posto che – trattandosi di notifica a mezzo posta - viene in rilievo l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 che dispone al comma 4 che “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”.
Al riguardo è stato anche di recente affermato che “In tema di notifica a mezzo posta ex l.
n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente
l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art.
8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.
140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni.” (Cass. civ., Sez. 1° agosto 2023, n. 23400) in aderenza a quanto a quanto affermato da Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012, dove si legge che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Pagina 5 di 7 Ebbene, nel caso di specie, alla luce della circostanza che l'amministrazione non ha prodotto nel procedimento la prova del completamento del procedimento notificatorio riguardante i verbali presupposti di contestazione di violazione amministrativa, non sembra condivisibile la sentenza di prime cure dove ricostruisce la presumibile conoscenza in capo al ricorrente alla luce dei vari esiti delle comunicazioni a lui indirizzate: giova infatti alla tesi del ricorrente, alla luce della natura di strumento di legale conoscenza del procedimento notificatorio, la circostanza che, pur individuato il suo domicilio, non vi è prova che fu – non solo inviata ma anche ricevuta, anche se del caso in questo caso con conoscenza legale – la comunicazione di avvenuto deposito.
Ne deriva che deve i verbali di contestazione degli illeciti amministrativi presupposti, in quanto non notificati, devono essere annullati.
7. – La sentenza di prime cure deve essere, quindi, integralmente riformata e per l'effetto devono essere annullati i verbali di contestazione amministrativa presupposti, come in dispositivo identificati. Nulla deve disporsi in ordine agli avvisi bonari, posta la loro autonoma inidoneità lesiva.
8. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, con la precisazione che quanto al primo grado spettano unicamente le spese vive (che risultano in misura di euro 43) posto che il è stato in giudizio personalmente;
quanto al grado di Pt_1 appello sono liquidate in dispositivo a carico del , tenendo Controparte_1 conto del valore della controversia, della semplicità del caso e dello svolgimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale (d.m. 55/2014 e s.m.i; minimi: euro 232; massimi: euro 694).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello e per l'effetto in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gubbio, 22 gennaio 2024, n. 1, accoglie l'opposizione a suo tempo proposta e per l'effetto annulla i verbali di contestazione di sanzione amministrativa formati dal
, comando di Polizia Locale n. 406/21 del 14 ottobre 2021 e Controparte_1
n. 419/21 del 14 ottobre 2021;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che sono liquidate, quanto al primo grado in euro 43 a titolo di spese Parte_1
Pagina 6 di 7 vive, e quanto al secondo grado per compensi professionali in misura di euro 300 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge ed oltre esborsi per euro 64,50.
Così deciso in Perugia all'udienza del 19 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa
All'udienza del 19/11/2025, alle ore 10:35, dinanzi al Giudice dott. Antonio Contini, è chiamata la causa avente r.g. n. 887/2024.
Sono presenti:
- per , l'avv. ELEONORA COSTA in sostituzione dell'avv. Parte_1
SA NT;
- per .c.; Controparte_1
L'avv. Costa precisa le conclusioni come da atto di appello.
A questo punto il giudice dispone la discussione orale.
L'avv. Costa discute oralmente la causa riportandosi agli scritti di parte e insistendo per le ragioni espresse. Rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice
Udita la discussione si ritira in camera di consiglio;
Alle ore 18:30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto, come da sentenza che segue e che è unita nel presente verbale.
Perugia il 19/11/2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 1 di 7 N. 887 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in funzione di giudice di appello in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile II° grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 887, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Riccardo Grazioli Parte_1
Lante, n. 70, presso l'avv. Antonio Sassone che lo assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
APPELLANTE
CONTRO
, n.c.; Controparte_1
APPELLATO
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER L'APPELLANTE
“Voglia il Tribunale adito, rigettare ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni, integralmente riformare la sentenza di primo grado e, pertanto, annullare i verbali presupposti all'invito al pagamento. Conseguentemente condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso proposto personalmente impugnava due solleciti Parte_1 di pagamento a lui trasmessi dal di e ricevuti come esposto il CP_1 Controparte_1
Pagina 2 di 7 12 giugno 2023, per la complessiva somma di euro 445,50, a loro volta riferiti a due verbali di contestazione di violazione amministrativa del codice della strada. Esponeva di non aver mai ricevuto i presupposti verbali di contestazione e dunque sosteneva, in chiava espressamente recuperatoria, la nullità della richiesta economica, per difetto di prova della notifica di detti verbali presupposti.
Chiedeva dichiararsi la nullità dei solleciti di pagamento e dei verbali presupposti.
2. – Si costituiva con il funzionario responsabile il , Controparte_1 CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso, per non essere impugnabili i solleciti di pagamento, atti meramente informali, e sostenendo quanto ai verbali di contestazione della violazione amministrativa emessi dal predetto comune e presupposti ai solleciti, la regolarità della notificazione.
Chiedeva la conferma dei provvedimenti gravati.
3. – Con sentenza 22 gennaio 2024, n. 1, il Giudice di Pace di Gubbio ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto attendere la notificazione di una cartella di pagamento e quindi introdurre una opposizione volta a contestare la regolarità della notificazione degli atti presupposti. Sotto altro profilo, ha sostenuto che in ogni caso la notificazione dei verbali presupposti, pur in difetto delle relative comunicazioni di avvenuto deposito, dovesse considerarsi regolare, per essere stata raggiunta la prova della conoscenza dei verbali presupposti alla luce del fatto che presso la medesima residenza in Roma erano stati trasmessi sia i verbali in questione, che le comunicazioni di avvenuto deposito, che i successivi avvisi bonari impugnati e il verbale di fissazione di udienza (non consegnato per irreperibilità).
All'esito, ha dichiarato inammissibile la domanda, nulla disponendo per le spese.
4. – Con appello di appello tempestivamente notificato, come in Parte_1 epigrafe difeso, ha gravato la detta sentenza, sostenendo le ragioni già esposte in prime cure ed evidenziando come secondo la tesi di parte il c.d. avviso bonario non sia impugnabile per vizi formali propri del preavviso, mentre nel caso di specie egli avrebbe opposto l'avviso bonario per vizi dei provvedimenti presupposti, avendone avuto notizia per la prima volta appunto con detti avvisi bonari.
Quanto alla regolarità della notificazione degli atti presupposti, ha richiamato la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 10012 del 2021, a mente della quale la
Pagina 3 di 7 prova della notificazione deve essere data producendo anche la comunicazione di avvenuto deposito, che difetterebbe nel caso di specie.
Ha dunque chiesto l'integrale riforma della sentenza e le spese del doppio grado.
5. – La causa, all'esito di un primo rinvio ex art 309 c.p.c., è stata chiamata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale. All'esito è pronunciata la presente sentenza di cui è data lettura come da verbale che precede.
6. - L'appello è fondato e deve essere accolto.
Quanto all'ammissibilità dell'opposizione al c.d. avviso bonario, deve darsi atto che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette detto rimedio se lo stesso è articolato al fine di var valere non già vizi propri dell'avviso – al quale non dovrebbe riconnettersi infatti alcuna autonoma efficacia giuridica, se non quella informativa – ma vizi del provvedimento presupposto, tra i quali, in effetti non può che ritenersi rientrino anche i vizi inerenti la regolare notificazione dello stesso.
In questo senso è stato infatti affermato che “Ritiene il Collegio che il principio affermato da Cass. S.U. n. 22080/2017, a mente del quale sarebbe possibile l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, possa in ipotesi essere esteso anche all'avviso bonario, e cioè all'atto con il quale l'amministrazione formuli un invito al pagamento bonario, prima di procedere al recupero coattivo, laddove si assuma che solo con la notifica di tale atto il debitore sia venuto a conoscenza della sanzione irrogata e dovuta.” (v. Cass. civ., Sez. II, 21 luglio 2021, n. 20919).
Nel caso di specie è chiaro che il ricorso, nel quale si afferma che i due avvisi bonari pervenuti sono stati i primi atti con i quali il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa del è articolato al fine di contestare la validità dei verbali in questione, CP_1 per non essere stati portati a conoscenza del ricorrente medesimo.
Sotto il secondo profilo, poi, non può che rilevarsi che la notificazione dei verbali presupposti, alla luce di quanto prodotto in atti di prime cure dall'amministrazione resistente di quella sede, non era perfetta, difettando, effettivamente, la comunicazione di avvenuto deposito.
Pagina 4 di 7 Posto che – trattandosi di notifica a mezzo posta - viene in rilievo l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 che dispone al comma 4 che “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”.
Al riguardo è stato anche di recente affermato che “In tema di notifica a mezzo posta ex l.
n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente
l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art.
8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.
140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni.” (Cass. civ., Sez. 1° agosto 2023, n. 23400) in aderenza a quanto a quanto affermato da Cass. Civ., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012, dove si legge che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n.
890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Pagina 5 di 7 Ebbene, nel caso di specie, alla luce della circostanza che l'amministrazione non ha prodotto nel procedimento la prova del completamento del procedimento notificatorio riguardante i verbali presupposti di contestazione di violazione amministrativa, non sembra condivisibile la sentenza di prime cure dove ricostruisce la presumibile conoscenza in capo al ricorrente alla luce dei vari esiti delle comunicazioni a lui indirizzate: giova infatti alla tesi del ricorrente, alla luce della natura di strumento di legale conoscenza del procedimento notificatorio, la circostanza che, pur individuato il suo domicilio, non vi è prova che fu – non solo inviata ma anche ricevuta, anche se del caso in questo caso con conoscenza legale – la comunicazione di avvenuto deposito.
Ne deriva che deve i verbali di contestazione degli illeciti amministrativi presupposti, in quanto non notificati, devono essere annullati.
7. – La sentenza di prime cure deve essere, quindi, integralmente riformata e per l'effetto devono essere annullati i verbali di contestazione amministrativa presupposti, come in dispositivo identificati. Nulla deve disporsi in ordine agli avvisi bonari, posta la loro autonoma inidoneità lesiva.
8. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, con la precisazione che quanto al primo grado spettano unicamente le spese vive (che risultano in misura di euro 43) posto che il è stato in giudizio personalmente;
quanto al grado di Pt_1 appello sono liquidate in dispositivo a carico del , tenendo Controparte_1 conto del valore della controversia, della semplicità del caso e dello svolgimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale (d.m. 55/2014 e s.m.i; minimi: euro 232; massimi: euro 694).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, in funzione di giudice di appello, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie l'appello e per l'effetto in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gubbio, 22 gennaio 2024, n. 1, accoglie l'opposizione a suo tempo proposta e per l'effetto annulla i verbali di contestazione di sanzione amministrativa formati dal
, comando di Polizia Locale n. 406/21 del 14 ottobre 2021 e Controparte_1
n. 419/21 del 14 ottobre 2021;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che sono liquidate, quanto al primo grado in euro 43 a titolo di spese Parte_1
Pagina 6 di 7 vive, e quanto al secondo grado per compensi professionali in misura di euro 300 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge ed oltre esborsi per euro 64,50.
Così deciso in Perugia all'udienza del 19 novembre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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