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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6648 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 281 dell'anno 2025, vertente tra
, nato a [...] il [...] e ivi residente al Parte_1
Corso Umberto I, 49 p.2 (C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv.to Antonioluigi Iacomino (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato in Torre del Greco al Corso Avezzana n. 61;
Appellante
e
(P.IVA C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Controparte_1 P.IVA_1
Treviso - Belluno n. 00409920584) nella qualità di impresa designata alla gestione del FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto alla via
Marocchesa n. 14, rappresentata, domiciliata e difesa dall'avvocato Micaela
Ottomano, (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domiciliata C.F._3 in San Gennaro Vesuviano alla Via Ottaviano n. 215;
Appellata
pagina 1 di 13 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2852/2024 del Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 5/11/2024 e notificata in data 03.01.2025;
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., per la trattazione scritta del giorno 9.12.2025 depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la Parte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Controparte_1
Campania, asserendo che in data 23.3.2021 (alle ore 12.40 circa) mentre percorreva,
a piedi, la via Falanga (strada a corsia unica priva di marciapiede) in Torre del Greco veniva urtato, nel lato destro del corpo, da un motoveicolo che sopraggiungeva da una traversa posta sul lato destro.
Pertanto, l'attore rovinava al suolo in avanti e si procurava lesioni personali alla gamba destra.
A seguito dell'investimento il conducente del motoveicolo proseguiva la sua marcia verso via Felice Romano facendo perdere le sue tracce e nessuno dei presenti riusciva a leggere il numero di targa.
Sicché, l'attore agiva onde sentire accertare e dichiarare che il sinistro in questione si verificava per esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo rimasto sconosciuto ed ottenere il risarcimento di tutte le lesioni riportate in conseguenza dell'evento dannoso.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale resisteva Controparte_1 all'azione e ne chiedeva il rigetto.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita con l'espletamento di due prove testimoniali e veniva decisa con la sentenza n. 2852 del Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 5.11.2024, che, a seguito del sub procedimento di correzione dell'errore materiale, così statuiva: “rigetta la domanda;
condanna
al pagamento nei confronti delle quale Impresa Parte_1 Controparte_1 designata per la Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che liquida in € 4.712,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA se dovute;
dispone la
pagina 2 di 13 trasmissione di copia degli atti al P.M. sussistendo gli estremi di reato di cui all'art.
372 c.p. nei confronti delle testimoni escusse.”
Nella motivazione della sentenza impugnata si legge: “Nel merito la domanda è infondata in quanto dall'istruttoria svolta non è emersa la prova dell'accadimento del sinistro secondo la dinamica descritta nell'atto di citazione.
…Le testimoni escusse (di cui è stato disposto il nuovo esame, su sollecito della difesa della convenuta, ai sensi dell'art. 257 c.p.c.) hanno reso dichiarazioni incongrue oltre che tra esse contrastanti e contraddittorie.
La testimone ha riferito di aver visto l'attore venire a piedi dalla Testimone_1 zona di Piazza Santa Croce con direzione via Piscopia, che mentre si era fermato per salutare lei e l'amica era stato urtato sul lato destro da un motorino Persona_1 scuro che proveniva dal vicoletto posto alle spalle del , che ne provocava la Pt_1 caduta;
la testimone , cognata dell'attore, confermava che l'attore era Persona_1 stato urtato sulla destra dal motorino che usciva dal vicoletto dove c'era un supermercato, precisando (invece) che era giunto dalla destra del . Le Pt_1 testimoni riferivano concordemente di aver assistito al fatto mentre stavano facendo insieme la spesa ma la (all'udienza del 24−10−2023) diceva che dopo l'urto Tes_1
“vicino vi era soltanto la cognata” mentre la (all'udienza del 12−3−2024) Per_1 dichiarava che dopo l'incidente si era avvicinata al cognato insieme alla sua amica
. Tes_1
Inoltre, (all'udienza del 12−3−2024) confermava quanto già riferito Testimone_1 mentre – che più volte diceva di non sentirsi bene e di essere confusa Persona_1 perché sette giorni prima era deceduta la madre− riferiva che il cognato era a bordo di un motorino di colore scuro e che dalla sua destra era arrivato un motorino che aveva urtato la parte anteriore destra del motorino di . Pt_1
Lo stridente contrasto emerso dalle dichiarazioni descritte, relativo alla individuazione del luogo da cui proveniva il motorino investitore, alla conduzione o meno di un
“motorino” da parte dell'attore al momento dell'evento (che nella prima occasione la testimone non aveva riferito) e al comportamento delle testimoni dopo il Per_1 sinistro, e la genericità e lacunosità in ordine alla descrizione delle caratteristiche dello scooter (grandezza, tipo, modello ecc.) minano in maniera significativa la credibilità delle testimoni.
pagina 3 di 13 Inoltre, dal contenuto del verbale di accettazione di pronto soccorso del 23−2−2021, ore 14,45, n− 2021004855 del P.O. “ – , non risulta Parte_2 Pt_3 annotata la voce “omissione di soccorso”, che sarebbe stato logico indicare in relazione all'evento prospettato in citazione;
nella parte relativa alle “circostanze”, ancora, è annotato “riferisce incidete motorino−monopattivo nei pressi di via Falanga, Polizia sul posto”, in totale dissonanza con la versione dei fatti esposta in citazione e con quanto riferito dai testimoni.
Non prima di rilevanza, poi, è l'ulteriore circostanza che alcuna denuncia querela contro ignoti sia stata proposta dall'attore. Sebbene, come prima evidenziato, non si tratti di condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, tale comportamento costituisce senza dubbio un argomento di prova che non contribuisce a ritenere provato il fatto, non avendo l'istante allegato argomenti giustificativi di tale condotta, tenuto conto anche della maggiore difficoltà di individuazione del responsabile del sinistro con il trascorrere dei giorni dall'evento.
Né possono ritenersi sufficienti a provare i fatti dedotti dall'attore il solo invio della costituzione in mora, né la compatibilità tra i danni e l'evento, affermata nella relazione medica di parte, trattandosi di valutazione della sussistenza del nesso causale tra le lesioni accertate e la dinamica del sinistro prospettata e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione di tale sinistro.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116
c.p.c., non consentono di ritenere provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno e, quindi, il nesso di causalità tra l'evento descritto e i danni lamentati.”
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione regolarmente notificato a parte appellata, ha Parte_1 proposto appello avverso la testé menzionata sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata, articolando all'uopo tre motivi di gravame: 1)Violazione dell'art. 116 e
257 c.p.c. errata valutazione delle risultanze istruttorie ed errata esclusione del nesso causale. In ogni caso errato accoglimento dell'istanza presentata da controparte per la
“riescussione” dei testimoni;
2) Errato rigetto della richiesta di c.t.u.; 3) Errata statuizione sulle spese processuali e violazione dell'art. 91 c.p.c. e ss..
pagina 4 di 13 L'appellante con il primo motivo di appello, innanzitutto, ha lamentato la erronea valutazione di inattendibilità delle testi.
Difatti, secondo l'appellante, la , al momento della seconda escussione, era Per_1 febbricitante e provata per la recente morte della madre, come evidenziato dallo stesso Giudice di primo grado nel verbale. Pertanto, non era, secondo il , Pt_1 nelle condizioni fisiche e mentali per poter testimoniare.
Inoltre, il , ha sottolineato la totale, a suo dire, irritualità dell'istanza Pt_1 formulata dall'avvocato della compagnia assicurativa di ascoltare nuovamente le testi. Sicché, per lo stesso tale istanza andava rigettata in tronco.
In particolare, secondo l'appellante “volendo guardare all'assunzione della prova resa il 24.10.2023 (la prima), le stesse testimonianze provano, senza alcun dubbio, il fatto, il nesso causale tra fatto ed evento dannoso”.
Con il secondo motivo di appello, ha lamentato la mancata Parte_1 assunzione della c.t.u. (prima disposta e poi revocata).
Invero, secondo l'appellante, tale circostanza è derivata dalle errate convinzioni del
Giudice di prime cure, già determinato al rigetto della causa.
Con il terzo motivo di appello, il ha lamentato la conseguente errata Pt_1 statuizione sulle spese del giudizio di primo grado.
Difatti, a suo dire, il Giudice di prime cure, avendo erroneamente rigettato la domanda attorea si sarebbe, di conseguenza, determinato scorrettamente anche sulla ripartizione delle spese di lite tra le parti.
Concludeva, dunque, parte appellante chiedendo: -“Voglia Ill.ma Corte di Appello di
Napoli, contrariis reiectis: accogliere il primo motivo di appello e per l'effetto: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'istanza presentata nel giudizio di prime cure dall'odierna appellata – per tramite del suo procuratore – il giorno 24.10.2023 e per l'effetto caducare gli effetti dell'ordinanza resa dal dott. il giorno Pt_4
26.01.2024; 2) ancora per l'effetto, valutati ai fini probatori le sole risultanze testimoniali rese il giorno 24.10.2023 e, conseguentemente disposta ed assunta CTU medico legale così come richiesto col II motivo di appello, riformare la sentenza impugnata accogliendo la domanda attorea formulata nel giudizio di prime cure. In subordine, ancora in accoglimento del I motivo di appello: 3) accertare e dichiarare che la sig.ra non era nelle condizioni di poter rendere testimonianza Persona_1
pagina 5 di 13 all'udienza del 12.03.2024 e per l'effetto disporre, ai sensi dell'art. 257 e 359 c.p.c. assunzione di nuova testimonianza con gli stessi capi e con i medesimi testi indicati nel giudizio di prime cure;
4) per l'effetto – una volta disposta ed assunta CTU medico legale così come richiesto col II motivo di appello – riformare la sentenza impugnata accogliendo la domanda attorea formulata nel giudizio di prime cure;
5) Con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio e del presente appello, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e COA come per legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore”.
La nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, ha Controparte_1 impugnato l'atto di appello denunciandone l'improcedibilità per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e della corretta e specifica indicazione della parte della sentenza che si intende appellare, ovvero delle modifiche che si intendono apportare al provvedimento stesso.
Secondo l'appellata, in particolare, il non avrebbe rispettato la sequenza Pt_1 richiesta dal codice di rito, omettendo di indicare le parti della sentenza meritevoli di riforma, e si sarebbe limitato a ricopiare esclusivamente il testo della sentenza, senza indicare in modo specifico e circostanziato il modo in cui la sentenza andava riformata.
Circa il merito dell'impugnazione l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato nel merito.
Invero, secondo l'appellata: “l'atto di appello si presenta totalmente infondato nel merito, non essendo risultato provato, nel corso del giudizio di primo grado, che
l'evento si sia verificato con le modalità dedotte in citazione, né che lo stesso sia stato ascrivibile a un veicolo rimasto ignoto. In particolare, così come la procuratrice ha sempre evidenziato sin dal primo atto di costituzione a giudizio, la presenza di dubbi e incertezze ha sempre portato ad una ferma contestazione dell'evento: tali perplessità hanno determinato il corretto convincimento del giudice di prime cure che ha disposto finanche la trasmissione degli atti presso la Procura della Repubblica”
Inoltre, la parte appellata ha chiesto, altresì, la condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali ed ulteriore condanna ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c..
Con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata la causa per la rimessione in decisione pagina 6 di 13 all'udienza a trattazione scritta del 9.12.2025, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: I) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
II) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
III) termine di quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 10.12.2025 ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria, la causa è stata trattenuta in decisione riservandola al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello, contrariamente a quanto evidenziato da parte appellata.
Non risulta alla Corte, difatti, la violazione dell'art. 342 c.p.c. nella stesura dell'atto di appello da parte di . Invero, come richiesto dalla suddetta norma, Parte_1
l'atto di appello indica in maniera chiara, sintetica e specifica il capo della decisione impugnata, evidenziando sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione
Passando al merito dell'impugnazione, innanzitutto, giova precisare che in tema di sinistri automobilistici l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005 ed in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe pagina 7 di 13 sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del
Fondo di garanzia, l'onere di provare, oltre che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Inoltre, l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore: spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione dell'evento lesivo subito e dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cass. 10/06/2005, n. 12304, Trib. Bari,
29/06/2016, n. 3612).
Giova, infatti, evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti.
Da ciò deriva il principio secondo cui in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno
2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). La possibilità per l'attore di identificare il veicolo dipende evidentemente dalle circostanze del caso concreto, non potendosi prescindere dalla dinamica del sinistro, dall'età e prontezza di riflessi della pagina 8 di 13 vittima, dalle condizioni di visibilità e dalla concreta visuale che il danneggiato aveva al momento dell'impatto, dall'entità e dalla tipologia delle lesioni riportate, dalla presenza di altri soggetti al momento del verificarsi dell'evento.
Inoltre, deve aggiungersi che nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto.
Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/01/2025, n. 450 cit.; Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Premesso, dunque, che per la giurisprudenza sopra richiamata, cui la Corte aderisce, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti è onere del danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia Vittime della Strada, dimostrare sia le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, sia che tale veicolo sia rimasto non identificato (cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/11/2021, n. 35605; Cass. civ., III, Ord., 17/03/2022, n. 8809), deve ritenersi che nel caso in esame, l'attore in primo grado, odierno appellante, non abbia dato pagina 9 di 13 prova dell'attribuibilità del sinistro alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo non identificato.
Ed invero, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il Giudice di primo grado non si è erroneamente determinato aderendo all'istanza della parte convenuta di riescussione dei testi.
Invero, l' integrazione ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., è espressione di una facoltà discrezionale. Pertanto, l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
Tale facoltà risulta azionabile “ex officio” dal Giudice, pertanto non è censurabile in questa sede la determinazione del Giudice di primo grado.
All'esito della riescussione, il Giudice di primo grado, si è determinato valutando le prove secondo il suo prudente apprezzamento, così come richiesto dall'art. 116
c.p.c., sicché tale determinazione non può essere oggetto di censura.
Non è superfluo precisare in questa sede che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez.
1, n. 11511 del 23/05/2014; Sez. L, n. 42 del 07/01/2009), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr.
Cass. civ., Sez. 1, n. 16056 del 02/08/2016; Sez. 3, n. 12988 del 24/05/2013).
Questa Corte, inoltre, condivide le conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado rilevando come, in effetti, le dichiarazioni delle testi risultano effettivamente contraddittorie tra loro.
In particolare, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, le testi indicano diversamente sia il luogo dal quale proveniva il motoveicolo “pirata” (per la dalle spalle dell'appellante mentre per la dalla sua destra) sia la Tes_1 Per_1 loro condotta successiva all'urto (per la vicino all'appellante dopo l'urto vi Tes_1 era solo la , al contrario per la vi erano entrambe). Il contrasto tra le Per_1 Per_1 dichiarazioni mina in maniera significativa la credibilità delle testimoni, peraltro non indicati nella messa in mora.
pagina 10 di 13 Inoltre, dal contenuto del verbale di accettazione di pronto soccorso del 23−2−2021, ore 14,45, n− 2021004855 del P.O. “Castellammare – Gragnano”, non risulta annotata la voce “omissione di soccorso”; nella parte relativa alle “circostanze”, ancora, è annotato “riferisce incidete motorino−monopattivo nei pressi di via
Falanga, Polizia sul posto”, in contrasto con la versione dei fatti esposta in citazione e con quanto riferito dai testimoni.
Ed ancora, non risulta agli atti la denuncia−querela. Tale circostanza, comunque, non è né indicativa della effettiva verificazione dell'incidente stradale né del contrario, ma può essere considerata per la valutazione delle complessive risultanze processuali.
A tale ultimo riguardo, si osserva che se è vero, infatti, che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e che, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, è altrettanto vero che entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 11/04/2022, n. 11656; Sez. VI - 3, Ord., 31/08/2020, n. 1809; Sez. VI - 3,
Ord., 15/09/2017, n. 21373; Sez. VI - 3, Ord., 26/05/2017, n. 13415).
In sostanza, la sussistenza o meno di una denuncia od una querela contro ignoti si atteggia a mero indizio, è vero, ma da valutare comunque unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/02/2016, n. 3019).
Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Invero, secondo la Corte, non appare censurabile la decisione del Giudice di primo grado di revoca della c.t.u. precedentemente disposta.
Difatti, l'ordinanza con la quale il giudice dispone la consulenza tecnica è dallo stesso revocabile in tutte le ipotesi in cui egli ritenga che non sussistono le condizioni per l'espletamento del disposto incombente (cfr. Cass. civ., Sez.lav.
22/3/2001 n. 4150)
Rimane assorbito dal rigetto dei primi due motivi di appello, il terzo motivo di appello relativo alla statuizione sulle spese processuali.
pagina 11 di 13 Ritenuto, dunque, per tutto quanto sopra esposto, che le evidenziate lacune probatorie, non consentono di ritenere accertata la dinamica del sinistro come descritta in citazione e cioè che esso si ebbe a verificare a causa della condotta, dolosa o colposa, del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato, come invece sostenuto dall'appellante, deve, dunque, ritenersi che l'appellante attore in primo grado non abbia assolto, sul piano probatorio, l'onere, su di lui gravante, di dimostrare l'esatta dinamica del sinistro ai fini del riconoscimento di una responsabilità esclusiva in capo al conducente.
Va rigettata, in ultimo, la domanda proposta da parte appellata in ordine alla condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti.
Invero, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. Lav.,
15/04/2013, n. 9080).
Tali condizioni, secondo la Corte, non sono soddisfatte.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, il rigetto integrale dell'appello proposto infondato in fatto e in diritto e conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria
(cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto pagina 12 di 13 decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 2852 del Tribunale di Torre Annunziata, Controparte_1 pubblicata in data 5/11/2024, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore dell'appellato che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 15.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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