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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/09/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1367/2023 R.G. e vertente
TRA
nato l'[...] a [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in San Marco d'Alunzio, via C.F._1
Cappuccini n. 42, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Monici che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_ Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 15.10.2020 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto alla pensione di inabilità e/o all'indennità d'accompagnamento, nonché per il riconoscimento dello stato di persona portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992; che visitato in data 06.05.2021 era stato ritenuto invalido nella misura del 100%, nonché persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/1992 e che pertanto aveva depositato in data 06.12.2021 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 4469/2021 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità in misura pari al 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, nonché persona portatrice di handicap ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la CP_1
decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 29.10.2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo rinnovo del CTU.
In esito al deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
2 Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, Parte_1
cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di persona invalida con un grado di invalidità utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, a decorrere dalla domanda amministrativa (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure e ribadite anche nel rispondere in maniera puntuale e convincente alle osservazioni formulate da parte ricorrente, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida è persona Parte_1 con un grado di invalidità utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, CP_2
attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
La domanda attorea merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, quindi, liquidate ex DM
55/2014 e ss. modificazioni, in favore di parte ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore del dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv.
Alfredo Monici.
3 Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati,
CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 03.05.2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida in misura pari al 100%, a Parte_1
far data dalla domanda amministrativa;
- Dichiara che parte ricorrente è persona portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Dichiara, altresì, che il ricorrente è persona con un grado di invalidità utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa;
CP_
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.800,00, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c., avv.
Alfredo Monici;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 11 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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