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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3351/2021
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3351/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._1
Fienile 6/A 47853 Coriano Italia, rappresentato e difeso dall'Avv. Leoncini Filippo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale V. Pisani 31 47921 Rimini Italia, PEC:
, giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, residente in [...] 47833 Morciano Di Romagna, rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Giorgi Manuela, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Sardegna N. 4 47838
Riccione, PEC: giusta procura in atti;
Email_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 2.07.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 Il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra esponendo di aver CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio concordatario in data 28.12.1996 in Morciano di Romagna e che dalla loro unione sono nati i loro figli (15.11.2000), (19.04.2002) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(05.06.2004).
Il ricorrente ha dato atto che lui e la moglie si sono separati consensualmente con verbale omologato con decreto del Tribunale di Rimini n. 405 del 10.01.2018 e che nelle more non si sono riconciliati, avendo ciascuno dei due instaurato nuove relazioni e condotto vite separate.
Il ricorrente ha altresì ricostruito la sua situazione reddituale e patrimoniale e, a riguardo, ha affermato di svolgere la professione di Maresciallo dei Carabinieri, di percepire un reddito mensile di circa euro
2.000,00 e di aver acquistato un immobile sito in Monte Colombo grazie ai proventi della eredità paterna.
Con riferimento alla situazione reddituale della resistente, il sig. ha affermato che la sig.ra CP_1 ad oggi percepisce un reddito di euro 1.660,00, svolgendo la professione di insegnante ed è lei che CP_2 percepisce il 100% degli assegni familiari, oltre ad essere comproprietaria di plurimi immobili così come descritti in atti.
Alla luce di tale quadro il ricorrente ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la corresponsione in favore della resistente dell'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti e non essendo presente una situazione di disparità reddituale tra loro.
Con riferimento alla disciplina inerente ai figli, il sig. ha sottolineato che al momento della CP_1 separazione egli non aveva a disposizione una sua abitazione e, pertanto, non li ha mai potuti far pernottare presso di lui. Il ricorrente ha precisato che ad oggi due figli sono diventati maggiorenni e, pertanto,
l'eventuale contributo al loro mantenimento andrà corrisposto direttamente a loro.
Sulla base del quadro sopra descritto, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_3 collocazione prevalente presso la madre e in ordine alle statuizioni economiche ha chiesto, in sede di ricorso introduttivo, che venisse stabilito in euro 600,00 il mantenimento complessivo dei tre figli oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si è regolarmente costituita in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio e all'affidamento condiviso del figlio minore con assegnazione a lei della casa coniugale.
La sig.ra preliminarmente, ha ricostruito le ragioni del mancato accordo in ordine al divorzio e CP_2 ha precisato di non aver potuto aderire alla proposta relativa al mantenimento dei figli formulata dal ricorrente in quanto difforme ai loro effettivi bisogni. A riguardo la resistente ha evidenziato che il sig. ha omesso di depositare la documentazione attestante la sua situazione patrimoniale e, in CP_1 particolare, non ha indicato le somme che gli sono pervenute a titolo di successione in conseguenza della morte del padre. Egli, inoltre, ha omesso di indicare di essere proprietario anche di una barca a vela, di una pagina 2 di 12 nuova vettura e di un motociclo, oltre a non aver documentato gli investimenti che ha fatto in MA
(paese di origine della sua nuova compagna IG.ra ). Persona_4
La sig.ra ha contestato le deduzioni di parte ricorrente relative al mancato pernotto dei figli CP_2 presso di lui, sottolineando che tale scelta non è stata dettata dalla mancanza di una abitazione, legata a questioni di carattere economico, visto anche il patrimonio ereditario di cui il ricorrente è divenuto titolare, ma si è trattato di una sua scelta volontaria e consapevole che l'ha costretta a doversi occupare in via esclusiva dei figli.
In ordine a e ad , la sig.ra ha affermato che sebbene entrambi siano Per_1 Per_2 CP_2 maggiorenni nessuno dei due è economicamente indipendente e, per far fronte al loro percorso di studi, si rende necessario un aumento del mantenimento rispetto a quello disposto in sede di separazione. La stessa, inoltre, ha contestato la richiesta di versamento diretto dei figli e a riguardo ha allegato in atti una dichiarazione nella quale i figli stessi hanno revocato la loro precedente richiesta di corresponsione diretta.
Sulla base delle circostanze sopra descritte, la sig.ra ha chiesto che venga stabilito in euro 900,00 CP_2 la somma che il ricorrente sarà tenuto a corrisponderle mensilmente per il mantenimento dei figli oltre al
60% delle spese straordinarie.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione dell'8.03.022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e, ferme le condizioni di separazione, ha nominato la
Dott.ssa Maria Saieva quale Giudice istruttore. All'udienza del 12.05.2022 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e, all'esito, l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Pronunziata sentenza parziale n. 687/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio con concessione alle parti dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del 28.12.2023 il Giudice, ha ordinato a parte ricorrente di depositare copia delle sue dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021 e 2022 nonché copia dell'atto di acquisto della imbarcazione di sua titolarità e ha formulato la seguente proposta conciliativa: “la casa familiare di Morciano, Via dei Tigli n. 7, resta assegnata alla in quanto convivente con i figli maggiorenni non CP_2 autosufficienti;
il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 24 di ogni mese la somma di euro 900, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, staranno a carico di ciascuna parte per il 50%; la percepirà per intero gli assegni familiari;
le spese del CP_2 giudizio sono compensate”.
Vista la mancata accettazione della proposta, all'udienza del 30.01.2024 parte ricorrente si è riportata al contenuto delle memorie depositate nelle quali ha dato atto che il figlio risulta impiegato presso Per_2 un punto Lidl sito in Bologna e, pertanto, è divenuto economicamente indipendente. pagina 3 di 12 Il Giudice, mutato nella persona fisica, a scioglimento di riserva assunta in occasione della predetta udienza, con ordinanza del 31.01.2024 ha ordinato alla parte resistente l'esibizione della sua documentazione fiscale aggiornata e del contratto di lavoro del figlio e a parte ricorrente di Per_2 depositare documentazione relativa ai contratti di acquisto e vendita della imbarcazione di sua proprietà, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2.07.2024. In tale circostanza le parti hanno precisato le conclusioni e parte resistente ha eccepito il mancato deposito della documentazione relativa alla imbarcazione di titolarità del sig. Con ordinanza del 23.07.2024 il Giudice, rilevato che CP_1
l'imbarcazione oggetto di contestazione non è soggetta a registrazione, ha rigettato ogni altra richiesta istruttoria ed ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie, attinenti, in particolare, al mantenimento dei figli.
Preliminarmente, deve darsi atto del fatto che entrambe le parti hanno omesso di precisare le loro conclusioni in ordine all'affidamento, alla collocazione e alla disciplina del diritto di visita paterno con riferimento al terzogenito poiché divenuto maggiorenne nelle more del presente procedimento. Per_3
Nulla deve pertanto disporsi al riguardo.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale le parti hanno concluso concordemente chiedendo la conferma delle disposizioni adottate in sede di separazione consensuale con le quali è stata disposta la assegnazione del bene alla madre con la quale convivono tutti e tre i figli.
Permanendo i presupposti di cui all'art 337 sexies c.c., nulla osta alla pronuncia in conformità.
pagina 4 di 12 SULLA DISCIPLINA DELLE QUESTIONI INERENTI AL MANTENIMENTO DI RICCARDO, Per_2
E DAVIDE
Parti ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, con riferimento al mantenimento dei figli, ha concluso deducendo che sono mutate le condizioni vigenti sia al momento della pronuncia di separazione sia al momento della proposizione del presente giudizio e, in particolare, ha sottolineato che è Per_1 impiegato presso la impresa , sebbene formalmente Controparte_3 Per_2 iscritto presso il Dams di Bologna, ha stipulato un regolare contratto di lavoro con la società Lidl di
Bologna, e, di conseguenza, vista la loro indipendenza economica, ricorrono i presupposti per disporre la revoca del mantenimento. Con riferimento a lo stesso sig. ha riconosciuto la ricorrenza Per_3 CP_1 dei presupposti per il suo mantenimento e ha concluso chiedendo che venga stabilito in euro 300,00 il suo contributo oltre il 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha contestato quanto ex adverso dedotto e, in primo luogo, si è opposta alla domanda di CP_2 revoca/riduzione del mantenimento in favore dei figli maggiorenni poiché le condizioni patrimoniali del sig. piuttosto che essere deteriori sono addirittura migliori rispetto a quelle presenti al momento CP_1 della separazione, avendo l'ex coniuge ricevuto un ingente patrimonio ereditario a seguito del decesso del padre. Con riferimento ai figli la resistente non ha contestato che abbia abbandonato il suo Per_1 percorso di studi e abbia trovato un impiego ma ha al contempo negato che il figlio sia soggetto Per_2 economicamente indipendente in quanto, attualmente, sta proseguendo il suo percorso di studi presso il
Dams di Bologna e il suo contratto di lavoro è di prossima ed imminente scadenza e non gli verrà rinnovato. Sempre la resistente ha dedotto che, sebbene il figlio più piccolo nelle more del presente Per_3 procedimento sia divenuto maggiorenne, costituiscono circostanze pacifiche che egli sia privo di autonomia reddituale e stia proseguendo il suo percorso di studi. Per le ragioni esposte la resistente ha, in via principale, concluso domandando che venga fissato in euro 1.000,00 il contributo mensile al mantenimento che le dovrà essere corrisposto dal ricorrente oltre al 60% delle spese straordinarie, dichiarando dovute dal sig. anche quelle attinenti alla sfera universitaria con particolare riferimento alle spese della CP_1 locazione degli alloggi universitari per ed . Per_1 Per_2
Sul piano normativo giova evidenziare che a norma dall'art. 147 c.c. il matrimonio impone il dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere la prole nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. Tale obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli – secondo le regole dell'art. 148 c.c. e 337 septies, comma 1, c.c. – non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ovvero finché il genitore interessato non invochi declaratoria di cessazione dell'obbligo stesso se provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente. Il pagina 5 di 12 disposto dell'art. 337 ter comma 4 c.c., si applica infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio - esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori - le esigenze del figlio valutate in concreto e nell'attualità.
Sul piano giurisprudenziale, in materia di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica (Cassazione civile, sez. I, 12.07.2022, n. 22076).
Con riferimento alla stipula di un contratto di apprendistato e della sua rilevanza ai fini della revoca del contributo al mantenimento del figlio si evidenzia che la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole.
Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro
Con riferimento alla disciplina inerente ai criteri di riparto dell'onere della prova in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, la Cassazione ha evidenziato che i presupposti su cui si fonda l'esclusione o riduzione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione o riduzione del contributo oppure il figlio, se costituito in giudizio, sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cassazione civile, sez. I, 20.06.2023, n. 17644).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il presente Tribunale che con riferimento a Per_1 ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di revoca proposta da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, circostanza non contestata che abbia abbandonato il suo percorso di Per_1 studi, avendone dato atto anche la stessa parte resistente. È stato altresì provato che egli ha stipulato un contratto di apprendistato ex d.lgs. 81/2015 con la società con Controparte_3 qualifica di apprendista magazziniere dal quale percepisce una retribuzione mensile di euro 1.352,82. La tipologia di contratto stipulato (contratto di apprendistato full time), la durata del contratto (dal 6.05.2024 pagina 6 di 12 al 5.05.2026) e la mancata prosecuzione del percorso di studi costituiscono circostanze sulla base delle quali può dirsi provata la indipendenza economica di con conseguente revoca del suo mantenimento. Per_1
Con riferimento al secondogenito , dalla disamina della documentazione depositata in atti, Per_2 emerge che egli è studente universitario iscritto presso la scuola DAMS di Bologna e che dal mese di settembre 2023 egli presta servizio in qualità di addetto alle vendite presso la società LIDL Italia srl di
Bologna con contratto a tempo determinato part time (25 ore a settimana) con una retribuzione mensile di circa euro 993,00.
Sotto il profilo giurisprudenziale si evidenzia che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica. La valutazione circa la idoneità del rapporto di lavoro a tempo determinato a garantire la autosufficienza economica del figlio maggiorenne è tuttavia rimessa al prudente apprezzamento del giudice del caso concreto, in ragione della durata del rapporto e della misura della retribuzione. Il tutto nel rispetto del diritto del figlio, ancor più se neo maggiorenne, di perseguire la realizzazione della sua persona attraverso il conseguimento di un impiego quanto più corrispondente alle proprie inclinazioni e aspirazioni (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 aprile 2024 n. 8892).
Ciò posto risulta dimostrato che non ha mai abbandonato il suo percorso di studi avendo Per_2 rinnovato l'iscrizione universitaria anche per il corrente anno ed avendo anticipato anche il costo di iscrizione al corso di perfezionamento in doppiaggio. Né può dirsi dirimente sul punto della sua serietà nel suo percorso di studi, l'asserito rallentamento nel numero di esami sostenuti dedotto da parte ricorrente in quanto tale fattore potrebbe essere stato determinato dal concomitante svolgimento di attività lavorativa ed
è stato comunque compensato dalla buona votazione conseguita nelle materie oggetto di esame.
In questa prospettiva la scelta di di trovare un'occupazione temporanea ed a tempo ridotto Per_2 impone l'apprezzamento del giudice più nel senso della responsabilità del giovane rispetto alle disponibilità economiche familiari che non nel senso della sua disaffezione verso l'attività scolastica.
Giova a riguardo evidenziare che parte resistente ha documentato l'esborso di euro 4.491,00 per il costo dell'alloggio fuori sede del figlio (febbraio 2023/giugno 2024) oltre il vitto, di euro 563,00 per spese di viaggio di andata e ritorno dalla sede universitaria a casa, di euro 157,04 per l'iscrizione al corrente anno universitario 2024/2025 e di euro 2.280 per un corso di doppiaggio.
Deve, pertanto, ritenersi che la decisione di di trovare un impiego part time a tempo Per_2 determinato non è indice sintomatico della sua volontà di interrompere il percorso di studi e trovare uno stabile impiego ma è indice della consapevolezza dei costi universitari e della necessità di dovervi far fronte, perlomeno in parte, in via autonoma.
pagina 7 di 12 Ritiene, pertanto, il Collegio che , ancora, non sia soggetto economicamente indipendente e Per_2 siano ancora presenti le ragioni che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo al padre. A ulteriore conferma di tale determinazione, si evidenzia altresì che l'impiego presso l'azienda Lidl è ormai prossimo alla scadenza e non è nemmeno conforme al percorso di studi che egli ha intrapreso.
Con riferimento al figlio più piccolo costituisce circostanza incontestata da entrambe le parti Per_3 quella relativa al suo mantenimento residua pertanto da dover essere esaminata solo la questione relativa alla sua quantificazione (tale questione verrà esaminata congiuntamente a quella relativa alla determinazione del contributo al mantenimento di ). Per_2
Su tale tematica si premette che in virtù di quanto disposto dall'art. 316 bis c.c. il mantenimento dei figli grava su ciascun genitore chiamato a contribuirvi in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo. Il mantenimento deve dunque essere commisurato ai redditi, alla consistenza del patrimonio ed alla idoneità lavorativa e professionale dei genitori e non si esaurisce nelle cure prestate al figlio nel corso della normale convivenza, ma riguarda anche la sfera della vita di relazione e le esigenze di sviluppo della personalità, arrivando a comprendere ogni spesa necessaria per arricchire la personalità del beneficiario.
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi.
Sotto il profilo giurisprudenziale costituisce principio consolidato quello secondo il quale per la determinazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenersi conto non solo delle rispettive sostanze, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n. 4811/2018; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013).
Tanto osservato in diritto, occorre brevemente soffermarsi sulla domanda iniziale del ricorrente di concorrere al mantenimento dei tre figli versando l'importo di euro 600,00 mensili alla luce del diverso quadro economico delle parti.
pagina 8 di 12 Con accordo di separazione consensuale omologato da codesto Tribunale in data10.01.2018 i coniugi avevano convenuto una contribuzione paterna al mantenimento della prole di euro 750,00 mensili complessivi (ad oggi euro 850,00 rivalutati secondo indice ISTAT) oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione alla madre quale genitore collocatario, della casa coniugale oggetto di cointestazione fra le parti.
Il predetto contributo, disposto in conformità dal Giudice della separazione, era congruo alle rispettive capacità reddituali per come dichiarate delle parti all'epoca dell'evento separativo “il sig. CP_1
percepisce uno stipendio medio di circa 2.000 euro mensili, comprensivo dell'assegno per i figli, la Controparte_4 sig.ra insegnante di scuola dell'infanzia, percepisce uno stipendio medio di circa 1.330,00 euro Controparte_2 mensili” che, fra l'altro, concordavano “
3. La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla moglie con i relativi arredi” “5. Il sig. si impegna, inoltre, a rinunciare agli assegni familiari in favore della coniuge, la quale CP_1 inoltrerà apposita istanza per beneficiare degli assegni e detrazioni IRPEF per i figli a carico, al proprio datore di lavoro, dopo che il presente ricorso verrà omologato”.
Nell'ambito del presente procedimento, dall'esame della documentazione fiscale più aggiornata versata in atti emerge che il sig. ha dichiarato un reddito netto di euro 27.532,00 per l'anno 2021 e di euro CP_1
30.467,00 per l'anno 2022, ossia un'entrata mensile media superiore ad euro 2.300,00 per tredici mensilità.
Dal punto di vista patrimoniale, è emerso che il ricorrente è divenuto beneficiario per successione paterna di quota di ½ di bene immobile venduto per il complessivo importo di euro 400.000,00 e, verosimilmente, di somme derivanti da conto corrente cointestato con il de cuius. Nell'arco temporale 2019/2021, ha comprato una barca a vela del valore di circa euro 30.000, poi rivenduta, un'auto e una moto nonché una abitazione (gravata di mutuo attualizzato di circa 500,00 euro mensili) nella quale risiede attualmente risiede unitamente alla sua attuale moglie.
Con riferimento all'attuale situazione reddituale della sig.ra è stato documentato un reddito CP_2 netto di euro 22.000,00 per l'anno 2021, di euro 20.500,00 per l'anno 2022 e di euro 20.500,00 per l'anno
2023, ossia un'entrata mensile media di circa euro 1.600,00 su tredici mensilità. Sotto il profilo patrimoniale, risulta che la resistente ha ricevuto per donazione materna la quota di 1/3 di un bene immobile ancora occupato dalla donante. La sig.ra inoltre, ha documentato spese pari ad euro CP_2
200,00 mensili per onorare un finanziamento della complessiva somma di euro 24.000,00 acceso con in data 18.08.2022 e oltre ai costi correlati alle utenze (luce e gas) dell'abitazione familiare CP_5 oggetto di assegnazione.
La capacità reddituale dei coniugi, dunque, può dirsi sensibilmente migliorata per entrambi mentre, avuto riguardo alla situazione patrimoniale, deve registrarsi un significativo incremento nella disponibilità economica del ricorrente che ha potuto operare proficui investimenti mediante i beni che gli sono pervenuti iure hereditatis. Per completezza motivazionale si precisa difatti, che non può avere rilievo in pagina 9 di 12 questa sede la circostanza che il sig. sia ad oggi onerato delle spese di mutuo per l'acquisto di CP_1 nuova abitazione poiché l'onere conseguente il reperimento di altra collocazione abitativa per parte del genitore non assegnatario della casa familiare rappresenta una voce di spesa già compresa nella ponderazione della globale capacità economica delle parti al momento della determinazione o della valutazione di congruità del contributo al mantenimento della prole per parte del genitore non collocatario.
Si osserva, peraltro, che il conseguimento di nuove nozze deponga in favore di un miglioramento di vita anche economico del ricorrente.
Ciò posto, difetta la prova in ordine alla ricorrenza di fatti sopravvenuti tali da modificare in maniera sostanziale l'assetto economico patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
Per completezza motivazionale ai fini della quantificazione del contributo di mantenimento occorre altresì valorizzare la circostanza del più gravoso onere di accudimento e cura dei figli posto a carico della madre con la quale ancora convivono, quale conseguenza del difficile rapporto – dedotto da entrambe le parti- tra il padre ed i due figli maggiorenni.
Ciò posto, ritenute le maggiori esigenze in ragione dell'età e della scelta di proseguire gli studi universitari da parte dei figli e codesto Collegio ritiene opportuno disporre l'obbligo Per_2 Per_3 del padre di contribuire al loro mantenimento, con il versamento, in favore della madre, di un importo mensile pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
SULLA QUESTIONE DELLA STRAORDINARIETÀ O MENO DELLE SPESE DI ALLOGGIO
UNIVERSITARIO DEI FIGLI E . Per_1 Per_2
Il sig. ha concluso deducendo: “dichiarare non dovute dal IG. le spese della locazione CP_1 CP_1 universitaria (fuorisede) e dei costi connessi, nessuno escluso (utenze, tari, registrazione contratto, ecc..), sia per Per_1 che per in quanto non necessarie e mai concordate, il cui costo è stato sostenuto di iniziativa ed
[...] Persona_2 autonomamente dalla resistente e per l'effetto dichiarare che tali costi resteranno a carico della sola resistente”.
La sig.ra al contrario, ha controdedotto: “dichiarando dovute dal quelle attinenti alla sfera CP_2 CP_1 universitaria con particolare riferimento alle spese della locazione degli alloggi universitari per ed e delle Per_1 Per_2 relative utenze”.
In mancanza di espresso accordo fra le parti in ordine alle spese straordinarie, ritiene il presente
Tribunale che, con riferimento a tale questione, debba trovare applicazione la disciplina prevista dal
Protocollo del Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare. Le spese scolastiche vengono dal Protocollo citato qualificate quali spese straordinarie e, in tale documento, è altresì indicato quelle che sono le spese straordinarie per le quali non occorre il previo accordo (“spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenuto in via general nell'interesse dei figli”) e quelle per le quali è necessario il previo accordo delle parti (“spese straordinarie da concordare preventivamente”). In materia di pagina 10 di 12 spese da concordare preventivamente, è lo stesso protocollo ad individuare le modalità mediante le quali deve essere esplicitato l'eventuale dissenso dell'altro. È, pertanto, a detta disciplina che le parti dovranno fare rinvio per la regolamentazione di detto profilo a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, restando fermo tra le parti, per il pregresso, l'accordo raggiunto in sede di separazione.
Si precisa altresì che le spese straordinarie debbano essere ripartite in misura pari al 50% tra entrambe le parti, non ricorrendo, allo stato, situazioni tali da giustificare una diversa ripartizione.
SULLA QUESTIONE DEL VERSAMENTO DIRETTO DEL MANTENIMENTO AL FIGLIO DAVIDE
In ordine alle modalità di corresponsione del mantenimento relativo a parte ricorrente ha Per_3 domandato: “accoglimento della richiesta del figlio delle parti di percepire autonomamente il contributo al Persona_3 mantenimento”.
Su tale questione si evidenzia che in caso di divorzio il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può essere versato dal genitore obbligato, in mancanza di esplicita domanda del figlio, direttamente nei confronti di quest'ultimo poiché, sebbene il genitore collocatario ed il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la .decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
Detto principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di Cassazione che ha affermato che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cassazione civile, sez. I, 11.11.2013, n.
25300). Sia il figlio che il genitore con esso convivente, pertanto, sono dotati entrambi di un'autonoma legittimazione attiva in ordine al mantenimento. L'eventuale domanda di contribuzione in via diretta postula l'intervento processuale del figlio il quale acquista la veste di litisconsorte facoltativo.
Nel caso di specie non è intervenuto nel presente giudizio e ciò comporta il rigetto della Per_3 domanda di parte ricorrente in ordine alla attribuzione a lui in via diretta del contributo, dovendosi sottolineare altresì che costituisce circostanza incontestata che egli è ancora convivente con la madre.
SULLA DOMANDA DI PARTE RICORRENTE DI PERCEPIRE IL 100% DI ASSEGNO UNICO PER I FIGLI.
Nulla deve disporsi sulla domanda di parte resistente di riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico
Universale. pagina 11 di 12 Nel caso di separazione o divorzio, l'AUU deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021) poiché prestazioni erogate dall'INPS a tutela della famiglia.
La regola generale può essere derogata solo pattiziamente per volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori. Così come espressamente previsto dalle stesse parti in sede di separazione.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Revoca l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra il CP_1 Controparte_2 contributo al mantenimento del figlio con effetti decorrenti dalla pubblicazione della Per_1 presente sentenza;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno 7 di ogni mese a titolo di CP_1 mantenimento di e alla sig.ra l'importo di euro 600,00 Per_2 Per_3 Controparte_2
(300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna con effetti decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza;
➢ Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3351/2021, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...] C.F._1
Fienile 6/A 47853 Coriano Italia, rappresentato e difeso dall'Avv. Leoncini Filippo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale V. Pisani 31 47921 Rimini Italia, PEC:
, giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, residente in [...] 47833 Morciano Di Romagna, rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Giorgi Manuela, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Sardegna N. 4 47838
Riccione, PEC: giusta procura in atti;
Email_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 2.07.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 Il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra esponendo di aver CP_1 Controparte_2 contratto matrimonio concordatario in data 28.12.1996 in Morciano di Romagna e che dalla loro unione sono nati i loro figli (15.11.2000), (19.04.2002) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(05.06.2004).
Il ricorrente ha dato atto che lui e la moglie si sono separati consensualmente con verbale omologato con decreto del Tribunale di Rimini n. 405 del 10.01.2018 e che nelle more non si sono riconciliati, avendo ciascuno dei due instaurato nuove relazioni e condotto vite separate.
Il ricorrente ha altresì ricostruito la sua situazione reddituale e patrimoniale e, a riguardo, ha affermato di svolgere la professione di Maresciallo dei Carabinieri, di percepire un reddito mensile di circa euro
2.000,00 e di aver acquistato un immobile sito in Monte Colombo grazie ai proventi della eredità paterna.
Con riferimento alla situazione reddituale della resistente, il sig. ha affermato che la sig.ra CP_1 ad oggi percepisce un reddito di euro 1.660,00, svolgendo la professione di insegnante ed è lei che CP_2 percepisce il 100% degli assegni familiari, oltre ad essere comproprietaria di plurimi immobili così come descritti in atti.
Alla luce di tale quadro il ricorrente ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la corresponsione in favore della resistente dell'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente indipendenti e non essendo presente una situazione di disparità reddituale tra loro.
Con riferimento alla disciplina inerente ai figli, il sig. ha sottolineato che al momento della CP_1 separazione egli non aveva a disposizione una sua abitazione e, pertanto, non li ha mai potuti far pernottare presso di lui. Il ricorrente ha precisato che ad oggi due figli sono diventati maggiorenni e, pertanto,
l'eventuale contributo al loro mantenimento andrà corrisposto direttamente a loro.
Sulla base del quadro sopra descritto, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_3 collocazione prevalente presso la madre e in ordine alle statuizioni economiche ha chiesto, in sede di ricorso introduttivo, che venisse stabilito in euro 600,00 il mantenimento complessivo dei tre figli oltre al
50% delle spese straordinarie.
Si è regolarmente costituita in giudizio la resistente, non opponendosi alla pronuncia di divorzio e all'affidamento condiviso del figlio minore con assegnazione a lei della casa coniugale.
La sig.ra preliminarmente, ha ricostruito le ragioni del mancato accordo in ordine al divorzio e CP_2 ha precisato di non aver potuto aderire alla proposta relativa al mantenimento dei figli formulata dal ricorrente in quanto difforme ai loro effettivi bisogni. A riguardo la resistente ha evidenziato che il sig. ha omesso di depositare la documentazione attestante la sua situazione patrimoniale e, in CP_1 particolare, non ha indicato le somme che gli sono pervenute a titolo di successione in conseguenza della morte del padre. Egli, inoltre, ha omesso di indicare di essere proprietario anche di una barca a vela, di una pagina 2 di 12 nuova vettura e di un motociclo, oltre a non aver documentato gli investimenti che ha fatto in MA
(paese di origine della sua nuova compagna IG.ra ). Persona_4
La sig.ra ha contestato le deduzioni di parte ricorrente relative al mancato pernotto dei figli CP_2 presso di lui, sottolineando che tale scelta non è stata dettata dalla mancanza di una abitazione, legata a questioni di carattere economico, visto anche il patrimonio ereditario di cui il ricorrente è divenuto titolare, ma si è trattato di una sua scelta volontaria e consapevole che l'ha costretta a doversi occupare in via esclusiva dei figli.
In ordine a e ad , la sig.ra ha affermato che sebbene entrambi siano Per_1 Per_2 CP_2 maggiorenni nessuno dei due è economicamente indipendente e, per far fronte al loro percorso di studi, si rende necessario un aumento del mantenimento rispetto a quello disposto in sede di separazione. La stessa, inoltre, ha contestato la richiesta di versamento diretto dei figli e a riguardo ha allegato in atti una dichiarazione nella quale i figli stessi hanno revocato la loro precedente richiesta di corresponsione diretta.
Sulla base delle circostanze sopra descritte, la sig.ra ha chiesto che venga stabilito in euro 900,00 CP_2 la somma che il ricorrente sarà tenuto a corrisponderle mensilmente per il mantenimento dei figli oltre al
60% delle spese straordinarie.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione dell'8.03.022, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e, ferme le condizioni di separazione, ha nominato la
Dott.ssa Maria Saieva quale Giudice istruttore. All'udienza del 12.05.2022 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e, all'esito, l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6
c.p.c.
Pronunziata sentenza parziale n. 687/2022 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa innanzi al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio con concessione alle parti dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del 28.12.2023 il Giudice, ha ordinato a parte ricorrente di depositare copia delle sue dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2021 e 2022 nonché copia dell'atto di acquisto della imbarcazione di sua titolarità e ha formulato la seguente proposta conciliativa: “la casa familiare di Morciano, Via dei Tigli n. 7, resta assegnata alla in quanto convivente con i figli maggiorenni non CP_2 autosufficienti;
il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre entro il giorno 24 di ogni mese la somma di euro 900, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, staranno a carico di ciascuna parte per il 50%; la percepirà per intero gli assegni familiari;
le spese del CP_2 giudizio sono compensate”.
Vista la mancata accettazione della proposta, all'udienza del 30.01.2024 parte ricorrente si è riportata al contenuto delle memorie depositate nelle quali ha dato atto che il figlio risulta impiegato presso Per_2 un punto Lidl sito in Bologna e, pertanto, è divenuto economicamente indipendente. pagina 3 di 12 Il Giudice, mutato nella persona fisica, a scioglimento di riserva assunta in occasione della predetta udienza, con ordinanza del 31.01.2024 ha ordinato alla parte resistente l'esibizione della sua documentazione fiscale aggiornata e del contratto di lavoro del figlio e a parte ricorrente di Per_2 depositare documentazione relativa ai contratti di acquisto e vendita della imbarcazione di sua proprietà, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2.07.2024. In tale circostanza le parti hanno precisato le conclusioni e parte resistente ha eccepito il mancato deposito della documentazione relativa alla imbarcazione di titolarità del sig. Con ordinanza del 23.07.2024 il Giudice, rilevato che CP_1
l'imbarcazione oggetto di contestazione non è soggetta a registrazione, ha rigettato ogni altra richiesta istruttoria ed ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del
P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del
1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie, attinenti, in particolare, al mantenimento dei figli.
Preliminarmente, deve darsi atto del fatto che entrambe le parti hanno omesso di precisare le loro conclusioni in ordine all'affidamento, alla collocazione e alla disciplina del diritto di visita paterno con riferimento al terzogenito poiché divenuto maggiorenne nelle more del presente procedimento. Per_3
Nulla deve pertanto disporsi al riguardo.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Con riferimento all'assegnazione della casa coniugale le parti hanno concluso concordemente chiedendo la conferma delle disposizioni adottate in sede di separazione consensuale con le quali è stata disposta la assegnazione del bene alla madre con la quale convivono tutti e tre i figli.
Permanendo i presupposti di cui all'art 337 sexies c.c., nulla osta alla pronuncia in conformità.
pagina 4 di 12 SULLA DISCIPLINA DELLE QUESTIONI INERENTI AL MANTENIMENTO DI RICCARDO, Per_2
E DAVIDE
Parti ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, con riferimento al mantenimento dei figli, ha concluso deducendo che sono mutate le condizioni vigenti sia al momento della pronuncia di separazione sia al momento della proposizione del presente giudizio e, in particolare, ha sottolineato che è Per_1 impiegato presso la impresa , sebbene formalmente Controparte_3 Per_2 iscritto presso il Dams di Bologna, ha stipulato un regolare contratto di lavoro con la società Lidl di
Bologna, e, di conseguenza, vista la loro indipendenza economica, ricorrono i presupposti per disporre la revoca del mantenimento. Con riferimento a lo stesso sig. ha riconosciuto la ricorrenza Per_3 CP_1 dei presupposti per il suo mantenimento e ha concluso chiedendo che venga stabilito in euro 300,00 il suo contributo oltre il 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha contestato quanto ex adverso dedotto e, in primo luogo, si è opposta alla domanda di CP_2 revoca/riduzione del mantenimento in favore dei figli maggiorenni poiché le condizioni patrimoniali del sig. piuttosto che essere deteriori sono addirittura migliori rispetto a quelle presenti al momento CP_1 della separazione, avendo l'ex coniuge ricevuto un ingente patrimonio ereditario a seguito del decesso del padre. Con riferimento ai figli la resistente non ha contestato che abbia abbandonato il suo Per_1 percorso di studi e abbia trovato un impiego ma ha al contempo negato che il figlio sia soggetto Per_2 economicamente indipendente in quanto, attualmente, sta proseguendo il suo percorso di studi presso il
Dams di Bologna e il suo contratto di lavoro è di prossima ed imminente scadenza e non gli verrà rinnovato. Sempre la resistente ha dedotto che, sebbene il figlio più piccolo nelle more del presente Per_3 procedimento sia divenuto maggiorenne, costituiscono circostanze pacifiche che egli sia privo di autonomia reddituale e stia proseguendo il suo percorso di studi. Per le ragioni esposte la resistente ha, in via principale, concluso domandando che venga fissato in euro 1.000,00 il contributo mensile al mantenimento che le dovrà essere corrisposto dal ricorrente oltre al 60% delle spese straordinarie, dichiarando dovute dal sig. anche quelle attinenti alla sfera universitaria con particolare riferimento alle spese della CP_1 locazione degli alloggi universitari per ed . Per_1 Per_2
Sul piano normativo giova evidenziare che a norma dall'art. 147 c.c. il matrimonio impone il dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere la prole nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. Tale obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli – secondo le regole dell'art. 148 c.c. e 337 septies, comma 1, c.c. – non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica ovvero finché il genitore interessato non invochi declaratoria di cessazione dell'obbligo stesso se provato che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica o sia stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente. Il pagina 5 di 12 disposto dell'art. 337 ter comma 4 c.c., si applica infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio - esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori - le esigenze del figlio valutate in concreto e nell'attualità.
Sul piano giurisprudenziale, in materia di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione ha stabilito che il Giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno, in ragione del reperimento da parte del figlio di un'occupazione lavorativa, è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica (Cassazione civile, sez. I, 12.07.2022, n. 22076).
Con riferimento alla stipula di un contratto di apprendistato e della sua rilevanza ai fini della revoca del contributo al mantenimento del figlio si evidenzia che la necessità di tenere conto della situazione di maggiore flessibilità del mercato del lavoro ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'indipendenza economica del figlio maggiorenne, ai fini della cessazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, deve essere parametrata in base al criterio di relatività e al percorso scolastico della prole.
Di conseguenza, anche un contratto a tempo determinato e un contratto di apprendistato possono condurre all'indipendenza economica, il primo se il compenso è adeguato e l'orizzonte temporale non troppo ristretto, il secondo in quanto sia finalizzato all'occupazione e all'inserimento con carattere di stabilità nel mercato del lavoro
Con riferimento alla disciplina inerente ai criteri di riparto dell'onere della prova in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, la Cassazione ha evidenziato che i presupposti su cui si fonda l'esclusione o riduzione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione o riduzione del contributo oppure il figlio, se costituito in giudizio, sono integrati: a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cassazione civile, sez. I, 20.06.2023, n. 17644).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il presente Tribunale che con riferimento a Per_1 ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di revoca proposta da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, circostanza non contestata che abbia abbandonato il suo percorso di Per_1 studi, avendone dato atto anche la stessa parte resistente. È stato altresì provato che egli ha stipulato un contratto di apprendistato ex d.lgs. 81/2015 con la società con Controparte_3 qualifica di apprendista magazziniere dal quale percepisce una retribuzione mensile di euro 1.352,82. La tipologia di contratto stipulato (contratto di apprendistato full time), la durata del contratto (dal 6.05.2024 pagina 6 di 12 al 5.05.2026) e la mancata prosecuzione del percorso di studi costituiscono circostanze sulla base delle quali può dirsi provata la indipendenza economica di con conseguente revoca del suo mantenimento. Per_1
Con riferimento al secondogenito , dalla disamina della documentazione depositata in atti, Per_2 emerge che egli è studente universitario iscritto presso la scuola DAMS di Bologna e che dal mese di settembre 2023 egli presta servizio in qualità di addetto alle vendite presso la società LIDL Italia srl di
Bologna con contratto a tempo determinato part time (25 ore a settimana) con una retribuzione mensile di circa euro 993,00.
Sotto il profilo giurisprudenziale si evidenzia che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica. La valutazione circa la idoneità del rapporto di lavoro a tempo determinato a garantire la autosufficienza economica del figlio maggiorenne è tuttavia rimessa al prudente apprezzamento del giudice del caso concreto, in ragione della durata del rapporto e della misura della retribuzione. Il tutto nel rispetto del diritto del figlio, ancor più se neo maggiorenne, di perseguire la realizzazione della sua persona attraverso il conseguimento di un impiego quanto più corrispondente alle proprie inclinazioni e aspirazioni (Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 aprile 2024 n. 8892).
Ciò posto risulta dimostrato che non ha mai abbandonato il suo percorso di studi avendo Per_2 rinnovato l'iscrizione universitaria anche per il corrente anno ed avendo anticipato anche il costo di iscrizione al corso di perfezionamento in doppiaggio. Né può dirsi dirimente sul punto della sua serietà nel suo percorso di studi, l'asserito rallentamento nel numero di esami sostenuti dedotto da parte ricorrente in quanto tale fattore potrebbe essere stato determinato dal concomitante svolgimento di attività lavorativa ed
è stato comunque compensato dalla buona votazione conseguita nelle materie oggetto di esame.
In questa prospettiva la scelta di di trovare un'occupazione temporanea ed a tempo ridotto Per_2 impone l'apprezzamento del giudice più nel senso della responsabilità del giovane rispetto alle disponibilità economiche familiari che non nel senso della sua disaffezione verso l'attività scolastica.
Giova a riguardo evidenziare che parte resistente ha documentato l'esborso di euro 4.491,00 per il costo dell'alloggio fuori sede del figlio (febbraio 2023/giugno 2024) oltre il vitto, di euro 563,00 per spese di viaggio di andata e ritorno dalla sede universitaria a casa, di euro 157,04 per l'iscrizione al corrente anno universitario 2024/2025 e di euro 2.280 per un corso di doppiaggio.
Deve, pertanto, ritenersi che la decisione di di trovare un impiego part time a tempo Per_2 determinato non è indice sintomatico della sua volontà di interrompere il percorso di studi e trovare uno stabile impiego ma è indice della consapevolezza dei costi universitari e della necessità di dovervi far fronte, perlomeno in parte, in via autonoma.
pagina 7 di 12 Ritiene, pertanto, il Collegio che , ancora, non sia soggetto economicamente indipendente e Per_2 siano ancora presenti le ragioni che giustificano il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo al padre. A ulteriore conferma di tale determinazione, si evidenzia altresì che l'impiego presso l'azienda Lidl è ormai prossimo alla scadenza e non è nemmeno conforme al percorso di studi che egli ha intrapreso.
Con riferimento al figlio più piccolo costituisce circostanza incontestata da entrambe le parti Per_3 quella relativa al suo mantenimento residua pertanto da dover essere esaminata solo la questione relativa alla sua quantificazione (tale questione verrà esaminata congiuntamente a quella relativa alla determinazione del contributo al mantenimento di ). Per_2
Su tale tematica si premette che in virtù di quanto disposto dall'art. 316 bis c.c. il mantenimento dei figli grava su ciascun genitore chiamato a contribuirvi in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo. Il mantenimento deve dunque essere commisurato ai redditi, alla consistenza del patrimonio ed alla idoneità lavorativa e professionale dei genitori e non si esaurisce nelle cure prestate al figlio nel corso della normale convivenza, ma riguarda anche la sfera della vita di relazione e le esigenze di sviluppo della personalità, arrivando a comprendere ogni spesa necessaria per arricchire la personalità del beneficiario.
La giurisprudenza di Cassazione ha affermato che la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi.
Sotto il profilo giurisprudenziale costituisce principio consolidato quello secondo il quale per la determinazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenersi conto non solo delle rispettive sostanze, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n. 4811/2018; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013).
Tanto osservato in diritto, occorre brevemente soffermarsi sulla domanda iniziale del ricorrente di concorrere al mantenimento dei tre figli versando l'importo di euro 600,00 mensili alla luce del diverso quadro economico delle parti.
pagina 8 di 12 Con accordo di separazione consensuale omologato da codesto Tribunale in data10.01.2018 i coniugi avevano convenuto una contribuzione paterna al mantenimento della prole di euro 750,00 mensili complessivi (ad oggi euro 850,00 rivalutati secondo indice ISTAT) oltre il 50% delle spese straordinarie e l'assegnazione alla madre quale genitore collocatario, della casa coniugale oggetto di cointestazione fra le parti.
Il predetto contributo, disposto in conformità dal Giudice della separazione, era congruo alle rispettive capacità reddituali per come dichiarate delle parti all'epoca dell'evento separativo “il sig. CP_1
percepisce uno stipendio medio di circa 2.000 euro mensili, comprensivo dell'assegno per i figli, la Controparte_4 sig.ra insegnante di scuola dell'infanzia, percepisce uno stipendio medio di circa 1.330,00 euro Controparte_2 mensili” che, fra l'altro, concordavano “
3. La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata alla moglie con i relativi arredi” “5. Il sig. si impegna, inoltre, a rinunciare agli assegni familiari in favore della coniuge, la quale CP_1 inoltrerà apposita istanza per beneficiare degli assegni e detrazioni IRPEF per i figli a carico, al proprio datore di lavoro, dopo che il presente ricorso verrà omologato”.
Nell'ambito del presente procedimento, dall'esame della documentazione fiscale più aggiornata versata in atti emerge che il sig. ha dichiarato un reddito netto di euro 27.532,00 per l'anno 2021 e di euro CP_1
30.467,00 per l'anno 2022, ossia un'entrata mensile media superiore ad euro 2.300,00 per tredici mensilità.
Dal punto di vista patrimoniale, è emerso che il ricorrente è divenuto beneficiario per successione paterna di quota di ½ di bene immobile venduto per il complessivo importo di euro 400.000,00 e, verosimilmente, di somme derivanti da conto corrente cointestato con il de cuius. Nell'arco temporale 2019/2021, ha comprato una barca a vela del valore di circa euro 30.000, poi rivenduta, un'auto e una moto nonché una abitazione (gravata di mutuo attualizzato di circa 500,00 euro mensili) nella quale risiede attualmente risiede unitamente alla sua attuale moglie.
Con riferimento all'attuale situazione reddituale della sig.ra è stato documentato un reddito CP_2 netto di euro 22.000,00 per l'anno 2021, di euro 20.500,00 per l'anno 2022 e di euro 20.500,00 per l'anno
2023, ossia un'entrata mensile media di circa euro 1.600,00 su tredici mensilità. Sotto il profilo patrimoniale, risulta che la resistente ha ricevuto per donazione materna la quota di 1/3 di un bene immobile ancora occupato dalla donante. La sig.ra inoltre, ha documentato spese pari ad euro CP_2
200,00 mensili per onorare un finanziamento della complessiva somma di euro 24.000,00 acceso con in data 18.08.2022 e oltre ai costi correlati alle utenze (luce e gas) dell'abitazione familiare CP_5 oggetto di assegnazione.
La capacità reddituale dei coniugi, dunque, può dirsi sensibilmente migliorata per entrambi mentre, avuto riguardo alla situazione patrimoniale, deve registrarsi un significativo incremento nella disponibilità economica del ricorrente che ha potuto operare proficui investimenti mediante i beni che gli sono pervenuti iure hereditatis. Per completezza motivazionale si precisa difatti, che non può avere rilievo in pagina 9 di 12 questa sede la circostanza che il sig. sia ad oggi onerato delle spese di mutuo per l'acquisto di CP_1 nuova abitazione poiché l'onere conseguente il reperimento di altra collocazione abitativa per parte del genitore non assegnatario della casa familiare rappresenta una voce di spesa già compresa nella ponderazione della globale capacità economica delle parti al momento della determinazione o della valutazione di congruità del contributo al mantenimento della prole per parte del genitore non collocatario.
Si osserva, peraltro, che il conseguimento di nuove nozze deponga in favore di un miglioramento di vita anche economico del ricorrente.
Ciò posto, difetta la prova in ordine alla ricorrenza di fatti sopravvenuti tali da modificare in maniera sostanziale l'assetto economico patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
Per completezza motivazionale ai fini della quantificazione del contributo di mantenimento occorre altresì valorizzare la circostanza del più gravoso onere di accudimento e cura dei figli posto a carico della madre con la quale ancora convivono, quale conseguenza del difficile rapporto – dedotto da entrambe le parti- tra il padre ed i due figli maggiorenni.
Ciò posto, ritenute le maggiori esigenze in ragione dell'età e della scelta di proseguire gli studi universitari da parte dei figli e codesto Collegio ritiene opportuno disporre l'obbligo Per_2 Per_3 del padre di contribuire al loro mantenimento, con il versamento, in favore della madre, di un importo mensile pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
SULLA QUESTIONE DELLA STRAORDINARIETÀ O MENO DELLE SPESE DI ALLOGGIO
UNIVERSITARIO DEI FIGLI E . Per_1 Per_2
Il sig. ha concluso deducendo: “dichiarare non dovute dal IG. le spese della locazione CP_1 CP_1 universitaria (fuorisede) e dei costi connessi, nessuno escluso (utenze, tari, registrazione contratto, ecc..), sia per Per_1 che per in quanto non necessarie e mai concordate, il cui costo è stato sostenuto di iniziativa ed
[...] Persona_2 autonomamente dalla resistente e per l'effetto dichiarare che tali costi resteranno a carico della sola resistente”.
La sig.ra al contrario, ha controdedotto: “dichiarando dovute dal quelle attinenti alla sfera CP_2 CP_1 universitaria con particolare riferimento alle spese della locazione degli alloggi universitari per ed e delle Per_1 Per_2 relative utenze”.
In mancanza di espresso accordo fra le parti in ordine alle spese straordinarie, ritiene il presente
Tribunale che, con riferimento a tale questione, debba trovare applicazione la disciplina prevista dal
Protocollo del Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare. Le spese scolastiche vengono dal Protocollo citato qualificate quali spese straordinarie e, in tale documento, è altresì indicato quelle che sono le spese straordinarie per le quali non occorre il previo accordo (“spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenuto in via general nell'interesse dei figli”) e quelle per le quali è necessario il previo accordo delle parti (“spese straordinarie da concordare preventivamente”). In materia di pagina 10 di 12 spese da concordare preventivamente, è lo stesso protocollo ad individuare le modalità mediante le quali deve essere esplicitato l'eventuale dissenso dell'altro. È, pertanto, a detta disciplina che le parti dovranno fare rinvio per la regolamentazione di detto profilo a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, restando fermo tra le parti, per il pregresso, l'accordo raggiunto in sede di separazione.
Si precisa altresì che le spese straordinarie debbano essere ripartite in misura pari al 50% tra entrambe le parti, non ricorrendo, allo stato, situazioni tali da giustificare una diversa ripartizione.
SULLA QUESTIONE DEL VERSAMENTO DIRETTO DEL MANTENIMENTO AL FIGLIO DAVIDE
In ordine alle modalità di corresponsione del mantenimento relativo a parte ricorrente ha Per_3 domandato: “accoglimento della richiesta del figlio delle parti di percepire autonomamente il contributo al Persona_3 mantenimento”.
Su tale questione si evidenzia che in caso di divorzio il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore non può essere versato dal genitore obbligato, in mancanza di esplicita domanda del figlio, direttamente nei confronti di quest'ultimo poiché, sebbene il genitore collocatario ed il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la .decisione non può sottrarsi al principio della domanda.
Detto principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di Cassazione che ha affermato che il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cassazione civile, sez. I, 11.11.2013, n.
25300). Sia il figlio che il genitore con esso convivente, pertanto, sono dotati entrambi di un'autonoma legittimazione attiva in ordine al mantenimento. L'eventuale domanda di contribuzione in via diretta postula l'intervento processuale del figlio il quale acquista la veste di litisconsorte facoltativo.
Nel caso di specie non è intervenuto nel presente giudizio e ciò comporta il rigetto della Per_3 domanda di parte ricorrente in ordine alla attribuzione a lui in via diretta del contributo, dovendosi sottolineare altresì che costituisce circostanza incontestata che egli è ancora convivente con la madre.
SULLA DOMANDA DI PARTE RICORRENTE DI PERCEPIRE IL 100% DI ASSEGNO UNICO PER I FIGLI.
Nulla deve disporsi sulla domanda di parte resistente di riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico
Universale. pagina 11 di 12 Nel caso di separazione o divorzio, l'AUU deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021) poiché prestazioni erogate dall'INPS a tutela della famiglia.
La regola generale può essere derogata solo pattiziamente per volontà dei beneficiari che concordino per l'erogazione dell'assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori. Così come espressamente previsto dalle stesse parti in sede di separazione.
SULLE SPESE DI LITE
L'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
➢ Revoca l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra il CP_1 Controparte_2 contributo al mantenimento del figlio con effetti decorrenti dalla pubblicazione della Per_1 presente sentenza;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare entro il giorno 7 di ogni mese a titolo di CP_1 mantenimento di e alla sig.ra l'importo di euro 600,00 Per_2 Per_3 Controparte_2
(300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna con effetti decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza;
➢ Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 30.01.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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