Ordinanza collegiale 22 gennaio 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2025, proposto da
S.I.G.R.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vizzari, Alessandro Alati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ambiente Lab S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 777/2025, emessa dal T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, nel giudizio n. 2024/2024 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota depositata dalla ricorrente il 23 marzo 2026 nonché la comunicazione di avvenuta esecuzione, formulata in camera di consiglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IA LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
la parte istante ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’intestato Tribunale ha così disposto “ annulla gli atti in epigrafe indicati, con le conseguenze di legge in termini di inefficacia del contratto, ove stipulato, e riconoscimento del diritto della ricorrente al subentro, come da richiesta della medesima, verificatone il possesso dei requisiti. Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che vengono liquidate in € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese e accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Spese compensate nei confronti della controinteressata ”;
la sentenza è stata notificata alla ASP di Vibo Valentia a mezzo pec il 2 maggio 2025 ed è passata in giudicato;
l’amministrazione non si è costituita nel presente giudizio;
Rilevato che:
- con memoria del 23 marzo 2026 la ricorrente ha prodotto la nota di convocazione alla sottoscrizione del contratto e, nell’ambito dell’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026, ha dato atto, a mezzo del proprio difensore, dell’avvenuta esecuzione, insistendo per la condanna alle spese di lite;
Ritenuto pertanto che:
- può essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti;
- le spese di lite vanno poste a carico della ASP di Vibo Valentia, sussistendo soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è avvenuto successivamente alla notifica del ricorso;
- va disposta la distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, con rimborso del contributo unificato versato e distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE MA, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
IA LM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LM | GE MA |
IL SEGRETARIO