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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 615/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all'udienza 04/07/2025, ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 615/2020 R.G.L. promossa da:
, e , tutte in proprio e in qualità di eredi del Parte_1 Parte_2 Parte_3 defunto , rappresentate e difese, per mandato in atti, dall'Avv. Fiora Petrocchi del Persona_1
Foro di Pistoia ricorrenti c o n t r o in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Diego Dirutigliano del Foro di Torino resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 24/07/2020, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutte in proprio e quali eredi del defunto , allegavano: Persona_1
- che questi aveva prestato servizio per l'Azienda TO RR EL AT (oggi
), dal marzo 1972 al novembre 1990, quale operaio Controparte_1
d'armamento del 3° tronco – Servizio Lavori, presso le Stazioni di Cassano Spinola,
Serravalle Scrivia e Arquata Scrivia, svolgendo mansioni di manutentore, guardalinea e cantoniere;
- che, nello svolgimento delle mansioni affidategli, il de cuius, che operava principalmente lungo i binari, era stato esposto a fibre di amianto;
1 - che le fibre cancerogene venivano rilasciate: al passaggio dei treni con sottocassa coibentati di amianto friabile;
dai caminetti di uscita dell'aria di raffreddamento dei reostati coibentati con amianto a spruzzo friabile;
dal pietrisco (cd. ballast) che il IG.
rimuoveva, lungo i binari, e livellava con lame vibranti;
dai tetti dei depositi e Pt_2
delle garitte ricoperti di lastre di cemento amianto ormai deteriorate;
- che il de cuius espletava i compiti assegnatigli in ambienti di lavoro malsani e massicciamente inquinati da amianto, senza le adeguate misure di prevenzione individuale e collettiva e senza alcuna informazione circa il rischio espositivo all'inalazione di fibre;
- che, in data 04.10.19, al IG. era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico Pt_2
epitelioide, che, dopo un anno dai primi sintomi, lo aveva condotto alla morte, in data
13.03.2020;
- che l' – sede di Alessandria ha considerato il mesotelioma pleurico che ha colpito CP_2
il IG. quale malattia professionale causata da esposizione ad amianto, Pt_2
riconoscendo alla ricorrente, , una rendita, in qualità di superstite, Parte_1
nonché la prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime Amianto;
- che il mesotelioma aveva ingenerato nel IG. una profonda sofferenza fisica e Pt_2
morale;
- che, a seguito della morte del IG. , esse ricorrenti – la di lui moglie, Pt_2 [...]
, e le di lui figlie, e – avevano riportato un danno da Pt_1 Pt_2 Parte_3
perdita del rapporto parentale;
- che la ricorrente aveva, altresì, riportato un danno patrimoniale per aver Parte_3
rinunciato, in ragione della patologia del padre, al lavoro stagionale già programmato.
Tanto premesso, rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la patologia asbesto correlata che ha condotto a morte il IG. è conseguenza del Persona_1
comportamento colposo di Azienda TO RR EL AT, oggi Controparte_1
, dichiarandola pertanto responsabile della causazione dei danni lamentati dalle
[...]
ricorrenti, per i titoli e le motivazioni di cui in narrativa;
b) condannare la società al risarcimento di tutti i danni non Controparte_1
patrimoniali e patrimoniali subiti e subendi dalle ricorrenti, per i titoli e le motivazioni di cui in narrativa, come da seguenti tesi ed ipotesi:
- DANNO IURE SUCCESSIONIS:
1.A PERDITA DELLA VITA:
2 -in tesi (teoria A1 con personalizzazione) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè €
334.208,00 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
-in ipotesi (teoria A2 senza personalizzazione) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè €
271.208,00 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
-in tesi (teoria A1.a 50% con personalizzazione) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè €
167.104,00 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
-in ipotesi (teoria A2.a 50% senza personalizzazione) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè € 135.604,00 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.B DANNO BIOLOGICO TERMINALE: in ulteriore ipotesi (teoria B) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè € 66.202,50 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- DANNO IURE PROPRIO:
PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
€ 331.920,00 per ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
DANNO PATRIMONIALE
€ 16.710,66 per l'erede IG.ra , avendo la stessa rinunciato al lavoro stagionale Parte_3
quale terapista di Spa a Cervinia;
o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata o comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e al danno da ritardo nella misura degli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (13.03.2020) e rivalutata anno per anno sino al giorno della sentenza ed ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della sentenza al saldo ed ulteriori interessi anatocistici a decorrere dalla data della domanda;
c) condannare la società , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, il tutto con aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 11 maggio 2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando il ricorso avversario, per concludere chiedendo: in via preliminare,
[...]
di disporre la separazione della domanda avanzata iure proprio dalle ricorrenti ed emanare i provvedimenti di cui all'art. 427 c.p.c.; in via principale, di respingere le domande tutte formulate in ricorso;
in via subordinata, di ridurre, ai sensi di legge o comunque secondo equità, le somme spettanti alle ricorrenti in relazione ai soli danni risarcibili;
con vittoria di spese e onorari del giudizio.
3 II) L'eccezione ex art. 427 c.p.c. sollevata dalla resistente con riferimento alle domande di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposte iure proprio dalle ricorrenti merita accoglimento.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di legittimità, con orientamento consolidato, “Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non “iure ereditario”, per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì “iure proprio”, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.” (così Cass. 9972/25, cfr. in senso conforme anche
Cass. 907/2018 e Cass. 20355/05).
Ne segue, che ex art. 427 c.p.c., la causa afferente le domande risarcitorie avanzate “iure proprio” dalle ricorrenti, esulando dall'ambito delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., deve essere rimessa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione al giudice civile tabellarmente competente, come da separata ordinanza.
III) Le risultanze probatorie e la Consulenza Tecnica d'Ufficio consentono di affermare la responsabilità della nell'insorgenza della malattia che ha condotto al Controparte_1
decesso il IG. . Persona_1
Dalle escussioni testimoniali è emerso, in effetti, che il IG. aveva prestato attività sulla Pt_2
linea Alessandria – Genova in corrispondenza della stazione di Arquata Scrivia, quale operaio d'armamento, con mansioni di manutentore, guardalinea e cantoniere, provvedendo, in particolare, a livellare con lame vibranti il pietrisco della massicciata ferroviaria.
Così, sul punto, il teste : “Ho conosciuto il signor sul lavoro. Testimone_1 Persona_1
Abbiamo lavorato insieme per una quindicina d'anni a partire dai primissimi anni settanta.
Sono andato in pensione nell'ottantasette. Lavoravamo ad Arquata Scrivia terzo tronco lavori.
Eravamo operai d'armamento, ci occupavamo della manutenzione dei binari. Il lavoro più importante era il tenere a livello i binari, insomma ci occupavamo di traversine, ghiaia e binari.
E' vero che utilizzavamo le lame vibranti per la rimozione ed il livellamento della ghiaia ed eravamo esposti alla respirazione di polveri. E' vero che lavoravamo sempre all'aperto, a parte il lavoro in galleria. Su dieci chilometri, quattro o cinque chilometri dei binari di cui curavamo la manutenzione erano in galleria. Curare il livello dei binari in galleria ci prendeva tre, quattro mesi. Questo lavoro non lo si faceva tutti gli anni. Le gallerie non erano dotate di aereatori. E' vero che ogni tanto io ed il IG. abbiamo lavorato allo scarico dei vagoni Pt_2
4 carichi delle traversine catramate. Scaricavamo la ghiaia lungo i binari dove mancava.
Ricordo che quando pioveva o nevicava ci riparavamo nelle garitte, dei piccoli ripari in cemento. E' vero che respiravamo polveri, soprattutto in galleria ed al passaggio dei treni.
Non ho mai sentito l'azienda darci informazioni o prescrizioni in merito ai fattori di rischio connessi all'attività lavorativa che facevamo”.
La presenza di amianto nei luoghi di lavoro è comprovata dalla documentazione agli atti del giudizio, (cfr., in particolare, doc. 6 di parte ricorrente).
La Consulenza Tecnica d'Ufficio del Dr. conferma la riconducibilità del Persona_2
mesotelioma pleurico con carcinosi peritoneale da cui è stato affetto il IG. (docc. Persona_1
13 e 14 di parte ricorrente) alla prestazione di attività lavorativa per la Controparte_1
[...]
Il Consulente ha chiarito, infatti, che “L'esposizione all'amianto […] è il più importante fattore di rischio per il mesotelioma pleurico. Nella lavorazione, utilizzo o rimozione di questo minerale, l'amianto viene frammentato e si produce una polvere che, inalata, può danneggiare le cellule mesoteliali della pleura, provocando la neoplasia, anche a distanza di decenni dall'esposizione”.
Ha, poi, evidenziato che il “VII Rapporto ReNam, che riporta i casi di mesotelioma in Italia tra il 1993 e il 2018, inserisce il settore dei rotabili ferroviari tra quelli che hanno riscontrato più casi di mesotelioma”. Ha soggiunto che i lavoratori che “hanno contratto questa patologia di origine professionale sono 696. Mentre, per esposizione ambientale, le vittime sono:
- 40 nel campo dell'impianto di produzione e riparazione rotabili ferroviari;
- 92 tra coloro impiegati nella linea ferroviaria;
- 2 tra coloro impiegati nella stazione ferroviaria.
L'alta incidenza dei casi di mesotelioma è accompagnata anche da quella di altre malattie asbesto correlate, che portano la stima della morte sui binari in non meno di 3000 casi fino al
2020”.
Sulla base di tali considerazioni, il Consulente Tecnico d'Ufficio, osservato che il IG. Pt_2 ha prestato attività, dal marzo 1972 al novembre 1990, per l'Azienda TO RR EL
AT, poi confluita nella , come operaio d'armamento del 3° tronco, Controparte_1
con mansioni di manutentore, guardalinee e cantoniere, considerato che i lavoratori delle
RR EL AT sono stati tra i più esposti ai minerali di amianto e così anche il IG. Per_1
, che, come confermato dalla monografia IARC (Agenzia Internazionale per la ricerca sul
[...]
cancro), le fibre di amianto, una volta inalate o ingerite, provocano fenomeni infiammatori
(asbestosi, placche e ispessimenti pleurici), che possono provocare gravi patologie
5 neoplastiche, esaminata la storia clinica del de cuius, deceduto il 13.3.2020 in conseguenza di mesotelioma pleurico epitelioide, diagnosticato il 4.10.2019, complicato da carcinosi peritoneale, ha concluso che la patologia tumorale maligna da cui è stato affetto il IG. è Pt_2
da porsi in nesso causale con l'esposizione professionale all'amianto secondo la logica del “più probabile che non”.
Né vale a escludere il rapporto di causalità la generica asserzione di parte resistente circa la presenza di amianto nel sottosuolo del Comune di Arquata Scrivia o il fatto che il de cuius avesse prestato attività, come autista di camion, per lo stabilimento “Cementir” di Arquata
Scrivia, non avendo la dedotto prova del fatto che presso il detto Controparte_1
cementificio venisse utilizzato cemento-amianto.
IV) L'insorgenza della patologia che ha condotto a morte il IG. è da ascriversi Persona_1
a responsabilità dell'Azienda TO RR EL AT (oggi Controparte_1
per inosservanza dell'art. 2087 c.c., ai sensi del quale “l'imprenditore è tenuto ad
[...] adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
IV-a) I rischi derivanti dall'esposizione a polveri erano già noti, infatti, in epoca antecedente al
1972.
Il R.D. 14 giugno 1909, n. 442, che approvava il regolamento per l'applicazione del testo unico sulla legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, dell'allegato A, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele.
Il R.D. 14 aprile 1927, n. 530, recante il regolamento generale per l'igiene del lavoro, all'art. 17, statuiva che “In tutti i lavori nei quali si svolgano gas irrespirabili o tossici od infiammabili, qualunque sia il luogo ove vengono eseguiti, e nei locali chiusi nei quali si sviluppino normalmente vapori, odori, fumi o polveri di qualunque specie, l'esercente ha il dovere di adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente dove lavorano gli operai”.
La Legge 12 aprile 1943, n. 455 estendeva l'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi.
L'art. 4 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro, prescriveva che “I datori di lavoro […] devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure d'igiene previste nel presente decreto;
6 b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”.
L'art. 21 EL stesso D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, specificava, con riguardo alla difesa contro le polveri, che “Nei lavori che danno luogo, normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o
a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro”.
Il capo VIII del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, detta disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi.
Il D.M. 18 aprile 1973 annovera “l'asbestosi associata o meno a tubercolosi o ad un cancro al polmone” tra le malattie per cui è prevista la denuncia obbligatoria, da parte del medico che ne riscontri l'esistenza, all'Ispettorato del Lavoro.
Nel corso degli anni '80, si susseguono direttive CEE (nn. 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188,
88/642) in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
IV-b) Dall'esame della deposizione testimoniale di cui si è riportato uno stralcio è emerso come gli operai d'armamento respirassero polveri, “soprattutto in galleria e al passaggio dei treni”,
e che “le gallerie non erano dotate di aereatori”, che l'Azienda aveva dotato i lavoratori solo di guanti, scarpe e berretto e non di mascherine (così ancora il teste : “Non ho Testimone_1 mai sentito l'azienda darci informazioni o prescrizioni in merito ai fattori di rischio connessi all'attività lavorativa che facevamo. Sul lavoro ci veniva[no] forniti i guanti, le scarpe e un berretto. Niente mascherine. A noi non hanno mai detto nulla in merito all'amianto e ai suoi pericoli”), omettendo di apprestare così qualsivoglia minima cautela a tutela della salute dei lavoratori.
IV-c) Né vale a escludere la responsabilità della (già “Azienda Controparte_1
TO RR EL AT”) il fatto che fino ai primi anni '80 l'impiego di amianto fosse ancora prescritto ex lege in diversi ambiti o il fatto che, come pure sostenuto dalla resistente, la presenza di amianto all'interno della massicciata ferroviaria fosse inferiore all'1%, atteso, da un lato, che la comunità scientifica aveva già evidenziato l'inesistenza di un nesso dose – risposta nell'insorgenza di patologie asbesto correlate, e, dall'altro, che, a norma dell'art. 2087
c.c., a tutela dei propri dipendenti, l'Azienda TO RR EL AT (oggi
[...]
[...
[...] [...]
) era tenuta all'osservanza non solo delle regole cautelari prescritte dalla Controparte_3
legge, ma anche di quelle imposte dallo stato della scienza e della tecnica, e ciò tanto più ove si considerino le dimensioni e l'organizzazione imprenditoriale della resistente, tali da rendere esigibile che la stessa si adeguasse, diligentemente, all'evoluzione delle conoscenze tecnico- scientifiche in essere nel proprio settore e non si limitasse al rispetto delle sole regole stabilite dalla legge.
V) Attesa la riconducibilità causale della patologia asbesto correlata patita dal IG. Pt_2 all'inalazione di polveri d'amianto e la responsabilità dell'Azienda TO RR EL
AT (oggi , per inosservanza dell'art. 2087 c.c., nella Controparte_1
causazione del danno, parte resistente deve essere condannata a risarcire a Parte_1
e quali eredi del IG. , il danno non patrimoniale Parte_2 Parte_3 Persona_1
da questi sofferto.
Come emerso dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio, il periodo di malattia rilevante ai fini della liquidazione del danno è ricompreso tra il mese di agosto del 2019 (periodo di insorgenza di significativa sintomatologia a livello respiratorio) e il 13 marzo 2020 (data del decesso).
Detto periodo può essere suddiviso nel modo seguente:
- inabilità temporanea biologica al 100%: 90 (novanta) giorni per ricoveri ospedalieri e fase terminale della malattia;
- inabilità temporanea biologica al 75%: 90 (novanta) giorni da ascriversi alla fase di progressione infausta della malattia;
- inabilità temporanea biologica al 50%: 145 (centoquarantacinque) giorni da ascriversi alla 1^ fase diagnosticata e di iniziale trattamento della malattia.
Ai fini della liquidazione del danno da inabilità temporanea si ritiene di poter considerare le tabelle del Tribunale di Milano del 4.6.2024, comprensive sia del danno biologico sia del danno morale temporaneo, che si presume in ragione della particolare gravità della patologia sofferta dal de cuius.
Ne segue che, a titolo di inabilità temporanea biologica al 75% e correlativa sofferenza soggettiva debbono riconoscersi € 86,25 x 90 = € 7.762,50, mentre a titolo di inabilità temporanea biologica al 50% e correlativa sofferenza soggettiva debbono liquidarsi € 57,50 x
145 = 8.337,50.
A titolo di danno terminale deve, invece, riconoscersi l'importo di € 30.000,00, per i primi tre giorni antecedenti l'exitus, come da richiesta delle ricorrenti, prevedendo la tabella un importo sino a € 35.247,00; oltre a € 60.899,00 per i giorni successivi al 3°, dal 4° al 90°.
8 Con la conseguenza, che parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in solido, a
, e € 106.999,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 Parte_3
iure successionis, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
VI) Non si ritiene, poi, che sia da scomputare dal risarcimento danni spettante ad
[...]
, coniuge del de cuius, l'importo di € 176.072,87 a quest'ultima riconosciuto Pt_1 dall' , come da documentazione acquisita agli atti del giudizio in data 30 gennaio 2024. CP_2
Trattasi, infatti, di rendita costituita in favore della ricorrente quale superstite di , Persona_1
avente lo scopo di indennizzare il coniuge del pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita del contributo che il lavoratore deceduto offriva alla famiglia.
VII) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rimette, ex art. 427 c.p.c., le questioni inerenti le domande risarcitorie avanzate iure proprio dalle ricorrenti al Presidente del Tribunale, come da separata ordinanza, per l'assegnazione al giudice civile tabellarmente competente;
accerta la responsabilità dell'Azienda TO RR EL AT (oggi Controparte_1
nella causazione della patologia che ha condotto a morte il IG. ;
[...] Persona_1 per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la resistente a corrispondere, in solido, ad
[...]
, e € 106.999,00 a titolo di risarcimento danni iure Pt_1 Parte_2 Parte_3
successionis, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna, infine, la resistente a rimborsare ad , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese processuali che liquida in € 14.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali,
CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'Avv. Fiora Petrocchi;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Controparte_1
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 04/07/2025
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, all'udienza 04/07/2025, ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 615/2020 R.G.L. promossa da:
, e , tutte in proprio e in qualità di eredi del Parte_1 Parte_2 Parte_3 defunto , rappresentate e difese, per mandato in atti, dall'Avv. Fiora Petrocchi del Persona_1
Foro di Pistoia ricorrenti c o n t r o in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Diego Dirutigliano del Foro di Torino resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 24/07/2020, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutte in proprio e quali eredi del defunto , allegavano: Persona_1
- che questi aveva prestato servizio per l'Azienda TO RR EL AT (oggi
), dal marzo 1972 al novembre 1990, quale operaio Controparte_1
d'armamento del 3° tronco – Servizio Lavori, presso le Stazioni di Cassano Spinola,
Serravalle Scrivia e Arquata Scrivia, svolgendo mansioni di manutentore, guardalinea e cantoniere;
- che, nello svolgimento delle mansioni affidategli, il de cuius, che operava principalmente lungo i binari, era stato esposto a fibre di amianto;
1 - che le fibre cancerogene venivano rilasciate: al passaggio dei treni con sottocassa coibentati di amianto friabile;
dai caminetti di uscita dell'aria di raffreddamento dei reostati coibentati con amianto a spruzzo friabile;
dal pietrisco (cd. ballast) che il IG.
rimuoveva, lungo i binari, e livellava con lame vibranti;
dai tetti dei depositi e Pt_2
delle garitte ricoperti di lastre di cemento amianto ormai deteriorate;
- che il de cuius espletava i compiti assegnatigli in ambienti di lavoro malsani e massicciamente inquinati da amianto, senza le adeguate misure di prevenzione individuale e collettiva e senza alcuna informazione circa il rischio espositivo all'inalazione di fibre;
- che, in data 04.10.19, al IG. era stato diagnosticato un mesotelioma pleurico Pt_2
epitelioide, che, dopo un anno dai primi sintomi, lo aveva condotto alla morte, in data
13.03.2020;
- che l' – sede di Alessandria ha considerato il mesotelioma pleurico che ha colpito CP_2
il IG. quale malattia professionale causata da esposizione ad amianto, Pt_2
riconoscendo alla ricorrente, , una rendita, in qualità di superstite, Parte_1
nonché la prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime Amianto;
- che il mesotelioma aveva ingenerato nel IG. una profonda sofferenza fisica e Pt_2
morale;
- che, a seguito della morte del IG. , esse ricorrenti – la di lui moglie, Pt_2 [...]
, e le di lui figlie, e – avevano riportato un danno da Pt_1 Pt_2 Parte_3
perdita del rapporto parentale;
- che la ricorrente aveva, altresì, riportato un danno patrimoniale per aver Parte_3
rinunciato, in ragione della patologia del padre, al lavoro stagionale già programmato.
Tanto premesso, rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che la patologia asbesto correlata che ha condotto a morte il IG. è conseguenza del Persona_1
comportamento colposo di Azienda TO RR EL AT, oggi Controparte_1
, dichiarandola pertanto responsabile della causazione dei danni lamentati dalle
[...]
ricorrenti, per i titoli e le motivazioni di cui in narrativa;
b) condannare la società al risarcimento di tutti i danni non Controparte_1
patrimoniali e patrimoniali subiti e subendi dalle ricorrenti, per i titoli e le motivazioni di cui in narrativa, come da seguenti tesi ed ipotesi:
- DANNO IURE SUCCESSIONIS:
1.A PERDITA DELLA VITA:
2 -in tesi (teoria A1 con personalizzazione) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè €
334.208,00 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
-in ipotesi (teoria A2 senza personalizzazione) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè €
271.208,00 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
-in tesi (teoria A1.a 50% con personalizzazione) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè €
167.104,00 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
-in ipotesi (teoria A2.a 50% senza personalizzazione) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè € 135.604,00 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
1.B DANNO BIOLOGICO TERMINALE: in ulteriore ipotesi (teoria B) l'importo pari ad un terzo del totale e cioè € 66.202,50 a ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
- DANNO IURE PROPRIO:
PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
€ 331.920,00 per ciascuna delle eredi SI. , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
DANNO PATRIMONIALE
€ 16.710,66 per l'erede IG.ra , avendo la stessa rinunciato al lavoro stagionale Parte_3
quale terapista di Spa a Cervinia;
o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata o comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e al danno da ritardo nella misura degli interessi legali sulla somma devalutata alla data del decesso (13.03.2020) e rivalutata anno per anno sino al giorno della sentenza ed ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della sentenza al saldo ed ulteriori interessi anatocistici a decorrere dalla data della domanda;
c) condannare la società , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, il tutto con aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con memoria depositata in data 11 maggio 2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando il ricorso avversario, per concludere chiedendo: in via preliminare,
[...]
di disporre la separazione della domanda avanzata iure proprio dalle ricorrenti ed emanare i provvedimenti di cui all'art. 427 c.p.c.; in via principale, di respingere le domande tutte formulate in ricorso;
in via subordinata, di ridurre, ai sensi di legge o comunque secondo equità, le somme spettanti alle ricorrenti in relazione ai soli danni risarcibili;
con vittoria di spese e onorari del giudizio.
3 II) L'eccezione ex art. 427 c.p.c. sollevata dalla resistente con riferimento alle domande di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposte iure proprio dalle ricorrenti merita accoglimento.
Come chiarito, infatti, dalla Corte di legittimità, con orientamento consolidato, “Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non “iure ereditario”, per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì “iure proprio”, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.” (così Cass. 9972/25, cfr. in senso conforme anche
Cass. 907/2018 e Cass. 20355/05).
Ne segue, che ex art. 427 c.p.c., la causa afferente le domande risarcitorie avanzate “iure proprio” dalle ricorrenti, esulando dall'ambito delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., deve essere rimessa al Presidente del Tribunale per la riassegnazione al giudice civile tabellarmente competente, come da separata ordinanza.
III) Le risultanze probatorie e la Consulenza Tecnica d'Ufficio consentono di affermare la responsabilità della nell'insorgenza della malattia che ha condotto al Controparte_1
decesso il IG. . Persona_1
Dalle escussioni testimoniali è emerso, in effetti, che il IG. aveva prestato attività sulla Pt_2
linea Alessandria – Genova in corrispondenza della stazione di Arquata Scrivia, quale operaio d'armamento, con mansioni di manutentore, guardalinea e cantoniere, provvedendo, in particolare, a livellare con lame vibranti il pietrisco della massicciata ferroviaria.
Così, sul punto, il teste : “Ho conosciuto il signor sul lavoro. Testimone_1 Persona_1
Abbiamo lavorato insieme per una quindicina d'anni a partire dai primissimi anni settanta.
Sono andato in pensione nell'ottantasette. Lavoravamo ad Arquata Scrivia terzo tronco lavori.
Eravamo operai d'armamento, ci occupavamo della manutenzione dei binari. Il lavoro più importante era il tenere a livello i binari, insomma ci occupavamo di traversine, ghiaia e binari.
E' vero che utilizzavamo le lame vibranti per la rimozione ed il livellamento della ghiaia ed eravamo esposti alla respirazione di polveri. E' vero che lavoravamo sempre all'aperto, a parte il lavoro in galleria. Su dieci chilometri, quattro o cinque chilometri dei binari di cui curavamo la manutenzione erano in galleria. Curare il livello dei binari in galleria ci prendeva tre, quattro mesi. Questo lavoro non lo si faceva tutti gli anni. Le gallerie non erano dotate di aereatori. E' vero che ogni tanto io ed il IG. abbiamo lavorato allo scarico dei vagoni Pt_2
4 carichi delle traversine catramate. Scaricavamo la ghiaia lungo i binari dove mancava.
Ricordo che quando pioveva o nevicava ci riparavamo nelle garitte, dei piccoli ripari in cemento. E' vero che respiravamo polveri, soprattutto in galleria ed al passaggio dei treni.
Non ho mai sentito l'azienda darci informazioni o prescrizioni in merito ai fattori di rischio connessi all'attività lavorativa che facevamo”.
La presenza di amianto nei luoghi di lavoro è comprovata dalla documentazione agli atti del giudizio, (cfr., in particolare, doc. 6 di parte ricorrente).
La Consulenza Tecnica d'Ufficio del Dr. conferma la riconducibilità del Persona_2
mesotelioma pleurico con carcinosi peritoneale da cui è stato affetto il IG. (docc. Persona_1
13 e 14 di parte ricorrente) alla prestazione di attività lavorativa per la Controparte_1
[...]
Il Consulente ha chiarito, infatti, che “L'esposizione all'amianto […] è il più importante fattore di rischio per il mesotelioma pleurico. Nella lavorazione, utilizzo o rimozione di questo minerale, l'amianto viene frammentato e si produce una polvere che, inalata, può danneggiare le cellule mesoteliali della pleura, provocando la neoplasia, anche a distanza di decenni dall'esposizione”.
Ha, poi, evidenziato che il “VII Rapporto ReNam, che riporta i casi di mesotelioma in Italia tra il 1993 e il 2018, inserisce il settore dei rotabili ferroviari tra quelli che hanno riscontrato più casi di mesotelioma”. Ha soggiunto che i lavoratori che “hanno contratto questa patologia di origine professionale sono 696. Mentre, per esposizione ambientale, le vittime sono:
- 40 nel campo dell'impianto di produzione e riparazione rotabili ferroviari;
- 92 tra coloro impiegati nella linea ferroviaria;
- 2 tra coloro impiegati nella stazione ferroviaria.
L'alta incidenza dei casi di mesotelioma è accompagnata anche da quella di altre malattie asbesto correlate, che portano la stima della morte sui binari in non meno di 3000 casi fino al
2020”.
Sulla base di tali considerazioni, il Consulente Tecnico d'Ufficio, osservato che il IG. Pt_2 ha prestato attività, dal marzo 1972 al novembre 1990, per l'Azienda TO RR EL
AT, poi confluita nella , come operaio d'armamento del 3° tronco, Controparte_1
con mansioni di manutentore, guardalinee e cantoniere, considerato che i lavoratori delle
RR EL AT sono stati tra i più esposti ai minerali di amianto e così anche il IG. Per_1
, che, come confermato dalla monografia IARC (Agenzia Internazionale per la ricerca sul
[...]
cancro), le fibre di amianto, una volta inalate o ingerite, provocano fenomeni infiammatori
(asbestosi, placche e ispessimenti pleurici), che possono provocare gravi patologie
5 neoplastiche, esaminata la storia clinica del de cuius, deceduto il 13.3.2020 in conseguenza di mesotelioma pleurico epitelioide, diagnosticato il 4.10.2019, complicato da carcinosi peritoneale, ha concluso che la patologia tumorale maligna da cui è stato affetto il IG. è Pt_2
da porsi in nesso causale con l'esposizione professionale all'amianto secondo la logica del “più probabile che non”.
Né vale a escludere il rapporto di causalità la generica asserzione di parte resistente circa la presenza di amianto nel sottosuolo del Comune di Arquata Scrivia o il fatto che il de cuius avesse prestato attività, come autista di camion, per lo stabilimento “Cementir” di Arquata
Scrivia, non avendo la dedotto prova del fatto che presso il detto Controparte_1
cementificio venisse utilizzato cemento-amianto.
IV) L'insorgenza della patologia che ha condotto a morte il IG. è da ascriversi Persona_1
a responsabilità dell'Azienda TO RR EL AT (oggi Controparte_1
per inosservanza dell'art. 2087 c.c., ai sensi del quale “l'imprenditore è tenuto ad
[...] adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
IV-a) I rischi derivanti dall'esposizione a polveri erano già noti, infatti, in epoca antecedente al
1972.
Il R.D. 14 giugno 1909, n. 442, che approvava il regolamento per l'applicazione del testo unico sulla legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, dell'allegato A, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele.
Il R.D. 14 aprile 1927, n. 530, recante il regolamento generale per l'igiene del lavoro, all'art. 17, statuiva che “In tutti i lavori nei quali si svolgano gas irrespirabili o tossici od infiammabili, qualunque sia il luogo ove vengono eseguiti, e nei locali chiusi nei quali si sviluppino normalmente vapori, odori, fumi o polveri di qualunque specie, l'esercente ha il dovere di adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente dove lavorano gli operai”.
La Legge 12 aprile 1943, n. 455 estendeva l'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi.
L'art. 4 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro, prescriveva che “I datori di lavoro […] devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure d'igiene previste nel presente decreto;
6 b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro
conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”.
L'art. 21 EL stesso D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, specificava, con riguardo alla difesa contro le polveri, che “Nei lavori che danno luogo, normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o
a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro”.
Il capo VIII del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, detta disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi.
Il D.M. 18 aprile 1973 annovera “l'asbestosi associata o meno a tubercolosi o ad un cancro al polmone” tra le malattie per cui è prevista la denuncia obbligatoria, da parte del medico che ne riscontri l'esistenza, all'Ispettorato del Lavoro.
Nel corso degli anni '80, si susseguono direttive CEE (nn. 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188,
88/642) in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
IV-b) Dall'esame della deposizione testimoniale di cui si è riportato uno stralcio è emerso come gli operai d'armamento respirassero polveri, “soprattutto in galleria e al passaggio dei treni”,
e che “le gallerie non erano dotate di aereatori”, che l'Azienda aveva dotato i lavoratori solo di guanti, scarpe e berretto e non di mascherine (così ancora il teste : “Non ho Testimone_1 mai sentito l'azienda darci informazioni o prescrizioni in merito ai fattori di rischio connessi all'attività lavorativa che facevamo. Sul lavoro ci veniva[no] forniti i guanti, le scarpe e un berretto. Niente mascherine. A noi non hanno mai detto nulla in merito all'amianto e ai suoi pericoli”), omettendo di apprestare così qualsivoglia minima cautela a tutela della salute dei lavoratori.
IV-c) Né vale a escludere la responsabilità della (già “Azienda Controparte_1
TO RR EL AT”) il fatto che fino ai primi anni '80 l'impiego di amianto fosse ancora prescritto ex lege in diversi ambiti o il fatto che, come pure sostenuto dalla resistente, la presenza di amianto all'interno della massicciata ferroviaria fosse inferiore all'1%, atteso, da un lato, che la comunità scientifica aveva già evidenziato l'inesistenza di un nesso dose – risposta nell'insorgenza di patologie asbesto correlate, e, dall'altro, che, a norma dell'art. 2087
c.c., a tutela dei propri dipendenti, l'Azienda TO RR EL AT (oggi
[...]
[...
[...] [...]
) era tenuta all'osservanza non solo delle regole cautelari prescritte dalla Controparte_3
legge, ma anche di quelle imposte dallo stato della scienza e della tecnica, e ciò tanto più ove si considerino le dimensioni e l'organizzazione imprenditoriale della resistente, tali da rendere esigibile che la stessa si adeguasse, diligentemente, all'evoluzione delle conoscenze tecnico- scientifiche in essere nel proprio settore e non si limitasse al rispetto delle sole regole stabilite dalla legge.
V) Attesa la riconducibilità causale della patologia asbesto correlata patita dal IG. Pt_2 all'inalazione di polveri d'amianto e la responsabilità dell'Azienda TO RR EL
AT (oggi , per inosservanza dell'art. 2087 c.c., nella Controparte_1
causazione del danno, parte resistente deve essere condannata a risarcire a Parte_1
e quali eredi del IG. , il danno non patrimoniale Parte_2 Parte_3 Persona_1
da questi sofferto.
Come emerso dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio, il periodo di malattia rilevante ai fini della liquidazione del danno è ricompreso tra il mese di agosto del 2019 (periodo di insorgenza di significativa sintomatologia a livello respiratorio) e il 13 marzo 2020 (data del decesso).
Detto periodo può essere suddiviso nel modo seguente:
- inabilità temporanea biologica al 100%: 90 (novanta) giorni per ricoveri ospedalieri e fase terminale della malattia;
- inabilità temporanea biologica al 75%: 90 (novanta) giorni da ascriversi alla fase di progressione infausta della malattia;
- inabilità temporanea biologica al 50%: 145 (centoquarantacinque) giorni da ascriversi alla 1^ fase diagnosticata e di iniziale trattamento della malattia.
Ai fini della liquidazione del danno da inabilità temporanea si ritiene di poter considerare le tabelle del Tribunale di Milano del 4.6.2024, comprensive sia del danno biologico sia del danno morale temporaneo, che si presume in ragione della particolare gravità della patologia sofferta dal de cuius.
Ne segue che, a titolo di inabilità temporanea biologica al 75% e correlativa sofferenza soggettiva debbono riconoscersi € 86,25 x 90 = € 7.762,50, mentre a titolo di inabilità temporanea biologica al 50% e correlativa sofferenza soggettiva debbono liquidarsi € 57,50 x
145 = 8.337,50.
A titolo di danno terminale deve, invece, riconoscersi l'importo di € 30.000,00, per i primi tre giorni antecedenti l'exitus, come da richiesta delle ricorrenti, prevedendo la tabella un importo sino a € 35.247,00; oltre a € 60.899,00 per i giorni successivi al 3°, dal 4° al 90°.
8 Con la conseguenza, che parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in solido, a
, e € 106.999,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 Parte_2 Parte_3
iure successionis, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
VI) Non si ritiene, poi, che sia da scomputare dal risarcimento danni spettante ad
[...]
, coniuge del de cuius, l'importo di € 176.072,87 a quest'ultima riconosciuto Pt_1 dall' , come da documentazione acquisita agli atti del giudizio in data 30 gennaio 2024. CP_2
Trattasi, infatti, di rendita costituita in favore della ricorrente quale superstite di , Persona_1
avente lo scopo di indennizzare il coniuge del pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita del contributo che il lavoratore deceduto offriva alla famiglia.
VII) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rimette, ex art. 427 c.p.c., le questioni inerenti le domande risarcitorie avanzate iure proprio dalle ricorrenti al Presidente del Tribunale, come da separata ordinanza, per l'assegnazione al giudice civile tabellarmente competente;
accerta la responsabilità dell'Azienda TO RR EL AT (oggi Controparte_1
nella causazione della patologia che ha condotto a morte il IG. ;
[...] Persona_1 per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la resistente a corrispondere, in solido, ad
[...]
, e € 106.999,00 a titolo di risarcimento danni iure Pt_1 Parte_2 Parte_3
successionis, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna, infine, la resistente a rimborsare ad , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese processuali che liquida in € 14.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali,
CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'Avv. Fiora Petrocchi;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Controparte_1
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 04/07/2025
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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