CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1579/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
RO RE, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3037/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9026L010502020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9026L010502020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016L01264-2020 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 877/2025 depositato il
26/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 14.06.2024 alla Sig.ra Resistente_1 e trasmesso il 19.06.2024 alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Trapani ha proposto appello avverso la sentenza n. 626/2023, pronunciata il
10.11.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 1^ di Trapani, e depositata il 14.12.2023, che aveva accolto i ricorsi.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. TY9026L01050/2020 emesso nei confronti della
“Società_1”, dall'avviso d'accertamento n. TY9016L01265/2020 emesso nei confronti di Nominativo_1 e dall'avviso d'accertamento n. TY9016L01264/2020 emesso nei confronti della Sig.ra Resistente_1, questi ultimi per la rettifica del reddito di partecipazione.
Tutti gli avvisi di accertamento sono stati tempestivamente impugnati con ricorso reclamo.
Il reclamo proposto dalla Resistente_1 è stato parzialmente accolto e si è definito senza che si incardinasse il giudizio, che, invece, è proceduto per quello proposto dal Sig. Nominativo_1, in proprio e quale legale rappresentante della Società_1 s.a.s..
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato, pertanto, proposto da Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY9026L01050/2020 emesso nei confronti della “Società_1
” e dell'avviso d'accertamento n. TY9016L01265/2020 emesso nei confronti di Nominativo_1.
I primi Giudici hanno accolto il ricorso.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate nei confronti di Resistente_1, eccependo una difformità tra il ricorso notificato e quello depositato e insistendo nel merito sulla legittimità degli avvisi di accertamento annullati.
Si costituisce Resistente_1 eccependo la propria estraneità al giudizio in quanto, come detto, ha prestato acquiescenza al parziale accoglimento del ricorso/reclamo ed ha chiuso la propria posizione.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado oggetto di gravame è la n. 626/2023, pronunciata il 10.11.2023 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 1^ di Trapani, e depositata il 14.12.2023, ed è stata pronunciata sul ricorso formulato dal Sig. Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY9026L01050/2020 emesso nei confronti della “Società_1 ” e dell'avviso d'accertamento n. TY9016L01265/2020 emesso nei confronti di Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate ha, invece, notificato l'atto di appello alla Sig.ra Resistente_1 che non è parte del giudizio.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate. Così deciso in palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il Giudice estensore Il Presidente Baldassare Quartararo Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
RO RE, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3037/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 626/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9026L010502020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9026L010502020 IRAP 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016L01264-2020 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 877/2025 depositato il
26/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 14.06.2024 alla Sig.ra Resistente_1 e trasmesso il 19.06.2024 alla Segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Trapani ha proposto appello avverso la sentenza n. 626/2023, pronunciata il
10.11.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 1^ di Trapani, e depositata il 14.12.2023, che aveva accolto i ricorsi.
Il contenzioso trae origine dall'avviso di accertamento n. TY9026L01050/2020 emesso nei confronti della
“Società_1”, dall'avviso d'accertamento n. TY9016L01265/2020 emesso nei confronti di Nominativo_1 e dall'avviso d'accertamento n. TY9016L01264/2020 emesso nei confronti della Sig.ra Resistente_1, questi ultimi per la rettifica del reddito di partecipazione.
Tutti gli avvisi di accertamento sono stati tempestivamente impugnati con ricorso reclamo.
Il reclamo proposto dalla Resistente_1 è stato parzialmente accolto e si è definito senza che si incardinasse il giudizio, che, invece, è proceduto per quello proposto dal Sig. Nominativo_1, in proprio e quale legale rappresentante della Società_1 s.a.s..
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato, pertanto, proposto da Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY9026L01050/2020 emesso nei confronti della “Società_1
” e dell'avviso d'accertamento n. TY9016L01265/2020 emesso nei confronti di Nominativo_1.
I primi Giudici hanno accolto il ricorso.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate nei confronti di Resistente_1, eccependo una difformità tra il ricorso notificato e quello depositato e insistendo nel merito sulla legittimità degli avvisi di accertamento annullati.
Si costituisce Resistente_1 eccependo la propria estraneità al giudizio in quanto, come detto, ha prestato acquiescenza al parziale accoglimento del ricorso/reclamo ed ha chiuso la propria posizione.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado oggetto di gravame è la n. 626/2023, pronunciata il 10.11.2023 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 1^ di Trapani, e depositata il 14.12.2023, ed è stata pronunciata sul ricorso formulato dal Sig. Nominativo_1 avverso l'avviso di accertamento n. TY9026L01050/2020 emesso nei confronti della “Società_1 ” e dell'avviso d'accertamento n. TY9016L01265/2020 emesso nei confronti di Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate ha, invece, notificato l'atto di appello alla Sig.ra Resistente_1 che non è parte del giudizio.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate. Così deciso in palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025. Il Giudice estensore Il Presidente Baldassare Quartararo Pino Zingale