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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1621/2023
PROMOSSA DA
pagina 1 di 26
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. FIORENZA VALENTINA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), domiciliato in VIA FIRENZE N.21 CATANIA;
rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. MODENA GIANCARLO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA CAVOUR 207 Controparte_3 P.IVA_2
MISTERBIANCO; rappresentato e difeso dall'avv. RECUPERO PIETRO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione e decisione del 9.4.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 2098/23, Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Siracusa all'esito del giudizio promosso da e Controparte_1 [...]
nella qualità di genitori di nato il [...] e deceduto Controparte_2 Persona_1
10.6.2015, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per lesione del rapporto parentale,
con cui il Giudice, in accoglimento della domanda avanzata, ha così deciso: “1. Condanna l' Pt_1
pagina 2 di 26 al risarcimento del danno in favore di ed Parte_1 Controparte_1 CP_2
, danno liquidato in Euro 388.447,81 ciascuno oltre interessi legali con decorrenza dalla data
[...]
della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
2. Rigetta la domanda di manleva azionata dall' avverso la 3. Pone le Parte_1 Controparte_3
spese di c.t.u. interamente a carico dell' ;
4. Condanna Parte_1
l' al pagamento, a favore dell'Erario, delle spese di lite Parte_1
liquidate in Euro 15.000,00 per compenso di avvocato;
5. Condanna l' Parte_1
al pagamento, a favore della delle spese di lite liquidate in Euro
[...] Controparte_3
15.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
L'azienda ha fondato l'appello sui seguenti motivi:
1) criticità e genericità della CTU svolta in primo grado e violazione e/o falsa applicazione dell'art.196
c.p.c. nella parte in cui il Tribunale non ha disposto il rinnovo e/o il richiamo dei CC.TT.U. –vizio di motivazione sul mancato accoglimento della chiesta rinnovazione della ctu;
2) erroneità e contraddittorietà del provvedimento impugnato in punto alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento morte;
3) errato rigetto della domanda di manleva per ritenuta inoperatività della polizza assicurativa.
L'appellante ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catania, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del presente gravame, contrariis reiectis,
pagina 3 di 26 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della Sentenza impugnata n.2098/2023, del 21.11.2023, depositata 22.11.2023, del Tribunale di
Siracusa, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Giacomo Rota, emessa nel procedimento n.
5075/2019 R.G, notificata nel domicilio eletto il 22.11.2023 e notificata alla parte personalmente in data 22.11.2023 , accogliere tutte le seguenti conclusioni: - In via preliminare, sussistendo i presupposti sospendere la provvisoria esecutività della Sentenza gravata, per i motivi esposti in narrativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. in considerazione della sussistenza del fumus bonis iuris e del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni sopra esposte. - In
via istruttoria: Disporre la rinnovazione della CTU medico-legale e procedere alla nomina di altro
Collegio peritale composto da almeno uno specialista in Cardiologia Pediatrica, integrando i quesiti già
assegnati dal Tribunale di Siracusa al fine di effettuare una specifica indagine che tenga conto di tutti i rilievi critici contenuti nello spiegato appello;
In subordine sempre in via istruttoria, si chiede il richiamo dei CCTTUU già nominati, affinchè gli stessi vogliano rispondere con evidenze scientifiche a tutti i rilievi critici contenuti nello spiegato appello;
- Nel merito in totale riforma della sentenza impugnata: In ogni caso ritenere e dichiarare l'insussistenza di alcun legame causale fra la condotta
Cont tenuta dai Sanitari facenti capo all' di e la morte di Ritenere e Pt_1 Persona_1
dichiarare che la morte di è stata esclusivamente causata dalla patologia Persona_1
denominata “miocardio non compatto in forma dilatativa”, patologia non ancora evidenziabile e/o presente all'atto delle dimissioni dal nosocomio di;
Ritenere e dichiarare che nessuna Pt_1
pagina 4 di 26 responsabilità è ascrivibile al personale medico dell' e per essi all' Parte_1 [...]
, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, stessa per i fatti per cui è processo;
Pt_2
Per l'effetto, stante l'assenza del nesso causale tra i presunti danni lamentati, l'evento morte e la responsabilità medica dei Sanitari dell'Ospedale Umberto I di , ritenere e dichiarare che Pt_1
nessuna somma di denaro a titolo di risarcimento danni è dovuta a nessun titolo e per nessuna ragione dall'Asp di agli odierni attori per le causali e le voci di danno richieste;
sempre in riforma Pt_1
dell'impugnata Sentenza, nell'ipotesi di conferma della sentenza nella parte in cui statuisce la
Cont sussistenza di responsabilità del personale medico e per essi dell' di che ebbero in cura il Pt_1
Cont bambino e dunque condanna l' di al pagamento in favore dei Persona_1 Pt_1
sig.ri e della somma statuita a titolo di risarcimento danni, Controparte_1 Controparte_2
riformare l'impugnata Sentenza nella parte in cui il Tribunale di ha rigettato l'azionata Pt_1
domanda di manleva dell' , in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, nei Parte_2
confronti della in persona del suo legale Rappresentante Controparte_5
protempore e per l'effetto, pertanto, in riforma dell'impugnata Sentenza, dichiarare con qualsivoglia formula e/o statuizione l'inoperatività e/o nullità della clausola claims made relativa al contratto di assicurazioni n. ITOMM1301607, e stante comunque l'operatività della polizza assicurativa con la
[...]
condannare la predetta Compagnia di assicurazioni Controparte_5 [...]
in persona del Suo Legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e Controparte_5
manlevare l' per quanto la stessa sarà tenuta a risarcire ai sig.ri sig.ri Parte_2 Controparte_1
pagina 5 di 26 e Sempre in via subordinata, accertare e dichiarare sussistente il diritto di Controparte_2
regresso dell' , in persona del suo Legale Rappresentante pro- Parte_1
tempore, nei confronti della per quanto la stessa sarà Controparte_5 Parte_2
tenuta a risarcire;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio e affermazione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato anche a titolo di spese legali relative al primo grado del giudizio e/o in relazione alla somme corrisposte a titolo di Consulenza
Tecnica D'ufficio del precedente grado del giudizio”.
Si sono costituiti e per contestare la fondatezza dell'avverso Controparte_1 Controparte_2
gravame, del quale hanno chiesto il rigetto, e per chiedere anche la condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 cpc.
Cont Si è costituita anche , terza chiamata in garanzia dall' di , per Controparte_3 Pt_1
chiedere il rigetto del terzo motivo di appello.
Con ordinanza del 20.4.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
All'udienza del 9.4.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate come in atti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc, richiamato dall'art.350 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 26 L'appello proposto dall' è infondato e merita di essere Pt_1 Parte_1
respinto.
Muovendo dalla ricostruzione dei fatti per cui è causa va esposto quanto segue:
- in data 19.3.2014 dava alla luce che, in pari data, Controparte_2 Persona_1
veniva ricoverato presso il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva del P.O. di per Pt_1
prematurità, sindrome da ischemia miocardica con bradicardia, ipoglicemia neonatale, sofferenza fetale preparto;
- l'effettuazione di un esame ecocardiografico durante il ricovero evidenziava la presenza di una compromissione della funzione contrattile del ventricolo sinistro, che tuttavia andava in corso di normalizzazione in corso di degenza;
- il bambino, pertanto, veniva dimesso in data 8.4.2014;
- nella scheda di dimissioni dell'8/4/2014, nonostante i riferimenti agli esami ecocardiografici evidenziassero le suddette anomalie della funzione ventricolare sinistra, venivano esclusivamente prescritti un controllo ecocerebrale ed una visita di neuropsichiatria infantile;
- successivamente, in data 7.5.2015 i genitori accompagnavano il piccolo presso il Persona_1
P.S. del nosocomio di perchè polipnoico e generalmente sofferente;
Pt_1
- qui veniva effettuato esame ecocardiografico che evidenziava “VS dilatato e globalmente ipocinetico
(FE 30%): diffusa trabecolatura del miocardio ventricolare sinistro, soprattutto al livello apicale,
pagina 7 di 26 insufficienza mitralica severa, dilatazione atriale sinistra, ipertensione polmonare 70 mmHg, istmo normale, pericardio virtuale”;
- attesa la gravità delle condizioni del piccolo paziente, questi veniva inviato presso il Centro
Cardiologico Pediatrico Mediterraneo di Taormina ove giungeva l'8/5/2015 per essere ricoverato con diagnosi di “scompenso cardiocircolatorio in paziente con miocardio non compatto”;
- l'esame ecocardiografico effettuato al momento del ricovero mostrava, tra le altre cose, una severa depressione della funzione contrattile del ventricolo di sinistro, con F.E. ridotta al 25%;
- per tale condizione patologica, veniva disposto il trasferimento del piccolo paziente presso l'I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ove non arrivava mai, decedendo il
10.5.2015 al momento dell'atterraggio dell'aereo che lo trasportava.
Tanto premesso e passando, quindi, all'esame dei motivi di appello come sopra esposti questa Corte
osserva quanto segue.
Con i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta correlazione,
Cont l' appellante ha censurato la sentenza di primo grado perché basata sulle conclusioni rassegnate dai
CC.TT.U. nominati nel corso del procedimento ex art.696 bis cpc, caratterizzate da criticità e genericità, ed ha lamentato l'ingiustificato diniego opposto dal primo Giudice alla rinnovazione della ctu, che avrebbe, invece, anche consentito di accertare l'assenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento infausto verificatosi oltre un anno dopo le dimissioni del piccolo paziente dal nosocomio aretuseo.
pagina 8 di 26 Le censure sono infondate e non possono essere condivise.
Al riguardo il Tribunale di Siracusa, richiamando le considerazioni svolte dai CCTTU nominati nel corso del procedimento ex art.696 bis cpc e dopo avere ripercorso l'excursus clinico e diagnostico già
sopra segnalato, ha così motivato: “Al fine di meglio chiarire perché occorresse seguire nel tempo la patologia cardiovascolare del piccolo paziente, risulta opportuno riassumere le caratteristiche e gravità delle patologie che hanno caratterizzato la breve vita dello stesso e, in particolare, la sindrome del QT lungo e della “Cardiomiopatia del ventricolo sinistro non compattato”…… Nel caso in esame,
il piccolo paziente, già alla nascita, aveva manifestato la presenza di disfunzione sistolica ed aritmie ipocinetiche, forma estremamente grave quando si presenta in età neonatale e infantile. I sanitari che ebbero in cura il bimbo alla pediatria, avendo individuato correttamente i dati clinici e la diagnosi,
mantennero, nel corso di ricovero del piccolo, comportamento che appare attento e scrupoloso: ben raccolta l'anamnesi, le indagini sui familiari eseguite in maniera puntigliosa, gli ecocardiogrammi ripetuti nel tempo, al fine di meglio definire lo stato della patologia, la terapia stata corretta e volta alla correzione dello stato patologico. Ciò in contrasto con la “distrazione” compiuta all'atto della dimissione: il bimbo avrebbe dovuto essere seguito con controlli ravvicinati e attenti, si sarebbero dovute eseguire indagini genetiche, elettrocardiogrammi delle 24 ore, ecocardiogrammi, tutti esami che avrebbero evidenziato la patologia ed il suo andamento, alle prime avvisaglie di una nuova manifestazione che, presumibilmente, si sarebbe potuta individuare piuttosto precocemente, a giudicare dalle modificazioni morfologiche alle quali era già andato incontro il cuore del bimbo pagina 9 di 26 all'atto del nuovo e ormai tardivo ricovero. La dilatazione dell'atrio sinistro, e la visualizzazione del miocardio compattato, in presenza di un ventricolo dilatato, sono condizioni che non si verificano normalmente in acuto, ma modificazioni che si determinano nel tempo, appunto nel corso di quell'anno nel quale il piccolo non ha eseguito alcun controllo cardiologico. Non possiamo conoscere l'evoluzione della patologia e i suoi risvolti, qualora il bimbo fosse stato seguito con attenzione,
situazione che avrebbe consentito, però, uno screening genetico, un trattamento farmacologico e l'attuazione di tutte quelle misure e strategie da adottare in questa patologia, per far sì che il bambino non andasse incontro a morte, come è avvenuto, dopo il suo primo anno di vita. In conseguenza di ciò,
la mancata indicazione di sottoporre a controlli cardiologici seriati ed accertamenti ulteriori il minore, in considerazione degli eventi verificatasi, rappresenta un profilo di rilevante negligenza”. In
sede di conclusioni i c.t.u. hanno affermato come “Sembrano potersi ravvisare, nell'operato dei sanitari che ebbero in carico il minore elementi di negligenza professionale, Persona_1
ravvisabili all'atto della dimissione, in data 08.04.2014. Il comportamento dei sanitari della pediatria,
nel corso del ricovero dopo la nascita pretermine, fu improntato a correttezza e scrupolosità: fu eseguito uno stretto monitoraggio del paziente, con esami mirati e frequenti, nonché instaurata terapia appropriata, fino a risoluzione del quadro clinico, solo a seguito del quale si procedette alla dimissione del paziente. Tenuto conto, tuttavia, di quanto verificatosi, e delle caratteristiche del quadro clinico presentato dal piccolo paziente, lo stesso, trattandosi di patologia con probabile impronta genetica, che aveva prodotto già un decesso infantile nella storia anamnestica del nucleo familiare, il pagina 10 di 26 piccolo avrebbe dovuto essere sottoposto ad un continuo monitoraggio cardiologico, al fine di individuare eventuali nuove anomalie elettrocardiografiche o ecocardiografiche, al fine di intraprendere, all'occorrenza, terapie o interventi atti a scongiurare l'insorgenza di complicanze ulteriori e il decesso del piccolo paziente. All'atto della dimissione invece furono previsti ulteriori accertamenti neuropsichiatrici e neurologici, ma nulla fu indicato, nella lettera di dimissioni, sotto il profilo cardiologico, né posta indicazione ad approfondimenti o monitoraggio della patologia cardiaca manifestatasi alla nascita del piccolo. Tale negligente omissione non consentì al minore di essere sottoposto a verifiche nel tempo dell'evoluzione del quadro clinico, che si sviluppò indisturbato e misconosciuto nella direzione prognosticamente peggiore…. E' assai probabile che la prescrizione,
al momento della dimissione del piccolo di un idoneo monitoraggio cardiovascolare Persona_1
nel tempo, avrebbe evidenziato, sul loro appalesarsi, e nella loro progressione, le modificazioni a carico del miocardio, nonché della conduzione elettrica, riscontrate poi, in uno stadio ormai gravemente avanzato, al momento dell'accesso al P.S. del P.O. Umberto I di , e del successivo Pt_1
ricovero presso la Cardiologia Pediatrica dell'Ospedale di Taormina. Un corretto indirizzamento, da parte dei sanitari della pediatria che ebbe in cura l'infante, al momento della dimissione dello stesso,
avrebbe posto le basi per favorire la diagnosi tempestiva della patologia e avrebbe consentito di intraprendere cure appropriate al caso, assai probabilmente (più probabilmente che non) evitando complicanze ulteriori e l'exitus del piccolo. Si può, pertanto, ritenere sussistente un rapporto di causalità tra l'omissione-negligenza posta in essere e l'aggravarsi delle condizioni ed il decesso del pagina 11 di 26 piccolo paziente… Il prolungamento del tratto QT all'elettrocardiogramma, la persistenza di bradicardia, nonostante le cure prestate, per svariati giorni dopo la nascita ed il ricovero del piccolo,
rappresentavano, comunque, elemento sufficiente ad imporre ai sanitari, al momento della dimissione,
anche in virtù dell'anamnesi familiare, la prescrizione di monitoraggio cardiovascolare,
indipendentemente dalla mancata consapevolezza, o dalla non possibile o mancata diagnosi anche dell'ulteriore condizione caratterizzata dalla presenza di trabecole al ventricolo sinistro e di miocardio non compatto.
In replica alle superiori valutazioni, esposte nella bozza di perizia trasmessa dai consulenti alle parti,
la parte convenuta e la terza chiamata hanno opposto da una parte la presunta correttezza dell'operato dei sanitari e la mancanza di nesso causale tra l'omissione e l'evento dannoso nonché,
dall'altra parte, la sussistenza di una grave responsabilità dei genitori del piccolo e del pediatra che lo ebbe in cura durante la sua breve vita, i quali omisero qualsivoglia controllo cardiaco ad onta dell'anamnesi personale del paziente e familiare, senza sottacere infine la imprevedibilità ed inevitabilità del repentino peggioramento delle condizioni di salute del piccolo culminato nella morte,
peggioramento che, a fronte delle buone condizioni in cui si trovava l'infante al momento delle dimissioni, non si sarebbe comunque potuto evitare a fronte delle segnalazioni terapeutiche asseritamente omesse dai sanitari.
A parte il fatto che, come correttamente affermato dai c.t.u., la gestione del piccolo paziente da parte del pediatra di base non risulta costituire oggetto del presente procedimento, i periti dell'Ufficio hanno pagina 12 di 26 rilevato come, in difetto del corretto e doveroso indirizzamento diagnostico da parte dei sanitari che,
nell'immediatezza della nascita del piccolo paziente, ebbero visibile la gravità delle sue problematiche cardiologiche ed in assenza delle necessarie prescrizione conseguenziali, atteso l'incedere silente della patologia che è progredita sino a tempi prossimi all'exitus del piccolo nessuna Persona_2
trascuratezza od incuranza potesse essere imputata ai genitori e, per le medesime ragioni, al pediatra,
considerato che le condizioni del paziente, come più volte rimarcato dalla difesa dell' sanitaria Pt_1
convenuta, si erano stabilizzate al momento delle dimissioni e nulla lasciava presagire ciò che si sarebbe poi verificato.
I consulenti hanno poi argomentato che la condizione di scompenso evidenziata nelle prime fasi post-
natali, trattata con inotropi (dopamina) ed associata ad alterazioni elettrocardiografiche quali l'allungamento del tratto QT e l'inversione dell'onda T come da ischemia, potendo essere suscettibile di naturale temporanea totale remissione, non rendeva opportuna la omissione della prescrizione di controlli cardiologici per il solo fatto della scomparsa delle alterazioni elettrocardiografiche ed ecocardiografiche evidenziata nei primi giorni che, come precisato nella letteratura menzionata dai consulenti nel corpo della perizia, può, a tratti, temporaneamente verificarsi: i consulenti hanno, in tema responsabilità del pediatra o di terzi tale da elidere il nesso di causalità con la condotta omissiva dei sanitari dell'Azienda convenuta presso cui erano in forza, concluso come l'individuazione di segni della patologia diagnosticata nelle ultime fasi poteva essere solo strumentale, ai fini di una diagnosi precoce, trattandosi di alterazioni evidenziabili all'ECG o all'ecocardio, di talché la semplice pagina 13 di 26 auscultazione, da parte del pediatra, del miocardio dell'infante non poteva evidenziare problematiche di rilievo fino alla comparsa di segni clinici (tachipnea, edemi, cianosi, ecc.) nelle fasi avanzate dello scompenso. Proprio la stabilizzazione dell'infante al momento delle dimissioni, circostanza che la difesa di parte convenuta ha più volte nei propri scritti rimarcato al fine di dimostrare la imprevedibilità dell'evento, ha, ad onta del poco rassicurante quadro clinico che affliggeva il paziente,
rassicurato i genitori i quali, in mancanza delle necessarie indicazioni terapeutiche da seguire per monitorare la cardiopatia di cui era affetto il figlio, non avevano alcun motivo per allarmarsi a fronte delle prescrizioni fornite loro all'atto delle dimissioni che nulla avevano previsto per la patologia che poi si è rivelata fatale.
Quanto poi alla correttezza dell'operato dei sanitari, le linee guida menzionate sul tema per cui è lite raccomandavano controlli ravvicinati e frequenti, stante la facilità dello scompenso nei bambini con segni di patologie cardiache che possono presentare fasi di alternanza, al fine di carpire la fase iniziale di ricaduta e quindi utilizzare tutto ciò che era a disposizione per la scienza medica per tentare di scongiurare l'evento morte: grave si è palesata pertanto la responsabilità dei sanitari che dimisero il bambino nel non avere indicato o prescritto gli esami strumentali al fine del monitoraggio della situazione cardiaca di dall'esito potenzialmente letale. Persona_1
Quanto infine alla sussistenza del nesso di causalità, i consulenti hanno precisato come non fosse sostenibile l'assunto secondo cui la patologia di cui era affetto lo avrebbe comunque Persona_1
condotto alla morte e come non risultasse rispondente al vero l'asserzione della parte convenuta pagina 14 di 26 secondo la quale, sulla scorta della letteratura esistente in materia, nessun controllo preventivo avrebbe potuto scongiurare e/o rallentare l'evoluzione maligna della disfunzione cardiaca congenita che ha condotto in maniera inarrestabile al decesso del paziente: si può concludere che il piccolo il quale avrebbe potuto, secondo i casi e le risultanze di esami seriati Persona_1
opportunamente condotti nel tempo (Eco, RMN, scintigrafia), essere sottoposto a trattamenti farmacologico precoce dello scompenso, del rischio tromboembolico, di eventuali aritmie, o financo a impianto di defibrillatore o, in casi più avanzati, essere reclutato quale candidato a trapianto, se opportunamente monitorato - per il tramite degli esami la cui omissione nel foglio delle dimissioni costituisce necessario antecedente logico senza il quale l'evento morte non si sarebbe verificato - si sarebbe salvato secondo la logica del più probabile che non”.
Contrariamente a quanto dedotto del tutto genericamente dall'appellante, le risultanze della c.t.u.,
basate su una ampia e richiamata letteratura e su valutazioni tecniche esenti da contraddizioni logiche,
Cont portano a ritenere ampiamente provata la sussistenza della responsabilità dei sanitari dell' di che ebbero in cura il piccolo e che ne disposero le dimissioni in data Pt_1 Persona_1
8.4.2014 senza, però, prescrivere alcun successivo controllo di tipo cardiologico. Nessuna critica,
Cont adeguatamente e tecnicamente argomentata, è stata sollevata dall' che si è limitata ad evocare generici e non meglio precisati “vizi, criticità e genericità della consulenza tecnica d'ufficio” e ad invocare, in maniera altrettanto generica e non giustificata, la rinnovazione della CTU;
richiesta pagina 15 di 26 correttamente respinta dal primo Giudice e che, a maggior ragione, non può trovare accoglimento neppure nel presente grado di giudizio.
Altrettanto infondate le lagnanze articolate dall'appellante in merito alla assenza del nesso di causalità
tra la patologia riscontrata nel piccolo paziente al momento della nascita e quella che, oltre un anno dopo, ne ha causato il decesso. Secondo l'appellante, sarebbe deceduto a causa di una Persona_1
patologia, quella del miocardio non compatto, diversa da quella registrata al momento della nascita
(sindrome da Q.T. lungo) e all'epoca non ancora evidenziabile;
ha lamentato, quindi, che i CC.TT.U.
non avrebbero indicato:
- quale controllo avrebbe nello specifico caso permesso di individuare la malattia;
- quando tale controllo avrebbe dovuto essere effettuato al fine di evitare utilmente il decesso;
- che percentuale di salvezza avrebbe avuto il bambino ove la malattia fosse stata individuata tempestivamente (era più probabile, ed in che termini percentuali eventualmente, che il bambino si sarebbe salvato, o sarebbe morto ugualmente?);
- neppure in termini approssimativi, quando la patologia del miocardio non compatto si sarebbe sviluppata, circostanza che è invero assolutamente fondamentale ai fini dell'addebito di una
Cont responsabilità in capo al personale medico che ebbe in cura il bambino e per esso in capo all'
In realtà, i CC.TT.U. nominati nel corso del procedimento ex art.696 bis cpc, hanno esaustivamente risposto ai superiori quesiti. Essi, infatti:
pagina 16 di 26 - hanno evidenziato, con richiamo alle linee guida applicabili, la necessità di indagini genetiche,
elettrocardiogrammi nelle 24 ore, ecocardiogrammi, RMN, scintigrafia;
- hanno chiarito che i controlli si sarebbero dovuti effettuare subito dopo la dimissione dal P.O.
“Umberto I” e ciò sarebbe stato possibile laddove, con la lettera di dimissioni, fosse stata segnalata
(anche al pediatra curante) la cogente urgenza di approfondire la patologia cardiologica;
- hanno precisato come il tasso di sopravvivenza dal 2006 ad oggi sia, perfino in caso di trapianto cardiaco, superiore all'85%;
- hanno affermato che la cardiomiopatia del ventricolo sinistro non compattato era verosimilmente già
presente all'atto della nascita, anche se forse non ancora evidenziabile, e che, pur necessitando di doverosi approfondimenti diagnostici, la disfunzione sistolica, le aritmie ipocinetiche, il prolungamento del tratto QT, la persistenza di bradicardia riscontrate all'atto della nascita erano fortemente espressive della presenza di trabecole al ventricolo sinistro e di miocardio non compatto.
Per tali ragioni i primi due motivi di appello vanno rigettati.
Con il terzo motivo l' ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_2
ritenuto non operativa la polizza assicurativa n. n. IT 0MM1301607, con durata dal 30/06/2013 al
30/06/2014, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile dell'
[...]
verso terzi e dipendenti sottoscritta con la . Parte_1 Controparte_3
Per quanto qui di interesse l'art.9 della citata polizza prevede che: “l'assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso della durata del pagina 17 di 26 presente contratto, purchè siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività della garanzia indicata nella scheda di polizza riferita all'azienda assicurata, a condizione che la stessa ne dia regolare avviso alla società, nei modi e nei termini stabiliti in polizza, nel corso del periodo di durata nel presente contratto o comunque non oltre il 30°
(trentesimo) giorno lavorativo dalla data della sua cessazione”. La polizza, inoltre, stabilisce un periodo di retroattività di anni 10.
Nel caso che occupa è pacifico sia che l'evento si è verificato durante il periodo di retroattività, fissato in polizza al 28.6.2004, sia che la richiesta risarcitoria è intervenuta in un'epoca successiva alla vigenza della polizza, avente validità sino al 30.6.2014, stante il recesso comunicato all'assicuratore in data
Cont 25.2.2024, con denuncia comunicata dall' all'assicuratore nel 2017 (è documentato che il primo
Cont atto con cui l' assicurata è venuta a conoscenza dei fatti di causa è costituito dalla p.e.c. inviatale dai ricorrenti in data 17/11/2017, quindi, oltre tre anni dopo la scadenza della polizza).
In ragione della superiore cronologia il Tribunale di Siracusa ha ritenuto non operativa la copertura assicurativa così motivando: “Ciò premesso, balzano agli occhi le ragioni di inoperatività della polizza in esame atteso che se da un lato l'evento dedotto in giudizio rientra nel periodo di retroattività fissato in polizza al 28/06/2004, dall'altro lato la richiesta risarcitoria è intervenuta in un'epoca successiva la vigenza della polizza, avente validità sino al 30/06/2014, stante il recesso comunicato all'Assicuratore
in data 25/02/2014: dall'esame della documentazione emerge infatti che il decesso dell'infante si colloca nell'anno 2015, successivamente al decorso della polizza in esame, che il primo atto con cui pagina 18 di 26 l'Azienda assicurata è venuta a conoscenza dei fatti di causa è costituito dalla p.e.c. inviatale dai ricorrenti in data 17/11/2017, e che la richiesta risarcitoria è pertanto pervenuta all'Assicurata a polizza scaduta da oltre tre anni.
L'Azienda convenuta ha tentato di affermare l'inefficacia della predetta clausola vuoi facendo leva sulla mancanza di causa del contratto, vuoi sulla disciplina delle clausole vessatorie, vuoi infine su un giudizio di immeritevolezza della pattuizione in spregio a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1322 del codice civile: il Tribunale non condivide nessuna delle tre argomentazioni sopra indicate ritenendo la clausola concernente l'efficacia della polizza per cui è lite scevra da qualsivoglia profilo patologico e pienamente valida ed efficace e riproponendo quanto sostenuto dalla difesa della terza chiamata nei propri scritti difensivi come di seguito riportato;
a pagina 8, ultimo capoverso, della comparsa di costituzione e risposta si legge che “Di recente, il tema della validità della clausola
“claims made” è stato affrontato in una autorevole pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, la n. 22437 del 24 settembre 2018, ove, nel ribadire la natura non vessatoria delle claims made (in quanto delimitano l'oggetto del contratto e non ne limitano la responsabilità), si afferma come il giudizio di meritevolezza sia “superfluo”, giacché il contratto basato sulla claims made è tipico e per ciò solo meritevole. Invero, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, nella Sentenza sopra richiamata, hanno statuito che “il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria formulata dal terzo danneggiato (cosiddetta clausola claims made o "a richiesta fatta")
non incide sulla funzione assicurativa, in quanto rappresenta una deroga consentita all'art. 1917 c.c.”.
pagina 19 di 26 Ancor prima, la Sentenza n. 9140/16 del 26/01/2016 si era pronunciata in merito alla validità della clausola di assicurazione claims made e ne aveva riconosciuto il carattere non vessatorio. Sul punto, si sono registrate, altresì, numerose pronunce di merito (v. Trib. Caltanissetta 17 marzo 2017 n. 125 o,
ancora, Tribunale di Palermo con la sentenza n. 536 del 31 gennaio 2017), le quali hanno fatta salva la clausola claims made “impura” senza analizzare eventuali buchi di copertura o sussistenza di altre polizze per la sola presenza contrattuale della retroattività. Invero, le pronunce sopra richiamate trattano tutte di casi in cui il paziente chiama in causa l'azienda ospedaliera che a sua volta chiama in manleva la propria compagnia assicuratrice la quale solleva la mancata copertura su clausola claims made perché la denuncia del danno è avvenuta fuori dal periodo di copertura. In esse non viene svolto nessun vaglio di meritevolezza bensì viene esclusivamente valutata la duplice condizione prevista dalla tipologia di claims made impura ovvero che il date of loss (ovvero la data dell'accadimento) ricadesse nel periodo di copertura della polizza e che la prima richiesta di risarcimento del danno fosse pervenuta in corso di vigenza di polizza. In esse, si esplicita quale sia il meccanismo idoneo a compensare lo squilibrio sinallagmatico determinato dall'apposizione della clausola claims made: la previsione di una retroattività (in quel caso triennale e, nel caso di specie, ancor più ampia). Invero, se da un lato viene limitato il rischio ricadente sull'assicuratore per i fatti accaduti durante la vigenza della polizza (in quanto se le relative richieste risarcitorie giungono in un momento successivo la copertura assicurativa non opera e non viene prevista invece alcuna postuma), dall'altro lato,
l'assicurato gode di una copertura per fatti verificatisi in epoca antecedente (nei limiti della pagina 20 di 26 retroattività) rispetto alla stipula e dunque alla vigenza del contratto la cui richiesta risarcitoria sopraggiunga in epoca successiva. La domanda di manleva, dunque, in tali casi, come in quello che ci occupa, in cui si garantisce una retroattività fissata a partire dal 28/06/2004 ed è, dunque, idoneo a compensare quello “squilibrio” contrattuale, non troverà accoglimento”.
Il Tribunale concorda con quanto sopra riferito precisando come da un lato non possa invocarsi né la disciplina delle clausole abusive, atteso che l'Azienda convenuta opera quale soggetto imprenditoriale nello svolgimento della propria attività istituzionale e non quale consumatore, né la disciplina delle clausole vessatorie in quanto la clausola claims made attiene all'oggetto del contratto specificando il rischio assicurato, e come dall'altro del pari non possa valorizzarsi la presunta immeritevolezza della predetta pattuizione ai fini di una sperata disapplicazione o il difetto del profilo causale posto che la suddetta pattuizione mira a contemperare reciproci interessi negoziali perseguendo lo scopo proprio del contratto assicurativo nei peculiari termini di durata divisati dalle parti contraenti.
Consegue in definitiva il rigetto della domanda di manleva azionata dall'
[...]
avverso la terza chiamata”. Parte_1 Controparte_3
L'appellante si è doluta della decisione adottata dal primo giudice e, richiamando Cass. 22437/18 e
Cass. 8894/20, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1917 c.c. in relazione alla operativita' delle clausole claims made nella parte in cui il tribunale non ha riconosciuto la validita' e operativita' della polizza assicurativa con violazione degli artt. 1322 cc e 2965 c.c..
pagina 21 di 26 Premessa la copiosa giurisprudenza intervenuta in materia di clausole “claims made” nei contratti assicurativi ed escluso che la loro presenza renda il contratto “atipico”, con conseguente necessità del controllo di meritevolezza ex art.1322, c.II, cc, dovendosi, di contro, procedere alla verifica della rispondenza della conformazione del tipo – operata attraverso l'adozione delle suddette clausole – ai limiti imposti dalla legge ex art. 1322 comma 1 cc (v., tra le tante Cass. 8894/20, richiamata anche dall'appellante), questa Corte, ben conoscendo la giurisprudenza citata dall' , ritiene di Parte_2
conformarsi al diverso indirizzo espresso da Cass. 12908/22, secondo cui “Trova, anzitutto, rilievo, di per sé dirimente, quanto espressamente statuito in medias res da Cass., S.U., n. 9140/2016, al p. 6.2.
della motivazione, che giova riportare integralmente: "Deve in ogni caso escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle "richieste di risarcimento presentate all , per la prima Parte_3
volta, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione", in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso temporale o anche in epoca antecedente, ma comunque non prima di tre anni dalla data del suo perfezionamento, integri una decadenza convenzionale, soggetta ai limiti inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione. E invero l'istituto richiamato, implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell'ambito del quale la decadenza è stata prevista. Invece la condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa di un terzo estraneo al contratto,
pagina 22 di 26 iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso. Ne deriva che non v'e' spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell'art. 2965 c.c.".
Tale rilevata diversità di piani, non comunicanti tra loro, in cui si collocano, rispettivamente, la clausola claims made e la disciplina recata dalla norma dell'art. 2965 c.c. è riaffermata, sebbene in modo implicito, ma senza equivoci, dalla successiva sentenza n. 22437/2018, sempre delle Sezioni
Unite, la quale ha evidenziato, in armonia con il precedente approdo nomofilattico, che l'anzidetta clausola si configura come delimitativa dell'oggetto del contratto, "correlandosi l'insorgenza dell'indennizzo, e specularmente dell'obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle "conseguenze patrimoniali" di cui "l'assicurato intende traslare il rischio": cioè, del "danno") e della richiesta del danneggiato".
La richiesta del danneggiato e', pertanto, fattore concorrente nella identificazione del rischio assicurato e in tal senso si viene a delineare l'appartenenza strutturale del "fenomeno claims" al modello di assicurazione della responsabilità civile (o sotto-tipo) di cui all'art. 1917 c.c., comma 1 "nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni (art. 1904 c.c.), della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe".
Ne consegue che non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made "perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo", giacché l'atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di pagina 23 di 26 assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l'operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell'assicurato” (v., più di recente, anche Cass. 12462/24 secondo cui “Il rilievo di nullità della clausola in questione è stato basato dalla corte territoriale sull'arresto di questa Corte n. 8894 del 2020. Trattasi di precedente rimasto isolato nella giurisprudenza di legittimità. L'indirizzo cui va data continuità è quello secondo cui in tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus"
dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è pienamente partecipe (Cass. n. 12908 del 2022).
Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, il modello di assicurazione della responsabilità
civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c.,
consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è
soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
pagina 24 di 26 L'indagine che il giudice del merito deve compiere riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis"
vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può
esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass. Sez. U. n. 22437 del 2018)”).
La clausola contenuta nell'art.9 della polizza va, pertanto, ritenuta assolutamente valida ed efficace nei termini in cui è stata predisposta, con conseguente inoperatività della copertura assicurativa con riferimento ai fatti per cui è causa in quanto denunciati all'assicuratore successivamente alla scadenza della polizza.
Per le ragioni sin qui esposte l'appello deve essere rigettato.
Le spese, escluse quelle relative alla fase “istruttoria/trattazione”, seguono la soccombenza e non ricorrono ad avviso della Corte i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96 cpc siccome richiesto dagli appellati e . Per_1 CP_2
P.Q.M.
pagina 25 di 26 La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto dalla
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avverso la sentenza n.2098/23 del Tribunale di Siracusa;
Parte_1
condanna l'appellante al pagamento in favore di e delle spese Controparte_1 Controparte_2
del presente grado di giudizio liquidate in euro 18.500,00 per compensi, tenuto conto dell'aumento per il numero di parti, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_3
grado di giudizio liquidate in euro 14.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
14.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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