Articolo 3 della Legge 31 luglio 1954, n. 626
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 agosto 1954
Art. 3.
I programmi finanziati dal Fondo avranno per oggetto lo sviluppo della produttivita', al fine di promuovere l'educazione e la preparazione professionale dei lavoratori, studi, sperimentazioni, ricerche, divulgazioni di informazioni tecniche nel campo della produzione e distribuzione e lo sviluppo della cooperazione, con particolare riguardo all'attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche, delle Stazioni sperimentali dipendenti dallo Stato, delle Universita' e di altri Enti che si propongano gli scopi di cui sopra.
Entrata in vigore il 29 agosto 1954