Articolo 181 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 180Articolo 181 bis
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18 dicembre 1942
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19 settembre 2000
Art. 181.

Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, l' (( Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) )) puo' esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto.

L'ente puo' assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
Entrata in vigore il 19 settembre 2000
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