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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/07/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4011/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4011/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
NIPOLSAI
[...] Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 10 luglio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4011/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELLA LUNA Parte_1 C.F._1 MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA POMA 20 46100 MANTOVA presso il difensore avv. DELLA LUNA MARCO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VERDEVALLE 167 ZOCCA presso il difensore avv. RIGHETTI ALESSANDRO
SAI (UNIPOLSAI) ASSICURAZIONI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
TREVISI UBER e dell'avv. LEARDINI ALBERTO ( VIALE MURATORI C.F._3
225 41124 MODENA;
( ) VIALE MURATORI N. Parte_2 C.F._4
225 41124 MODENA;
, elettivamente domiciliato in Viale Muratori 225 41124 MODENApresso il difensore avv. TREVISI UBER
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 I. ha convenuto in giudizio Parte_3 Controparte_1
ed Unipolsai assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in seguito a sinistro stradale verificatosi per colpa esclusiva del CP_1
Esponeva che, in data 15 maggio 2018 alle 16,20, mentre percorreva a bordo del proprio trattore la via dei Martiri di Zocca
con direzione Ciano-Montombraro centro, all'altezza dell'intersezione con via Auregli, veniva urtato dalla vettura FIAT DO, tg CB420GS,
di proprietà e condotta da allorchè stava per Controparte_1
immettersi nella via Auregli. In seguito all'impatto, l'esponente riportava gravi lesioni personali.
Si costituivano in giudizio i convenuti per chiedere il rigetto della domanda, assumendo la responsabilità attorea.
In corso di causa si procedeva a c.t.u. cinematica ed a c.t.u.
medico legale.
II. Contestata è la dinamica del sinistro, posto che la c.t.u. cinematica non è stata del tutto risolutiva.
Le versioni raccolte dalla p.m. nell'immediatezza del fatto dai testi oculari non sono state, di per sé, del tutto chiarificatrici della dinamica del sinistro.
Il teste , che seguiva i veicoli che lo precedevano, Tes_1 riferisce: “il Fiat DO stava sorpassando l'utilitaria ed il trattore, improvvisamente il conducente del trattore, senza nessun tipo di segnalazione, tagliava la strada al DO per svoltare a sinistra in via Auregli”. Dalla deposizione sembra che egli attribuisca la responsabilità dell'occorso in capo al conducente del trattore.
pagina 3 di 8 La teste riferisce: “dopo aver fatto rifornimento, Tes_2 uscivo dalla pompa di benzina ubicata in via dei Martiri a
Montombraro intorno alle 16:20 circa, quando ho visto il Fiat doblò giallo sopraggiungere occupando la corsia opposta al senso di marcia in direzione Montombraro. Attendevo il suo passaggio per immettermi nella carreggiata e all'altezza della mia vettura, il DO effettuava una brusca frenata frenata seguita dall'impatto con un trattore che era già impegnato in una manovra di svolta avendo già occupato la carreggiata opposta del senso di marcia, per immettersi in via Auregli”. Dalla deposizione emerge che il trattore venne centrato dal Fiat DO allorchè era “impegnato in manovra di svolta
e avendo già occupato il senso di marcia”.
E' stato rilevato dal c.t.u. che la velocità di crociera di quest'ultimo mezzo (all'uopo contravvenzionato dalla p.m.) non era consona rispetto alle condizioni e ai luoghi del sinistro esuberando il limite di 50 KMH, dato che lo stesso procedeva a 85/90 KMH.
Per quanto sia pacifico che il trattore non avendo il segnalatore di direzione sinistro funzionante, non aveva segnalato la manovra di svolta che stava compiendo, tuttavia egli aveva già preavvertito la stessa, impegnando il crocevia.
La circostanza emerge, tanto dallo schizzo planimetrico allegato al verbale della p.m., quanto dallo schizzo redatto dal c.t.u. cinematico (p. 12) sulla scorta dei dati oggettivi emergenti e rilevati. Da entrambe le rappresentazioni grafiche trova conferma del fatto che il trattore avesse impegnato per buona parte l'incrocio, con svolta verso sinistra, in via Auregli, allorchè venne urtato dal in fase di superamento. CP_1
In particolare, nella c.t.u. si legge che: “per ciò che attiene
l'area di conflitto, pur se i verbalizzanti non hanno identificato un preciso punto d'urto è inevitabile che la zona di interazione possa essere intesa al termine della lunga frenata, quando il trattore era in fase di svolta sinistra”.
pagina 4 di 8 Se così è, deve ritenersi l'esclusiva responsabilità in capo al che, avendo proceduto in sorpasso ad elevata velocità (85-90 CP_1
KMH), si è scontrato col fianco sinistro del trattore, il quale a sua volta aveva già impegnato il crocevia per compiere la svolta in via
Auregli. Se la velocità del DO fosse stata conforme al limite di velocità (50 KMH), trovandosi lo stesso a percorre un centro abitato, il sinistro non si sarebbe probabilmente verificato o si sarebbe potuto evitare, con un'efficace frenata. Ininfluente sulla dinamica la mancanza nel trattore del segnalatore di direzione sx, tenuto anche conto dell'orario in cui si è verificato il sinistro, in pieno meriggio del mese di maggio, e con ottima visibilità.
Consegue la piena responsabilità del convenuto nell'occorso.
L'an debeatur è pertanto dimostrato.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza del sinistro parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (30%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunata, di 67
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 146.938.
pagina 5 di 8 Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 115 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
assoluta relativa di giorni 25, al al 75% per 90 giorni, al 50%
protrattasi per gg. 90, cosicchè il risarcimento va liquidato in complessivi € 15.812.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata essendo stata calcolata a valori attuali.
Complessivamente, il danno subito dal danneggiato in seguito al sinistro in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
162.750.
Al versamento di tale importo va condannata parte convenuta.
IV. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli pagina 6 di 8 interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali sono compensate per 1/3, tenuto conto dell'importo liquidato rispetto all'importo richiesto con la domanda e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Parte_3 data 15 giugno 2022,
1. ritenuta la responsabilità del convenuto nella causazione del danno di che trattasi, dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si liquidano in complessivi € 162.750, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 novembre 2021 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla pagina 7 di 8 decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. le spese processuali sono compensate per 1/3, dichiarando tenuta e condannando l'Assicurazione al rimborso delle residuo che si liquida in € 8.000 per compensi ed € 800 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pone a carico di parte convenuta il 50% delle spese di c.t.u. e c.t.p.;
3. le spese processuali sono compensate per 1/3, dichiarando tenuto e condannando al rimborso delle residuo che Controparte_1 si liquida in € 8.000 per compensi ed € 800 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pone a carico di parte convenuta il 50% delle spese di c.t.u. e c.t.p.;
Modena, 10 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4011/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
NIPOLSAI
[...] Controparte_2
CONVENUTO
Oggi 10 luglio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4011/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELLA LUNA Parte_1 C.F._1 MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA POMA 20 46100 MANTOVA presso il difensore avv. DELLA LUNA MARCO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI Controparte_1 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VERDEVALLE 167 ZOCCA presso il difensore avv. RIGHETTI ALESSANDRO
SAI (UNIPOLSAI) ASSICURAZIONI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
TREVISI UBER e dell'avv. LEARDINI ALBERTO ( VIALE MURATORI C.F._3
225 41124 MODENA;
( ) VIALE MURATORI N. Parte_2 C.F._4
225 41124 MODENA;
, elettivamente domiciliato in Viale Muratori 225 41124 MODENApresso il difensore avv. TREVISI UBER
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 8 I. ha convenuto in giudizio Parte_3 Controparte_1
ed Unipolsai assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in seguito a sinistro stradale verificatosi per colpa esclusiva del CP_1
Esponeva che, in data 15 maggio 2018 alle 16,20, mentre percorreva a bordo del proprio trattore la via dei Martiri di Zocca
con direzione Ciano-Montombraro centro, all'altezza dell'intersezione con via Auregli, veniva urtato dalla vettura FIAT DO, tg CB420GS,
di proprietà e condotta da allorchè stava per Controparte_1
immettersi nella via Auregli. In seguito all'impatto, l'esponente riportava gravi lesioni personali.
Si costituivano in giudizio i convenuti per chiedere il rigetto della domanda, assumendo la responsabilità attorea.
In corso di causa si procedeva a c.t.u. cinematica ed a c.t.u.
medico legale.
II. Contestata è la dinamica del sinistro, posto che la c.t.u. cinematica non è stata del tutto risolutiva.
Le versioni raccolte dalla p.m. nell'immediatezza del fatto dai testi oculari non sono state, di per sé, del tutto chiarificatrici della dinamica del sinistro.
Il teste , che seguiva i veicoli che lo precedevano, Tes_1 riferisce: “il Fiat DO stava sorpassando l'utilitaria ed il trattore, improvvisamente il conducente del trattore, senza nessun tipo di segnalazione, tagliava la strada al DO per svoltare a sinistra in via Auregli”. Dalla deposizione sembra che egli attribuisca la responsabilità dell'occorso in capo al conducente del trattore.
pagina 3 di 8 La teste riferisce: “dopo aver fatto rifornimento, Tes_2 uscivo dalla pompa di benzina ubicata in via dei Martiri a
Montombraro intorno alle 16:20 circa, quando ho visto il Fiat doblò giallo sopraggiungere occupando la corsia opposta al senso di marcia in direzione Montombraro. Attendevo il suo passaggio per immettermi nella carreggiata e all'altezza della mia vettura, il DO effettuava una brusca frenata frenata seguita dall'impatto con un trattore che era già impegnato in una manovra di svolta avendo già occupato la carreggiata opposta del senso di marcia, per immettersi in via Auregli”. Dalla deposizione emerge che il trattore venne centrato dal Fiat DO allorchè era “impegnato in manovra di svolta
e avendo già occupato il senso di marcia”.
E' stato rilevato dal c.t.u. che la velocità di crociera di quest'ultimo mezzo (all'uopo contravvenzionato dalla p.m.) non era consona rispetto alle condizioni e ai luoghi del sinistro esuberando il limite di 50 KMH, dato che lo stesso procedeva a 85/90 KMH.
Per quanto sia pacifico che il trattore non avendo il segnalatore di direzione sinistro funzionante, non aveva segnalato la manovra di svolta che stava compiendo, tuttavia egli aveva già preavvertito la stessa, impegnando il crocevia.
La circostanza emerge, tanto dallo schizzo planimetrico allegato al verbale della p.m., quanto dallo schizzo redatto dal c.t.u. cinematico (p. 12) sulla scorta dei dati oggettivi emergenti e rilevati. Da entrambe le rappresentazioni grafiche trova conferma del fatto che il trattore avesse impegnato per buona parte l'incrocio, con svolta verso sinistra, in via Auregli, allorchè venne urtato dal in fase di superamento. CP_1
In particolare, nella c.t.u. si legge che: “per ciò che attiene
l'area di conflitto, pur se i verbalizzanti non hanno identificato un preciso punto d'urto è inevitabile che la zona di interazione possa essere intesa al termine della lunga frenata, quando il trattore era in fase di svolta sinistra”.
pagina 4 di 8 Se così è, deve ritenersi l'esclusiva responsabilità in capo al che, avendo proceduto in sorpasso ad elevata velocità (85-90 CP_1
KMH), si è scontrato col fianco sinistro del trattore, il quale a sua volta aveva già impegnato il crocevia per compiere la svolta in via
Auregli. Se la velocità del DO fosse stata conforme al limite di velocità (50 KMH), trovandosi lo stesso a percorre un centro abitato, il sinistro non si sarebbe probabilmente verificato o si sarebbe potuto evitare, con un'efficace frenata. Ininfluente sulla dinamica la mancanza nel trattore del segnalatore di direzione sx, tenuto anche conto dell'orario in cui si è verificato il sinistro, in pieno meriggio del mese di maggio, e con ottima visibilità.
Consegue la piena responsabilità del convenuto nell'occorso.
L'an debeatur è pertanto dimostrato.
III. Passiamo alla liquidazione del danno.
In conseguenza del sinistro parte attrice ha subito un periodo di malattia rimanendo convalescente, come ha precisato il CTU.
Vanno in particolare riconosciute le conseguenze dannose susseguenti la lesione della salute (c.d. danno biologico) nella misura acclarata dal CTU (30%) ed applicato il criterio tabellare di liquidazione del danno seguito dal Tribunale di Milano.
Tale criterio di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanzia “in regole integratrici del concetto di equità, atte a
circoscrivere la discrezionalità del giudice, sicchè costituiscono un
criterio guida” (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1553; Cass. 13 maggio
2020, n. 8884).
In particolare, tenuto conto dell'età dell'infortunata, di 67
anni al momento del sinistro, il danno biologico da permanente e quello morale (alla stregua di una valutazione unitaria) va liquidato in € 146.938.
pagina 5 di 8 Compete pure la liquidazione del danno biologico da temporanea,
liquidato sempre alla stregua dei criteri tabellari meneghini, pari ad € 115 a dì; e perciò, tenuto conto della durata dell'inabilità
assoluta relativa di giorni 25, al al 75% per 90 giorni, al 50%
protrattasi per gg. 90, cosicchè il risarcimento va liquidato in complessivi € 15.812.
La somma complessiva, dovuta a titolo risarcitorio per danno alla salute non deve essere rivalutata essendo stata calcolata a valori attuali.
Complessivamente, il danno subito dal danneggiato in seguito al sinistro in oggetto va liquidato nella somma complessiva di €
162.750.
Al versamento di tale importo va condannata parte convenuta.
IV. Sull'importo liquidato decorrono gli interessi.
Relativamente a quest'ultima voce, la Corte Suprema (Cass., Sez.
Unite, 17.2.1995 n. 1712), ha escluso che gli interessi vadano calcolati sulla somma rivalutata, come in precedenza si riteneva pacificamente di dovere fare (c.d. interessi compensativi); ha ribadito che, comunque, il danno da ritardo (sub specie di lucro cessante) deve essere compensato dal debitore moroso, escludendo comunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. (in quanto dettato solo per le obbligazioni di valuta), e che, in materia di obbligazioni di valore, debba farsi ricorso per tale liquidazione, ai criteri dettati dall'art. 2056 c.c.; che il danno subito dal creditore debba essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo dei criteri equitativi (art. 2056, capoverso e 1226 c.c.),
tra i quali può continuare ad applicarsi quello più semplice degli pagina 6 di 8 interessi ad un tasso che non necessariamente è quello legale,
laddove l'equità faccia ritenere eccessivo un saggio del 10%; che pertanto, la più concreta individuazione del più corretto criterio liquidatorio del danno da ritardo subito dal creditore di valore è
lasciato alla prudente valutazione equitativa del giudice di merito,
tenendosi conto della ratio dell'intervento di nomofilachia, volto ad evitare che il creditore riceva di più del danno effettivamente subito;
che il Tribunale, in adesione a quest'insegnamento, ritiene di liquidare in via equitativa il danno da ritardo facendo decorrere gli interessi al saggio legale sempre sulla somma rivalutata, ma con decorrenza da un termine intermedio collocato, grosso modo, a metà
tra la data del fatto illecito e quello della sua liquidazione, allo scopo di evitare la vietata "overcompensation" del creditore.
Le spese processuali sono compensate per 1/3, tenuto conto dell'importo liquidato rispetto all'importo richiesto con la domanda e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione notificato in Parte_3 data 15 giugno 2022,
1. ritenuta la responsabilità del convenuto nella causazione del danno di che trattasi, dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attore che si liquidano in complessivi € 162.750, a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, e con gli interessi compensativi, nella misura legale, decorrenti dal 1 novembre 2021 (termine c.d. mediano) e con gli ulteriori interessi, sempre al saggio legale, decorrenti dalla pagina 7 di 8 decisione della presente sentenza sulla somma complessiva così determinata;
2. le spese processuali sono compensate per 1/3, dichiarando tenuta e condannando l'Assicurazione al rimborso delle residuo che si liquida in € 8.000 per compensi ed € 800 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pone a carico di parte convenuta il 50% delle spese di c.t.u. e c.t.p.;
3. le spese processuali sono compensate per 1/3, dichiarando tenuto e condannando al rimborso delle residuo che Controparte_1 si liquida in € 8.000 per compensi ed € 800 per anticipazioni, oltre accessori di legge. Pone a carico di parte convenuta il 50% delle spese di c.t.u. e c.t.p.;
Modena, 10 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
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