TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa. Alessandra Aragno Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17001/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1
Caramello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo del 23.3.2023, notificato il 1.9.23, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “In via preliminare: - Disporre la sospensione del decreto Cat. A12 n.
70/2023/Imm del 01.09.2023 impugnato e di tutti i provvedimenti conseguenti e consequenziali;
Nel merito: - Annullare il decreto Cat. A12 n. 70/2023/Imm del 01.09.2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Di conseguenza, accertare e dichiarare a favore del ricorrente il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 D.Lgs. 286/98; - Con vittoria delle spese di giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “ rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.9.2023, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato Parte_1 in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso integrativo in Italia e la situazione del paese di origine.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo l'insussistenza di un'effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano del ricorrente, avendo svolto, in circa nove anni, attività lavorativa per un periodo irrisorio di 15 mesi.
Con provvedimento del 29.11.2024, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ha rimesso la causa in istruttoria, al fine di sentire il ricorrente in ordine all'estratto conto previdenziale , CP_4
depositato dalla parte convenuta.
All'udienza del 19.3.2025, il ricorrente non è comparso;
la difesa ha rappresentato che il proprio assistito non si trovava più in Italia e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Cuneo, dopo aver rappresentato che la prima domanda di protezione internazionale, presentata dal ricorrente, era stata rigettata sia dalla che dal Controparte_5
Tribunale e dalla Corte di appello di Napoli e che la domanda reiterata era stata dichiarata inammissibile, ha respinto la domanda sulla base del parere negativo della CT di Torino che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI.
Il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione speciale in data antecedente all'entrata in vigore del DL20/2023, come emerge dalla mail del 28.2.2023 della
Questura con cui è stato fissato l'appuntamento per la formalizzazione dell'istanza.
Al caso de quo va, pertanto, applicata la disciplina del DL 130/20220. La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.”
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
Come anticipato, il ricorrente ha posto a fondamento della domanda il suo processo di integrazione in Italia. A tal fine ha depositato contratti di lavoro a tempo determinato dall'agosto al dicembre del
2021 e contratto di apprendistato del 2.4.2022 con scadenza al 31.3.2027. CP_ La parte convenuta ha depositato l'estratto conto previdenziale da cui risulta che il contratto di apprendistato è cessato in data 31.7.2023. Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo al fine di sentire il ricorrente a chiarimenti sul punto, ma lo stesso non è comparso, avendo ormai lasciato l'Italia, come dichiarato dal difensore all'udienza del
19.3.2025.
Dagli atti di causa emerge, pertanto, che il ricorrente, in Italia dal 2016 (cfr. ricorso e comparsa di costituzione e risposta), ha svolto attività lavorativa per un anno e mezzo circa (dall'agosto al dicembre 2021 - cfr. docc. 7 parte attrice e doc. 2 parte convenuta - e dal 2.4.2022 al 31.7.2022 - cfr. doc. 2 parte convenuta), periodo del tutto inidoneo a configurare un'effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano, tenuto conto che lo stesso, ormai all'estero, non è comparso in udienza e non ha consentito di accertare la sua attuale situazione. Dal luglio 2023, infatti, non risulta lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, né la partecipazione a corsi professionalizzanti né la creazione o il mantenimento di rapporti sociali, anche pregressi.
La domanda, pertanto, non può che essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 1700,00, oltre oneri.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 24.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa. Alessandra Aragno Presidente dr.ssa Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17001/2023 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Parte_1
Caramello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo del 23.3.2023, notificato il 1.9.23, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “In via preliminare: - Disporre la sospensione del decreto Cat. A12 n.
70/2023/Imm del 01.09.2023 impugnato e di tutti i provvedimenti conseguenti e consequenziali;
Nel merito: - Annullare il decreto Cat. A12 n. 70/2023/Imm del 01.09.2023 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- Di conseguenza, accertare e dichiarare a favore del ricorrente il diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1 D.Lgs. 286/98; - Con vittoria delle spese di giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “ rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.9.2023, il sig. ha impugnato il provvedimento indicato Parte_1 in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso integrativo in Italia e la situazione del paese di origine.
Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda e deducendo l'insussistenza di un'effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano del ricorrente, avendo svolto, in circa nove anni, attività lavorativa per un periodo irrisorio di 15 mesi.
Con provvedimento del 29.11.2024, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta, ha rimesso la causa in istruttoria, al fine di sentire il ricorrente in ordine all'estratto conto previdenziale , CP_4
depositato dalla parte convenuta.
All'udienza del 19.3.2025, il ricorrente non è comparso;
la difesa ha rappresentato che il proprio assistito non si trovava più in Italia e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Cuneo, dopo aver rappresentato che la prima domanda di protezione internazionale, presentata dal ricorrente, era stata rigettata sia dalla che dal Controparte_5
Tribunale e dalla Corte di appello di Napoli e che la domanda reiterata era stata dichiarata inammissibile, ha respinto la domanda sulla base del parere negativo della CT di Torino che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI.
Il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione speciale in data antecedente all'entrata in vigore del DL20/2023, come emerge dalla mail del 28.2.2023 della
Questura con cui è stato fissato l'appuntamento per la formalizzazione dell'istanza.
Al caso de quo va, pertanto, applicata la disciplina del DL 130/20220. La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.”
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
Come anticipato, il ricorrente ha posto a fondamento della domanda il suo processo di integrazione in Italia. A tal fine ha depositato contratti di lavoro a tempo determinato dall'agosto al dicembre del
2021 e contratto di apprendistato del 2.4.2022 con scadenza al 31.3.2027. CP_ La parte convenuta ha depositato l'estratto conto previdenziale da cui risulta che il contratto di apprendistato è cessato in data 31.7.2023. Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo al fine di sentire il ricorrente a chiarimenti sul punto, ma lo stesso non è comparso, avendo ormai lasciato l'Italia, come dichiarato dal difensore all'udienza del
19.3.2025.
Dagli atti di causa emerge, pertanto, che il ricorrente, in Italia dal 2016 (cfr. ricorso e comparsa di costituzione e risposta), ha svolto attività lavorativa per un anno e mezzo circa (dall'agosto al dicembre 2021 - cfr. docc. 7 parte attrice e doc. 2 parte convenuta - e dal 2.4.2022 al 31.7.2022 - cfr. doc. 2 parte convenuta), periodo del tutto inidoneo a configurare un'effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano, tenuto conto che lo stesso, ormai all'estero, non è comparso in udienza e non ha consentito di accertare la sua attuale situazione. Dal luglio 2023, infatti, non risulta lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, né la partecipazione a corsi professionalizzanti né la creazione o il mantenimento di rapporti sociali, anche pregressi.
La domanda, pertanto, non può che essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 1700,00, oltre oneri.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 24.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ALESSANDRA ARAGNO
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio