Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8493
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Ordinanza 31 marzo 2025

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L'affittuario del ramo di azienda ha l'obbligo di conservarla, in tutte le sue componenti, nello stato in cui gli viene affidata ed è quindi tenuto a sostenere le spese necessarie a tale scopo; ne consegue che, a differenza di quanto avviene per il contratto di locazione di beni non produttivi, ai fini della distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i lavori di manutenzione ordinaria vanno individuati "in negativo" e, cioè, escludendo quelle opere che sono da reputarsi straordinarie perché non finalizzate alla conservazione della originaria destinazione economica del bene e al ripristino della sua attitudine produttiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8493
    Data del deposito : 31 marzo 2025

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