TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7147/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Pancrazio Marsilio, giusta procura agli atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_2 P.IVA_2 dell'avv. Alberto Crisi, giusta procura agli atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – appello avverso la sentenza n. 37/2020 del Giudice di Pace di Manfredonia
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ha evocato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Manfredonia, CP_2 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in data 22.11.2016, allorquando Controparte_1
1 la convenuta, in località Manfredonia, alla Via Cesare Battisti n. 66, nel corso dell'esecuzione di lavori di scavo con mezzo meccanico per la posa di conduttura per il transito di fibra ottica, danneggiava un cavo telefonico interrato appartenente alla CP_2
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
Espletata l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale, nell'espletamento della prova orale ammessa e di CT tecnica, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 37/2020 depositata il 21.05.2020, con la quale il GDP di Manfredonia, ha accolto la domanda attorea riconoscendo l'esclusiva responsabilità della nel danneggiamento degli apparati di Controparte_1 proprietà della condannandola al pagamento della somma complessiva di € 2.194,90, oltre CP_2 interessi, a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese di lite e di CT.
Avverso questa sentenza ha proposto appello chiedendo l'integrale riforma della Controparte_1 sentenza appellata e rilevando: 1) la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per omessa comunicazione al difensore dei provvedimenti emessi fuori udienza;
2) l'erronea valutazione dei fatti e delle prove raccolte in primo grado.
Si è costituita la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_2 bis c.p.c. e nel merito ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la rinnovazione della CT tecnica, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
In via preliminare, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c. dedotta dalla parte appellata.
Non si ritiene, infatti, sussistere la violazione dell'artt. 348 bis c.p.c. in quanto la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello, nel caso sub iudice, non emerge ictu oculi dalla semplice lettura dell'atto di citazione necessitando un appurato riesame delle risultanze processuali.
Passando ai motivi di appello occorre rilevare quanto segue.
L'appellante ha, innanzitutto, fatto valere la nullità della sentenza di primo grado per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando la mancata comunicazione al difensore dei provvedimenti emessi fuori udienza.
Tale motivo di appello è fondato.
Al riguardo, si richiamano le argomentazioni già espresse da questo Giudice nell'ordinanza del
21.04.2021. In particolare, dagli atti di causa risulta che l'ordinanza che ammetteva la CT, resa fuori
2 udienza dal Giudice di pace dott. in data 8-11.3.2019, veniva comunicata dalla Persona_1
Cancelleria via pec soltanto all'avv. Alberto Di Crisi (difensore di e non anche all'avv. CP_2
Marsilio Pancrazio (difensore di . Ebbene, la mancata comunicazione, da parte Controparte_1 della cancelleria, ai procuratori costituiti di un'ordinanza emessa fuori udienza con la quale il giudice istruttore disponga una consulenza tecnica (o anche un'integrazione della stessa) comporta una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l'effetto, la nullità di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata
(Cass. 4 dicembre 1997 n. 12296 e 1 dicembre 1993 n. 11867); ne discende, pertanto, la nullità della sentenza n. 37/2020 del Giudice di pace di Manfredonia, osservando che la predetta causa di nullità, non integra alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado (art. 353, 354 c.p.c.), ma rende operante il suo potere-dovere di decidere nel merito, previa rinnovazione, se del caso, degli atti colpiti da nullità, ai sensi dell'art. 354 ultimo comma, c.p.c. (Cass.
Cassazione civile sez. III, 21/11/2001, n.14735), attendendo all'esame delle domande e delle eccezioni del primo grado, a condizione che siano state riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Dovendo, quindi, riesaminare la domanda risarcitoria della formulata in primo grado e CP_2 riproposta in questa sede (cfr. nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello “confermare, eventualmente con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice odierna appellata nei confronti della controparte, per i motivi esposti in narrativa”), deve osservarsi quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta risarcitoria avanzata da nei confronti CP_2 dell'impresa esecutrice lavori per un danneggiamento da parte di quest'ultima di un Controparte_1 cavo telefonico interrato appartenente a CP_2
Occorre in primo luogo qualificare la pretesa al fine di stabilire se tale dedotta responsabilità possa rientrare in un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c. (responsabilità per esercizio di attività pericolose) ovvero nella ordinaria responsabilità per fatto illecito colposo, regolata dall'articolo 2043
c.c. Come è noto la differenza tra le due fattispecie comporta significative differenze soprattutto per quanto riguarda l'onere probatorio, in quanto nella responsabilità per l'esercizio di attività pericolose è il danneggiante che deve provare la sua incolpevolezza dimostrando di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” (art. 2050 c.c.), mentre nella responsabilità per fatto illecito colposo ex art. 2043 è il danneggiato che deve dimostrare la responsabilità del danneggiante.
La Suprema Corte da tempo afferma che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza ( cfr. Cass. civ. n. 19180/2018). Ed infatti, è principio consolidato quello
3 secondo cui: “Ai fini della responsabilità sancita dall'art.2050 c.c. debbono essere ritenute pericolose , oltre alle attività previste dall'art.46 e ss. t.u. leggi di pubblica sicurezza ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela della incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati, ivi compresa quella edilizia che per le attrezzature (impalcature, ponteggi) ed i macchinari ( escavatrici, betoniere, ruspe ecc.) utilizzate , impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o a cose” ( cfr. Cass. civ. n.8304/11.11.1987).
E' stato, altresì, precisato che l'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'art. 2050 c.c., implica un accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivato (cfr. Cass. civ. n.
1195/2007).
Nel caso in esame, i lavori di cui si discute vennero eseguiti attraverso l'impiego di strumenti di scavo meccanici il cui impiego comporta la qualificazione come pericolosa dell'attività di scavo svolta, se si tiene conto del costante giurisprudenza delle corti di merito, secondo cui i lavori eseguiti all'interno di un centro abitato, tanto più se realizzati con l'ausilio di mezzi meccanici, costituiscono attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., atteso che all'interno del centro urbano è notoria la presenza di sottoservizi interrati nel sottosuolo. Nel caso in esame, come emerge dai rilievi fotografici, lo scavo oggetto di causa è stato eseguito all'interno del centro urbano e a poca distanza dalle abitazioni.
Pertanto, nella controversia in esame, deve ritenersi applicabile l'art. 2050 c.c. che prevede che
“Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per ma natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Sotto il profilo dell'onere della prova, pertanto, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta della parte convenuta, mentre costituisce onere della parte convenuta quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele per evitare il verificarsi del danno stesso.
Ebbene, il fatto storico, il danno evento e il nesso di causalità con la condotta della parte convenuta
[...] risultano provati, sia in quanto fatti non contestati (cfr. nella comparsa di costituzione in Controparte_1 primo grado di si legge “Effettivamente, nell'occasione descritta in atto di citazione le Controparte_1
Co maestranze della società convenuta ebbero a danneggiare un cavo ivi posizionato della ”), sia in virtù del verbale di constatazione del danno versato in atti.
Essendo, quindi, operante la presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2050 c.c., gravava sull'impresa convenuta dimostrare o di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno oppure il verificarsi di una causa efficiente sopravvenuta avente i requisiti del caso fortuito
(eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) ed idonea, in quanto tale, a determinare l'evento dannoso.
Tale onere probatorio non è stato assolto dalla convenuta, atteso che la stessa non ha fornito alcuna
4 prova di aver adottato, nell'esecuzione dei lavori di scavo, tutte le cautele e gli accorgimenti che in concreto sarebbe stato necessario utilizzare in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle norme di comune prudenza e diligenza. In giurisprudenza si è precisato, al riguardo, che, al fine di vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva, del tutto carente nel caso di specie, di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (cfr.
Cass. civ. n. 4710/91). Né la convenuta ha provato il sopravvenire di una circostanza eccezionale di per sé idonea a determinare l'evento dannoso.
Al contrario, la presenza di impianti ed apparato nel sottosuolo, all'interno di un centro abitato, è circostanza senz'altro prevedibile in relazione ad un criterio di media diligenza professionale. Sotto tale profilo, invero, non è stata fornita alcuna prova che la convenuta, prima di intraprendere i lavori di scavo, abbia effettivamente contattato la società attrice al fine di acquisire informazioni sull'esatta ubicazione dei cavi telefonici interrati, rientrando in elementari doveri di diligenza l'assolvimento di un siffatto onere da parte di un'impresa che si accinga ad eseguire lavori di scavo. Né la circostanza per la quale la profondità del cavo risultava “ad una profondità media di 0,50 metri dall'estradosso della pavimentazione stradale, in difformità alle norme vigenti” spiega alcuna influenza ai fini della colpa, non essendo sostenibile che lavori di scavo eseguiti in area con insediamento di molti edifici possano essere realizzati senza preventiva verifica ad opera dell'esecutore dell'esistenza di condotte interrate per servizi pubblici, ossia senza assumere le necessarie informazioni ed adottare le opportune cautele nell'utilizzo dell'escavatore, se si tiene in considerazione, peraltro, che la profondità minima di un metro ex art. 66, comma 3 Reg. att. del codice della strada risulta derogabile, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano, previo accordo con l'ente proprietario della strada, secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03.03.1999.
Per quanto esposto, sussiste, dunque, ai sensi dell'art. 2050 c.c. la responsabilità della Controparte_1 in relazione ai fatti di causa.
In ordine al quantum della pretesa, tenuto conto della documentazione prodotta da e di CP_2 quanto accertato dal nominato CT (cfr. “Negli atti di causa, in diversi momenti, viene fatto riferimento ad un danno occorso ad un cavo in fibra ottica. La documentazione di valorizzazione del danno fa riferimento ad un cavo del tipo TE 400X2X0,4 GT/H5ENE, costituito da 400 coppie di cavi in rame. Pertanto, il sottoscritto farà riferimento
a dette voci di lavorazione, intendendo che tali siano state le reali lavorazioni effettuate e non facciamo riferimento al diverso luogo rappresentato nelle foto allegate al verbale di constatazione del danno, agli atti di causa. La quantificazione del danno proviene dalle voci presenti nel “Capitolato d'Appalto per i lavori di Network Construction 2016”, documento che descrive e valorizza in punti le prestazioni afferenti ai lavori sulle reti di accesso e di trasporto assegnati alle Imprese appaltatrici di Telecom Italia SpA. Considerate le voci relative alle lavorazioni effettuate per il ripristino del Co danno e verificata la valorizzazione del lucro cessante, il sottoscritto CT conferma l'importo elaborato dalla
(Allegato 6)”), si ritiene congruo liquidare l'importo di euro 2.194,90 a titolo di risarcimento del danno.
5 Su tale somma spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del fatto e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat. A partire, poi, dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono, altresì, gli interessi di mora.
Quanto alle spese di lite si osserva che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello sotto il profilo della nullità della sentenza di primo grado, nonché dell'accoglimento nel merito della domanda attorea, le spese di lite, nei rapporti tra le parti in causa devono dichiararsi integralmente compensate per il giudizio di primo grado, mentre, per il secondo grado di giudizio devono porsi a carico dell'appellante nella misura di ½ e compensate per la restante metà. Le stesse si liquidano secondo il dm 55/2014 (e successive modificazioni) avendo riguardo al valore della controversia e all'attività in concreto espletata.
Le spese di CT espletate vanno poste, in via definitiva, a carico di soccombente nel Controparte_1 merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e dichiarata la nullità della sentenza resa dal Giudice di pace di Manfredonia n. 37/2020, dichiara la responsabilità di in ordine ai fatti di Controparte_1 causa, come da parte motiva, e per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di della CP_2 somma di € 2.194,90, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite tra le parti con riferimento al primo grado di giudizio;
- condanna parte appellante a rifondere parte appellata delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio, nella misura di ½, e si liquidano, nella misura di € 2.127,00 oltre spese forf. (15%), iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese lite per la restante metà.
- pone le spese di CT, in via definitiva, a carico di Controparte_1
Foggia, 21.02.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7147/2020 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Pancrazio Marsilio, giusta procura agli atti;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_2 P.IVA_2 dell'avv. Alberto Crisi, giusta procura agli atti;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – appello avverso la sentenza n. 37/2020 del Giudice di Pace di Manfredonia
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ha evocato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Manfredonia, CP_2 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in data 22.11.2016, allorquando Controparte_1
1 la convenuta, in località Manfredonia, alla Via Cesare Battisti n. 66, nel corso dell'esecuzione di lavori di scavo con mezzo meccanico per la posa di conduttura per il transito di fibra ottica, danneggiava un cavo telefonico interrato appartenente alla CP_2
Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
Espletata l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale, nell'espletamento della prova orale ammessa e di CT tecnica, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 37/2020 depositata il 21.05.2020, con la quale il GDP di Manfredonia, ha accolto la domanda attorea riconoscendo l'esclusiva responsabilità della nel danneggiamento degli apparati di Controparte_1 proprietà della condannandola al pagamento della somma complessiva di € 2.194,90, oltre CP_2 interessi, a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese di lite e di CT.
Avverso questa sentenza ha proposto appello chiedendo l'integrale riforma della Controparte_1 sentenza appellata e rilevando: 1) la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per omessa comunicazione al difensore dei provvedimenti emessi fuori udienza;
2) l'erronea valutazione dei fatti e delle prove raccolte in primo grado.
Si è costituita la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_2 bis c.p.c. e nel merito ha contestato l'appello, chiedendone il rigetto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado e disposta la rinnovazione della CT tecnica, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - previa concessione dei termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
In via preliminare, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c. dedotta dalla parte appellata.
Non si ritiene, infatti, sussistere la violazione dell'artt. 348 bis c.p.c. in quanto la valutazione dell'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello, nel caso sub iudice, non emerge ictu oculi dalla semplice lettura dell'atto di citazione necessitando un appurato riesame delle risultanze processuali.
Passando ai motivi di appello occorre rilevare quanto segue.
L'appellante ha, innanzitutto, fatto valere la nullità della sentenza di primo grado per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando la mancata comunicazione al difensore dei provvedimenti emessi fuori udienza.
Tale motivo di appello è fondato.
Al riguardo, si richiamano le argomentazioni già espresse da questo Giudice nell'ordinanza del
21.04.2021. In particolare, dagli atti di causa risulta che l'ordinanza che ammetteva la CT, resa fuori
2 udienza dal Giudice di pace dott. in data 8-11.3.2019, veniva comunicata dalla Persona_1
Cancelleria via pec soltanto all'avv. Alberto Di Crisi (difensore di e non anche all'avv. CP_2
Marsilio Pancrazio (difensore di . Ebbene, la mancata comunicazione, da parte Controparte_1 della cancelleria, ai procuratori costituiti di un'ordinanza emessa fuori udienza con la quale il giudice istruttore disponga una consulenza tecnica (o anche un'integrazione della stessa) comporta una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l'effetto, la nullità di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata
(Cass. 4 dicembre 1997 n. 12296 e 1 dicembre 1993 n. 11867); ne discende, pertanto, la nullità della sentenza n. 37/2020 del Giudice di pace di Manfredonia, osservando che la predetta causa di nullità, non integra alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado (art. 353, 354 c.p.c.), ma rende operante il suo potere-dovere di decidere nel merito, previa rinnovazione, se del caso, degli atti colpiti da nullità, ai sensi dell'art. 354 ultimo comma, c.p.c. (Cass.
Cassazione civile sez. III, 21/11/2001, n.14735), attendendo all'esame delle domande e delle eccezioni del primo grado, a condizione che siano state riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Dovendo, quindi, riesaminare la domanda risarcitoria della formulata in primo grado e CP_2 riproposta in questa sede (cfr. nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello “confermare, eventualmente con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice odierna appellata nei confronti della controparte, per i motivi esposti in narrativa”), deve osservarsi quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta risarcitoria avanzata da nei confronti CP_2 dell'impresa esecutrice lavori per un danneggiamento da parte di quest'ultima di un Controparte_1 cavo telefonico interrato appartenente a CP_2
Occorre in primo luogo qualificare la pretesa al fine di stabilire se tale dedotta responsabilità possa rientrare in un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c. (responsabilità per esercizio di attività pericolose) ovvero nella ordinaria responsabilità per fatto illecito colposo, regolata dall'articolo 2043
c.c. Come è noto la differenza tra le due fattispecie comporta significative differenze soprattutto per quanto riguarda l'onere probatorio, in quanto nella responsabilità per l'esercizio di attività pericolose è il danneggiante che deve provare la sua incolpevolezza dimostrando di “aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” (art. 2050 c.c.), mentre nella responsabilità per fatto illecito colposo ex art. 2043 è il danneggiato che deve dimostrare la responsabilità del danneggiante.
La Suprema Corte da tempo afferma che costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza ( cfr. Cass. civ. n. 19180/2018). Ed infatti, è principio consolidato quello
3 secondo cui: “Ai fini della responsabilità sancita dall'art.2050 c.c. debbono essere ritenute pericolose , oltre alle attività previste dall'art.46 e ss. t.u. leggi di pubblica sicurezza ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela della incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati, ivi compresa quella edilizia che per le attrezzature (impalcature, ponteggi) ed i macchinari ( escavatrici, betoniere, ruspe ecc.) utilizzate , impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o a cose” ( cfr. Cass. civ. n.8304/11.11.1987).
E' stato, altresì, precisato che l'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'art. 2050 c.c., implica un accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivato (cfr. Cass. civ. n.
1195/2007).
Nel caso in esame, i lavori di cui si discute vennero eseguiti attraverso l'impiego di strumenti di scavo meccanici il cui impiego comporta la qualificazione come pericolosa dell'attività di scavo svolta, se si tiene conto del costante giurisprudenza delle corti di merito, secondo cui i lavori eseguiti all'interno di un centro abitato, tanto più se realizzati con l'ausilio di mezzi meccanici, costituiscono attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., atteso che all'interno del centro urbano è notoria la presenza di sottoservizi interrati nel sottosuolo. Nel caso in esame, come emerge dai rilievi fotografici, lo scavo oggetto di causa è stato eseguito all'interno del centro urbano e a poca distanza dalle abitazioni.
Pertanto, nella controversia in esame, deve ritenersi applicabile l'art. 2050 c.c. che prevede che
“Chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per ma natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Sotto il profilo dell'onere della prova, pertanto, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta della parte convenuta, mentre costituisce onere della parte convenuta quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele per evitare il verificarsi del danno stesso.
Ebbene, il fatto storico, il danno evento e il nesso di causalità con la condotta della parte convenuta
[...] risultano provati, sia in quanto fatti non contestati (cfr. nella comparsa di costituzione in Controparte_1 primo grado di si legge “Effettivamente, nell'occasione descritta in atto di citazione le Controparte_1
Co maestranze della società convenuta ebbero a danneggiare un cavo ivi posizionato della ”), sia in virtù del verbale di constatazione del danno versato in atti.
Essendo, quindi, operante la presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2050 c.c., gravava sull'impresa convenuta dimostrare o di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno oppure il verificarsi di una causa efficiente sopravvenuta avente i requisiti del caso fortuito
(eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) ed idonea, in quanto tale, a determinare l'evento dannoso.
Tale onere probatorio non è stato assolto dalla convenuta, atteso che la stessa non ha fornito alcuna
4 prova di aver adottato, nell'esecuzione dei lavori di scavo, tutte le cautele e gli accorgimenti che in concreto sarebbe stato necessario utilizzare in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle norme di comune prudenza e diligenza. In giurisprudenza si è precisato, al riguardo, che, al fine di vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva, del tutto carente nel caso di specie, di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (cfr.
Cass. civ. n. 4710/91). Né la convenuta ha provato il sopravvenire di una circostanza eccezionale di per sé idonea a determinare l'evento dannoso.
Al contrario, la presenza di impianti ed apparato nel sottosuolo, all'interno di un centro abitato, è circostanza senz'altro prevedibile in relazione ad un criterio di media diligenza professionale. Sotto tale profilo, invero, non è stata fornita alcuna prova che la convenuta, prima di intraprendere i lavori di scavo, abbia effettivamente contattato la società attrice al fine di acquisire informazioni sull'esatta ubicazione dei cavi telefonici interrati, rientrando in elementari doveri di diligenza l'assolvimento di un siffatto onere da parte di un'impresa che si accinga ad eseguire lavori di scavo. Né la circostanza per la quale la profondità del cavo risultava “ad una profondità media di 0,50 metri dall'estradosso della pavimentazione stradale, in difformità alle norme vigenti” spiega alcuna influenza ai fini della colpa, non essendo sostenibile che lavori di scavo eseguiti in area con insediamento di molti edifici possano essere realizzati senza preventiva verifica ad opera dell'esecutore dell'esistenza di condotte interrate per servizi pubblici, ossia senza assumere le necessarie informazioni ed adottare le opportune cautele nell'utilizzo dell'escavatore, se si tiene in considerazione, peraltro, che la profondità minima di un metro ex art. 66, comma 3 Reg. att. del codice della strada risulta derogabile, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano, previo accordo con l'ente proprietario della strada, secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03.03.1999.
Per quanto esposto, sussiste, dunque, ai sensi dell'art. 2050 c.c. la responsabilità della Controparte_1 in relazione ai fatti di causa.
In ordine al quantum della pretesa, tenuto conto della documentazione prodotta da e di CP_2 quanto accertato dal nominato CT (cfr. “Negli atti di causa, in diversi momenti, viene fatto riferimento ad un danno occorso ad un cavo in fibra ottica. La documentazione di valorizzazione del danno fa riferimento ad un cavo del tipo TE 400X2X0,4 GT/H5ENE, costituito da 400 coppie di cavi in rame. Pertanto, il sottoscritto farà riferimento
a dette voci di lavorazione, intendendo che tali siano state le reali lavorazioni effettuate e non facciamo riferimento al diverso luogo rappresentato nelle foto allegate al verbale di constatazione del danno, agli atti di causa. La quantificazione del danno proviene dalle voci presenti nel “Capitolato d'Appalto per i lavori di Network Construction 2016”, documento che descrive e valorizza in punti le prestazioni afferenti ai lavori sulle reti di accesso e di trasporto assegnati alle Imprese appaltatrici di Telecom Italia SpA. Considerate le voci relative alle lavorazioni effettuate per il ripristino del Co danno e verificata la valorizzazione del lucro cessante, il sottoscritto CT conferma l'importo elaborato dalla
(Allegato 6)”), si ritiene congruo liquidare l'importo di euro 2.194,90 a titolo di risarcimento del danno.
5 Su tale somma spettano gli interessi legali dal giorno del fatto calcolati alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici ISTAT sino al giorno del fatto e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat. A partire, poi, dalla data di pubblicazione della sentenza decorrono, altresì, gli interessi di mora.
Quanto alle spese di lite si osserva che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'appello sotto il profilo della nullità della sentenza di primo grado, nonché dell'accoglimento nel merito della domanda attorea, le spese di lite, nei rapporti tra le parti in causa devono dichiararsi integralmente compensate per il giudizio di primo grado, mentre, per il secondo grado di giudizio devono porsi a carico dell'appellante nella misura di ½ e compensate per la restante metà. Le stesse si liquidano secondo il dm 55/2014 (e successive modificazioni) avendo riguardo al valore della controversia e all'attività in concreto espletata.
Le spese di CT espletate vanno poste, in via definitiva, a carico di soccombente nel Controparte_1 merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e dichiarata la nullità della sentenza resa dal Giudice di pace di Manfredonia n. 37/2020, dichiara la responsabilità di in ordine ai fatti di Controparte_1 causa, come da parte motiva, e per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di della CP_2 somma di € 2.194,90, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite tra le parti con riferimento al primo grado di giudizio;
- condanna parte appellante a rifondere parte appellata delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio, nella misura di ½, e si liquidano, nella misura di € 2.127,00 oltre spese forf. (15%), iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
compensa le spese lite per la restante metà.
- pone le spese di CT, in via definitiva, a carico di Controparte_1
Foggia, 21.02.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
6