CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
AZ IE, OR
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2016 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2767/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate - Riscosisone, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria nr. 29620231460000203000 con riferimento ai soli ruoli aventi ad oggetto tributi e, quindi, limitatamente alle n. 29620150003610962000 per
IRPEF, IVA e altro 2011; n. 29620160057139523000 per IRPEF, add.le Reg. e Com. all'IRPEF, IVA ed accessori anno 2012; n. 29620160104453673000, per add.le Reg. e Com. all'IRPEF, ritenute alla fonte ed accessori anno 2013; n. 29620170013564655000 per add.le Reg. e Com. all'IRPEF, IVA ed accessori, anno
2013; n. 29620170024123185000 per IRPEF, IVA ed accessori, anno 2015; n. 29620170042474214000 per add.le Reg. e Com. all'IRPEF, ritenute alla fonte ed accessori, anno 2014; n. 29620180041457661000, per
IRPEF ed accessori, anno 2014; n. 29620190035986315000, per add.le Reg. e Com. all'IRPEF, ritenute alla fonte ed accessori, anno 2015; n. 29620210112529119000, per IRPEF, add.le Reg. e Com. all'IRPEF,
IVA ed accessori, anno 2014; l'avviso di accertamento n. TY301G602055/2017, per IRPEF, add.le Reg. e
Com. all'IRPEF, IRAP, IVA e accessori, anno 2012, eccependo la carenza di legittimazione passiva.
Ha infatti sostenuto che le pretese tributarie sono tutte relative alla ditta individuale "Società_1 di Ricorrente_1", ditta della quale egli non era affatto titolare: come riconosciuto dalla sentenza n. 7690/2023 resa dal Tribunale di Palermo che ha viceversa appurato che il reale titolare dell'attività era il padre del ricorrente, Nominativo_1.
Si è costituita Agenzia delle Entrate che, nell'opporsi al ricorso, ha evindenziato l'inammissibilità dello stesso essendosi ormai la pretesa cristallizzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
E' infatti pacifico che parte ricorrente non contesta la notifica delle cartelle e degli atti impugnati, con la conseguenza che non può fare valere, in sede di avviso di iscrizione ipotecaria, quelle contestazion relative al merito della pretesa, che avrebbero invece dovuto essere contestate dopo la ricezione delle cartelle.
L'omessa impugnazione degli atti presupposti ha infatti cristallizzato le pretese portate dalle cartelle non impugnate sicché ogni questione sul merito deve orami reputarsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in € 3.830,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si quantificano in euro 3.830,00 in favore di Agenzia delle Entrate.
Palermo, 7.11.2025
La Giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
GU PE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
AZ IE, OR
FRASCA MATTEO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 290/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2016 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29620231460000203000 TRIBUTI VARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2767/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Entrate - Riscosisone, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria nr. 29620231460000203000 con riferimento ai soli ruoli aventi ad oggetto tributi e, quindi, limitatamente alle n. 29620150003610962000 per
IRPEF, IVA e altro 2011; n. 29620160057139523000 per IRPEF, add.le Reg. e Com. all'IRPEF, IVA ed accessori anno 2012; n. 29620160104453673000, per add.le Reg. e Com. all'IRPEF, ritenute alla fonte ed accessori anno 2013; n. 29620170013564655000 per add.le Reg. e Com. all'IRPEF, IVA ed accessori, anno
2013; n. 29620170024123185000 per IRPEF, IVA ed accessori, anno 2015; n. 29620170042474214000 per add.le Reg. e Com. all'IRPEF, ritenute alla fonte ed accessori, anno 2014; n. 29620180041457661000, per
IRPEF ed accessori, anno 2014; n. 29620190035986315000, per add.le Reg. e Com. all'IRPEF, ritenute alla fonte ed accessori, anno 2015; n. 29620210112529119000, per IRPEF, add.le Reg. e Com. all'IRPEF,
IVA ed accessori, anno 2014; l'avviso di accertamento n. TY301G602055/2017, per IRPEF, add.le Reg. e
Com. all'IRPEF, IRAP, IVA e accessori, anno 2012, eccependo la carenza di legittimazione passiva.
Ha infatti sostenuto che le pretese tributarie sono tutte relative alla ditta individuale "Società_1 di Ricorrente_1", ditta della quale egli non era affatto titolare: come riconosciuto dalla sentenza n. 7690/2023 resa dal Tribunale di Palermo che ha viceversa appurato che il reale titolare dell'attività era il padre del ricorrente, Nominativo_1.
Si è costituita Agenzia delle Entrate che, nell'opporsi al ricorso, ha evindenziato l'inammissibilità dello stesso essendosi ormai la pretesa cristallizzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
E' infatti pacifico che parte ricorrente non contesta la notifica delle cartelle e degli atti impugnati, con la conseguenza che non può fare valere, in sede di avviso di iscrizione ipotecaria, quelle contestazion relative al merito della pretesa, che avrebbero invece dovuto essere contestate dopo la ricezione delle cartelle.
L'omessa impugnazione degli atti presupposti ha infatti cristallizzato le pretese portate dalle cartelle non impugnate sicché ogni questione sul merito deve orami reputarsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in € 3.830,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si quantificano in euro 3.830,00 in favore di Agenzia delle Entrate.
Palermo, 7.11.2025
La Giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
GU PE