Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 665
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva

    Il ricorso è stato rigettato poiché il ricorrente non ha contestato la notifica degli atti presupposti (cartelle esattoriali), cristallizzando così le pretese tributarie e rendendo inammissibili le contestazioni sul merito in sede di impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria.

  • Accolto
    Omessa impugnazione degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione degli atti presupposti (cartelle esattoriali) ha comportato la cristallizzazione delle pretese tributarie, rendendo inammissibili le contestazioni sul merito in sede di impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 665
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 665
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo