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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/03/2024, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente est.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3468 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2020
avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA Parte 1 nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in
Cava de' Tirreni alla Via A. Diaz n. 13 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Senatore dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1 nato a [...] il [...];
,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 chiedeva che fosse pronunciata la Con ricorso depositato il 06/08/2020, con il quale aveva contratto matrimonio in data separazione dal coniuge Controparte_1
16/01/2010, in Cava de' Tirreni. La ricorrente esponeva che dall'unione con il resistente sono nate due figlie: Per_1 (il
14/05/2010) e Per_2 (il 18/06/2012).
Chiedeva poi che fosse disposto l'affido condiviso delle minori, con determinazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
che le fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse disposto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento delle figlie e della coniuge.
Non si costituiva in giudizio Controparte_1
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale del 26.04.2021 la ricorrente ha chiesto disporre l'affido esclusivo delle minori a sé atteso il prolungato disinteresse del padre, il quale aveva lasciato l'abitazione coniugale senza prestare alcun contributo materiale e morale. il Presidente, con provvedimento pronunciato in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minori in maniera esclusiva alla madre, con residenza presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale;
disponeva visite padre-figlie in forma assistita presso i SS SS;
fissava un assegno mensile di euro 500,00,
in capo al resistente, per il mantenimento delle minori oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Innanzi al Giudice Istruttore, rigettate le richieste di prova orale, all'udienza del 20.3.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate,
oltre che dal loro comportamento processuale (mancata costituzione in giudizio del resistente e conseguente mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di rico-
struzione di una serena vita coniugale.
Quanto poi ai provvedimenti concernenti la prole va evidenziato quanto segue.
La ricorrente, in corso di causa, in ragione del disinteresse affettivo e materiale mostrato dal resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo delle figlie minori.
Ora, nell'ambito di procedimenti di risoluzione giudiziale della crisi coniugale, l'affidamento esclusivo della prole in favore di un genitore deve costituire un'eccezione rispetto all'affidamento in forma condivisa, in ragione della necessità di salvaguardare il principio di bigenitorialità e, quindi, il diritto del minore a crescere in maniera armoniosa ed equilibrata grazie all'apporto educativo di ciascuna figura genitoriale (ex multis, Cassazione civile, sez. I,
17 dicembre 2009, n. 26587).
Pur tuttavia, l'auspicabile rispetto del principio di bigenitorialità non può essere spinto fino al punto che possa rivelarsi pregiudizievole della vita emotiva e di relazione del minore, la cui serenità deve esser salvaguardata anche rispetto ad una figura genitoriale che mostri costante disinteresse nei confronti del figlio, tale che il suo contributo educativo risulti vanificato o,
addirittura, dannoso.
La disgregazione dell'unione coniugale impone al Giudicante di effettuare un giudizio prognostico e di valutare quale sia l'assetto familiare più adatto alla crescita e all'educazione della prole nonché più accogliente rispetto ad un sereno ed armonico sviluppo emotivo della stessa.
Al fine di inferire l'impatto di ciascuna figura genitoriale sulla persona del minore, il
Giudicante dovrà, dunque, valutare tutti gli elementi e gli indici presuntivi emersi nel corso del giudizio, quali: l'eventuale disinteresse del genitore al rapporto con la prole, la colpevole inosservanza dell'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio, le sue consuetudini di vita così come l'ambiente sociale e familiare che sarebbe in grado di offrire al minore (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 10 dicembre 2018 n. 31902).
Nel caso di specie, il completo disinteresse mostrato dal resistente che, stando alle circostanziate allegazioni della ricorrente, da quando è cessata la convivenza, non ha mai mostrato serio e continuo interesse nei bisogni materiali e morali della prole;
comportamento poi confermato dalla condotta processuale tenuta nel presente giudizio, inducono il Collegio
a confermare l'affido esclusivo della prole alla madre, con residenza presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale.
Quanto precede dunque, induce lo scrivente Collegio a disporre altresì la conferma dei disposti incontri assistiti tra il padre e le figlie presso i competenti SS SS, almeno fino a quando non si sarà ricostruito un serio riavvicinamento tra gli stessi.
In ordine ai provvedimenti di carattere patrimoniale, in assenza di prova della posizione reddituale del resistente contumace e tenuto conto dell'età delle minori, dei loro presumibili bisogni nonché del tenore di vita presumibilmente goduto in costanza di matrimonio, il
Collegio ritiene equo confermare l'importo previsto in sede presidenziale, pari ad euro 500,00
mensili a titolo di contributo nel mantenimento a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge. Detto importo è soggetto a rivalutazione ISTAT, come per legge, e dovrà essere versato in il giorno 4 di ciascun mese, a mezzo bonifico o modalitàfavore di Parte 1
equipollente.
Venendo ora alla domanda di mantenimento personale proposta da Parte_1 la stessa non può trovare accoglimento.
La ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa senza minimamente dare prova della propria condizione reddituale;
inoltre nessun'altra specifica e circostanziata allegazione prova
è stata fornita circa gli ulteriori presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento;
ciò unitamente alla giovane età della parte conduce al rigetto della domanda.
In ordine al regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte 1 ;
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 CP 1
[...] che contrassero matrimonio il 16/01/2010, in Cava de' Tirreni (SA);
c) affida i figli minori in forma esclusiva alla madre;
d) stabilisce la residenza delle minori presso la madre, con assegnazione della casa coniugale;
e) dispone che il padre veda le minori presso i competenti SS SS cui demanda l'individuazione di idoneo calendario;
f) pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc), la somma di euro 500,00 entro il giorno 4 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie (euro 250
Org ciascuna); tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici g) rigetta la domanda di mantenimento personale.;
h) compensa integralmente le spese di lite;
i) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Cava de' Tirreni (Sa) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 2, parte II serie A anno 2010).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 21.03.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente est.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3468 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2020
avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
TRA Parte 1 nata a [...] il [...] elettivamente domiciliata in
Cava de' Tirreni alla Via A. Diaz n. 13 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Senatore dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1 nato a [...] il [...];
,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte 1 chiedeva che fosse pronunciata la Con ricorso depositato il 06/08/2020, con il quale aveva contratto matrimonio in data separazione dal coniuge Controparte_1
16/01/2010, in Cava de' Tirreni. La ricorrente esponeva che dall'unione con il resistente sono nate due figlie: Per_1 (il
14/05/2010) e Per_2 (il 18/06/2012).
Chiedeva poi che fosse disposto l'affido condiviso delle minori, con determinazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
che le fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse disposto, a carico del resistente, un contributo al mantenimento delle figlie e della coniuge.
Non si costituiva in giudizio Controparte_1
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, all'udienza presidenziale del 26.04.2021 la ricorrente ha chiesto disporre l'affido esclusivo delle minori a sé atteso il prolungato disinteresse del padre, il quale aveva lasciato l'abitazione coniugale senza prestare alcun contributo materiale e morale. il Presidente, con provvedimento pronunciato in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minori in maniera esclusiva alla madre, con residenza presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale;
disponeva visite padre-figlie in forma assistita presso i SS SS;
fissava un assegno mensile di euro 500,00,
in capo al resistente, per il mantenimento delle minori oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Innanzi al Giudice Istruttore, rigettate le richieste di prova orale, all'udienza del 20.3.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate,
oltre che dal loro comportamento processuale (mancata costituzione in giudizio del resistente e conseguente mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di rico-
struzione di una serena vita coniugale.
Quanto poi ai provvedimenti concernenti la prole va evidenziato quanto segue.
La ricorrente, in corso di causa, in ragione del disinteresse affettivo e materiale mostrato dal resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo delle figlie minori.
Ora, nell'ambito di procedimenti di risoluzione giudiziale della crisi coniugale, l'affidamento esclusivo della prole in favore di un genitore deve costituire un'eccezione rispetto all'affidamento in forma condivisa, in ragione della necessità di salvaguardare il principio di bigenitorialità e, quindi, il diritto del minore a crescere in maniera armoniosa ed equilibrata grazie all'apporto educativo di ciascuna figura genitoriale (ex multis, Cassazione civile, sez. I,
17 dicembre 2009, n. 26587).
Pur tuttavia, l'auspicabile rispetto del principio di bigenitorialità non può essere spinto fino al punto che possa rivelarsi pregiudizievole della vita emotiva e di relazione del minore, la cui serenità deve esser salvaguardata anche rispetto ad una figura genitoriale che mostri costante disinteresse nei confronti del figlio, tale che il suo contributo educativo risulti vanificato o,
addirittura, dannoso.
La disgregazione dell'unione coniugale impone al Giudicante di effettuare un giudizio prognostico e di valutare quale sia l'assetto familiare più adatto alla crescita e all'educazione della prole nonché più accogliente rispetto ad un sereno ed armonico sviluppo emotivo della stessa.
Al fine di inferire l'impatto di ciascuna figura genitoriale sulla persona del minore, il
Giudicante dovrà, dunque, valutare tutti gli elementi e gli indici presuntivi emersi nel corso del giudizio, quali: l'eventuale disinteresse del genitore al rapporto con la prole, la colpevole inosservanza dell'obbligo a contribuire al mantenimento del figlio, le sue consuetudini di vita così come l'ambiente sociale e familiare che sarebbe in grado di offrire al minore (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 10 dicembre 2018 n. 31902).
Nel caso di specie, il completo disinteresse mostrato dal resistente che, stando alle circostanziate allegazioni della ricorrente, da quando è cessata la convivenza, non ha mai mostrato serio e continuo interesse nei bisogni materiali e morali della prole;
comportamento poi confermato dalla condotta processuale tenuta nel presente giudizio, inducono il Collegio
a confermare l'affido esclusivo della prole alla madre, con residenza presso di lei e conseguente assegnazione della casa coniugale.
Quanto precede dunque, induce lo scrivente Collegio a disporre altresì la conferma dei disposti incontri assistiti tra il padre e le figlie presso i competenti SS SS, almeno fino a quando non si sarà ricostruito un serio riavvicinamento tra gli stessi.
In ordine ai provvedimenti di carattere patrimoniale, in assenza di prova della posizione reddituale del resistente contumace e tenuto conto dell'età delle minori, dei loro presumibili bisogni nonché del tenore di vita presumibilmente goduto in costanza di matrimonio, il
Collegio ritiene equo confermare l'importo previsto in sede presidenziale, pari ad euro 500,00
mensili a titolo di contributo nel mantenimento a carico del padre, oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge. Detto importo è soggetto a rivalutazione ISTAT, come per legge, e dovrà essere versato in il giorno 4 di ciascun mese, a mezzo bonifico o modalitàfavore di Parte 1
equipollente.
Venendo ora alla domanda di mantenimento personale proposta da Parte_1 la stessa non può trovare accoglimento.
La ricorrente ha dichiarato di prestare attività lavorativa senza minimamente dare prova della propria condizione reddituale;
inoltre nessun'altra specifica e circostanziata allegazione prova
è stata fornita circa gli ulteriori presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento;
ciò unitamente alla giovane età della parte conduce al rigetto della domanda.
In ordine al regolamento delle spese di lite si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte 1 ;
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 CP 1
[...] che contrassero matrimonio il 16/01/2010, in Cava de' Tirreni (SA);
c) affida i figli minori in forma esclusiva alla madre;
d) stabilisce la residenza delle minori presso la madre, con assegnazione della casa coniugale;
e) dispone che il padre veda le minori presso i competenti SS SS cui demanda l'individuazione di idoneo calendario;
f) pone a carico di Controparte_1 l'obbligo di versare alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc), la somma di euro 500,00 entro il giorno 4 di ogni mese a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie (euro 250
Org ciascuna); tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici g) rigetta la domanda di mantenimento personale.;
h) compensa integralmente le spese di lite;
i) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Cava de' Tirreni (Sa) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 2, parte II serie A anno 2010).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 21.03.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo