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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10227 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
TE CI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28051/2023, vertente
TRA
Roma, 9.12.1973), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Moro;
Parte_1
ricorrente
E
Pomezia (RM), 30.11.1968), con il patrocinio dell'avv. CP_1
EB AR;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale Parte_1
e quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in data 30.4.2011; ha riferito che dalla loro unione era nata la figlia (6.7.2015); Per_1 con sentenza del 3.11. 2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei 2 coniugi prendendo atto dell'accordo raggiunto limitatamente al tema dell'afidamento e della frequentazione della figlia, e provvedendo in ordine agli aspetti economici;
in questa sede la ricorrente ha concluso per la conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in separazione e del regime di frequentazione disposto su accordo delle parti nella predetta decisione.
Il resistente si è associato alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da 380,00 a 300,00 euro mensili, e la variazione del regime di frequentazione della figlia minore come da note di trattazione scritta depositate.
1. STATUS
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di applicazione dell'art. 3, n. 2, lett. b), l.
898/1970, come modificato dalla l. 55/2015, dal momento che è decorso il termine di un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
I coniugi hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Secondo quanto disposto dagli artt. 143, 147, 148 e 316 bis del Codice Civile entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi di mantenimento nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
A questo riguardo preliminarmente si osserva che all'epoca della separazione la casa familiare è stata assegnata alla moglie, genitore collocatario della figlia mentre Per_1 il resistente ha dato atto di essersi trasferito a vivere a Pomezia in un immobile di proprietà, per il quale sostiene una rata di mutuo pari ad euro 545,00 mensili.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, il sig. autista ATAC, CP_1 percepisce redditi che si attestano tra i 1.600 e 1.900 euro mensili circa;
in disparte le buste paga da ultimo allegate dal resistente, il reddito complessivo annuale dello stesso si attesta in media intorno ai 24.000 euro annui netti.
La sig.ra impiegata, percepisce redditi inferiori (circa 1.100 euro mensili) e Pt_1 sostiene in via prevalente il carico dell'accudimento della figlia.
Tutto ciò considerato il collegio ritiene che la somma di euro 380,00 mensili costituisca un contributo proporzionato da porre a carico del padre per le esigenze della minore. Ad essa deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, regolate sulla 3 base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio secondo cui sono compresi nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista etc.).
Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori le seguenti divise per categorie: “Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposduola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza”;“di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)”; “sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica”; “medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie che sono obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell' immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3. CASA FAMILIARE e TEMPI DI FREQUENTAZIONE DELLA PROLE.
Il Collegio dispone l'affidamento condiviso della minore, non essendo emersi nel corso del 4 giudizio elementi che inducano a derogare al suddetto modello, con collocamento prevalente presso la madre.
La minore dopo l'allontanamento del padre è rimasta a vivere con la madre in Roma nella casa familiare che deve di conseguenza essere assegnata alla sig.ra che ne è Pt_1 proprietaria esclusiva.
Riguardo al regime di frequentazione della prole il sig. ha osservato che il piano CP_1 concordato in sede di separazione si è rivelato alla prova dei fatti insostenibile dal punto di vista organizzativo, a causa dell'eccessiva gravosità dello stesso, anche tenuto conto dei propri impegni lavorativi.
Ferma la necessità di mantenere un'assidua frequentazione col padre, per venire incontro alle prospettate esigenze organizzative del sig. che non appaiono pretestuose in CP_1 consideranzione anche della distanza geografica della sua abitazione dalla casa familiare e dalla scuola frequentata dalla minore, si ritiene equo rimodulare la frequentazione della prole come da dispositivo.
Alla luce di tale rideterminazione appare a maggior ragione adeguato l'importo dell'assegno di mantenimento tenuto conto che la prospettata soluzione organizzativa assicura al padre un risparmio non solo di energia ma anche economico.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28051/2023, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
(Pomezia, 30.11.1968) e (Roma, 9.12.1973) in data 30.4.2011 in Roma Parte_1
e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2011, numero
00080, parte 2, serie A03;
- si provveda alle annotazioni di cui all'art. 152 septies disp atto cpc;
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso Per_1 la madre e frequentazione con il padre articolata come segue: il padre terrà con sé in tutte le occasioni in cui i suoi turni infrasettimanali Per_1 prevedono il pomeriggio libero seguito dal giorno libero seguito dalla mattina libera, ad eccezione della prima occorrenza di ogni mese, nella quale prenderà la figlia solo nella mattinata del giorno libero;
la terrà inoltre nei due fine settimana in cui ha liberi sabato e domenica;
le altre tre domeniche libere la terrà precisando che se il turno del sabato cadrà nella mattina o nel pomeriggio prenderà la figlia già dal sabato pomeriggio, altrimenti se il turno del sabato avrà termine in orario successivo alle ore 5
22 la prenderà la domenica mattina, riportandola a casa la domenica sera entro le ore
22; il padre tutti i venerdì comunicherà alla madre il piano dei turni della settimana successiva inoltrando una schermata dei turni ATAC (eventualmente cancellando i dati personali dei colleghi); eventuali turni in variazione richiesti dall'azienda saranno comunicati alla madre immediatamente per consentire una riorganizzazione;
- dispone l'assegnazione alla moglie della casa familiare, sita in Roma, alla via Eugenio
Maccagnani n. 55;
- pone a carico di un assegno di € 380,00 mensili per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat con base a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
- spese compensate;
Roma, 20.06.2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN
Provvedimento redatto con la collaborazione dei magistrati ordinari in tirocinio IC NE, SA SO, AO AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
TE CI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28051/2023, vertente
TRA
Roma, 9.12.1973), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Moro;
Parte_1
ricorrente
E
Pomezia (RM), 30.11.1968), con il patrocinio dell'avv. CP_1
EB AR;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale Parte_1
e quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in data 30.4.2011; ha riferito che dalla loro unione era nata la figlia (6.7.2015); Per_1 con sentenza del 3.11. 2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei 2 coniugi prendendo atto dell'accordo raggiunto limitatamente al tema dell'afidamento e della frequentazione della figlia, e provvedendo in ordine agli aspetti economici;
in questa sede la ricorrente ha concluso per la conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in separazione e del regime di frequentazione disposto su accordo delle parti nella predetta decisione.
Il resistente si è associato alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da 380,00 a 300,00 euro mensili, e la variazione del regime di frequentazione della figlia minore come da note di trattazione scritta depositate.
1. STATUS
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti di applicazione dell'art. 3, n. 2, lett. b), l.
898/1970, come modificato dalla l. 55/2015, dal momento che è decorso il termine di un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
I coniugi hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Secondo quanto disposto dagli artt. 143, 147, 148 e 316 bis del Codice Civile entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi di mantenimento nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
A questo riguardo preliminarmente si osserva che all'epoca della separazione la casa familiare è stata assegnata alla moglie, genitore collocatario della figlia mentre Per_1 il resistente ha dato atto di essersi trasferito a vivere a Pomezia in un immobile di proprietà, per il quale sostiene una rata di mutuo pari ad euro 545,00 mensili.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, il sig. autista ATAC, CP_1 percepisce redditi che si attestano tra i 1.600 e 1.900 euro mensili circa;
in disparte le buste paga da ultimo allegate dal resistente, il reddito complessivo annuale dello stesso si attesta in media intorno ai 24.000 euro annui netti.
La sig.ra impiegata, percepisce redditi inferiori (circa 1.100 euro mensili) e Pt_1 sostiene in via prevalente il carico dell'accudimento della figlia.
Tutto ciò considerato il collegio ritiene che la somma di euro 380,00 mensili costituisca un contributo proporzionato da porre a carico del padre per le esigenze della minore. Ad essa deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, regolate sulla 3 base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio secondo cui sono compresi nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista etc.).
Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori le seguenti divise per categorie: “Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposduola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza”;“di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)”; “sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica”; “medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie che sono obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto”.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell' immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3. CASA FAMILIARE e TEMPI DI FREQUENTAZIONE DELLA PROLE.
Il Collegio dispone l'affidamento condiviso della minore, non essendo emersi nel corso del 4 giudizio elementi che inducano a derogare al suddetto modello, con collocamento prevalente presso la madre.
La minore dopo l'allontanamento del padre è rimasta a vivere con la madre in Roma nella casa familiare che deve di conseguenza essere assegnata alla sig.ra che ne è Pt_1 proprietaria esclusiva.
Riguardo al regime di frequentazione della prole il sig. ha osservato che il piano CP_1 concordato in sede di separazione si è rivelato alla prova dei fatti insostenibile dal punto di vista organizzativo, a causa dell'eccessiva gravosità dello stesso, anche tenuto conto dei propri impegni lavorativi.
Ferma la necessità di mantenere un'assidua frequentazione col padre, per venire incontro alle prospettate esigenze organizzative del sig. che non appaiono pretestuose in CP_1 consideranzione anche della distanza geografica della sua abitazione dalla casa familiare e dalla scuola frequentata dalla minore, si ritiene equo rimodulare la frequentazione della prole come da dispositivo.
Alla luce di tale rideterminazione appare a maggior ragione adeguato l'importo dell'assegno di mantenimento tenuto conto che la prospettata soluzione organizzativa assicura al padre un risparmio non solo di energia ma anche economico.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28051/2023, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
(Pomezia, 30.11.1968) e (Roma, 9.12.1973) in data 30.4.2011 in Roma Parte_1
e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 2011, numero
00080, parte 2, serie A03;
- si provveda alle annotazioni di cui all'art. 152 septies disp atto cpc;
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso Per_1 la madre e frequentazione con il padre articolata come segue: il padre terrà con sé in tutte le occasioni in cui i suoi turni infrasettimanali Per_1 prevedono il pomeriggio libero seguito dal giorno libero seguito dalla mattina libera, ad eccezione della prima occorrenza di ogni mese, nella quale prenderà la figlia solo nella mattinata del giorno libero;
la terrà inoltre nei due fine settimana in cui ha liberi sabato e domenica;
le altre tre domeniche libere la terrà precisando che se il turno del sabato cadrà nella mattina o nel pomeriggio prenderà la figlia già dal sabato pomeriggio, altrimenti se il turno del sabato avrà termine in orario successivo alle ore 5
22 la prenderà la domenica mattina, riportandola a casa la domenica sera entro le ore
22; il padre tutti i venerdì comunicherà alla madre il piano dei turni della settimana successiva inoltrando una schermata dei turni ATAC (eventualmente cancellando i dati personali dei colleghi); eventuali turni in variazione richiesti dall'azienda saranno comunicati alla madre immediatamente per consentire una riorganizzazione;
- dispone l'assegnazione alla moglie della casa familiare, sita in Roma, alla via Eugenio
Maccagnani n. 55;
- pone a carico di un assegno di € 380,00 mensili per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione istat con base a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
- spese compensate;
Roma, 20.06.2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN
Provvedimento redatto con la collaborazione dei magistrati ordinari in tirocinio IC NE, SA SO, AO AL