Articolo 1 della Legge 7 luglio 1951, n. 635
Versione
31 agosto 1951
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata la cessione alla Societa' termoelettrica siciliana del complesso immobiliare denominato "Caserma Quattro Venti" sito in Palermo, del valore venale di L. 150.000.000, a titolo di permuta con un terreno di mq. 65.972, situato in localita' "San Lorenzo Colli" della stessa citta', del valore venale di L. 42.881.800, con le opere appresso indicate, da eseguirsi a cura e spese della nominata Societa' termoelettrica siciliana, valutate in L. 105.000.000.
Le opere da eseguirsi, occorrenti per i servizi del Commissariato militare, consisteranno in un fabbricato ad uso laboratorio ed uffici; in altro fabbricato per lavanderia; in una cabina elettrica di trasformazione e nel relativo impianto di distribuzione a bassa tensione; in cavi internati; in un serbatoio in cemento armato della capacita' di 100 metri cubi con il relativo impianto idrico; nella strada esterna di accesso; in quella interna nonche' nel muro di cinta dell'intero complesso.
Il conguaglio tra i valori suindicati avverra' mediante versamento da parte della Societa' termoelettrica siciliana della somma di L.
2.118.200. L'eventuale maggiore spesa, che, rispetto a quella di L. 105.000.000, potra' occorrere per la costruzione delle opere elencate, in dipendenza di qualsiasi evento, restera' a carico della Societa' termoelettrica siciliana.
Per la permuta sara' stipulata apposita convenzione, da approvarsi con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa.

Entrata in vigore il 31 agosto 1951