Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Ssa Carla Hubler Presidente
Dott. Ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 1662/2022, aventi per oggetto: determinazioni accessorie a domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza n.31 del 9.12.2023, riservato in decisione all'udienza del 10.10.2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Porco RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ciro De Martino, giusta procura in atti
RESISTENTE-ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 10.10.2024 i procuratori hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.1.2022 il sign. – premesso che dal Parte_1 matrimonio con la sign. di del 2001 erano nati (20.12.2002) P_ P_ Per_1
e (8.5.2006) – esponeva che con omologa n. ____ del 2014 erano stati recepiti i Per_2 seguenti accordi: 1) I coniugi vivranno separatamente nelle rispettive residenze con l'obbligo reciproco di comunicare ogni variazione;
2) I figli minorenni vengono affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre presso la casa coniugale in Portici alla trav Longobardi 3; 3) La casa coniugale di proprietà verrà assegnata P_ a quest'ultima unitamente a tutti gli arredi e beni mobili ….” 4) I coniugi danno atto di aver proceduto al ritiro dall'abitazione coniugale di tutti i loro beni ed effetti strettamente personali e di aver provveduto alla divisione bonaria dei beni comuni;
5)
Il sig. , considerata la lontananza della propria residenza da Parte_1 quella dei figli, potrà vedere questi ultimi e tenerli con sé durante tutte le feste
(comandate) e precisamente durante le feste natalizie dal 23/12 al 02/01 di ogni anno e durante le feste pasquali dal venerdi santo al lunedì in albis unitamente alla madre che li accompagnerà. Il sig. darà ospitalità alla sig.ra Parte_1 P_ ed ai due figli minori durante il loro periodo di permanenza presso una propria abitazione sita in Acconia di Curinga (CZ), per le vacanza estive i minori
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trascorreranno col padre il mese di agosto e saranno accompagnati dalla madre;
resta inteso che stante la lontananza il padre potrà vedere i figli anche a Portici (NA) almeno un fine settimana al mese previa comunicazione alla madre almeno 7 giorni prima del suo arrivo. 6) Il sig. verserà alla moglie a titolo di mantenimento dei due Parte_1 figli la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria Istat ed oltre il 50 % delle spese straordinarie;
7) I coniugi danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
I coniugi di si riportano comunque al ricorso introduttivo ed a tutto quanto in esso contenuto e ne chiedono l'accoglimento. Il sig. dichiara di essere Parte_1 coltivatore diretto e non imprenditore agricolo.
Esponeva inoltre: -che, i coniugi hanno vissuto separatamente dalla data di separazione senza essersi mai riconciliati;
-che, alla luce delle mutate condizioni odierne rispetto a quelle esistenti al momento della separazione, si rende necessario apportare alcune modifiche a quelle in precedenza accordate. Infatti, considerata l'età anagrafica dei figli ( oramai maggiorenne e di anni 15), unita alla capacità degli Per_1 Per_2 stessi di potersi autonomamente accudire, l'accompagnamento dei figli da parte della sig.ra , durante le visite in Lamezia Terme presso la residenza del P_
Mangiapane, appare non più necessaria. Inoltre, la presenza della madre, data la mancanza di rapporti col sig. è certamente limitativa allo sviluppo Parte_1 armonico del rapporto tra il padre ed i figli. Pertanto, si chiede di volere modificare il punto 5 delle condizioni approvate in sede di separazione per come di seguito richiesto ai punti 2 e 3 del petitum.
Ha chiesto: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso Persona_3 presso la madre nella casa coniugale di Portici con facoltà per il Controparte_1 padre di fargli visita (…) 4) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, ubicata in Portici alla trav. Longobardi n.3, alla sig.ra ; 5) Disporre a carico Controparte_1 del il versamento di un assegno mensile pari ad € 600,00 per il Parte_1 mantenimento dei figli (ancora minorenne) e Persona_3 Per_4
(che sebbene maggiorenne, è economicamente non autosufficiente).
[...]
Si costituiva la resistente e, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, deduceva: (…) la convenuta non si oppone alla chiesta cessazione degli effetti del matrimonio. I due figli, di cui uno maggiorenne e l'altro minore, nulla dovrà essere disposto in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e al diritto di visita, ma è bene precisare la necessità della presenza della di Lei, sig.ra non essendoci un P_ rapporto ben consolidato con il sig. Quindi, si precisa, onde evitare Parte_1 dissapori e cercare invece di creare un rapporto con il padre, di non allontanare la presenza della madre che può essere solo di ausilio a tale creazione di rapporto.
Tuttavia, per ciò che concerne il loro mantenimento, pur prendendo atto di quanto dedotto dal ricorrente ai fini dell'invocata e richiesta determinazione del contributo al mantenimento “nella misura che il Tribunale riterrà giusta ed equa”, appare opportuno e necessario evidenze acclarate circostanze. Orbene: premesso che il figlio frequenta l'università si necessita di un Per_1 aumento di spese, tali da richiedere un aumento dell'assegno da €. 600,00 ad €. 800,00. Anche per ciò che concerne l'importo dell'assegno mensile da corrispondere in favore della sig.ra per il suo mantenimento, si rimette alla determinazione P_ dell'On. Tribunale, precisando che per la convenuta si riconosce da sempre lo stato di inoccupazione, e soprattutto al pagamento che quest'ultima sostiene di alcuni costi e utenze a cui provvede. Appare chiaro ed evidente, quindi, la necessità di un assegno mensile da corrispondere alla resistente pari ad €. 200,00. Alla stregua di tanto, infatti
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è da sottolineare che l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio”. Al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti- comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica.
Ha chiesto:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo per i medesimi di comunicarsi eventuali cambi di domicilio;
2. Assegnare l'uso della casa coniugale, sita in Portici (NA) alla Via trav. Longobardi, n. 3, ad essa che Controparte_1 continuerà ad abitarla, con i mobili e i suppellettili in essa esistenti, unitamente ai due figli;
3. Porre a carico del l'obbligo di corrispondere, in favore di essa Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento, l'importo mensile di €. 200,00 o di quello diverso P_ ritenuto equo, rivalutabile annualmente in funzione degli indici istat, oltre all'assegno di mantenimento per i figli dell'importo di €. 800,00; 4. Condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento. In caso di contestazione, si chiede s d'ora disporsi accertamenti a mezzo della polizia tributaria al fine di accertare le entrate reddituali e i patrimoni di entrambi i coniugi.
Il Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza del 12.7.2022, confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione, rimetteva le parti dinanzi al Gi. Pronunciata sentenza non definitiva sullo status in data 9.12.2022, la causa è stata rimessa sul ruolo per le pronunce accessorie. Espletata l'istruttoria esclusivamente documentale ed esperito solo l'interrogatorio formale della resistente deferito dal ricorrente, rigettate le richieste di prova articolate dalle parti in quanto inconferenti ed irrilevanti ai fini della decisione, la causa è stata riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.10.2024 con i termini.
Nulla va statuito in ordine all'affido dei figli della coppia entrambi maggiorenni.
Circa il contributo al mantenimento dei figli della coppia, Per_1
(20.12.2002) e (8.5.2006), maggiorenni, ma non autonomi, il ricorrente Per_2 ha chiesto conferma dell'importo pattuito in omologa quale contributo al loro mantenimento nella misura di € 600,00 per entrambi.
La resistente ha chiesto – in ragione delle aumentate esigenze dei figli dall'epoca della separazione nel 2014 – che tale importo fosse aumentato ad € 800,00; Il
nella memoria integrativa, si è opposto a tale richiesta deducendo di Parte_1 avere notevoli difficoltà nell'adempiere anche al versamento di 600,00 euro mensili e di dover ricorrere all'aiuto economico della anziana madre. Nel corso del
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giudizio ha poi depositato agli atti il certificato di nascita del terzo figlio nato dalla compagna a novembre 2023 ed in sede di precisazione delle conclusioni ha confermato quanto chiesto in ricorso. La resistente ha, infine aggiunto che si è iscritto all'Università. Per_1
Orbene, ai fini che occupano giova premettere i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani"
(Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal
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collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n.
10207). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n.
12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004,
n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed
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indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. - Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt. 9,30,33 e 34
Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti
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solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso che il figlio maggiore della coppia,
, che oggi ha 23 anni, ha scelto di continuare gli studi e si è iscritto Per_1 all'Università scegliendo l'indirizzo di Filosofia alla Federico II (come dichiarato dalla madre in sede di libero interrogatorio all'udienza del 22.6.2023) e che da poco diplomato, si iscriverà alla facoltà di medicina. Per_2
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che – non essendo in ogni caso contestato che nessuno dei due ragazzi abbia ancora raggiunto la propria indipendenza in quanto il padre non lo ha mai contestato - possono ritenersi allo stato, ancora sussistenti le condizioni per potersi riconoscere il permanere del diritto all'assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti dei figli.
Resta, pertanto, da determinare l'importo. Dalla documentazione allegata agli atti dal ricorrente (CUD 2020-2021-2022) è dato evincersi che il svolge un'attività di imprenditore agricolo (o di Parte_1 coltivatore agricolo), ma non è chiaro quale sia la sua redditività in quanto emerge la rendita agricola di € 2.240,00 annua. Non si comprende se lo stesso abbia altre entrate oltre al reddito dominicale. In ogni caso, non è possibile effettuare alcun confronto rispetto all'epoca della separazione del 2014 in primo luogo in quanto era stata pronunciata sulla base degli accordi tra i coniugi (per cui non vi è alcuna documentazione reddituale o fiscale), e poi perché il ricorrente non ha depositato agli atti i CUD degli anni precedenti. Nulla è emerso in relazione ad ulteriori spese sostenute dal ricorrente per la casa nella quale vive (ed ha sempre vissuto) in Calabria dove esercita la sua attività; l'unico elemento nuovo è rappresentato dalla nascita dell'altro figlio nato nel 2023 dalla nuova unione.
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Alla luce della giurisprudenza sopra citata, tenuto conto del notevole tempo trascorso dall'omologa della separazione, del fatto che la resistente provvede con il suo accudimento domestico al mantenimento dei figli che vivono con lei, della circostanza che i ragazzi trascorrono la prevalenza del tempo con la madre in quanto poco frequentano il padre (come emerso nel corso dell'istruttoria), ed, infine della nascita del nuovo figlio del ricorrente, va determinato l'importo per il mantenimento dei figli a carico del nella misura di € 700,00 mensili, Parte_1 con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutazione annuale da febbraio 2026.
Circa la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, alla quale il resistente si è opposto, il Collegio osserva quanto segue.
Orbene, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, prevede, tra l'altro, che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti
i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”. Dal confronto testuale tra la formulazione originaria della norma e quella successiva alla novella del 1987, emergono le seguenti differenze: a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;
b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale ("le condizioni dei coniugi" ed "il reddito di entrambi"), quello compensativo ("il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune") e quello risarcitorio ("le ragioni della decisione") nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve "tenere conto" nel disporre sull'assegno di divorzio;
c) la condizione (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma) dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno. In particolare, la formulazione della norma è chiara nello stabilire che l'obbligo per un coniuge di
"somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno" sorge quando il richiedente non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive, ma il periodo si apre con la prescrizione espressa e completa dei criteri di cui il giudice deve tenere conto, valutandone il peso in relazione alla durata del matrimonio, quando dispone sull'assegno di divorzio. Il dibattito che ha accompagnato la nascita della novella legislativa si è incentrato su una netta contrapposizione di posizioni. Da un lato si è sostenuta la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione
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di non autosufficienza economica, variamente declinata come autonomia o indipendenza economica o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso;
dall'altro si è posto in luce come la comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non potesse dirsi esclusa dall'accertamento rimesso al giudice di merito, essendo una delle novità introdotte dalla novella proprio l'attribuzione di poteri istruttori officiosi all'organo giudicante, oltre al rilievo della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n.11490 del 1990, ha dato vita ad un orientamento, rimasto fermo per un trentennio, fino al mutamento determinato dalla sentenza n. 11504 del 2017. Nella sentenza del 1990 i Giudici di legittimità hanno affermato che l'assegno ha carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione deve essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ai criteri indicati nella prima parte della norma è stata riconosciuta dai Supremi Giudici funzione esclusivamente determinativa dell'assegno da attribuirsi, tuttavia- come già detto- sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi. A questo consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello espresso nella sentenza n. 11540/2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e quello determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati, in funzione ampliativa del quantum, i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma. Ebbene le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell'istituto hanno determinato l'esigenza di valutare criticamente il criterio attributivo dell'assegno cristallizzato nella nota sentenza delle S.U. n. 11490 del
1990, soprattutto in relazione al rischio di creare rendite di posizione disancorate dal contributo personale dell'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune o dell'altro ex coniuge, ed a quello connesso della deresponsabilizzazione conseguente all'adozione di un criterio fondato solo sulla comparazione delle condizioni economico-patrimoniale delle parti. In tale ottica si colloca la citata pronuncia n. 11504 del 2017 ma, ancor di più, la decisione delle Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018 che, dirimendo il contrasto interpretativo conseguente all'ultima sentenza citata, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli
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ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. A tali principi il Collegio intende uniformarsi. In particolare è stato condivisibilmente evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. In definitiva, il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza Cass. sez I sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell' autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Così facendo, l'elemento contributivo-
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compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che, con lo scioglimento del vincolo, era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Applicando i principi esposti al caso in esame, osserva preliminarmente il Collegio che essendo contestato tra le parti sia l'an che il quantum dell'assegno divorzile, ai fini che occupano i criteri contemplati dalla disposizione sopra citata vanno applicati per stabilire se sia dovuto l'assegno ed in quale misura, atteso che, come sopra visto, il resistente nulla vorrebbe corrispondere alla moglie.
La comparazione delle condizioni dei coniugi è solo un elemento, ma non quello dirimente ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile. Rilievo preponderante assume, alla luce del dictum delle Sezioni Unite, la valutazione dell'autonomia e dell'autosufficienza economica del coniuge, secondo un criterio di adeguatezza che tiene conto del ruolo svolto e del contributo apportato alla vita familiare ed all'eventuale assunzione, da parte di uno dei coniugi, di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e del conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge.
Orbene, in quest'ultima prospettiva, nel caso di specie, il matrimonio dei coniugi
è durato poco più di 13 anni, anni nei quali la moglie non Parte_2 ha mai lavorato (circostanza non contestata).
All'udienza del 22.6.2023, in sede di interrogatorio formale della P_
(deferito dal ricorrente ed ammesso dal Gi sui capi vertenti sul suo lavoro, la resistente ha dichiarato:
È vero, sono laureata in scienze agrarie e non ho mai lavorato perché mi sono laureata nel 2001 e lo stesso anno ci siamo sposati;
non ho avuto il tempo per l'esame di stato in quanto poco dopo è nato il mio primo figlio;
ho poi Per_1 dovuto assistere i figli e non avevo la possibilità di lavorare. Ho fatto solo lavori umili per contribuire al menage dopo la separazione. Ho cercato un lavoro confacente alle mie capacità, dopo la separazione, ma non trovavo nulla. E poi ho dovuto accudire i miei figli essendo stato il padre sempre assente. Liberamente interrogata ha, poi, risposto: compie 18 anni l'anno prossimo. Per_2
ne ha 21; studia all'università storia e filosofia alla Federico II;
circa Per_1 l'accompagnamento di con il treno non mi oppongo al viaggio del ragazzo Per_2 presso il padre anche da solo;
il padre non viene mai a Napoli e non va Per_2 mai a Lametia. Da quando ci siamo separati non va più a Lametia. Ormai Per_2
è da agosto 2021 che non lo vede. Sono disponibile a rinunciare all'assegno divorzile purchè mio marito mi corrisponda almeno 800,00 per i miei figli. La casa di Portici è di mia proprietà. frequenterà a settembre il 4° liceo Per_2 scientifico e dopo vuole iscriversi a medicina.
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Posto che i presupposti e le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento sono diversi rispetto a quanto è necessario vada provato in questa sede ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, il Tribunale osserva che nulla ha provato la resistente in ordine al suo contributo dato al marito nella formazione del patrimonio familiare né di aver dovuto rinunciare alle sue prospettive di lavoro in quanto ha conseguito una prestigiosa laurea. Inoltre, successivamente alla separazione del 2014 (oltre 10 anni orsono) la , P_ sebbene in possesso di laurea in scienze agrarie, non ha dato prova di essersi attivata in alcun modo per la ricerca di un'occupazione: non ha allegato agli atti alcun curriculum, né alcuna domanda di lavoro. E', inoltre, proprietaria dell'immobile nel quale vive con i suoi figli e non sembra – da quanto dichiarato – avere necessità del contributo del marito al suo sostentamento.
Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di assegno divorzile.
Le spese di giudizio, stante la non opposizione al divorzio ed alla luce della decisione adottata, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 la somma mensile di € 700,00 quale contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli e con decorrenza dalla pronuncia e Per_1 Per_2 rivalutazione annuale dal gennaio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler
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