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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/11/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2746/2025 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 C.F._1 MOSCOVA 13 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTI MARIA FLAVIA che lo rappresenta e difende come da procura RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA F. Controparte_1 C.F._2 OZANAM, 6 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MINOLFI LUANA che la rappresenta e difende come da procura RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e 473bis e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
si chiede il rigetto integrale delle domande avversarie, ivi compresa la riconvenzionale per € 50.000,00, e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso introduttivo, con ogni conseguente statuizione in diritto e con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 per Controparte_1 rigettare tutte le domande di parte ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto;
- disporre che il tempo di permanenza paterno con i minori avvenga a fine settimana alternati dal venerdì ore 21.00 sino alla domenica ore 21.00 con accompagnamento presso la casa di residenza dei minori o presso la residenza di un famigliare della sig.ra (nonni/zii dei minori) e un giorno CP_1 infrasettimanale il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
nei fine settimana di competenza materna, il padre terrà con sè i minori il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola con pernotto e accompagnamento a scuola;
Per
- porre a carico del sig. il contributo al mantenimento dei minori e quantificato in € Pt_1 Per_2 600,00 (seicento/00) mensili da corrispondere alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni CP_1 mese, oltre rivalutazione ISTAT di legge, e al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% in virtù delle situazioni patrimoniali depositati agli atti;
- disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra in quanto genitore CP_1 collocatario dei minori;
- confermare tutto quanto stabilito dalla sentenza n. 26 del 13 giugno 2023 RGN 1899/2023 il Tribunale di Monza in merito agli altri punti;
- ordinare al sig. di integrare la documentazione ex art. 473 bis 12. Pt_1
In via riconvenzionale:
- accertata e confermata l'esistenza del debito del sig. di € 50.000 (euro cinquantamila/00) in Pt_1 favore della sig.ra per l'acquisto della casa sita in Ornago Via Roncello n.37 come previsto CP_1 dalla sentenza n. 26/2023 RG n. 1899/2023 e redatto con rogito del 15.12.2023 rep. n.1369 Notaio ordinare l'immediata corresponsione del dovuto alla sig.ra e per l'effetto Persona_3 CP_1 disporre il versamento di € 50.000 (euro cinquantamila/00) in favore della sig.ra . Controparte_1 Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis. 29 c.p.c. ha previsto che possono essere modificati in ogni tempo, qualora sopravvengano giustificati motivi, i provvedimenti a tutela dei minori e relativi ai contributi economici I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo pagina 2 di 6 laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Il ricorrente chiede, a modifica delle condizioni concordate nel 2023, il collocamento Per_ paritario e il mantenimento diretto dei figli minori (29.5.2017) e (14.7.2020). Per_2 Attualmente li tiene 12 notti al mese (we alternati dal venerdì alla domenica e due notti durante la settimana, di martedì e giovedì). La madre, operaia in azienda farmaceutica sita a Masate (a 5 minuti dalla scuola dei minori), svolge l'attività lavorativa durante la settimana e nel week end di competenza paterna, usufruendo così di due giorni di riposo infrasettimanali e garantendo la propria presenza per i minori. Quando la madre ha il turno di lavoro 6.00/13.45, ossia dalle tre alle quattro volte al mese, i minori vengono accompagnati presso gli istituti scolastici dalla baby-sitter di fiducia;
la madre si occupa del prelievo da scuola dei minori alle ore 15.30/16.20 e dell'ulteriore tempo di spettanza materna. La madre, nella settimana con turno di lavoro 13.15/21.00 accompagna i figli a scuola con prelievo dei minori alle ore 15.30/16.20 da parte del nonno materno. Per
e trascorrono anche del tempo con il ramo famigliare materno quali nonni, zii e Per_2 cugini, con i quali i minori hanno la possibilità di continuare a coltivare le relazioni e l'ottimo rapporto instaurato sin dalla loro nascita.
All'udienza del 19.11.2025 le parti hanno dichiarato quanto segue. : Parte_1
“I versamenti che risultano in contanti sul mio conto sono soldi dati da parenti, che mi aiutano. All'epoca avevo un altro conto presso Intesa San Paolo, che adesso ho chiuso perché era quello cointestato con la . Io lavoro come operaio. CP_1
è una mia amica, che mi ha restituito i soldi di una vacanza a Napoli che CP_2 ho pagato io. C'è stata una frequentazione tra di noi, adesso siamo amici. Io ho avviato un noleggio a lungo termine, poi l'agenzia è fallita, sono in causa, ho dovuto comprare un'auto, che mi è stata regalata. Io mi occupo personalmente dei bambini, salvo quando i bambini chiedano di andare dalla nonna che abita a Como e ha un giardino. Io lavoro come operaio, 8 ore al giorno,40 ore la settimana, a volte faccio recupero ore di sabato. Io lavoro dalle 8 alle 17, ma è flessibile. Se inizio dopo, posso recuperare nella giornata o di sabato. Mi aiuta anche mia madre, che non vive con me ma è in pensione. Ad agosto e settembre 2025 ho guadagnato di più perché ho avuto un rimborso fiscale, a luglio ho rimborsi spese. è un mio vecchio cliente ho acquistato un condizionatore CP_3 dalla mia azienda e glielo ho consegnato. L'ho pagato all'azienda.
pagina 3 di 6 Ho chiesto alla madre di tenere i bambini per qualche giorno consecutivo in più, le ho proposto di rivolgerci ad un mediatore.La madre non ha voluto. Abitiamo a 800 mt. di distanza, quando la madre inizia alle 6 deve spostare i bambini la sera prima o alle 5 e portarli alla nonna. Io ho proposto di tenere i bambini dalla sera prima quando lei inizia alle 6, così risparmia con la baby-sitter. Sono disponibile a farlo, mantenendo lo stesso contributo.”
Controparte_1 era il mio ex ragazzo, che mi faceva dei bonifici per aiutarmi. Gli ho Persona_4 restituito tutti i soldi che mi ha dato. Il finanziamento che ho contratto è stato per mobili di casa e spese per questo giudizio. Non ho un nuovo compagno.
è sta presentata ai bambini come fidanzata. CP_2 L'assegno unico familiare è di euro 233 per ciascuno. Quando i bambini sono con il padre, sono spesso con la nonna. Ha avuto finanziamenti per comprare tre macchine in un anno e mezzo ed esce spesso al ristorante. La bambina fa fatica a staccarsi da me anche adesso. Il bambino mi dice che gli piace vedere ciascun genitore in via alternata, mi ha detto che lui non farebbe una settimana di fila con il padre. Quando inizio alle 6 a lavorare, tre o quattro giorni al mese, viene la baby-sitter. I turni non sono fissi, se faccio i turni nel weekend vado a dormire la sera da mia mamma. Io voglio stare coni bambini anche la sera prima di quando lavoro alle 6 il giorno dopo. Sono disponibile a cambiare i giorni, nel senso che il padre può tenerli la sera quando io inizio il turno delle 6 il giorno successivo.”
Le parti non sono riuscite ad accordarsi in merito ad una diversa regolamentazione dei tempi che i minori trascorrono con il padre. Il Collegio ritiene che sia maggiormente rispondente all'interesse dei minori che, quando la madre lavora dalle 6 del mattino alle 13.45, i figli rimangano con il padre dalla sera precedente e accompagnati a scuola la mattina. Ciò eviterà ai minori si svegliarsi troppo presto per essere lasciati alla baby-sitter nei giorni infrasettimanali ovvero di essere lasciati alla nonna materna. Tenuto conto del fatto che i turni della madre non sono fissi, per cui il turno delle 6/13.45 può essere infrasettimanale o nel week end, tre o quattro volte al mese, il Collegio ritiene di stabilire, in aggiunta agli attuali tempi di permanenza presso il padre, che il padre potrà tenere i figli due notti in più al mese quando la madre inizia il turno delle 6 il giorno seguente. Le parti potranno accordarsi in merito alla scelta dei giorni. In mancanza di accordo, il padre li terrà nei giorni infrasettimanali, quando il giorno successivo la madre inizia il turno alle 6. La limitazione a due giorni si giustifica con la tenera età dei bambini, in particolare di
, che potrebbe preferire di rimanere un po' di più con la madre. Per_2
pagina 4 di 6 II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La resistente ha chiesto un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli, che le parti hanno concordato poco più di due anni fa in euro 400 mensili per entrambi i figli. Quanto alla situazione economica delle parti va rilevato quanto segue;
-il ricorrente ha dichiarato nel 2024 un reddito netto mensile di euro 1.857,73 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla Cu 2025. Oneri a suo carico:
- mutuo di euro 632,14 scad.
1.6.2043 gravante sulla casa coniugale ove vive, avendo rilevato il 50% della . Sul punto, va rilevato che il corrispettivo è CP_1 stato pattuito in euro 50.000 ma con scrittura privata del dicembre 2023 la ha CP_1 rinunciato a detto importo.
- Euro 460,39 per finanziamento auto contratto a gennaio 2025 e scad. 15.2.2035. Detratti anche solo tali costi, ha un residuo di euro 765 mensili. Pt_1 Peraltro, dagli estratti conto che ha prodotto risultano versamenti in contanti che riconduce ad aiuti dai suoi familiari e giroconti. All'udienza del 19.11.2025 si è dichiarato disponibile a mantenere invariato il contributo di euro 400 mensili, anche nel caso in cui tenga i figli nei giorni precedenti il turno delle 6 della madre.
La resistente ha dichiarato nel 2024 un reddito netto mensile di euro 1.960,37 calcolato come sopra. Ha acquistato una nuova casa contraendo un mutuo di euro 496,14 mensili dal 27.3.2024 fino al 1.11.2042. Oneri:
- finanziamento di euro 291 con scad. 2033 per l'acquisto dell'auto
- finanziamento di euro 189 mensili con scad. 2033. L'assegno unico familiare di euro 233 è percepito al 50% da ciascun genitore. Essendo aumentati i tempi di permanenza dei figli presso il padre, non si giustifica un aumento del contributo a suo carico.
III. La resistente, in data 15.12.2023, subito dopo aver sottoscritto il contratto con il quale cedeva la sua quota di comproprietà del 50% dell'ex casa familiare a per il Pt_1 corrispettivo di euro 50.000, ha sottoscritto una scrittura privata con la quale ha dichiarato di rinunciare all'incasso dell'assegno di euro 50.000, in quanto l'immobile è stato pagato per intero da Pt_1 Nel presente giudizio, ha proposto in via riconvenzionale domanda di condanna di al Pt_1 pagamento della somma di euro 50.000, allegando la nullità di tale scrittura, che avrebbe sottoscritto in stato di coazione psicologica. Ritiene il Collegio che tale domanda sia inammissibile nel presente giudizio. pagina 5 di 6 La S.C. si è pronunciata affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31,32,34 e 36 c.p.c., sicchè le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nei giudizio di separazione e divorzio, sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole (Cass. Nr. 4205/2006). Nel caso in esame, la resistente invoca la nullità della scrittura con la quale ha rinunciato ad incassare l'assegno di euro 50.000, domanda che deve essere proposta in separato giudizio con rito ordinario. La memoria ex art. 473bis.17 comma 3 c.p.c. del ricorrente sembrerebbe tardivamente depositata.
IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica della sentenza Tribunale di Monza nr. 26/2023:
I. Dispone che, in aggiunta agli attuali tempi di permanenza presso il padre, lo stesso potrà tenere i figli due notti in più al mese quando la madre inizia il turno delle 6 il giorno seguente.
Le parti potranno accordarsi in merito alla scelta dei giorni.
In mancanza di accordo, il padre li terrà nei giorni infrasettimanali, quando il giorno successivo la madre inizia il turno alle 6.
II. Rigetta la domanda della resistente di aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli minori;
III. Dichiara inammissibile la domanda proposta dalla resistente in via riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 50.000;
IV. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2746/2025 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA Parte_1 C.F._1 MOSCOVA 13 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTI MARIA FLAVIA che lo rappresenta e difende come da procura RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA F. Controparte_1 C.F._2 OZANAM, 6 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. MINOLFI LUANA che la rappresenta e difende come da procura RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e 473bis e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
si chiede il rigetto integrale delle domande avversarie, ivi compresa la riconvenzionale per € 50.000,00, e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso introduttivo, con ogni conseguente statuizione in diritto e con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 per Controparte_1 rigettare tutte le domande di parte ricorrente poiché infondate in fatto e in diritto;
- disporre che il tempo di permanenza paterno con i minori avvenga a fine settimana alternati dal venerdì ore 21.00 sino alla domenica ore 21.00 con accompagnamento presso la casa di residenza dei minori o presso la residenza di un famigliare della sig.ra (nonni/zii dei minori) e un giorno CP_1 infrasettimanale il martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente;
nei fine settimana di competenza materna, il padre terrà con sè i minori il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola con pernotto e accompagnamento a scuola;
Per
- porre a carico del sig. il contributo al mantenimento dei minori e quantificato in € Pt_1 Per_2 600,00 (seicento/00) mensili da corrispondere alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni CP_1 mese, oltre rivalutazione ISTAT di legge, e al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50% in virtù delle situazioni patrimoniali depositati agli atti;
- disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra in quanto genitore CP_1 collocatario dei minori;
- confermare tutto quanto stabilito dalla sentenza n. 26 del 13 giugno 2023 RGN 1899/2023 il Tribunale di Monza in merito agli altri punti;
- ordinare al sig. di integrare la documentazione ex art. 473 bis 12. Pt_1
In via riconvenzionale:
- accertata e confermata l'esistenza del debito del sig. di € 50.000 (euro cinquantamila/00) in Pt_1 favore della sig.ra per l'acquisto della casa sita in Ornago Via Roncello n.37 come previsto CP_1 dalla sentenza n. 26/2023 RG n. 1899/2023 e redatto con rogito del 15.12.2023 rep. n.1369 Notaio ordinare l'immediata corresponsione del dovuto alla sig.ra e per l'effetto Persona_3 CP_1 disporre il versamento di € 50.000 (euro cinquantamila/00) in favore della sig.ra . Controparte_1 Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. L'art. 473bis. 29 c.p.c. ha previsto che possono essere modificati in ogni tempo, qualora sopravvengano giustificati motivi, i provvedimenti a tutela dei minori e relativi ai contributi economici I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo pagina 2 di 6 laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Il ricorrente chiede, a modifica delle condizioni concordate nel 2023, il collocamento Per_ paritario e il mantenimento diretto dei figli minori (29.5.2017) e (14.7.2020). Per_2 Attualmente li tiene 12 notti al mese (we alternati dal venerdì alla domenica e due notti durante la settimana, di martedì e giovedì). La madre, operaia in azienda farmaceutica sita a Masate (a 5 minuti dalla scuola dei minori), svolge l'attività lavorativa durante la settimana e nel week end di competenza paterna, usufruendo così di due giorni di riposo infrasettimanali e garantendo la propria presenza per i minori. Quando la madre ha il turno di lavoro 6.00/13.45, ossia dalle tre alle quattro volte al mese, i minori vengono accompagnati presso gli istituti scolastici dalla baby-sitter di fiducia;
la madre si occupa del prelievo da scuola dei minori alle ore 15.30/16.20 e dell'ulteriore tempo di spettanza materna. La madre, nella settimana con turno di lavoro 13.15/21.00 accompagna i figli a scuola con prelievo dei minori alle ore 15.30/16.20 da parte del nonno materno. Per
e trascorrono anche del tempo con il ramo famigliare materno quali nonni, zii e Per_2 cugini, con i quali i minori hanno la possibilità di continuare a coltivare le relazioni e l'ottimo rapporto instaurato sin dalla loro nascita.
All'udienza del 19.11.2025 le parti hanno dichiarato quanto segue. : Parte_1
“I versamenti che risultano in contanti sul mio conto sono soldi dati da parenti, che mi aiutano. All'epoca avevo un altro conto presso Intesa San Paolo, che adesso ho chiuso perché era quello cointestato con la . Io lavoro come operaio. CP_1
è una mia amica, che mi ha restituito i soldi di una vacanza a Napoli che CP_2 ho pagato io. C'è stata una frequentazione tra di noi, adesso siamo amici. Io ho avviato un noleggio a lungo termine, poi l'agenzia è fallita, sono in causa, ho dovuto comprare un'auto, che mi è stata regalata. Io mi occupo personalmente dei bambini, salvo quando i bambini chiedano di andare dalla nonna che abita a Como e ha un giardino. Io lavoro come operaio, 8 ore al giorno,40 ore la settimana, a volte faccio recupero ore di sabato. Io lavoro dalle 8 alle 17, ma è flessibile. Se inizio dopo, posso recuperare nella giornata o di sabato. Mi aiuta anche mia madre, che non vive con me ma è in pensione. Ad agosto e settembre 2025 ho guadagnato di più perché ho avuto un rimborso fiscale, a luglio ho rimborsi spese. è un mio vecchio cliente ho acquistato un condizionatore CP_3 dalla mia azienda e glielo ho consegnato. L'ho pagato all'azienda.
pagina 3 di 6 Ho chiesto alla madre di tenere i bambini per qualche giorno consecutivo in più, le ho proposto di rivolgerci ad un mediatore.La madre non ha voluto. Abitiamo a 800 mt. di distanza, quando la madre inizia alle 6 deve spostare i bambini la sera prima o alle 5 e portarli alla nonna. Io ho proposto di tenere i bambini dalla sera prima quando lei inizia alle 6, così risparmia con la baby-sitter. Sono disponibile a farlo, mantenendo lo stesso contributo.”
Controparte_1 era il mio ex ragazzo, che mi faceva dei bonifici per aiutarmi. Gli ho Persona_4 restituito tutti i soldi che mi ha dato. Il finanziamento che ho contratto è stato per mobili di casa e spese per questo giudizio. Non ho un nuovo compagno.
è sta presentata ai bambini come fidanzata. CP_2 L'assegno unico familiare è di euro 233 per ciascuno. Quando i bambini sono con il padre, sono spesso con la nonna. Ha avuto finanziamenti per comprare tre macchine in un anno e mezzo ed esce spesso al ristorante. La bambina fa fatica a staccarsi da me anche adesso. Il bambino mi dice che gli piace vedere ciascun genitore in via alternata, mi ha detto che lui non farebbe una settimana di fila con il padre. Quando inizio alle 6 a lavorare, tre o quattro giorni al mese, viene la baby-sitter. I turni non sono fissi, se faccio i turni nel weekend vado a dormire la sera da mia mamma. Io voglio stare coni bambini anche la sera prima di quando lavoro alle 6 il giorno dopo. Sono disponibile a cambiare i giorni, nel senso che il padre può tenerli la sera quando io inizio il turno delle 6 il giorno successivo.”
Le parti non sono riuscite ad accordarsi in merito ad una diversa regolamentazione dei tempi che i minori trascorrono con il padre. Il Collegio ritiene che sia maggiormente rispondente all'interesse dei minori che, quando la madre lavora dalle 6 del mattino alle 13.45, i figli rimangano con il padre dalla sera precedente e accompagnati a scuola la mattina. Ciò eviterà ai minori si svegliarsi troppo presto per essere lasciati alla baby-sitter nei giorni infrasettimanali ovvero di essere lasciati alla nonna materna. Tenuto conto del fatto che i turni della madre non sono fissi, per cui il turno delle 6/13.45 può essere infrasettimanale o nel week end, tre o quattro volte al mese, il Collegio ritiene di stabilire, in aggiunta agli attuali tempi di permanenza presso il padre, che il padre potrà tenere i figli due notti in più al mese quando la madre inizia il turno delle 6 il giorno seguente. Le parti potranno accordarsi in merito alla scelta dei giorni. In mancanza di accordo, il padre li terrà nei giorni infrasettimanali, quando il giorno successivo la madre inizia il turno alle 6. La limitazione a due giorni si giustifica con la tenera età dei bambini, in particolare di
, che potrebbe preferire di rimanere un po' di più con la madre. Per_2
pagina 4 di 6 II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La resistente ha chiesto un aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli, che le parti hanno concordato poco più di due anni fa in euro 400 mensili per entrambi i figli. Quanto alla situazione economica delle parti va rilevato quanto segue;
-il ricorrente ha dichiarato nel 2024 un reddito netto mensile di euro 1.857,73 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla Cu 2025. Oneri a suo carico:
- mutuo di euro 632,14 scad.
1.6.2043 gravante sulla casa coniugale ove vive, avendo rilevato il 50% della . Sul punto, va rilevato che il corrispettivo è CP_1 stato pattuito in euro 50.000 ma con scrittura privata del dicembre 2023 la ha CP_1 rinunciato a detto importo.
- Euro 460,39 per finanziamento auto contratto a gennaio 2025 e scad. 15.2.2035. Detratti anche solo tali costi, ha un residuo di euro 765 mensili. Pt_1 Peraltro, dagli estratti conto che ha prodotto risultano versamenti in contanti che riconduce ad aiuti dai suoi familiari e giroconti. All'udienza del 19.11.2025 si è dichiarato disponibile a mantenere invariato il contributo di euro 400 mensili, anche nel caso in cui tenga i figli nei giorni precedenti il turno delle 6 della madre.
La resistente ha dichiarato nel 2024 un reddito netto mensile di euro 1.960,37 calcolato come sopra. Ha acquistato una nuova casa contraendo un mutuo di euro 496,14 mensili dal 27.3.2024 fino al 1.11.2042. Oneri:
- finanziamento di euro 291 con scad. 2033 per l'acquisto dell'auto
- finanziamento di euro 189 mensili con scad. 2033. L'assegno unico familiare di euro 233 è percepito al 50% da ciascun genitore. Essendo aumentati i tempi di permanenza dei figli presso il padre, non si giustifica un aumento del contributo a suo carico.
III. La resistente, in data 15.12.2023, subito dopo aver sottoscritto il contratto con il quale cedeva la sua quota di comproprietà del 50% dell'ex casa familiare a per il Pt_1 corrispettivo di euro 50.000, ha sottoscritto una scrittura privata con la quale ha dichiarato di rinunciare all'incasso dell'assegno di euro 50.000, in quanto l'immobile è stato pagato per intero da Pt_1 Nel presente giudizio, ha proposto in via riconvenzionale domanda di condanna di al Pt_1 pagamento della somma di euro 50.000, allegando la nullità di tale scrittura, che avrebbe sottoscritto in stato di coazione psicologica. Ritiene il Collegio che tale domanda sia inammissibile nel presente giudizio. pagina 5 di 6 La S.C. si è pronunciata affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31,32,34 e 36 c.p.c., sicchè le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nei giudizio di separazione e divorzio, sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole (Cass. Nr. 4205/2006). Nel caso in esame, la resistente invoca la nullità della scrittura con la quale ha rinunciato ad incassare l'assegno di euro 50.000, domanda che deve essere proposta in separato giudizio con rito ordinario. La memoria ex art. 473bis.17 comma 3 c.p.c. del ricorrente sembrerebbe tardivamente depositata.
IV. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, per la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica della sentenza Tribunale di Monza nr. 26/2023:
I. Dispone che, in aggiunta agli attuali tempi di permanenza presso il padre, lo stesso potrà tenere i figli due notti in più al mese quando la madre inizia il turno delle 6 il giorno seguente.
Le parti potranno accordarsi in merito alla scelta dei giorni.
In mancanza di accordo, il padre li terrà nei giorni infrasettimanali, quando il giorno successivo la madre inizia il turno alle 6.
II. Rigetta la domanda della resistente di aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli minori;
III. Dichiara inammissibile la domanda proposta dalla resistente in via riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 50.000;
IV. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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