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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1136/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1136 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parte_1
Di Leo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
Mario Occhipinti che la rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. 182/2024, pubblicata in data 07/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro depositato in data 22.1.2024 impugnava il licenziamento Parte_1 disciplinare intimatogli dall' Controparte_1
(d'ora in poi ) in data 22.6.2023 in relazione alla
[...] CP_1 contestazione, formulatagli nel maggio 2023, di falsa attestazione della presenza in servizio nei giorni 2, 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre 2020 chiedendo di «
1. Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento disciplinare per giusta causa comunicato dalla al con missiva del 22.06.2023 seguita CP_1 Parte_1 da deliberazione n. 93 del 28.06.2023 avente ad oggetto “Dipendente A.M. matricola
10359. Presa d'atto Procedimento disciplinare Area Comparto. Irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. Risoluzione rapporto di lavoro” e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra CP_2 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_3 versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino
a quella dell'effettiva reintegrazione.
3. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966 e s.m.i. L' alla riassunzione CP_1 del sig. nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e Parte_1 qualifica entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura massima consentita e sulla base di tutti gli elementi indicati dalla norma predetta;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc nei confronti del procuratore costituito in quanto antistatario».
A fondamento della domanda deduceva: la tardività della contestazione disciplinare, formulata nel maggio 2023 rispetto ai fatti addebitati relativi all'ottobre 2020; 3
la sproporzione della sanzione in relazione alla particolare tenuità dei fatti, tanto che il procedimento penale si era concluso con l'archiviazione; la disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi che avevano posto in essere analoghe condotte nei confronti dei quali erano state adottate sanzioni conservative.
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, disattese le istanze istruttorie, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese processuali. Il Tribunale riteneva tempestiva l'azione disciplinare tenuto conto del segreto istruttorio connesso al parallelo procedimento penale evidenziando come a fronte delle richieste formulata da in data 19.10.2022 e CP_1
30.11.2022 solo in data 20.1.2023 la Procura aveva trasmesso la documentazione necessaria a valutare le condotte dei vari dipendenti coinvolti. Osservava poi che il ricorrente aveva ammesso i fatti contestati per i quali l'art. 55-quater del D.Lgs prevede espressamente la sanzione del licenziamento. Quanto alla proporzionalità il Tribunale evidenziava la pluralità delle condotte, l'irrilevanza della certificazione medica prodotta in atti (in quanto successiva ai fatti contestati), la genericità delle allegazioni del ricorrente circa il proprio malessere psicologico e le precedenti sanzioni disciplinari conservative subite dal lavoratore, nonché l'irrilevanza della tenuità del danno.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello
[...]
censurando, con un unico ed articolato motivo di gravame, Parte_1
l'omesso rilievo della sproporzione della sanzione espulsiva in ordine alla disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi coinvolti. Assume
l'appellante che tale disparità sarebbe emersa all'esito delle prove testimoniali e dell'ordine di esibizione, erroneamente non disposti dal Tribunale. Ha concluso chiedendo, previa ammissione dei testi ed ordine di esibizione, la riforma della gravata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita resistendo al gravame del quale ha eccepito CP_1
l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito. 4
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere che l'appellante non ha formulato specifiche censure sulle condivisibili argomentazioni con cui il Tribunale ha escluso la tardività della contestazione e ha ricostruito i principi sanciti dalla S.C. sul disposto degli artt. 55-ter e 55-quater del D.Lgs n. 165/2001. In particolare il Tribunale ha correttamente osservato che la Procura ha trasmesso al Direttore
Amministrativo dell' la documentazione da cui emergeva la discrepanza CP_1 fra le timbrature e gli effettivi ingressi e uscite dei lavoratori coinvolti solo in data 20.1.2023, mentre l'appellante si è limitato genericamente a dedurre che
“Dalle indagini non era emerso nulla che non fosse dal datore di lavoro conosciuto sin dall'inizio, e il lavoratore si è trovato sottoposto a procedimento disciplinare, e poi licenziato, dopo ben tre anni dai fatti oggetto di contestazione” (vd. la nona pagina, non numerata, del ricorso in appello). Anche a voler prescindere dalla genericità della censura, è evidente come solo dal raffronto delle timbrature dei marcatempo con i rapporti di P.G. parte datoriale ha potuto procedere alla specifica contestazione nei confronti di ciascuno dei lavoratori coinvolti nell'indagine.
E' comunque incontroversa la sussistenza dei fatti contestati, cioè che il
Pt_1 venerdì 2.10.2020 faceva attestare a terzi in sua vece la presenza in servizio alle ore 8,05 mentre invece entrava, senza passare il badge, alle ore
9,19; lunedì 5.10.2020, dopo essere entrato in servizio alle 8,56, usciva senza timbrare il badge alle ore 8,57 e vi rientrava alle ore 16,29 solo per provvedere alla timbratura del badge in uscita;
5
martedì 6.10.2020 risultano le seguenti timbrature: ore 11,14 uscita dalla sede di via Garibaldi, ore 11,21 entrata alla sede di via Salaria, ore 11,22 uscita dalla sede di via Salaria, ore 11,29 entrata alla sede di via Garibaldi mentre dai rapporti di P.G. risulta l'uscita dalla sede di via Garibaldi alle ore 11,29 e l'attestazione dell'uscita da tale sede mediante timbratura del badge effettuata da terzi alle ore 18,32; mercoledì 7.10.2020 l'inizio servizio veniva falsamente attestato mediante timbratura del badge effettuata da terzi alle ore 7,20 così come l'uscita alle
15,30; giovedì 8.10.2020 l'inizio servizio veniva falsamente attestato mediante timbratura effettuata da terzi alle ore 7,20, così come l'orario di fine servizio alle ore 17,30; venerdì 9.10.2020 parimenti l'inizio servizio veniva falsamente attestato mediante timbratura effettuata da terzi alle ore 7,25, così come l'orario di fine servizio alle ore 14,30.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'acquisizione della prova (testimoniale e mediante ordine di esibizione) dell'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa nei confronti degli altri sei dipendenti coinvolti nelle indagini. Invero , costituendosi con l'originaria memoria CP_1 difensiva, aveva ammesso che gli altri colleghi avevano ricevuto sanzioni conservative, contestando però l'identità degli addebiti e specificando che “… tutti i dipendenti sono stati sottoposti a procedimento disciplinare, ciascuno secondo la specifica violazione commessa e con conseguente applicazione della relativa sanzione nel rispetto dei principi che connotano l'azione disciplinare;
(…) ogni dipendente coinvolto nelle indagini di polizia giudiziaria è stato sottoposto a procedimento disciplinare in base alla condotta a lui imputabile in applicazione dei principi di proporzionalità e gradualità dell'azione disciplinare (…) la sanzione del licenziamento disciplinare è stata applicata nei confronti del ricorrente come conseguenza della condotta rilevante ex art. 55 quater comma 1 lett.a) D.Lgs. 165/2001 che solo egli ha posto in essere con la frequenza e le modalità contestegli” (vd. pag. 11 e 12 dell'originaria memoria difensiva).
A fronte di tale specifica e puntuale allegazione sulla diversità dei fatti addebitati, con particolare riferimento alla frequenza delle condotte, alla prima udienza parte ricorrente nulla eccepiva o deduceva limitandosi solo 6
genericamente a contestare la proporzionalità in relazione alle altre posizioni anch'esse archiviate in sede penale.
Osserva la Corte che può ritenersi violato il principio di proporzionalità solo quanto identiche condotte vengono punite con sanzioni conservative ma il non ha mai dedotto l'identità dei fatti addebitati (contestata da Pt_1
) né che siano state applicate sanzioni conservative per condotte di pari CP_1 gravità di quelle da lui poste in essere (consistenti nell'assenza dall'ufficio per pressoché la totalità delle giornate lavorative nella settimana dal 5 al 9 ottobre
2020 mediante false timbrature).
Quanto alle generiche censure in relazione all'omessa considerazione dello stato psicologico del deve rilevarsi che correttamente il Pt_1
Tribunale ha osservato come le certificazioni mediche erano successive ai fatti addebitati ed ha ritenuto del tutto generica (dunque inammissibile) la capitolazione istruttoria di cui ai cap. Q e R rivolta alla sig.ra (Q Parte_2
“Vero che Ella è stata la compagna more uxorio del sig. e che nel Parte_1
2020 la Vostra relazione entrava in crisi”; R “Vero che quando la Vostra relazione entrava in crisi il sig. attraversava un periodo di fragilità psichica”). Pt_1
Infine, inammissibili sono le censure secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari e dell'insussistenza di un danno, come evidenziato dal GIP in sede di archiviazione. Tali rilievi, infatti non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale secondo cui
“l' ha allegato e provato documentalmente che il ha subìto ben quattro CP_1 Pt_1 procedimenti disciplinari nel periodo immediatamente successivo all'anno 2020 e di avere subìto altrettante sanzioni disciplinari conservative e precisamente: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 5 giorni nell'anno
2021 dovuta a sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza (addebito 1, prot. ARPA n. 52901 del 6.8.2021, v. allegato n. 6 alla memoria);
b) rimprovero scritto nell'anno 2021 (addebito 2, prot. n. 52901 del CP_1
6.8.2021, v. allegato n. 7 alla memoria);
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 3 giorni nell'anno 2021 (prot. ARPA n. 67518 del 15.10.2021, v. allegato n. 8 alla memoria);
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 3 giorni nell'anno 2022 a seguito di recidiva rispetto alla condotta già sanzionata con l'irrogazione della sanzione minima del rimprovero scritto (prot. n. 40187 del 13.6.2022, v. allegato CP_1 7
n. 9 alla memoria)” (vd. pag. 9 della gravata sentenza) e “… la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (cfr., Cass., n. 8816 del 2017)” (così a pag. 9 e 10 della sentenza appellata).
In conclusione, l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1136/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1136 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parte_1
Di Leo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
Mario Occhipinti che la rappresenta e difende come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. 182/2024, pubblicata in data 07/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro depositato in data 22.1.2024 impugnava il licenziamento Parte_1 disciplinare intimatogli dall' Controparte_1
(d'ora in poi ) in data 22.6.2023 in relazione alla
[...] CP_1 contestazione, formulatagli nel maggio 2023, di falsa attestazione della presenza in servizio nei giorni 2, 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre 2020 chiedendo di «
1. Dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento disciplinare per giusta causa comunicato dalla al con missiva del 22.06.2023 seguita CP_1 Parte_1 da deliberazione n. 93 del 28.06.2023 avente ad oggetto “Dipendente A.M. matricola
10359. Presa d'atto Procedimento disciplinare Area Comparto. Irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. Risoluzione rapporto di lavoro” e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra CP_2 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro.
2. Condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_3 versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino
a quella dell'effettiva reintegrazione.
3. In via subordinata, in caso di applicabilità del regime della tutela obbligatoria, condannare ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966 e s.m.i. L' alla riassunzione CP_1 del sig. nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e Parte_1 qualifica entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura massima consentita e sulla base di tutti gli elementi indicati dalla norma predetta;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc nei confronti del procuratore costituito in quanto antistatario».
A fondamento della domanda deduceva: la tardività della contestazione disciplinare, formulata nel maggio 2023 rispetto ai fatti addebitati relativi all'ottobre 2020; 3
la sproporzione della sanzione in relazione alla particolare tenuità dei fatti, tanto che il procedimento penale si era concluso con l'archiviazione; la disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi che avevano posto in essere analoghe condotte nei confronti dei quali erano state adottate sanzioni conservative.
Si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, disattese le istanze istruttorie, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese processuali. Il Tribunale riteneva tempestiva l'azione disciplinare tenuto conto del segreto istruttorio connesso al parallelo procedimento penale evidenziando come a fronte delle richieste formulata da in data 19.10.2022 e CP_1
30.11.2022 solo in data 20.1.2023 la Procura aveva trasmesso la documentazione necessaria a valutare le condotte dei vari dipendenti coinvolti. Osservava poi che il ricorrente aveva ammesso i fatti contestati per i quali l'art. 55-quater del D.Lgs prevede espressamente la sanzione del licenziamento. Quanto alla proporzionalità il Tribunale evidenziava la pluralità delle condotte, l'irrilevanza della certificazione medica prodotta in atti (in quanto successiva ai fatti contestati), la genericità delle allegazioni del ricorrente circa il proprio malessere psicologico e le precedenti sanzioni disciplinari conservative subite dal lavoratore, nonché l'irrilevanza della tenuità del danno.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello
[...]
censurando, con un unico ed articolato motivo di gravame, Parte_1
l'omesso rilievo della sproporzione della sanzione espulsiva in ordine alla disparità di trattamento rispetto agli altri colleghi coinvolti. Assume
l'appellante che tale disparità sarebbe emersa all'esito delle prove testimoniali e dell'ordine di esibizione, erroneamente non disposti dal Tribunale. Ha concluso chiedendo, previa ammissione dei testi ed ordine di esibizione, la riforma della gravata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita resistendo al gravame del quale ha eccepito CP_1
l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito. 4
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere che l'appellante non ha formulato specifiche censure sulle condivisibili argomentazioni con cui il Tribunale ha escluso la tardività della contestazione e ha ricostruito i principi sanciti dalla S.C. sul disposto degli artt. 55-ter e 55-quater del D.Lgs n. 165/2001. In particolare il Tribunale ha correttamente osservato che la Procura ha trasmesso al Direttore
Amministrativo dell' la documentazione da cui emergeva la discrepanza CP_1 fra le timbrature e gli effettivi ingressi e uscite dei lavoratori coinvolti solo in data 20.1.2023, mentre l'appellante si è limitato genericamente a dedurre che
“Dalle indagini non era emerso nulla che non fosse dal datore di lavoro conosciuto sin dall'inizio, e il lavoratore si è trovato sottoposto a procedimento disciplinare, e poi licenziato, dopo ben tre anni dai fatti oggetto di contestazione” (vd. la nona pagina, non numerata, del ricorso in appello). Anche a voler prescindere dalla genericità della censura, è evidente come solo dal raffronto delle timbrature dei marcatempo con i rapporti di P.G. parte datoriale ha potuto procedere alla specifica contestazione nei confronti di ciascuno dei lavoratori coinvolti nell'indagine.
E' comunque incontroversa la sussistenza dei fatti contestati, cioè che il
Pt_1 venerdì 2.10.2020 faceva attestare a terzi in sua vece la presenza in servizio alle ore 8,05 mentre invece entrava, senza passare il badge, alle ore
9,19; lunedì 5.10.2020, dopo essere entrato in servizio alle 8,56, usciva senza timbrare il badge alle ore 8,57 e vi rientrava alle ore 16,29 solo per provvedere alla timbratura del badge in uscita;
5
martedì 6.10.2020 risultano le seguenti timbrature: ore 11,14 uscita dalla sede di via Garibaldi, ore 11,21 entrata alla sede di via Salaria, ore 11,22 uscita dalla sede di via Salaria, ore 11,29 entrata alla sede di via Garibaldi mentre dai rapporti di P.G. risulta l'uscita dalla sede di via Garibaldi alle ore 11,29 e l'attestazione dell'uscita da tale sede mediante timbratura del badge effettuata da terzi alle ore 18,32; mercoledì 7.10.2020 l'inizio servizio veniva falsamente attestato mediante timbratura del badge effettuata da terzi alle ore 7,20 così come l'uscita alle
15,30; giovedì 8.10.2020 l'inizio servizio veniva falsamente attestato mediante timbratura effettuata da terzi alle ore 7,20, così come l'orario di fine servizio alle ore 17,30; venerdì 9.10.2020 parimenti l'inizio servizio veniva falsamente attestato mediante timbratura effettuata da terzi alle ore 7,25, così come l'orario di fine servizio alle ore 14,30.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'acquisizione della prova (testimoniale e mediante ordine di esibizione) dell'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa nei confronti degli altri sei dipendenti coinvolti nelle indagini. Invero , costituendosi con l'originaria memoria CP_1 difensiva, aveva ammesso che gli altri colleghi avevano ricevuto sanzioni conservative, contestando però l'identità degli addebiti e specificando che “… tutti i dipendenti sono stati sottoposti a procedimento disciplinare, ciascuno secondo la specifica violazione commessa e con conseguente applicazione della relativa sanzione nel rispetto dei principi che connotano l'azione disciplinare;
(…) ogni dipendente coinvolto nelle indagini di polizia giudiziaria è stato sottoposto a procedimento disciplinare in base alla condotta a lui imputabile in applicazione dei principi di proporzionalità e gradualità dell'azione disciplinare (…) la sanzione del licenziamento disciplinare è stata applicata nei confronti del ricorrente come conseguenza della condotta rilevante ex art. 55 quater comma 1 lett.a) D.Lgs. 165/2001 che solo egli ha posto in essere con la frequenza e le modalità contestegli” (vd. pag. 11 e 12 dell'originaria memoria difensiva).
A fronte di tale specifica e puntuale allegazione sulla diversità dei fatti addebitati, con particolare riferimento alla frequenza delle condotte, alla prima udienza parte ricorrente nulla eccepiva o deduceva limitandosi solo 6
genericamente a contestare la proporzionalità in relazione alle altre posizioni anch'esse archiviate in sede penale.
Osserva la Corte che può ritenersi violato il principio di proporzionalità solo quanto identiche condotte vengono punite con sanzioni conservative ma il non ha mai dedotto l'identità dei fatti addebitati (contestata da Pt_1
) né che siano state applicate sanzioni conservative per condotte di pari CP_1 gravità di quelle da lui poste in essere (consistenti nell'assenza dall'ufficio per pressoché la totalità delle giornate lavorative nella settimana dal 5 al 9 ottobre
2020 mediante false timbrature).
Quanto alle generiche censure in relazione all'omessa considerazione dello stato psicologico del deve rilevarsi che correttamente il Pt_1
Tribunale ha osservato come le certificazioni mediche erano successive ai fatti addebitati ed ha ritenuto del tutto generica (dunque inammissibile) la capitolazione istruttoria di cui ai cap. Q e R rivolta alla sig.ra (Q Parte_2
“Vero che Ella è stata la compagna more uxorio del sig. e che nel Parte_1
2020 la Vostra relazione entrava in crisi”; R “Vero che quando la Vostra relazione entrava in crisi il sig. attraversava un periodo di fragilità psichica”). Pt_1
Infine, inammissibili sono le censure secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'assenza di precedenti disciplinari e dell'insussistenza di un danno, come evidenziato dal GIP in sede di archiviazione. Tali rilievi, infatti non si confrontano con le argomentazioni del Tribunale secondo cui
“l' ha allegato e provato documentalmente che il ha subìto ben quattro CP_1 Pt_1 procedimenti disciplinari nel periodo immediatamente successivo all'anno 2020 e di avere subìto altrettante sanzioni disciplinari conservative e precisamente: a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 5 giorni nell'anno
2021 dovuta a sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza (addebito 1, prot. ARPA n. 52901 del 6.8.2021, v. allegato n. 6 alla memoria);
b) rimprovero scritto nell'anno 2021 (addebito 2, prot. n. 52901 del CP_1
6.8.2021, v. allegato n. 7 alla memoria);
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 3 giorni nell'anno 2021 (prot. ARPA n. 67518 del 15.10.2021, v. allegato n. 8 alla memoria);
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 3 giorni nell'anno 2022 a seguito di recidiva rispetto alla condotta già sanzionata con l'irrogazione della sanzione minima del rimprovero scritto (prot. n. 40187 del 13.6.2022, v. allegato CP_1 7
n. 9 alla memoria)” (vd. pag. 9 della gravata sentenza) e “… la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (cfr., Cass., n. 8816 del 2017)” (così a pag. 9 e 10 della sentenza appellata).
In conclusione, l'appello deve trovare integrale rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)