Articolo 18 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 17Articolo 19
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21 marzo 1958
Art. 18. (Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza)
Gli effetti economici dei provvedimenti di inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualita' di incaricati o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Parimenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958